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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 4292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4292 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23259/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23259/2024 tra
Pt_1 [...]
Parte_2 Pt_3
[...] Pt_2
Parte_4
ATTORE/I e Cont
Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTO/I
Oggi 27/05/25 alle ore 12.32, innanzi al dott. Guido Macripò, sono comparsi: per Parte_5
+3 l'avv. Francesca Pappolla e per tramite
[...] Controparte_2 [...] l'avv. Michele Fragassi in sostituzione dell'avv. D'ERCOLE STEFANO, giusta Controparte_3 delega orale. E', altresì, presente ai fini della pratica forense la dott.ssa E', altresì, Persona_1 presente il M.O.T. dott.ssa Laura Marangoni.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza del 27.5.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 23259/2024, promossa con atto di citazione notificato in data 18.6.2024
DA
( ), Parte_4 C.F._1 Parte_5
( , ( ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
( ), elettivamente domiciliati in Monza P.zza Trento Parte_2 C.F._4
e Trieste n. 13 presso l'avv. Angelo D'Andrea e l'avv. Francesca Pappolla, che li rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTI
CONTRO
(C.F./P.I. ), tramite la mandataria Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F./P.I. ), in persona di un procuratore speciale, Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano via Francesco Sforza n. 15 presso l'avv. Michele
pagina 2 di 9 Fragassi, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano D'Ercole per procura in calce alla comparsa di costituzione,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
All'udienza del 27.5.2025 le parti hanno discusso la causa, precisando le conclusioni come da verbale e in particolare: gli opponenti hanno così concluso:
“Affinché l'Adito Giudice Voglia così provvedere
In via preliminare
Sospendere, ex art 649 cpc, l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo 30785/2014
Nel merito
1. Accertare e dichiarare la qualifica di consumatori dei sigg ed Parte_3 Parte_2 Pt_1
nonché della signora . Parte_4
2. Accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti di fideiussione del 27.10.2004 e del 05.01.2007
e, per l'effetto, dichiararsi nulla la clausola ivi prevista all'art 6.
3. Per l'effetto, visto l'art 1957 cc, dichiararsi decaduto l'Istituto di Credito opposto, dal diritto di agire nei confronti degli opponenti
4. Per l'effetto revocare il decreto Ingiuntivo 30785/2014.
5. Il tutto con condanna alle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
l'opposta ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 30785/2014, alla luce delle motivazioni esposte al § 1 del presente atto;
2) in via principale e nel merito: respingere l'opposizione proposta dai IG.ri con atto Pt_2 Pt_4 di citazione notificato in data 18/06/2024, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto,
pagina 3 di 9 confermare il decreto ingiuntivo n. 30785/2014 dell'11.09.2014, R.G. n. 50984/2014 emesso dal
Tribunale di Milano e, conseguentemente, accertare il credito vantato da Controparte_3
in qualità di mandataria della nei confronti dei IG.ri e
[...] Controparte_2 Pt_3 Pt_1
e nei confronti della IG.ra ; in via subordinata, accertare la Parte_2 Parte_6
diversa somma che risulti dovuta a in qualità di mandataria della Controparte_3 [...]
nei confronti dei IG.ri e e nei confronti della CP_2 Pt_3 Pt_1 Parte_2
IG.ra e condannare questi ultimi al relativo pagamento. Parte_6
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali e accessori di legge.
Con ogni più ampia riserva di mezzi istruttori, deposito di documenti e di ogni altro diritto e azione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.6.2024 Parte_4 [...]
e hanno proposto opposizione tardiva Pt_5 Parte_3 Parte_2
ai sensi dell'art. 650 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo n. 30785/2014 emesso dal
Tribunale di Milano in data 16.9.2014, intimante il pagamento di euro 207.353,19, oltre interessi e spese, in favore della società (già Controparte_2 [...]
) in forza della fideiussione omnibus prestata in favore della società Controparte_4
in data 27.10.2004 e modificata con riferimento al limite in data 5.1.2007. Parte_7
Gli opponenti espongono che:
-in forza del decreto ingiuntivo n. 30785/2014 veniva intrapresa la procedura esecutiva n. 902/2021 pendente innanzi al Tribunale di Milano;
-con ordinanza del 6.6.2024 il G.E. autorizzava gli opponenti all'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., stante la loro qualifica di consumatori e la presenza di clausole abusive nei contratti di fideiussione oggetto di causa.
