Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/03/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 19.03.2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Euprepio Curto Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dagli avv. Salvatore Trifò e Vittorio Provera del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrico Claudio Schiavone
Resistente
, in qualità di cessionaria del ramo di azienda facente capo a CP_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_3 difesa dagli avv. Salvatore Trifò e Vittorio Provera del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrico Claudio Schiavone
Interventore volontario
Oggetto: mansioni superiori
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.03.2022, il ricorrente conveniva in giudizio la Controparte_3
in qualità di propria datrice di lavoro, per ottenere l'accertamento e la
[...] condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori rispetto all'inquadramento contrattuale, a far data dal 01.07.2011.
In particolare, il ricorrente dichiarava di essere stato assunto dalla nel Parte_2
1988 ove ha svolto, fino al 30.06.2011, mansioni di tecnico di rete inquadrato nel
3 liv. Ccnl di settore. Dal luglio 2011 riferiva di aver svolto mansioni di progettista presso Access Development Oparations Puglia Sud, Ex Access Development
Operations Puglia Sud, Creation Basilicata e, a decorrere dal 2021 ad oggi, presso
Tuttavia, il asseriva di aver svolto, già a far data da luglio 2011 mansioni Pt_1 superiori rispetto alla qualifica contrattuale riconosciutagli, sussumibili piuttosto nel 6° livello Ccnl cit.
Ciò in quanto, a far data da tale momento, asseriva di aver svolto attività di progettazione e realizzazione di reti in rame ed in fibra ottica.
Pertanto, il ricorrente agiva in giudizio per ottenere l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori sussumibili nel livello 6° Ccnl, a far data dal
01.07.2011, nonché la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori e spese di lite.
Si costituiva in giudizio la la quale con memoria di costituzione, CP_3 eccepiva la nullità del ricorso per genericità e indeterminatezza del petitum, nonché la prescrizione del credito azionato;
nel merito contestava gli assunti del ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
A seguito della cessione del ramo di azienda relativo alla rete Tim – Telecom Italia
s.p.a. a quest'ultima interveniva volontariamente nel giudizio Controparte_2 riportandosi alle deduzioni e conclusioni rassegnate da Controparte_3
La causa, istruita a mezzo di testimoni era discussa oralmente e a mezzo del deposito di note scritte all'udienza del 19.03.2025 e, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza contestuale.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso. E difatti, dalla lettura complessiva dell'atto si comprende la pretesa del ricorrente (cfr. Cass.
n.18378/09).
La Cassazione ha rimarcato in modo del tutto condivisibile che: “Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto e la mancata allegazione di fatti limitativi della pretesa invocata, trattandosi di elementi idonei ad incidere solo sulla fondatezza di merito della domanda” (cfr.
Cass. n.1629/09).
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito fatto valere. Nel caso di specie, infatti, trova applicazione l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, nei rapporti di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, il termine di prescrizione non decorre in costanza di rapporto, bensì solo dalla cessazione dello stesso (Cass. Civ. Sez. Lavoro
26246/2022).
Pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro ancora in corso, alcuna prescrizione sulle differenze retributive vantate è decorsa.
Tanto premesso il ricorso, nel merito, è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Per quanto attiene lo svolgimento di mansioni superiori la normativa di riferimento
è rappresentata dall'art. 2103 c.c. la quale prevede al comma 1 che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Ai sensi del comma 7: “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
Da tale disciplina emerge come la retribuzione sia ancorata non alle mansioni contrattualmente concordate, bensì a quelle superiori eventualmente e concretamente svolte.
Al fine di ottenere la corresponsione delle differenze retributive connesse allo svolgimento effettivo di mansioni superiori occorre verificare se le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore siano sussumibili nella qualifica contrattualmente posseduta, ovvero in quella superiore rivendicata, alla stregua di un giudizio di riconducibilità del caso concreto nella fattispecie astratta tipizzata in sede di Ccnl.
Si osserva che, proprio con riferimento all'iter logico che il giudice di merito deve seguire nell'accertamento delle mansioni superiori la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti: 1) nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, 2) nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e 3) nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio trifasico non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio” (Cass. civ., sez. lav., n. 12039/2020 n.;
Cass. civ. n. 9414/2018).
Ciò detto, è opinione consolidata che in materia di mansioni superiori grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale
(Cass. civ., sez. lav., n. 5536/2021).
Tale prova non è stata fornita dal lavoratore, con riferimento al 6° livello rivendicato, per i motivi di seguito indicati.
Il ricorrente è attualmente inquadrato come progettista livello 5s° Ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (cfr. buste paga e comunicazione variazione inquadramento all. ricorr.; Ccnl all. resist.).
Tale livello, come da declaratoria del 5° livello (da cui il livello 5s° si differenzia solo dal punto di vista retributivo in quanto relativo a profili professionali con elevato grado di specializzazione) comprende i “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, che svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità, nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”.
Come si esaminerà, il ricorrente non ha provato di aver svolto mansioni superiori rispetto al livello 5s, nel periodo di tempo dedotto in ricorso.
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione prodotta, infatti, è emerso che il ricorrente ha svolto, nel periodo indicato in ricorso, l'attività di progettista/realizzatore di reti svolgendo attività di progettazione esecutiva di reti in rame e fibra ottica con monitoraggio dell'esecuzione e valutazione delle tempistiche di esecuzione, come dallo stesso dedotto in ricorso. (cfr. dich. Tes_1
“effettivamente il ricorrente esegue i lavori in fibra ottica ivi descritti.
[...]
Confermo la circostanza riportata nel terzo capoverso riferita alle lavorazioni specifiche per alimentazione e trasporto in fibra ottica servizio GBE (…); prima il ricorrente era un tecnico di rete dal 2011 si è occupato di fibra in rame”; cfr. dich.
che conferma lo svolgimento delle attività indicate in ricorso con Persona_1 riferimento alla progettazione di reti in rame, dal 2011, e in fibra ottica nel periodo successivo).
Tuttavia, tali attività erano svolte, come emerso all'esito della prova testimoniale espletata, in assenza di funzioni direttive e senza facoltà decisionale e di autonoma iniziativa. Né risulta provato lo svolgimento di attività di guida e controllo di settori operativi, ovvero che vi sia stato un contributo professionale autonomo ed innovativo (cfr. dich. “conosco il ricorrente perché fa parte del mio Persona_2 gruppo di lavoro da circa 10 anni dove svolge funzioni di progettista. Preciso, inoltre, che il signor svolge funzioni di verifica di progetti elaborati da service esterni Pt_1
(…) la risorsa ha seguito dei corsi di formazione di base dal 2011(…) la mia attività di coordinatore consiste nella pianificazione monitoraggio supporto e controllo delle risorse in relazione all'attività da svolgere (…) dal 2011 ha iniziato a svolgere le attività espletate che io assegnavo attraverso specifiche comunicazioni attraverso procedure aziendali;
dal 2018 tanto è avvenuto attraverso la piattaforma Open
Creator. Con riferimento alla circostanza sub 10, il ricorrente nella realizzazione dei vari progetti adotta le soluzioni tecniche previste e dettagliate in specifiche procedure aziendali. Con riferimento all'approvazione controllo delle procedure, posso riferire che, se si tratta di progetti non connotati da particolari criticità, il signor Pt_1 interveniva e successivamente io provvedevo al controllo per l'approvazione e il finanziamento, qualora invece il progetto comportasse particolari criticità o complessità, il ricorrente mi contattava per un confronto e per individuare la soluzione migliore al caso specifico (…) il ricorrente mai ha svolto attività di coordinamento;
con riferimento alla circostanza 15 preciso che non ha mai svolto attività di coordinamento, tantomeno sono mai stati affidati compiti di controllo di settori operativi;
con riferimento al grado di autonomia del ricorrente preciso che il signor
può solo proporre la chiusura del cantiere qualora ravvisi la sussistenza di Pt_1 elementi in tal senso la decisione viene però assunta dal responsabile della sicurezza
o dal coordinatore che si avvale del responsabile della sicurezza”; cfr. dich. Tes_2 “il sig. chiede a me le attività da svolgere e lui, a sua volta,
[...] Persona_2 le assegna ai suoi progettisti, tra cui il sig. (…) E' vero che le attività espletate, Pt_1
a far data dal luglio 2011, sono sempre state assegnate dal coordinatore/team leader attraverso specifiche comunicazioni nel primo periodo;
successivamente, attraverso la pianificazione in WFM (Work Force Management, ossia un sistema informatico di assegnazione automatica delle attività lavorative); dal 2018, attraverso la piattaforma Open Creator gestita dal suo coordinatore e dal
Responsabile di struttura (…) E' vera la circostanza sub 10 della memoria difensiva in ordine all'esistenza di specifiche procedure aziendali quali, ad esempio, Network
Construction e Speedark. Il coordinatore/team leader verifica che siano state osservate le linee guida (…) Nessuna attività di coordinamento di altre risorse è stata mai svolta dal sig. , né al medesimo è stato mai affidato il controllo di settori Pt_1 aziendali operativi”).
Tali mansioni appaiono pienamente riconducibili nel livello di inquadramento formale posseduto dal ricorrente il quale presuppone “capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche”, possedute dal ricorrente ed acquisite nel tempo come dimostrato dalla frequenza di corsi di formazione e aggiornamento (cfr. attestato di partecipazione all. ricorr. e dich. Testimone_2
e sulla frequenza di corsi), nonché autonomia e decisionalità nei Persona_2 limiti di principi, norme e procedure di carattere specifico e dettagliato (cfr. all. 3 resist.).
Nello specifico, poi, il 5s° livello tipizza proprio l'attività svolta dal ricorrente quale
“progettista/realizzatore di reti”, profilo professionale che ricomprende i “lavoratori che, in possesso di conoscenze specialistiche su architetture di reti e sistemi di telecomunicazioni, specifiche tecniche e norme di progettazione e realizzazione di impianti e sistemi, relazionandosi con tutte le funzioni aziendali coinvolte, svolge attività di progettazione esecutiva delle reti core o delle reti in fibra ottica, monitora le attività realizzative, esegue i relativi collaudi e verifica il funzionamento dei nuovi apparati inseriti in rete;
avvia o provvede al provisioning infrastrutturale dei collegamenti trasmissivi”.
Ebbene, nel caso in esame, il lavoratore con le caratteristiche generali indicate in precedenza, ossia nel rispetto di specifiche procedure e direttive, si è occupato della progettazione esecutiva (come previsto dal processo Network Construction punto 4.1 all. 3 resist.) delle reti in fibra ottica con attività di monitoraggio e verifica in corso d'opera, come dedotto dallo stesso ricorrente (pag. 5 ricorso).
Lo stesso si è, inoltre, relazionato con le varie funzioni aziendali coinvolte, come previsto dalla declaratoria professionale individuata, sussumibile nel 5s° livello (cfr. dich. “eseguivamo i progetti redatti dai progettisti tra cui Per_3 CP_3 [...]
con i quali mi collegavo qualora sorgessero difficoltà applicative del Parte_1 progetto medesimo”; dich. “qualora invece il progetto comportasse Persona_2 particolari criticità o complessità, il ricorrente mi contattava per un confronto e per individuare la soluzione migliore al caso specifico (…) SpeeDark è una procedura complessa che consente la gestione archiviazione del progetto e consente ad una pluralità di soggetti coinvolti di interfacciarsi tra loro;
in particolare i progettisti, i responsabili che devono approvare e finanziare i progetti, i responsabili della sicurezza e, infine, le imprese che devono eseguire”; cfr. all. 4 resist.).
Deve, dunque, escludersi che le mansioni svolte dal ricorrente, come ricostruite all'esito della prova, possano essere ricondotte al 6° livello economico – giuridico
Ccnl cit., involgendo esso “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali e loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”.
Alla luce del tenore letterale e sostanziale della declaratoria in commento,
l'elemento identificativo del livello superiore rivendicato dal ricorrente risiede nello svolgimento di funzioni direttive con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti di direttive generali, nonché nella guida e controllo di settori operativi ovvero nell'apporto di un contributo professionale autonomo e innovativo.
Tali elementi distintivi e caratterizzanti della qualifica di cui al 6° livello non si rinvengono nel caso di specie posto che il ricorrente non ha svolto funzioni direttive, né ha coordinato settori operativi o arrecato un contributo professionale innovativo, come emerso dalle dichiarazioni rese dai testi ed in precedenza riportate.
Il ricorrente ha operato, peraltro, nell'ambito di direttive e procedure aziendali specifiche e non di carattere generale, soggetto al controllo ed all'approvazione del coordinatore con cui le modifiche e le soluzioni da adottare, in caso di criticità e complessità, erano concordate (cfr. dich. ) senza apporto professionale CP_4 autonomo ed innovativo.
