Ordinanza collegiale 19 maggio 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Decreto collegiale 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/10/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01604/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00621/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 621 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cosenza, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento prot. cat.-OMISSIS-, con il quale la Questura della Provincia di Cosenza ha respinto l’istanza intesa ad ottenere il rinnovo del porto di fucile per uso caccia nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
per l’accertamento
del diritto del deducente al rilascio del chiesto rinnovo del porto di fucile per uso caccia;
nonché per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento del danno subito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Cosenza e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 il dott. OL TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento, emarginato in oggetto, con il quale il Questore della Provincia di Cosenza gli ha negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, chiedendone l’annullamento nonché domandando l’accertamento del proprio diritto al rinnovo ed altresì il risarcimento del danno patito a causa dell’illegittimo diniego.
1.1. In fatto, per quel che rileva ai fini della decisione del ricorso, riferisce di essere stato titolare della licenza sin dal 1988, sempre regolarmente rinnovata, sino al diniego qui gravato.
1.2. In diritto, deduce “ Violazione ed erronea applicazione degli art. 3 e 10 e 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241, art. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti ”, articolando, poi, i seguenti motivi:
1.2.1. “ Sulla violazione e falsa applicazione degli art. 3, 10 e 10 bis della legge 241 del 1990 ”, ove lamenta la mancata considerazione delle osservazioni presentate ai sensi dell’art.10 -bis della legge 7 agosto 1990, n.241;
1.2.2. “ Sulla violazione e falsa applicazione degli art. 10, 11, 42 e 43 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) ”, con il quale contesta la correttezza delle valutazioni sottese al diniego;
1.2.3. “ Sul risarcimento del danno ”, ove sviluppa la domanda risarcitoria.
2. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, deducendo la infondatezza del ricorso.
3. Con ordinanza collegiale del -OMISSIS-, resa all’esito dell’udienza pubblica del -OMISSIS-, questo Tribunale, rilevato che “ - il ricorrente riferisce di essere titolare della licenza de qua sin dal 1988, sempre regolarmente rinnovata; - il diniego impugnato si basa sul fatto che, dagli accertamenti effettuati, a carico del ricorrente sono risultati “precedenti penali e gravami di Polizia”, che, tuttavia, si rivelano perlopiù risalenti e, in ogni caso, precedenti i rinnovi della licenza già intervenuti ”, ha disposto, a carico dell’amministrazione resistente, la produzione di “ documentata relazione in ordine ai precedenti provvedimenti di rinnovo ed alle valutazioni, in essi eventualmente espresse, sui riferiti precedenti penali e di polizia ”.
4. L’incombente istruttorio è stato adempiuto il 20 giugno 2025.
5. Alla successiva udienza pubblica del 17 settembre 2025, il ricorso è stato quindi mandato in decisione.
6. Ciò premesso, il ricorso è parzialmente fondato, nei sensi di seguito esposti.
7. Muovendo dall’esame della domanda di annullamento e delle censure mosse con il secondo motivo di ricorso, nel provvedimento di diniego gravato è riferito che, dagli accertamenti esperiti, l’istante “ risulta avere precedenti penali e gravami di Polizia. Nello specifico veniva emanata in data -OMISSIS- Sentenza di Applicazione della Pena su Richiesta delle Parti al tribunale di -OMISSIS- irrevocabile per il seguenti reati Opere eseguite in assenza di Autorizzazione o in difformità di essa, -OMISSIS- il-OMISSIS- deferito per -OMISSIS-; nel -OMISSIS- deferito all’A.G. per-OMISSIS-; PM -OMISSIS- per i reati di cui agli artt.624, 625 del c.p. per fatti accertati in data -OMISSIS-; nel 2011 risultava indagato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di -OMISSIS- per il reato di cui all’art.650 c.p. nell’ambito del Proc. Pen. N.-OMISSIS-R.G. Trib.; nel 2016 notifica sentenza del Proc. Pen. nr.-OMISSIS- per intervenuta prescrizione dei reati ascritti ”.
Sulla base di tali evidenze, l’amministrazione ha quindi ritenuto che il ricorrente “ non dà più sicuro affidamento di non abusare delle armi ”.
7.1. Contestando tale giudizio, il ricorrente ha, fra l’altro, evidenziato che il diniego si fonda su circostanze risalenti nel tempo, che mai erano state considerate ostative dall’amministrazione, nonostante egli fosse titolare della licenza di porto di fucile ad uso sportivo sin dal -OMISSIS-ed abbia sempre ottenuto il rinnovo del titolo, “ senza soluzione di continuità ”.
7.2. In considerazione di tali rilievi, questo Tribunale aveva disposto che l’amministrazione depositasse “ una documentata relazione in ordine ai precedenti provvedimenti di rinnovo ed alle valutazioni, in essi eventualmente espresse, sui riferiti precedenti penali e di polizia ”.
Senonché, la Questura, nella nota depositata il 20 giugno 2025, si è limitata a ribadire le ragioni del diniego gravato, senza riferire specificamente né documentare in ordine ai precedenti provvedimenti di rinnovo.
