Sentenza 27 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2004, n. 4066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4066 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO INTERNO, MINISTERO TESORO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 441/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 28/05/01 - R.G.N. 2876/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 06/10/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI D'ANGELO, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'invalida RI GA ricorre per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, del Tribunale di Roma che, in riforma di quella di primo grado, ha respinto la domanda nei confronti del Ministero dell'Interno volta ad ottenerne la condanna al pagamento dell'assegno di invalidità civile, non avendo fornito la prova dell'incollocazione al lavoro attraverso l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, pur avendone titolo dal febbraio 1997.
Contro questa sentenza la ricorrente prospetta, nei confronti del Ministero dell'Interno e del Tesoro (che dalla sentenza d'appello non risulta fosse parte), un articolato motivo di ricorso per Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, l. n. 118/'71 in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, cod.proc.civ., oltre vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia, perché non poteva iscriversi nelle liste speciali per il periodo precedente la visita sanitaria del febbraio '97, sicche' il beneficio, poi attribuitole dal maggio 2000 (sicché si opina la cessazione della materia del contendere) doveva esserle riconosciuto anche sulla base di presunzioni semplici.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Costituisce principio consolidato di questa Corte, richiamato anche dalla requisitoria scritta del Procuratore generale ex art. 375, cod.proc.civ., quello secondo cui ai fini dell'attribuzione dell'assegno mensile d'invalidità la "incollocazione al lavoro", ovvero uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione, assume due diversi significati rispettivamente per gli invalidi infracinquantacinquenni (quale dal ricorso appare fosse la ricorrente) e per gli invalidi che abbiano superato i cinquantacinque anni. Con riguardo ai primi, infatti, per "incollocato al lavoro" deve intendersi colui che essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio non abbia trovato un'occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche (a nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità lavorativa da parte delle competenti commissioni sanitarie, ma essendo comunque necessaria in questo caso la presentazione della domanda d'iscrizione nelle predette liste, non potendosi supplire alla mancanza di tale elemento con la prova dello stato di disoccupazione. Con riferimento invece agli invalidi ultracinquantacinquenni - che non hanno diritto all'iscrizione nelle suddette liste - la "incollocazione al lavoro" deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di un'occupazione adatta alla ridotta capacità dell'invalido (la cui prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni) senza che sia necessaria alcuna iscrizione o la domanda di iscrizione nelle liste di collocamento ordinario. Sulla base di questi consolidati principi che traggono origine da ormai una pluridecennale giurisprudenza, avvalorata dalle Sezioni unite di questa Corte, cui il giudice di merito s'è coerentemente conformato, il ricorso appare manifestamente infondato. Non si fa luogo alla condanna della soccombente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di Cassazione ex art. 152, disp.att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese ex art. 152, disp.att. c.p.c..
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004