Tali caratteristiche generali, non riscontrate nel caso di specie, sono richieste anche nell'ambito delle specifiche figure professionali tipizzate nell'ambito del 6° livello in cui si colloca l' “esperto di progettazione e realizzazione di rete” che, a differenza del “progettista/realizzatore di reti” di cui al livello 5s°, presuppone che le attività indicate “sono esplicitate attraverso il coordinamento di risorse ovvero attraverso
l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”.
Irrilevante è la circostanza che altri lavoratori, colleghi del ricorrente e svolgenti mansioni di “progettisti” siano inquadrati nel livello 6° posto che, per consolidata giurisprudenza “non esiste nel nostro ordinamento un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l'art. 36 Cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione, prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l'art. 3
Cost. impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e non anche nei rapporti interprivati” (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16015 del 19/07/2007; Trib. Firenze sent.
20 luglio 2020).
Tuttavia, a seguito dell'istruttoria svolta, deve ritenersi che il ricorrente abbia svolto mansioni superiori a quelle di inquadramento in relazione al limitato periodo residuo decorrente dal 01.07.2011 al 01.12.2012. In tale arco temporale, infatti, il ricorrente era inquadrato formalmente nel 3° livello, come dichiarato da parte ricorrente e non contestato dalla convenuta, pur svolgendo, come dichiarato dai testi, mansioni di “progettista” (cfr. dich. testi).
Le mansioni svolte in tale periodo, come ricostruite all'esito della prova, devono ritenersi sussumibili nel 5° livello, superiore a quello all'epoca posseduto, ma inferiore a quello successivamente riconosciutogli dal 01.12.2012 (livello 5s°) (cfr.
Cass. n. 22872/13 e n. 8862/13 secondo cui la domanda intesa al conseguimento della superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore nell'ambito del medesimo genere di mansioni ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro). Difatti, il livello 5 e il livello 5s sono tra loro in rapporto di specialità posto che implicano lo svolgimento delle stesse mansioni differenziandosi per il maggior livello di specializzazione che connota i profili professionali tipizzati nel livello 5s.
Ebbene, nel periodo dal 01.07.2011 al 30.11.2012, il ricorrente, pur avendo svolto mansioni di progettista sussumibili nel 5° livello non era ancora in possesso di quell'elevato grado di specializzazione, maturato attraverso corsi di formazione specializzanti, richiesto dal livello 5s° per la qualifica di “progettista/realizzatore di rete” (cfr. all. ricorr. corso di formazione del 2012; cfr. dich. teste che Per_2 confermando il capitolo 8, conferma l'acquisizione graduale delle competenze specifiche;
cfr. all. 2 resist.).
Peraltro, come confermato dai testi escussi fino al 2013 il ricorrente si è occupato di reti in rame e, solo successivamente a questa data, delle reti in fibra ottica, espressamente richiamata dal profilo di “progettista/realizzatore di rete” di cui al livello 5s (cfr. dich. “ha svolto lavori di fibra ottica dopo il 2013 nei Persona_1 due anni precedenti come tutti noi si è occupato di rame e non di fibra”; cfr. dich.
“prima il ricorrente era un tecnico di rete dal 2011 si è occupato Testimone_1 di fibra in rame”).
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto limitatamente al periodo dal 01.07.2011 al 30.11.2012 con riconoscimento dello svolgimento in tale periodo di mansioni superiori riconducibili al 5° livello, con conseguente condanna della società convenuta alla corresponsione delle relative differenze retributive tra quanto percepito dal ricorrente in tale periodo e quanto spettante sulla base del 5° livello
Ccnl di settore, oltre accessori con le decorrenze di legge.
Per il resto il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio sono compensate in misura di 2/3 tenuto conto che la domanda è stata accolta per un limitato periodo di tempo e per un livello inferiore a quello rivendicato. Per la parte residua le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 e dei valori minimi in ragione della non complessità della causa.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 CP_2
quest'ultima in qualità di cessionaria di ramo di azienda, così provvede:
[...]
1. Accoglie parzialmente il ricorso e condanna la e la Controparte_3 CP_2 in solido tra loro al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze
[...] retributive per lo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti al livello 5° Ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni per il periodo dal 01.07.2011 al 30.11.2012, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
1. Rigetta per il resto il ricorso;
2. Condanna la e la in solido tra loro al Controparte_3 Controparte_2 pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.534,00, già compensate per
2/3, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione
Taranto, 19.02.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli