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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/08/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 21 maggio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 120/2022 dell'anno 2022, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Milano, presso lo studio dell'avv. Simone Parte_1
Forte, che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'avv. Laura
Furcas, che lo rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
E CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv.
Stefano Ottolenghi, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 13 novembre 2017, aveva Parte_2
convenuto in giudizio l' e l' e aveva esposto che, in data CP_3 Controparte_2
25 ottobre 2017, recatasi presso gli sportelli dell' convenuta, aveva richiesto un estratto CP_2
di ruolo, apprendendo dall'esistenza delle seguenti cartelle esattoriali e avvisi di addebito:
n.07420040009360534, n.07420050003301765, n.07420060003100481, n.07420060017639722,
n.07420080014525190, n.07420080015946474, n.07420080023425702, n.07420090003384682,
n.07420090008712774, n.07420090015527149, n.07420090021007475, n.07420100000642377,
n.07420100011141370, n.07420100012546882, n.07420100017862038, n.07420110002097410,
n.07420110005699742, n.37420112000134162, n.37420120000453203, n.37420120001783103,
n.37420130000448330, n.37420130001036048, n.37420140000337723, n.37420140001024105,
n.37420140001896378, n.37420150000571923, n.37420160000448978, n.37420160001322269,
n. 37420160001744716.
La ricorrente, dopo avere premesso di vantare un interesse ad impugnare il mero estratto di ruolo, sulla base di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.
19704/2015, aveva sostenuto che le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sopra elencati non le fossero mai stati notificati e aveva invocato, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi richiesti.
aveva, quindi, concluso, domandando che fosse accertata e dichiarata la Parte_2
prescrizione dei contributi oggetto delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito n.07420040009360534, n.07420050003301765, n.07420060003100481, n.
07420060017639722, n.07420080014525190, n.07420080015946474, n. 07420080023425702,
n.07420090003384682, n.07420090008712774, n. 07420090015527149,
n.07420090021007475, n.07420100000642377, n.07420100011141370, n.07420100012546882,
n.07420100017862038, n. 07420110002097410, n.07420110005699742,
2 n.37420112000134162, n. 37420120000453203, con conseguente estinzione dei titoli, e che, in ogni caso, accertata l'illegittimità, la nullità, l'inesistenza e comunque la mancata notifica di tutte le cartelle di pagamento e di tutti gli avvisi di addebito impugnati, la medesima fosse annullata perché nulla e/o inesistente.
***
L' si era costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della avversa domanda. CP_3
Dopo avere eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle censure relative alla notifica delle cartelle esattoriali opposte, l'istituto previdenziale aveva confermato la regolare notificazione degli avvisi di addebito oggetto di causa e aveva, quindi, eccepito,
perlomeno quanto ai titoli da ultimo menzionati, l'inammissibilità del ricorso, non avendo la ricorrente proposto tempestiva opposizione.
Inoltre, l'ente convenuto aveva sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta dalla ricorrente, essendo stati posti in essere validi atti interruttivi.
Difettava, infine, secondo l' , anche sulla base della sentenza delle Sezioni Unite della CP_3
Suprema Corte invocata dalla ricorrente, l'interesse di quest'ultima ad agire.
***
Anche l' si era costituita in giudizio e aveva concluso perché il Controparte_2
ricorso fosse dichiarato infondato quanto alla dedotta invalidità delle notificazioni delle cartelle di pagamento, che erano state regolarmente eseguite, nonché quanto alla eccepita prescrizione dei contributi previdenziali, considerati i numerosi atti interruttivi richiamati nella memoria difensiva e nella documentazione allegata.
Successivamente, attraverso le produzioni documentali effettuate il 12 aprile 2019 e le note di trattazione del 15 aprile 2020 e del 28 ottobre 2021, l' aveva Controparte_2
allegato e comprovato l'avvenuto annullamento ex lege, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l.
119/2018, delle cartelle di pagamento n. 07420040009360534000, n. 07420050003301765000,
n. 07420060003100481000, n. 07420060017639722000, n. 07420080014525190000, n.
3 07420080015946474000, n. 07420080023425702000, n. 07920090003384682000, n.
07420090008712774000, n. 074200900015527149000, n. 07420090021007475000, n.
07420100000642377000, n. 07420 100011141370000, n. 0742010001212546882000, n.
07420100017862038000, n. 0742011000209741000, n. 07420110005699742000 e aveva,
pertanto, domandato che, in ordine alle medesime, fosse dichiarato il difetto di interesse della ricorrente alla prosecuzione della lite e la cessazione della materia del contendere.
***
Il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 184/2021 del 12 novembre 2021, istruita la causa con produzioni documentali, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto Parte_2
risultava carente di interesse ad agire, ai sensi dell'articolo 100 c.p.c.