Deducono, in particolare, che:
-essi sono qualificabili come consumatori, atteso che la è terza rispetto alla Pt_4
società poi fallita, in favore della quale ha prestato fideiussione e che i Parte_7
erano soci minoritari della medesima società con una partecipazione del 15% Pt_2
pagina 4 di 9 ciascuno;
lo stesso curatore fallimentare con dichiarazione del 7.10.2022 ha affermato che gli opponenti non hanno mai partecipato all'attività sociale;
-la fideiussione omnibus oggetto di causa riproduce lo schema ABI del 2003 e, pertanto,
è parzialmente nulla in relazione alle sole clausole -tra cui quella di deroga all'art. 1957
c.c.- rilevate quali lesive della normativa antitrust dalla Banca D'Italia; le S.U. della
Suprema Corte hanno affermato che la violazione dell'art. 2 della legge antitrust, consumatasi “a monte” nell'adozione di un uniforme schema contrattuale restrittivo della concorrenza, determina la nullità dei contratti stipulati “a valle” in conformità a tale schema;
-l'opposta è decaduta dal termine per poter escutere le predette fideiussioni;
invero, ai sensi dell'art. 1957 c.c. incombe sul creditore l'onere di agire giudizialmente nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e, poiché tale onere non risulta essere stato assolto, i fideiussori non rimangono obbligati.
Pertanto, gli opponenti chiedono di dichiarare la loro qualifica di consumatori, la nullità parziale del contratto di fideiussione oggetto di causa e, per l'effetto, di dichiarare nulla la clausola ivi prevista all'art. 6; chiedono, inoltre, di dichiarare decaduta la società opposta dal diritto di agire nei loro confronti e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo n. 30785/2014.
Si è costituita in giudizio la società tramite la mandataria Controparte_2
la quale contesta quanto ex adverso dedotto e Controparte_3
chiede, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta da parte opponente e, nel merito, di rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 30785/2014; conseguentemente chiede di accertare il credito vantato dall'opposta nei confronti degli opponenti e, in via subordinata, di accertare la diversa somma che risulti dovuta all'opposta con condanna degli opponenti al relativo pagamento.
L'opposta deduce, in particolare, che:
pagina 5 di 9 -la domanda ex adverso dedotta è inammissibile poiché avverso il decreto ingiuntivo de quo era stata già proposta dagli medesimi soggetti l'opposizione n. 72913/2014 R.G.;
-tale giudizio di opposizione è stato definito ex art. 309 c.p.c. con provvedimento in data
17.9.2019;
-con la definitiva esecutorietà ex art. 653 c.p.c. e con lo spirare dei termini di impugnazione del provvedimento di estinzione emesso in data 17.0.2019, il decreto ingiuntivo oggetto di causa ha acquistato efficacia di cosa giudicata sostanziale ex art. 2909 c.p.c.; pertanto, si è determinato il passaggio in giudicato anche di ogni questione relativa alla validità delle clausole della fideiussione in forza della quale è stato emesso il predetto decreto ingiuntivo, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda;
-il ruolo di soci ricoperto da e è Parte_3 Parte_5 Parte_2
un elemento assolutamente idoneo ad escludere l'applicabilità della disciplina del
Codice del consumo in capo ai medesimi;
inoltre, i contratti di fideiussione sono stati stipulati in virtù dell'attività professionale che gli stessi ricoprivano all'interno della società, come si evince dalle loro dichiarazioni rese in sede di ricorso ex artt. 44 e 65 D.
Lgs. 14/2019 con il quale hanno presentato la proposta di concordato minore dinanzi al
Tribunale di Milano;
-le doglianze di parte opponente relative alla nullità parziale dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust risultano manifestamente infondate per l'estrema genericità nella loro formulazione, nonché sfornite di qualsivoglia supporto probatorio;
-non si rinviene tra il rapporto a monte e quello a valle un vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile per dichiarare la nullità derivata dei contratti a valle;
-non appare nemmeno possibile ipotizzare la nullità del contratto a valle ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c. ed invero è necessario che il divieto contenuto nell'art. 2 della legge pagina 6 di 9 antitrust investa anche il precetto che le parti si sono date ed in base al quale intendono disciplinare i propri rapporti;
-sull'asserita decadenza ex art. 1957 c.c. è rilevante l'interpretazione della Corte di
Cassazione secondo cui “la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c.” ed una richiesta stragiudiziale in data 9.1.2014 era stata inviata sia alla debitrice principale sia ai garanti.
Orbene, l'opposizione tardiva proposta è inammissibile.
Osserva il Tribunale che in data 8.6.2024 (v. doc. n. 17 opponenti) il Giudice dell'esecuzione ha rinviato l'udienza pendente innanzi a sé per verificare l'eventuale proposizione da parte di e Parte_2 Parte_5 Parte_3
dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, attesa la possibilità Parte_4
che i contratti di fideiussione da questi stipulati contenessero clausole abusive non esaminate nel provvedimento monitorio e attesa la possibile qualifica degli opponenti come consumatori.
Va rilevato che, al di là della possibile qualifica di consumatori degli opponenti, dagli atti risulta che gli stessi avevano già proposto opposizione al decreto ingiuntivo de quo in forza della quale era stato iscritto il procedimento n. 72913/14 R.G. innanzi al
Tribunale di Milano, giudizio poi dichiarato estinto in data 17.9.2019 ex art. 309 c.p.c.
(v. doc. n. 6 opposta) e che tale circostanza non è contestata dagli opponenti.
