Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 24/06/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01385/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00968/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 968 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia e Tiziana Giovanna Norrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gino Madonia in Palermo, via M. Toselli n. 5;
per l'annullamento
- della missiva pec (prov. INPS.5500.11/05/2022.0343057), notificata il 11 maggio 2022, con la quale l'I.N.P.S. ha respinto la richiesta, avanzata dal ricorrente in data 6 maggio 2022, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. n. 387 del 1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., filiale di Palermo, (atto nr. 102666 del 20/11/2018) nella parte in cui non attribuisce allo stesso i sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. n. 387 del 1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO
- del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. n. 387 del 1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, già appartenente al corpo di Polizia Penitenziaria, cessato dal servizio in quanto dispensato per invalidità, avendo così maturato il diritto alla pensione a decorrere dall’8 settembre 2017, ha chiesto l’accertamento della spettanza della maggiorazione di sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio (TFS), come previsto dall’art. 6- bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
Con il provvedimento impugnato la direzione provinciale dell’INPS di Palermo ha rigettato l’istanza, in quanto “come si evince dal totale degli stipendi inserito nel Pa04 (allegato) i sei scatti stipendiali sono stati inseriti nella liquidazione del TFS dell'iscritto. La circostanza è facilmente riscontrabile confrontando la retribuzione totale utile del PA04, comprensiva dei 6 scatti stipendiali, con la retribuzione inserita nel prospetto di liquidazione del TFS.”.
Secondo parte ricorrente ciò non corrisponderebbe al vero e i sei scatti stipendiali in questione non sarebbero stati riconosciuti, nonostante la spettanza degli stessi in ragione dei principi affermati da una giurisprudenza ora costante ed uniforme.
L’I.N.P.S. si è costituito solo formalmente, omettendo anche il deposito di qualsiasi documentazione a conferma del contenuto del provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025, il ricorso è stato posto in decisione e il Collegio ne ha ravvisato la parziale fondatezza.
Con il ricorso in trattazione, notificato il 6 dicembre 2021, infatti, il sig. -OMISSIS-, già dipendente pubblico appartenente al corpo di Polizia Penitenziaria, dispensato dal servizio per invalidità dal 7 settembre 2017, ha impugnato il provvedimento prov. INPS.5500.11/05/2022.0343057, comunicato a mezzo PEC del 6 maggio 2022, con il quale l’Ente previdenziale ha affermato di aver già correttamente liquidato il trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del decreto-legge n. 387 del 1987, in quanto attestante il falso e ha chiesto il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. n 387 del 1987 e dell’art. 21 della legge n. 232 del 1990.
La controversia in esame si inserisce in una tipologia ricorrente che è stata di recente approfondita e definita dalla giurisprudenza amministrativa con un indirizzo applicativo ormai consolidato, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare.
In punto di fatto il ricorrente ricade oggettivamente nelle condizioni di cui alla normativa speciale richiamata.
In primo luogo perché la giurisprudenza è ormai costante ed uniforme nel ritenere “che l’articolo 6-bis del decreto-legge n.387/1987 debba trovare applicazione, oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, anche nei confronti del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare” (cfr., da ultimo, la recentissima sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, sez. V, 21 marzo 2025, n. 5832).
Inoltre, il beneficio in questione spetta inequivocabilmente anche nel caso di pensionamento per invalidità, così come espressamente stabilito dall’articolo 21 della L. n.232 del 1990, che prevede l’incremento della base pensionabile in questione a favore del personale “ che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio ”.
Ciò premesso, ai sensi dell’artt. 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a., per evidenti esigenze di economia dei mezzi giuridici e di sinteticità degli atti, le ragioni dell’accoglimento possono qui indicarsi mediante il richiamo delle più recenti pronunce favorevoli de eadem re rese dal Giudice amministrativo: Consiglio di Stato, sez. II, sentenze, tra le altre, 20 marzo 2023, n. 2826, 23 marzo 2023, nn. 2982, 18 dicembre 2023, nn. 10523, 10938 e 10916; da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2024, n. 4636; Consiglio di giustizia amm.va per la Regione siciliana 9 marzo 2023, n. 209; di questo Tribunale, da ultimo, sentenze 27 marzo 2024, n. 436 e 16 gennaio 2024, n. 42.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, la pretesa fatta valere risulta fondata.
La pronuncia sul ricorso richiede, però, necessariamente di tenere conto che, da un lato, parte ricorrente non ha depositato alcun documento attestante la retribuzione percepita dal ricorrente per consentire quel confronto con il prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto che, secondo quanto affermato nel provvedimento impugnato, avrebbe consentito di verificare il riconoscimento del beneficio di legge richiesto.
Dall’altro l’INPS non ha dispiegato alcuna specifica difesa a sostegno e dimostrazione dell’effettivo riconoscimento del beneficio di legge richiesto.
Ne deriva che questo Tribunale non può che limitarsi ad accogliere parzialmente la domanda del ricorrente, attestando la spettanza allo stesso dell’inclusione nel calcolo della base imponibile per la determinazione del trattamento di fine rapporto, dei sei scatti stipendiali dovuti ex art. 6 bis del d.l. 387 del 1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990.
Sarà, quindi, onere dell’INPS verificare la posizione del ricorrente e, nel caso in cui ciò non sia già avvenuto, procedere a ricalcolare l’indennità di buonuscita spettante al ricorrente tenendo conto dei sei scatti stipendiali suddetti.
Le spese di causa, stante la particolarità della controversia, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a.con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO