CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/05/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 334/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato dagli avv.ti Franco Aglietto e Marco Montalbani Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il primo per mandato in atti
APPELLANTE
contro
(c.f. , rappresentata dall'avv. Alberto Russo, presso cui è elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata, per mandato in atti
1 APPELLATA
(c.f. ), rappresentato dagli avv.ti Simone Anselmo e Roberto CP_2 C.F._3
Mordeglia, per mandato in atti
APPELLATA
(p.iva ), con sede in Savona Controparte_3 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'Appellante principale:
“Piaccia a codesta Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, previa ogni meglio vista pronuncia, per le ragioni di cui al presente atto di citazione in appello:
1) In via principale, in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare che l'arch. Parte_1
non è tenuto ad eseguire alcuna opera nell'appartamento della convenuta appellata . CP_2
2) Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, oltre alla maggiorazione del 15 % per spese generali, oneri contributivi e fiscali come per legge.”
Per l'Appellata : CP_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, disattese le istanze istruttorie di parte appellante, rigettare l'appello principale proposto da nonché le domande svolte in via di appello incidentale da Parte_1
nei riguardi della conchiudente, e confermare integralmente la sentenza impugnata. Con il CP_2
favore delle spese di causa.”
Per l'Appellante incidentale : CP_2
2 “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Genova, reiectis contrariis, previa conferma della declaratoria della contumacia dell' con sede in Savona, ritualmente Controparte_4
evocata sia nel primo grado che nel presente grado di giudizio,
In via incidentale ed in parziale riforma della Sentenza oggetto dell'appello principale (Sentenza
772/2022 pronunciata dal Tribunale di Savona nella persona del GOP Dott.ssa Angela Anna Canessa in data 30/09/2022)
a) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Appellata in CP_2 riferimento alle domande tutte svolte dall'Attrice in primo nei di lei confronti, Controparte_5
nessuna esclusa, previo accertamento e declaratoria che in capo alla committente non CP_2
è configurabile alcuna responsabilità- per le argomentazioni di cui alla narrativa degli atti del giudizio e alla luce dell'espletata istruttoria, ed in particolare delle CTU espletate in causa -ai sensi dell'art. 2043, 2050, 2051 e 2055 CC e per l'effetto respingere integralmente le domande tutte svolte dall'Attrice in primo grado nei confronti di perché destituite di CP_1 CP_2
fondamento giuridico e fattuale;
b) In ogni caso dichiarare tenuta e condannare l'impresa individuale con Controparte_3
sede in Savona, in Via Cosseria 16/11 P IVA , nella persona del Suo Titolare firmatario P.IVA_1
nato a [...] il [...] CF residente in Controparte_3 C.F._4
Savona Via Cosseria 16/11 (ritualmente evocata sia nel giudizio di primo grado che nel presente giudizio di secondo grado e rimasta contumace) in via esclusiva e/o in via solidale con l'Arch.
- a garantire e/o manlevare e/o comunque mandare assolta e/o tenere indenne Parte_1
l'appellata dalle pretese risarcitorie tutte avanzate dalla Attrice , CP_2 CP_1
nessuna esclusa e da ogni pregiudizievole conseguenza e da ogni evenienza patrimoniale discenda dagli accertamenti e dalle pronunce dell'Ecc.ma Corte;
c) In ogni caso e con qualsivoglia statuizione, Rigettare integralmente le domande proposte e/o proponende da tutte le altre Parti nei confronti della Appellata nessuna esclusa perché CP_2
destituite di fondamento giuridico e fattuale;
d) Rigettare l'eventuale appello incidentale che dovesse essere proposto dall'Arch. CP_1
perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e comunque e in ogni caso rigettare tutte le domande proposte e/o proponende da quest'ultima nei confronti della parte perché CP_2
destituite di fondamento giuridico e fattuale.
Con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio in favore di Parte , oltre oneri fiscali CP_2
e previdenziali di Legge.
e) Nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale proposto in via principale, confermare la
Sentenza di prime cure nella parte in cui l'Arch. è stato dichiarato tenuto a mantenere Pt_1
3 indenne e manlevare da ogni spesa in ragione dell'accoglimento delle domande di CP_2
nei di lei confronti ma in via incidentale subordinata riformare la pronuncia di prime Parte_2
cure in punto spese di lite in favore della dichiarando tenuto e condannando il Parte_3
Professionista Arch. a tenere indenne e manlevare da ogni spesa Parte_1 CP_2
anche in riferimento alle spese di lite riconosciute in favore di , e ciò sia con Parte_3
riferimento al primo che al secondo grado di giudizio.