7.3. Ciò precisato, deve rilevarsi che l’amministrazione, sebbene abbia, in materia di armi, un’ampia discrezionalità che le consente di rivalutare elementi in passato non considerati ostativi, nel quadro di un rinnovato giudizio, non potendosi ritenere, in senso assoluto, condizionata da precedenti valutazioni di segno opposto, cionondimeno ha l’onere di compiere una adeguata e completa istruttoria, della quale deve dar conto nella motivazione del provvedimento, finalizzata a far emergere tutti i dati rilevanti ai fini della espressione del proprio giudizio, e, nei casi quali quello qui in esame, in cui vengono in rilievo episodi eccessivamente remoti, che evidentemente sono già stati (o avrebbero dovuto essere) considerati nei diversi rinnovi nelle more intervenuti senza rilievo alcuno, è chiamata a rendere compiuta ragione delle nuove e diverse valutazioni compiute, attualizzando, inoltre, il giudizio di inaffidabilità rispetto a fatti risalenti nel tempo (cfr. Cons. Stato, III, 7 luglio 2025, n.5836; 4 aprile 2025, n.2903).
8. Strettamente connessa a quanto osservato, e comunque di portata assorbente, è la fondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art.10 -bis della legge n.241/90.
Invero, rispetto ai diversi precedenti penali e di polizia indicati nel provvedimento finale impugnato, come richiamato al §7, nell’atto con il quale sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rinnovo ne era stato indicato solo uno, il procedimento penale presso il Tribunale di -OMISSIS- “ per i reati di cui agli artt.624, 625 del c.p. per fatti accertato in data -OMISSIS- ”.
Evidente, quindi, la violazione delle garanzie partecipative, che l’introduzione dell’istituto del c.d. “ preavviso di rigetto ” ha inteso assicurare, consentendo all’interessato di conoscere, prima della emissione del provvedimento finale, le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza e, quindi, di interloquire con l’amministrazione, presentando memorie e documenti che la predetta è chiamata a valutare nell’assunzione della decisione, dando atto nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni dell’eventuale mancato accoglimento delle deduzioni dell’istante.
Deve, sul punto, rilevarsi che, in ordine alla corrispondenza fra preavviso di rigetto e provvedimento finale, l’art.10 -bis citato consente all’amministrazione, ove intenda comunque rigettare l’istanza, non ritenendo condivisibili le osservazioni rese dall’interessato, di indicare “ se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni ”.
Nella vicenda in esame, gli ulteriori precedenti posti a fondamento del diniego ed indicati solo nel provvedimento finale certamente non possono ritenersi “ conseguenza delle osservazioni ” dell’interessato – il quale si era ovviamente limitato a contraddire sull’unica circostanza riferita nel preavviso di rigetto – ma costituiscono autonome ragioni che, pertanto, avrebbero dovuto essere incluse fra i motivi ostativi nella comunicazione ex art.10 -bis della legge sul procedimento amministrativo, in tal modo consentendo la piena partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo.
9. Il ricorrente, oltre all’annullamento del provvedimento impugnato ha domandato l’accertamento del suo diritto al rilascio del rinnovo del porto di fucile per uso caccia.
9.1. La domanda non può essere accolta.
Premessa la considerazione che il porto d’armi non è un diritto soggettivo bensì un’eccezione ad un generale divieto imposto dall’ordinamento, autorizzato al solo ricorrere delle precise condizioni dettate dal r.d. 18 giugno 1931, n.773 (TULPS), e per gli usi da esso consentiti, costituendo assoluta eccezione al divieto imposto ai cittadini di detenere e, soprattutto, di portare in giro armi ai sensi dell’art. 699 c.p. e dell’art. 4 della L. n. 110/1975 ( cfr., ex multis , Tar Calabria, I, 7 luglio 2025, n.1187), deve altresì rilevarsi che, nel processo amministrativo, la pronuncia sulla fondatezza della pretesa è ammessa esclusivamente “ quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione ” (artt.31, co.3, e 34, co.1, lett.c), c.p.a.).
Nel caso di specie, non si è certamente al cospetto di una attività vincolata, né può ritenersi esaurita la discrezionalità che l’ordinamento riserva all’amministrazione titolare del potere, nonostante gli obblighi conformativi discendenti dalla presente decisione.
10. Da ultimo, deve esaminarsi la domanda risarcitoria.
Al riguardo, il ricorrente si è limitato a lamentare di essere stato “ irragionevolmente privato della possibilità di poter esercitare ulteriormente l’attività venatoria ”, ed a rilevare che, “ tale privazione, oltre ad avere riflessi patrimoniali (p.e. mantenimento e cura dei cani da caccia), determina una ingiusta - e difficilmente ristorabile - compressione di diritti costituzionalmente tutelati (art. 2 Cost.) ”, domandando, pertanto, il “ ristoro dei pregiudizi sia di natura patrimoniale che esistenziale ”.
10.1. Anche tale domanda è infondata.
10.2. Invero, anche a prescindere dalla astratta risarcibilità dei danni dedotti in giudizio, come testé richiamati, deve rilevarsi, quanto al danno patrimoniale, la totale assenza di allegazione e prova, e, rispetto al danno esistenziale, che il ricorrente ha allegato solo il danno-evento ( id est , la lesione dell’interesse giuridico asseritamente rilevante per l’ordinamento) ma non il danno-conseguenza ( id est , i concreti pregiudizi subiti a causa dell’evento dannoso).
11. Per le ragioni sin qui esposte, deve essere accolta la domanda di annullamento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, mentre non può avere seguito la domanda di accertamento del diritto al rinnovo della licenza e la domanda risarcitoria deve essere rigettata, giacché infondata.
12. La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato. Rigetta la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER TR, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
OL TE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL TE | ER TR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.