In particolare, aveva osservato il primo giudice, come emergeva dall'espositiva del Pt_2
ricorso, non aveva ricevuto alcuna notificazione di avvisi di pagamento, diffide ad adempiere o altri atti indicanti la volontà dell'ente di riscossione o dell'ente impositore di richiedere il pagamento dei contributi previdenziali oggetto delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito dalla stessa richiamati.
Cosicché, aveva concluso il Tribunale, anche in conformità ai principi stabiliti dalla Suprema
Corte nella sentenza invocata dalla stessa ricorrente, essendo il ruolo inidoneo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta, lo stesso non può
considerarsi impugnabile in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse del debitore a richiederne ed ottenerne l'annullamento giurisdizionale.
***
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello chiedendo la riforma Parte_2
integrale della sentenza impugnata e ribadendo le conclusioni già rassegnate in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
***
L' e l' si sono costituiti nella presente fase del giudizio, CP_3 Controparte_2
4 chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come risulta dalla documentazione prodotta dall' in primo Controparte_2
grado il 12 aprile 2019 e dalle allegazioni dalla stessa formulate anche nel presente grado di giudizio (si vedano le note di trattazione depositate il 12 maggio 2025), le cartelle di pagamento n. 07420040009360534000, n. 07420050003301765000, n. 07420060003100481000, n.
07420060017639722000, n. 07420080014525190000, n. 07420080015946474000, n.
07420080023425702000, n. 07920090003384682000, n. 07420090008712774000, n.
074200900015527149000, n. 07420090021007475000, n. 07420100000642377000, n. 07420
100011141370000, n. 0742010001212546882000, n. 07420100017862038000, n.
0742011000209741000, n. 07420110005699742000 sono state annullate ex lege, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018.
In ordine ai restanti titoli oggetto del presente giudizio, ossia gli avvisi di addebito n.
37420112000134162, n. 37420120000453203, n. 37420120001783103, n. 37420130000448330,
n. 37420130001036048, n. 37420140000337723, n. 37420140001024105, n.
37420140001896378, n. 37420150000571923, n. 37420160000448978, n. 37420160001322269
e n. 37420160001744716, l'appellante, con la documentazione prodotta il 16 dicembre 2024, ha comprovato di avere presentato richiesta di adesione alla definizione agevolata dei carichi prevista dall'art.1, commi da 231 a 252, della legge 197/2022.
Come, inoltre, risulta dalle produzioni allegate alle note di trattazione depositate dall'appellante nella medesima data del 16 dicembre 2024 e dalla posizione assunta dall' , Controparte_2
la quale non ha contestato la regolarità dei pagamenti in corso, deve ritenersi comprovato che l'appellante avesse, altresì, provveduto, sino alla data indicata, al pagamento delle rate scadute.
Con le note di trattazione depositate il 16 dicembre 2024 e il 8 maggio 2025, ha, Parte_2
quindi, dichiarato di rinunciare al presente giudizio per la parte avente ad oggetto gli avvisi di addebito investiti dalla procedura di rottamazione e ha concluso chiedendo che, tenuto conto
5 dell'annullamento ex lege delle cartelle di pagamento sopra indicate, venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
***
Effettivamente, alla stregua di quanto sopra evidenziato, considerato che i titoli oggetto dell'opposizione originariamente proposta da con il ricorso introduttivo del Parte_2
primo grado di giudizio sono stati, in parte, annullati ex lege ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l.
119/2018 e, in parte, fatti oggetto della procedura di definizione agevolata dei carichi prevista dall'art. 1, commi da 231 a 252, legge 197/2022 (c.d. rottamazione – quater) e che l'appellante,
per il tramite del suo difensore munito di procura speciale allegata all'atto di appello, ha dichiarato, quanto a tale ultima parte, di rinunciare al giudizio, dando, altresì, prova di avere provveduto al pagamento delle rate scadute, ritiene la Corte che, in riforma della sentenza impugnata, debba dichiararsi integralmente cessata tra le parti la materia del contendere.
Le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate,
in considerazione, per un verso, quanto all'annullamento ex lege, del fatto che la controversia risulta definita in virtù di un fatto ad essa estraneo (si veda, sul punto, Cass. 2828/2024) e, per altro verso, quanto alla definizione agevolata, della circostanza che l'applicazione dei principi della soccombenza contrasterebbe con la “ratio” della procedura, dissuadendo le parti ad aderire alla stessa (si veda, sul punto, Cass. 28311/2018).