In ogni caso con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio in favore di Parte Appellata CP_2
, oltre oneri fiscali e previdenziali di Legge.”
[...]
CP_ Per l'appellata ditta
Nessuno è comparso, nessuno ha concluso
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, successivo ad un procedimento di ATP, , quale proprietaria CP_1 dell'appartamento sito in Savona piazza Chabrol n.5/5, conveniva in giudizio , nella sua qualità CP_2
di proprietaria dell'appartamento immediatamente sottostante al suo e nel quale nell'anno 2013 erano stati effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria, nonché l'arch. , nella sua qualità di Parte_1
progettista e direttore dei lavori, affinchè, previo ulteriore accertamento tecnico di stima delle opere necessarie per consolidare la struttura ed i costi per l'eliminazione dei difetti, i convenuti, in solido tra di loro, venissero condannati “a porre in essere tutte le opere indispensabili nell'appartamento di proprietà della signora per ripristinare la situazione statica precedente ai lavori, nella misura ritenuta CP_2 necessaria al fine di evitare il rischio di ulteriore cedimento del solaio” e “a risarcire il danno, in forma specifica
o per equivalente, subito dalla attrice ed in particolare riportare in pristino stato il pavimento della proprietà attrice eliminando gli effetti del lamentato cedimento;
dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni derivati e derivandi conseguenti al difettoso stato del pavimento tra il giugno 2016 e la data di effettivo ripristino dell'immobile”.
Previa chiamata in causa, da parte della convenuta , che aveva eccepito il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva, della (rimasta contumace) e l'esperimento Controparte_3 Controparte_3 di una nuova CTU, il Tribunale di Savona, con la sentenza impugnata, ha così deciso:
“Accoglie la domanda proposta da nei confronti dei convenuti e Arch. CP_1 CP_2 Parte_1
;
[...]
4 Dichiara tenuti e condanna e Arch. , in via solidale tra loro, ad eseguire le CP_2 Parte_1
opere nell'appartamento di proprietà della convenuta indicate dal Geom. CP_2 Controparte_6
nella CTU;
Dichiara tenuti e condanna e Arch. , in via solidale tra loro, a risarcire l'attrice CP_2 Parte_1 dei costi per il ripristino della pavimentazione nella somma pari ad €. 9.448,81 oltre oneri fiscali;
Assolve da ogni domanda la contumace;
Controparte_3
Dichiara tenuto il convenuto Arch. a tenere indenne e manlevare da ogni Parte_1 CP_2
spesa in ragione dell'accoglimento delle domande attoree proposte nei suoi confronti;
Dichiara tenuti e condanna e Arch. , in via solidale tra loro, alla rifusione delle CP_2 Parte_1
spese legali che liquida in €. 545,00 per esborsi ed €. 10.343,00 per compensi oltre a spese generali CPA ed
IVA nella misura di legge, nonché alla rifusione delle spese di CTU comprese quelle in sede di ATP e le spese sostenute in entrambe le fasi di CTP.
Condanna l'Arch alla rifusione delle spese legali in favore di che liquida in €. Parte_1 CP_2
5.800,00 per compensi oltre a spese generali CPA ed IVA nella misura di legge, nonché alla rifusione delle spese di CTU comprese quelle in sede di ATP e le spese sostenute in entrambe le fasi di CTP.
Respinge ogni altra domanda.”
In particolare, il Tribunale, per quanto ancora in questa sede rileva, ha ritenuto a) che in ordine alle cause del cedimento si dovesse far riferimento agli accertamenti peritali svolti in sede di ATP dal geom. il CP_6 quale aveva determinato che il cedimento della pavimentazione nell'appartamento dell'attrice fosse dipeso dai lavori di ristrutturazione di quello della convenuta, con i quali erano stati demoliti dei setti murari ed asportato un profilato metallico, sostituito con una trave posizionata però in una diversa collocazione, ed aveva “suggerito” il reinserimento nel soffitto un trave aggiuntivo;
b) che la successiva CTU, svolta dall'ing.
