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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.14565/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.14565/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. PAVONE DANIELA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 17/03/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in CHIERI il 11/07/2009. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIERI (atto n. 51 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 13.09.2009, , il 04.08.2011 e Persona_1 Persona_2 Per_3
, il 08.06.2015.
[...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 19/02/2023.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 13/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SInori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
DISPONE che i figli minori abbiano residenza e collocamento prevalente presso la madre in Chieri (TO),
Strada del Vibernone n. 13.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente secondo gli accordi presi con la madre o, in difetto di accordo, secondo il seguente calendario:
i a fine settimana alternati dal venerdì dalla uscita da scuola (oppure dalla mattina nei casi in cui i figli non vadano a scuola) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
ii durante la settimana, tutti i mercoledì dall'uscita da scuola (oppure dalla mattina nei casi in cui i figli non vadano a scuola) sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola, con possibilità di introdurre un ulteriore pernottamento nelle settimane che terminano con il fine settimana alla madre, nel momento in cui entrambi i genitori riterranno opportuno tenendo conto delle tempistiche emotive e delle eSIenze dei minori;
pagina 2 di 4 iii durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il giorno di Natale o la Vigilia;
nonché alternativamente dal 26 al 31 dicembre un anno e dal 01 gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore e così di seguito, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
iv) in deroga al punto i), durante le vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta;
iv durante le vacanze estive, per tre settimane anche non consecutive da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio e, in difetto di accordo, le parti stabiliscono, sin d'ora, che la settimana di Ferragosto verrà trascorsa dai minori ad anni alterni con ciascun genitore;
v i periodi di vacanze scolastiche previste dalla scuola francese (diverse ed ulteriori rispetto a quelle italiane) nel periodo autunnale (ottobre/novembre), invernale (febbraio/marzo) e primaverile
(aprile/maggio) verranno suddivise a metà tra i genitori. In caso di disaccordo o di impegni lavorativi, i genitori concordano sin da ora di mantenere il calendario ordinario di cui ai punti (i) e (ii) con riconoscimento da parte del padre in favore della madre di un ulteriore contributo economico per il mantenimento ordinario dei figli nei giorni che sarebbero di propria competenza.
DISPONE che il SI. , nel rispetto del principio di proporzionalità, contribuisca al Parte_1 mantenimento ordinario dei figli, fino al raggiungimento della loro autonomia economica, versando alla SI.ra , la somma di € 900,00 (pari a € 300,00 per ciascun figlio) entro il giorno 10 di Parte_2 ogni mese, somma annualmente rivalutata secondo l'indice Istat.
DISPONE che il padre concorra, altresì, nella misura del 60%, alle spese straordinarie relativamente al mantenimento dei figli così come meglio specificate ed individuate dal Protocollo di Intesa SIlato tra il Tribunale di Torino e il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 15.03.2016, mentre per il restante 40% rimarranno a carico della SI.ra . Parte_2
I genitori stabiliscono sin da ora che le seguenti spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate e suddivise come sopra: le spese estetiche e la dotazione economica che i figli potranno utilizzare in autonomia durante la settimana. Unica eccezione per le spese mediche e ortodontiche dei minori che rimarranno in capo alla madre fino a quando essa continuerà a godere di una polizza sanitaria che copre anche le spese mediche dei figli, per cui dette spese saranno interamente a carico della madre. Il padre si impegna a rimborsare soltanto il 60% dell'eventuale scoperto, ovverosia della parte non rimborsata dall'ente assicurativo.
Infine, ciascun genitore si farà carico in via esclusiva delle spese ludiche dei figli nei fine settimana e nei giorni di vacanza in cui li avrà con sé.
DA' ATTO che le parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali impegni di lavoro che impediscano loro di tenere con sé i figli nei giorni stabiliti. Per tale eventualità dovrà essere prevista la possibilità di recupero degli incontri.
DA' ATTO che entrambi i genitori si impegnano a creare per i figli , e Persona_1 Persona_2
un ambiente domestico idoneo e confortevole evitando così luoghi e/o situazioni non Persona_3 consoni per un minore nonché a favorire e accompagnare personalmente i figli minori nei loro impegni scolastici ed extrascolastici. Allo stesso modo i genitori si impegnano a trascorrere del tempo esclusivo (almeno una settimana all'anno) con i propri figli.