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza impugnata, dichiara integralmente cessata tra le parti la materia del contendere;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Cagliari, 4 agosto 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
6 dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 21 maggio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 120/2022 dell'anno 2022, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Milano, presso lo studio dell'avv. Simone Parte_1
Forte, che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'avv. Laura
Furcas, che lo rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
E CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv.
Stefano Ottolenghi, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 13 novembre 2017, aveva Parte_2
convenuto in giudizio l' e l' e aveva esposto che, in data CP_3 Controparte_2
25 ottobre 2017, recatasi presso gli sportelli dell' convenuta, aveva richiesto un estratto CP_2
di ruolo, apprendendo dall'esistenza delle seguenti cartelle esattoriali e avvisi di addebito:
n.07420040009360534, n.07420050003301765, n.07420060003100481, n.07420060017639722,
n.07420080014525190, n.07420080015946474, n.07420080023425702, n.07420090003384682,
n.07420090008712774, n.07420090015527149, n.07420090021007475, n.07420100000642377,
n.07420100011141370, n.07420100012546882, n.07420100017862038, n.07420110002097410,
n.07420110005699742, n.37420112000134162, n.37420120000453203, n.37420120001783103,
n.37420130000448330, n.37420130001036048, n.37420140000337723, n.37420140001024105,
n.37420140001896378, n.37420150000571923, n.37420160000448978, n.37420160001322269,
n. 37420160001744716.
La ricorrente, dopo avere premesso di vantare un interesse ad impugnare il mero estratto di ruolo, sulla base di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.
19704/2015, aveva sostenuto che le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sopra elencati non le fossero mai stati notificati e aveva invocato, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi richiesti.
aveva, quindi, concluso, domandando che fosse accertata e dichiarata la Parte_2
prescrizione dei contributi oggetto delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito n.07420040009360534, n.07420050003301765, n.07420060003100481, n.
07420060017639722, n.07420080014525190, n.07420080015946474, n. 07420080023425702,
n.07420090003384682, n.07420090008712774, n. 07420090015527149,
n.07420090021007475, n.07420100000642377, n.07420100011141370, n.07420100012546882,
n.07420100017862038, n. 07420110002097410, n.07420110005699742,
2 n.37420112000134162, n. 37420120000453203, con conseguente estinzione dei titoli, e che, in ogni caso, accertata l'illegittimità, la nullità, l'inesistenza e comunque la mancata notifica di tutte le cartelle di pagamento e di tutti gli avvisi di addebito impugnati, la medesima fosse annullata perché nulla e/o inesistente.
***
L' si era costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della avversa domanda. CP_3
Dopo avere eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle censure relative alla notifica delle cartelle esattoriali opposte, l'istituto previdenziale aveva confermato la regolare notificazione degli avvisi di addebito oggetto di causa e aveva, quindi, eccepito,
perlomeno quanto ai titoli da ultimo menzionati, l'inammissibilità del ricorso, non avendo la ricorrente proposto tempestiva opposizione.
Inoltre, l'ente convenuto aveva sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta dalla ricorrente, essendo stati posti in essere validi atti interruttivi.
Difettava, infine, secondo l' , anche sulla base della sentenza delle Sezioni Unite della CP_3
Suprema Corte invocata dalla ricorrente, l'interesse di quest'ultima ad agire.
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Anche l' si era costituita in giudizio e aveva concluso perché il Controparte_2
ricorso fosse dichiarato infondato quanto alla dedotta invalidità delle notificazioni delle cartelle di pagamento, che erano state regolarmente eseguite, nonché quanto alla eccepita prescrizione dei contributi previdenziali, considerati i numerosi atti interruttivi richiamati nella memoria difensiva e nella documentazione allegata.
Successivamente, attraverso le produzioni documentali effettuate il 12 aprile 2019 e le note di trattazione del 15 aprile 2020 e del 28 ottobre 2021, l' aveva Controparte_2
allegato e comprovato l'avvenuto annullamento ex lege, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l.
119/2018, delle cartelle di pagamento n. 07420040009360534000, n. 07420050003301765000,
n. 07420060003100481000, n. 07420060017639722000, n. 07420080014525190000, n.
3 07420080015946474000, n. 07420080023425702000, n. 07920090003384682000, n.
07420090008712774000, n. 074200900015527149000, n. 07420090021007475000, n.
07420100000642377000, n. 07420 100011141370000, n. 0742010001212546882000, n.
07420100017862038000, n. 0742011000209741000, n. 07420110005699742000 e aveva,
pertanto, domandato che, in ordine alle medesime, fosse dichiarato il difetto di interesse della ricorrente alla prosecuzione della lite e la cessazione della materia del contendere.
***
Il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 184/2021 del 12 novembre 2021, istruita la causa con produzioni documentali, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto Parte_2
risultava carente di interesse ad agire, ai sensi dell'articolo 100 c.p.c.