nel procedimento di cognizione aveva permesso di escludere l'eventualità di un futuro cedimento, Per_1
anche se le travi di legno posizionate erano di dimensioni inferiori rispetto a quelle inizialmente previste, come d'altra parte già accertato in sede di ATP;
c) che andava escluso che la vetustà dell'immobile della potesse aver aggravato la situazione, atteso che prima dei lavori di ristrutturazione lo stesso CP_1
architetto aveva effettuato un'indagine, anche fotografica, su detto immobile;
d) che il predetto Pt_1
convenuto, che aveva assunto anche negli atti depositati in Comune, la qualifica di progettista e direttore dei lavori, non aveva dimostrato diligenza e competenza professionale, per cui doveva rispondere dei danni subiti dall'attrice; e) che non poteva essere esclusa la responsabilità della proprietaria, in quanto la stessa non aveva dato prova di aver perso la disponibilità dell'immobile ove venivano eseguiti i lavori;
f) che non emergevano profili di responsabilità in capo alla ditta esecutrice;
g) che il danno andava liquidato secondo la
5 stima del CTU ing. , mentre non poteva essere riconosciuto l'ulteriore risarcimento per la mancata Per_1
disponibilità dell'immobile, neppure allegato.
Con atto di appello ritualmente notificato in data 29 marzo 2023 l'arch. ha Parte_1
impugnato la sentenza gravata, chiedendo la sua parziale riforma.
Si sono ritualmente costituite separatamente opponendosi al gravame, e CP_1 CP_2
dichiarando, in caso di suo accoglimento, di volerne approfittare, nonché svolgendo, a sua
[...]
volta, appello incidentale.
Alla prima udienza dell'8 novembre 2023, l'Istruttore ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della ditta individuale Controparte_3
Dichiarata la contumacia di e disposta la notifica al predetto anche dell'appello Controparte_3 incidentale, all'udienza del 9 ottobre 2024 la causa ex art.352 c.p.c. è stata rinviata per la decisione all'udienza del 12 marzo 2025, previa concessione dei termini di rito.
Tutte le parti costituite hanno depositato le memorie conclusive.
Con ordinanza del 24 marzo 2025, la causa è stata rinviata d'ufficio all'udienza del 29 ottobre 2025
e quindi con successivo provvedimento all'udienza del 16 aprile 2025.
Con ordinanza del 30 aprile 2025 l'Istruttore ha rimesso la causa al collegio. Il CI riferiva della causa al Collegio nella camera di consiglio del giorno 08 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) APPELLO PRINCIPALE
ha impugnato la sentenza gravata sulla base di due motivi ed in particolare Parte_1
1) Erroneità della sentenza per contraddittorietà della motivazione
L'appellante principale censura la sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure, malgrado avesse disposto la rinnovazione della CTU proprio al fine di accertare se le opere eseguite continuassero a compromettere la stabilità della soletta, riportato alcuni stralci della perizia svolta nell'ambito dell'ATP sul punto. La nuova CTU aveva escluso la necessità di nuove opere e d'altra parte anche in sede di ATP
l'inserimento di nuova putrella era stato solo “suggerito” dall'allora consulente. Quindi la sentenza si appalesa come contraddittoria perché a) richiamava la CTU del geom. b) ribadiva in parte motiva CP_6
l'esclusione di ogni opera di intervento;
c) statuiva in parte dispositiva la necessità di esecuzione di opere
6 nell'immobile . CP_2
L'arch. chiede pertanto che sia riformata la sentenza nella parte in cui prevede l'esecuzione di opere Pt_1
nell'abitazione della . CP_2
2) Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto a carico dell'arch.
l'obbligo di reinserire la putrella sotto la soletta di divisione dei due alloggi ed Parte_1
eliminata nel corso delle lavorazioni. Travisamento delle risultanze delle operazioni peritali.
L'appellante principale censura la sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure, imponendo dette opere, anche errato, in quanto non avrebbe correttamente valutato le conclusioni a cui era pervenuto l'ing.
di assenza di cedimenti e/o di un loro rischio futuro, anche tenuto conto della vetustà Per_1
dell'immobile e di conformità al progetto strutturale.
L'appellante, in caso di dubbio, chiede che il CTU, già nominato in primo grado, sia sentito a chiarimenti sul punto.
I due motivi, che, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.