DA' ATTO che nell'ipotesi di impossibilità di uno dei genitori a stare con i figli nelle giornate e/o nel periodo concordato, entrambi genitori si impegnano a preferire l'altro genitore oppure in caso di impedimento i nonni materni e/o paterni rispetto a qualsiasi altra figura (parentale e non) anche se già conosciuta e/o gradita ai bambini.
pagina 3 di 4 DA' ATTO che il SI. si impegna a trasferire alla OG , entro 12 Parte_1 Parte_2 mesi dal deposito del presente ricorso, la propria quota di proprietà pari al 100% della casa sita in Pietrasanta (LU), Via Carlo del Prete n. 36 identificata al N.C.E.U. Foglio 38, Particella n. 793.
DA' ATTO che la SI.ra , a fronte di detto trasferimento si impegna a versare al marito Parte_2 la somma complessiva di € 50.000,00 da versarsi al momento del Rogito. La SI.ra , Parte_2 inoltre, in forza di detto trasferimento, continuerà a farsi integralmente carico dei ratei di mutuo ipotecario gravante sull'immobile di Pietrasanta e ciò sino alla sua completa estinzione impegnandosi, altresì, liberare e a lasciare indenne il marito da qualsivoglia pretesa da parte della banca
DA' ATTO che le parti danno atto che il trasferimento immobiliare di cui sopra costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, le parti chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e della Corte Costituz. n. 154/1999.
DA' ATTO che visto l'art. 3 lett. b) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 legge n. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio e letto l'art. 14 modificato dalla legge 20 novembre 2009 n. 166, autorizzano il rilascio del passaporto personale per i minori.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia aiuto economico.
DA' ATTO che le parti dichiarano di aver risolto in maniera amichevole, mediante scrittura privata separata sottoscritta in data 13.03.2025, da considerarsi qui integralmente conosciuta e richiamata, ogni altro rapporto economico intercorrente tra le stesse, nonché qualsiasi ulteriore obbligazione derivante a qualsivoglia titolo dal presente divorzio.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.14565/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. PAVONE DANIELA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 17/03/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in CHIERI il 11/07/2009. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIERI (atto n. 51 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 13.09.2009, , il 04.08.2011 e Persona_1 Persona_2 Per_3
, il 08.06.2015.
[...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 19/02/2023.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 13/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SInori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
DISPONE che i figli minori abbiano residenza e collocamento prevalente presso la madre in Chieri (TO),
Strada del Vibernone n. 13.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente secondo gli accordi presi con la madre o, in difetto di accordo, secondo il seguente calendario:
i a fine settimana alternati dal venerdì dalla uscita da scuola (oppure dalla mattina nei casi in cui i figli non vadano a scuola) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
ii durante la settimana, tutti i mercoledì dall'uscita da scuola (oppure dalla mattina nei casi in cui i figli non vadano a scuola) sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola, con possibilità di introdurre un ulteriore pernottamento nelle settimane che terminano con il fine settimana alla madre, nel momento in cui entrambi i genitori riterranno opportuno tenendo conto delle tempistiche emotive e delle eSIenze dei minori;
pagina 2 di 4 iii durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il giorno di Natale o la Vigilia;
nonché alternativamente dal 26 al 31 dicembre un anno e dal 01 gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore e così di seguito, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
iv) in deroga al punto i), durante le vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta;
iv durante le vacanze estive, per tre settimane anche non consecutive da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio e, in difetto di accordo, le parti stabiliscono, sin d'ora, che la settimana di Ferragosto verrà trascorsa dai minori ad anni alterni con ciascun genitore;
v i periodi di vacanze scolastiche previste dalla scuola francese (diverse ed ulteriori rispetto a quelle italiane) nel periodo autunnale (ottobre/novembre), invernale (febbraio/marzo) e primaverile
(aprile/maggio) verranno suddivise a metà tra i genitori. In caso di disaccordo o di impegni lavorativi, i genitori concordano sin da ora di mantenere il calendario ordinario di cui ai punti (i) e (ii) con riconoscimento da parte del padre in favore della madre di un ulteriore contributo economico per il mantenimento ordinario dei figli nei giorni che sarebbero di propria competenza.
DISPONE che il SI. , nel rispetto del principio di proporzionalità, contribuisca al Parte_1 mantenimento ordinario dei figli, fino al raggiungimento della loro autonomia economica, versando alla SI.ra , la somma di € 900,00 (pari a € 300,00 per ciascun figlio) entro il giorno 10 di Parte_2 ogni mese, somma annualmente rivalutata secondo l'indice Istat.
DISPONE che il padre concorra, altresì, nella misura del 60%, alle spese straordinarie relativamente al mantenimento dei figli così come meglio specificate ed individuate dal Protocollo di Intesa SIlato tra il Tribunale di Torino e il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 15.03.2016, mentre per il restante 40% rimarranno a carico della SI.ra . Parte_2
I genitori stabiliscono sin da ora che le seguenti spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate e suddivise come sopra: le spese estetiche e la dotazione economica che i figli potranno utilizzare in autonomia durante la settimana. Unica eccezione per le spese mediche e ortodontiche dei minori che rimarranno in capo alla madre fino a quando essa continuerà a godere di una polizza sanitaria che copre anche le spese mediche dei figli, per cui dette spese saranno interamente a carico della madre. Il padre si impegna a rimborsare soltanto il 60% dell'eventuale scoperto, ovverosia della parte non rimborsata dall'ente assicurativo.
Infine, ciascun genitore si farà carico in via esclusiva delle spese ludiche dei figli nei fine settimana e nei giorni di vacanza in cui li avrà con sé.
DA' ATTO che le parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali impegni di lavoro che impediscano loro di tenere con sé i figli nei giorni stabiliti. Per tale eventualità dovrà essere prevista la possibilità di recupero degli incontri.
DA' ATTO che entrambi i genitori si impegnano a creare per i figli , e Persona_1 Persona_2
un ambiente domestico idoneo e confortevole evitando così luoghi e/o situazioni non Persona_3 consoni per un minore nonché a favorire e accompagnare personalmente i figli minori nei loro impegni scolastici ed extrascolastici. Allo stesso modo i genitori si impegnano a trascorrere del tempo esclusivo (almeno una settimana all'anno) con i propri figli.
DA' ATTO che nell'ipotesi di impossibilità di uno dei genitori a stare con i figli nelle giornate e/o nel periodo concordato, entrambi genitori si impegnano a preferire l'altro genitore oppure in caso di impedimento i nonni materni e/o paterni rispetto a qualsiasi altra figura (parentale e non) anche se già conosciuta e/o gradita ai bambini.
pagina 3 di 4 DA' ATTO che il SI. si impegna a trasferire alla OG , entro 12 Parte_1 Parte_2 mesi dal deposito del presente ricorso, la propria quota di proprietà pari al 100% della casa sita in Pietrasanta (LU), Via Carlo del Prete n. 36 identificata al N.C.E.U. Foglio 38, Particella n. 793.
DA' ATTO che la SI.ra , a fronte di detto trasferimento si impegna a versare al marito Parte_2 la somma complessiva di € 50.000,00 da versarsi al momento del Rogito. La SI.ra , Parte_2 inoltre, in forza di detto trasferimento, continuerà a farsi integralmente carico dei ratei di mutuo ipotecario gravante sull'immobile di Pietrasanta e ciò sino alla sua completa estinzione impegnandosi, altresì, liberare e a lasciare indenne il marito da qualsivoglia pretesa da parte della banca
DA' ATTO che le parti danno atto che il trasferimento immobiliare di cui sopra costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, le parti chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e della Corte Costituz. n. 154/1999.
DA' ATTO che visto l'art. 3 lett. b) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 legge n. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio e letto l'art. 14 modificato dalla legge 20 novembre 2009 n. 166, autorizzano il rilascio del passaporto personale per i minori.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia aiuto economico.
DA' ATTO che le parti dichiarano di aver risolto in maniera amichevole, mediante scrittura privata separata sottoscritta in data 13.03.2025, da considerarsi qui integralmente conosciuta e richiamata, ogni altro rapporto economico intercorrente tra le stesse, nonché qualsiasi ulteriore obbligazione derivante a qualsivoglia titolo dal presente divorzio.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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