In particolare, aveva osservato il primo giudice, come emergeva dall'espositiva del Pt_2
ricorso, non aveva ricevuto alcuna notificazione di avvisi di pagamento, diffide ad adempiere o altri atti indicanti la volontà dell'ente di riscossione o dell'ente impositore di richiedere il pagamento dei contributi previdenziali oggetto delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito dalla stessa richiamati.
Cosicché, aveva concluso il Tribunale, anche in conformità ai principi stabiliti dalla Suprema
Corte nella sentenza invocata dalla stessa ricorrente, essendo il ruolo inidoneo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta, lo stesso non può
considerarsi impugnabile in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse del debitore a richiederne ed ottenerne l'annullamento giurisdizionale.
***
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello chiedendo la riforma Parte_2
integrale della sentenza impugnata e ribadendo le conclusioni già rassegnate in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
***
L' e l' si sono costituiti nella presente fase del giudizio, CP_3 Controparte_2
4 chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come risulta dalla documentazione prodotta dall' in primo Controparte_2
grado il 12 aprile 2019 e dalle allegazioni dalla stessa formulate anche nel presente grado di giudizio (si vedano le note di trattazione depositate il 12 maggio 2025), le cartelle di pagamento n. 07420040009360534000, n. 07420050003301765000, n. 07420060003100481000, n.
07420060017639722000, n. 07420080014525190000, n. 07420080015946474000, n.
07420080023425702000, n. 07920090003384682000, n. 07420090008712774000, n.
074200900015527149000, n. 07420090021007475000, n. 07420100000642377000, n. 07420
100011141370000, n. 0742010001212546882000, n. 07420100017862038000, n.
0742011000209741000, n. 07420110005699742000 sono state annullate ex lege, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018.
In ordine ai restanti titoli oggetto del presente giudizio, ossia gli avvisi di addebito n.
37420112000134162, n. 37420120000453203, n. 37420120001783103, n. 37420130000448330,
n. 37420130001036048, n. 37420140000337723, n. 37420140001024105, n.
37420140001896378, n. 37420150000571923, n. 37420160000448978, n. 37420160001322269
e n. 37420160001744716, l'appellante, con la documentazione prodotta il 16 dicembre 2024, ha comprovato di avere presentato richiesta di adesione alla definizione agevolata dei carichi prevista dall'art.1, commi da 231 a 252, della legge 197/2022.
Come, inoltre, risulta dalle produzioni allegate alle note di trattazione depositate dall'appellante nella medesima data del 16 dicembre 2024 e dalla posizione assunta dall' , Controparte_2
la quale non ha contestato la regolarità dei pagamenti in corso, deve ritenersi comprovato che l'appellante avesse, altresì, provveduto, sino alla data indicata, al pagamento delle rate scadute.
Con le note di trattazione depositate il 16 dicembre 2024 e il 8 maggio 2025, ha, Parte_2
quindi, dichiarato di rinunciare al presente giudizio per la parte avente ad oggetto gli avvisi di addebito investiti dalla procedura di rottamazione e ha concluso chiedendo che, tenuto conto
5 dell'annullamento ex lege delle cartelle di pagamento sopra indicate, venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
***
Effettivamente, alla stregua di quanto sopra evidenziato, considerato che i titoli oggetto dell'opposizione originariamente proposta da con il ricorso introduttivo del Parte_2
primo grado di giudizio sono stati, in parte, annullati ex lege ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l.
119/2018 e, in parte, fatti oggetto della procedura di definizione agevolata dei carichi prevista dall'art. 1, commi da 231 a 252, legge 197/2022 (c.d. rottamazione – quater) e che l'appellante,
per il tramite del suo difensore munito di procura speciale allegata all'atto di appello, ha dichiarato, quanto a tale ultima parte, di rinunciare al giudizio, dando, altresì, prova di avere provveduto al pagamento delle rate scadute, ritiene la Corte che, in riforma della sentenza impugnata, debba dichiararsi integralmente cessata tra le parti la materia del contendere.
Le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate,
in considerazione, per un verso, quanto all'annullamento ex lege, del fatto che la controversia risulta definita in virtù di un fatto ad essa estraneo (si veda, sul punto, Cass. 2828/2024) e, per altro verso, quanto alla definizione agevolata, della circostanza che l'applicazione dei principi della soccombenza contrasterebbe con la “ratio” della procedura, dissuadendo le parti ad aderire alla stessa (si veda, sul punto, Cass. 28311/2018).
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza impugnata, dichiara integralmente cessata tra le parti la materia del contendere;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Cagliari, 4 agosto 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
6 dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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