Questa Corte rileva:
- che, come evidenziato, dall'appellante principale, nel giudizio di cognizione la , non soddisfatta delle CP_1
conclusioni a cui era pervenuto il consulente geom nel procedimento di ATP per ritenere che lo CP_6
stesso non avesse adeguatamente preso in esame tutti gli aspetti che avevano determinato il cedimento della pavimentazione del suo appartamento, nonché considerato correttamente i danni subiti, aveva invocato il rinnovo della CTU, anche con specifico riferimento all'adeguatezza delle travi apposte, di dimensioni inferiori (21x21) rispetto a quelle previste in progetto (25x25);
- che il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta in ordine alla richiesta di rinnovazione della CTU, con ordinanza datata 17 giugno 2021, … “ritenuto che l'istanza di CTU di parte attrice sulla individuazione delle cause del cedimento della pavimentazione di sua proprietà alla luce degli accertamenti tecnici e della risposta del CTU non appare giustificata né ammissibile;
ritenuto che
va invece verificata l'adeguatezza delle travi sotto il profilo strutturale, sia perché CP_ quanto realizzato (dimensionamento travi) non è conforme al progetto dell'ing. sia perché lo stesso CTU a pag 33 della relazione tecnica suggerisce “il reinserimento nel soffitto dell'appartamento int. 3A di un elemento a trave aggiuntivo che possa assolvere alla funzione di quello rimosso quindi anche a sostegno dei due travi paralleli alla muratura”, per cui va accertata la sussistenza o meno del rischio di futuri cedimenti…”, ha disposto una nuova consulenza, affidata all'ing.
, sul seguente quesito: “Letti gli atti di causa, i documenti prodotti e le relazioni tecniche svolte in Persona_2
sede di ATP ed acquisite agli atti, accerti il CTU l'adeguatezza delle travi sotto il profilo strutturale e dica se esiste il rischio di ulteriori cedimenti, in caso positivo, indichi gli interventi per porvi rimedio;
Verifichi il CTU lo stato attuale della pavimentazione e accerti quali sono gli interventi necessari al ripristino della pavimentazione dell'immobile dell'attrice
7 interessato dai cedimenti indicandone i costi”;
- che il predetto consulente, per quanto in questa sede ancora rileva non essendo oggetto di impugnazione i costi necessari per il ripristino della pavimentazione, in risposta al primo punto del quesito, ha accertato
(pag.12 della CTU): “Dalla lettura delle relazioni presenti in atti e dalle rispettive assunzioni di responsabilità del progettista strutturale e previa verifica di confronto effettuata dallo scrivente con propria analisi strutturale utilizzando programma software della AMV di cui dispone di propria licenza ritiene che le strutture oggetto di sostituzione siano idonee alla loro funzione e non palesino fenomeni che lascino presupporre carenze o criticità. La verifica è stata eseguita agli stati limite ultimi con condizioni di semplice appoggio delle travature, condizione a favore della sicurezza. Si conferma quanto indicato nelle precedenti relazioni di ATP sulla possibilità di un incremento del cedimento dovuto alle sole fasi esecutive. Non si ritiene che vi sia allo stato attuale un rischio di ulteriori cedimenti se non quelli legati alla naturale fisiologia delle strutture in legno che non dipendono dalla posa in opera delle nuove strutture ma bensì dall'invecchiamento di quelle preesistenti. Si ritiene che il consolidamento eseguito abbia sicuramente migliorato la situazione preesistente del solaio di medianza fra i due alloggi. Alla data della presente non si sono rilevate frecce di inflessione nelle strutture oggetto di intervento, le quali sono oramai assoggettate ai carichi permanenti”;
- che, atteso il chiaro ed univoco contenuto della relazione, tra l'altro depositata a distanza di 9 anni dalla data della ristrutturazione, è evidente che, le nuove strutture posizionate assolvono correttamente la loro funzione, per cui non sussiste un rischio di ulteriori cedimenti, ma anzi i lavori eseguiti hanno migliorato la situazione del solaio divisorio dei due appartamenti;
tale parere tecnico viene a superare e sostituire il
“suggerimento” presente nella prima relazione depositata nel luglio 2017 in ambito di ATP di “un elemento a trave aggiuntivo” (c.f.r. pag.33 della prima relazione in ATP), che comunque era anche stato espresso in assenza di una verifica statica in quella sede non richiesta ed invece svolta nell'ambito della CTU dell'ing.
; Per_1
- che conseguentemente nessuna opera aggiuntiva deve essere posta in essere nell'appartamento di CP_2
.
[...]
B) APPELLO INCIDENTALE
impugna in via incidentale la sentenza impugnata sulla base di due motivi, dichiarando, CP_2 inoltre, -nel caso di accoglimento dell'appello principale- di voler beneficiare dei relativi effetti.
1) Erronea statuizione di mancato rilievo del difetto di legittimazione passiva della committente e/o di sua carenza di qualsiasi forma di responsabilità
L'appellante incidentale rileva che il Tribunale, respingendo l'eccezione formulata dalla convenuta, non ha tenuto conto che la stessa, costituendosi in giudizio aveva depositato il contratto di appalto stipulato con l'impresa edile, al cui art.6 si stabiliva che “l'esecutore assume a proprio carico i rischi e le responsabilità
8 riguardanti le opere da eseguire inforza del predetto contratto. Lo stesso è responsabile dei danni causati a terzi, cose e animali….”.
Il contratto da solo era sufficiente a provare il suo esonero di responsabilità, non potendo ravvisarsi alcuna responsabilità da cose in custodia, visto che il danno alla era stato provocato dai lavori eseguiti e che CP_1 la stessa si era altresì affidata ad un tecnico professionista.
L'appello è fondato nei limiti sotto indicati.
Questa Corte rileva:
- che la , quale committente dei lavori di ristrutturazione, sostiene un proprio difetto di legittimazione CP_2
passiva in relazione alle domande anche nei suoi confronti svolte dalla , in quanto al momento della CP_1
stipulazione del contratto di appalto con la , aveva espressamente previsto che ogni Controparte_3 CP_3 responsabilità nell'ambito dei lavori sarebbe stata assunta dalla ditta appaltatrice;
- che, secondo l'invocato contratto all'art.6 (responsabilità) le parti avrebbero previsto che “L'esecutore assume a proprio carico i rischi e le responsabilità riguardanti le opere da eseguire in forza del predetto contratto. Lo stesso è responsabile dei danni causati a terzi, cose e animali ed a tale titolo predisporrà una polizza assicurativa RCT di adeguato importo da consegnare in copia, previa verifica della sua conformità, alla
Committenza”;
- che, come è riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (c.f.r. di recente in motivazione Cass. 7.1.2025
n.196: “In questa sede deve, pertanto, essere ribadito l'orientamento di legittimità richiamato nella motivazione della sentenza impugnata, secondo il quale (Cass. n. 7553 del 17/03/2021 Rv. 660915 - 01 e in precedenza Cass. n. 11671 del 14/05/2018 Rv. 648327 - 01) la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con
l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo”), il committente rimane sempre corresponsabile dei danni cagionati ai terzi nell'ambito del contratto d'appalto, unitamente all'impresa e al DL;
- che, conseguentemente, non può essere esclusa la legittimazione passiva della;
CP_2
- che in ogni caso deve essere riconosciuta la responsabilità del titolare della ditta EBA, in quanto, sebbene nell'esecuzione dei lavori fosse prevista la presenza di un DL professionista, tuttavia in capo all'impresa si deve presumere l'esistenza delle competenze tecniche necessarie al compimento dell'opera che il suo titolare aveva accettato di eseguire.
9 Infatti “L'appaltatore è responsabile dei danni occorsi a terzi in conseguenza dell'esecuzione di opere poste in essere in conformità a un progetto o a direttive del committente palesemente errate, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo. ( Cass. 23/10/2024, n. 27526, Rv. 672549 - 01).
In assenza di tale prova, deve essere pronunciata la sua condanna, in via solidale con e Arch. CP_2
, a risarcire dei costi per il ripristino della pavimentazione nella somma pari ad Parte_1 CP_1
€. 9.448,81 oltre oneri fiscali;
- che, in forza delle invocate previsioni contrattuali intercorse tra la committente e la ditta appaltatrice, deve essere altresì accolta la domanda della ad essere manlevata da unitamente CP_2 Controparte_3
all'arch. da tutte le spese che alla stessa derivino in forza del contratto di appalto. Pt_1
2) Modifica della statuizione adottata dal Tribunale in relazione alle spese di lite liquidate a favore dell'attrice.
In ipotesi di conferma della pronuncia di primo grado e di rigetto del primo motivo dell'appello incidentale, la chiede che la condanna alle spese di lite a favore dell'attrice, pronunciata a carico di entrambe le CP_8
parti convenute in via solidale tra di loro, sia modificata condannando il a tenere indenne e Pt_1
manlevare l'appellante incidentale su quanto la stessa dovrà versare a tale titolo, essendosi il Tribunale limitato alla manleva in ordine a “ogni spesa”.
Il motivo rimane assorbito dalla nuova liquidazione delle spese di lite.
C) Sulle spese di giudizio
Atteso l'esito complessivo della lite e la reciproca soccombenza di tutte le parti del giudizio, questa dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
1) in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza respinge la domanda di dell'esecuzione di opere nel proprio appartamento;
CP_1
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale, dichiara tenuta e condanna la ditta individuale Ebba di in via solidale con e a risarcire a l'importo Controparte_3 Parte_1 CP_9 CP_1
10 di € 9.448,81, oltre oneri fiscali, nonché a tenere indenne, in via solidale con l'arch. , Pt_1 CP_2
da ogni spesa in ragione delle domande attore
3) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
5) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 8/5/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Rosella Silvestri)
11