In base ai principi enunciati dalla C.G.U.E., recepiti dalle SS.UU. della Cassazione nella sentenza n. 9479/2023, la possibilità di instaurare un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. è riconosciuta allo scopo di consentire al consumatore di far valere l'abusività di clausole contrattuali qualora la verifica sul carattere abusivo delle clausole non sia stata compiuta dal giudice della fase monitoria e, dunque, al fine di evitare che l'eventuale inattività del giudice investito dell'istanza di ingiunzione produca un pregiudizio irreparabile in capo al consumatore.
pagina 7 di 9 Ritiene il Tribunale che la stessa esigenza di tutela non ricorra, tuttavia, qualora il consumatore sia già stato posto in condizione di proporre, e abbia poi proposto, opposizione al decreto ingiuntivo con il ministero di un difensore, dal momento che l'opposizione apre una fase di cognizione a contraddittorio pieno nell'ambito della quale il consumatore – tramite il proprio difensore – ben avrebbe potuto far rilevare l'eventuale abusività di clausole negoziali, ricevendo una tutela giurisdizionale effettiva.
Il decreto ingiuntivo de quo ha quindi acquistato autorità di giudicato in data 17.9.2019 non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (v. Cass. n. 25180/24).
Ne consegue che una seconda opposizione al medesimo decreto ingiuntivo da parte dei medesimi soggetti non è ammissibile.
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria resta, quindi, assorbita.
Per tali ragioni, l'opposizione tardiva proposta da Parte_2 [...]
e è inammissibile e, pertanto, va Pt_5 Parte_3 Parte_4
rigettata; per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 30785/2014 emesso dal
Tribunale di Milano in data 16.9.2014
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, gli opponenti vanno condannati, in solido, a rimborsare all'opposta le spese come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
pagina 8 di 9 -rigetta l'opposizione proposta da , Parte_4 Parte_5 Pt_3
e da e, per l'effetto,
[...] Parte_2
-conferma il decreto ingiuntivo n. 30785/2014 emesso dal Tribunale di Milano in data
16.9.2014;
-condanna e Parte_4 Parte_5 Parte_3 [...]
a rimborsare, in solido, alla società le spese di giudizio Parte_2 Controparte_2
che si liquidano nell'importo di euro 11.000,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 27.5.2025 Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23259/2024 tra
Pt_1 [...]
Parte_2 Pt_3
[...] Pt_2
Parte_4
ATTORE/I e Cont
Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTO/I
Oggi 27/05/25 alle ore 12.32, innanzi al dott. Guido Macripò, sono comparsi: per Parte_5
+3 l'avv. Francesca Pappolla e per tramite
[...] Controparte_2 [...] l'avv. Michele Fragassi in sostituzione dell'avv. D'ERCOLE STEFANO, giusta Controparte_3 delega orale. E', altresì, presente ai fini della pratica forense la dott.ssa E', altresì, Persona_1 presente il M.O.T. dott.ssa Laura Marangoni.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza del 27.5.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 23259/2024, promossa con atto di citazione notificato in data 18.6.2024
DA
( ), Parte_4 C.F._1 Parte_5
( , ( ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
( ), elettivamente domiciliati in Monza P.zza Trento Parte_2 C.F._4
e Trieste n. 13 presso l'avv. Angelo D'Andrea e l'avv. Francesca Pappolla, che li rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTI
CONTRO
(C.F./P.I. ), tramite la mandataria Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F./P.I. ), in persona di un procuratore speciale, Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano via Francesco Sforza n. 15 presso l'avv. Michele
pagina 2 di 9 Fragassi, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano D'Ercole per procura in calce alla comparsa di costituzione,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
All'udienza del 27.5.2025 le parti hanno discusso la causa, precisando le conclusioni come da verbale e in particolare: gli opponenti hanno così concluso:
“Affinché l'Adito Giudice Voglia così provvedere
In via preliminare
Sospendere, ex art 649 cpc, l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo 30785/2014
Nel merito
1. Accertare e dichiarare la qualifica di consumatori dei sigg ed Parte_3 Parte_2 Pt_1
nonché della signora . Parte_4
2. Accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti di fideiussione del 27.10.2004 e del 05.01.2007
e, per l'effetto, dichiararsi nulla la clausola ivi prevista all'art 6.
3. Per l'effetto, visto l'art 1957 cc, dichiararsi decaduto l'Istituto di Credito opposto, dal diritto di agire nei confronti degli opponenti
4. Per l'effetto revocare il decreto Ingiuntivo 30785/2014.
5. Il tutto con condanna alle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
l'opposta ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 30785/2014, alla luce delle motivazioni esposte al § 1 del presente atto;
2) in via principale e nel merito: respingere l'opposizione proposta dai IG.ri con atto Pt_2 Pt_4 di citazione notificato in data 18/06/2024, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto,
pagina 3 di 9 confermare il decreto ingiuntivo n. 30785/2014 dell'11.09.2014, R.G. n. 50984/2014 emesso dal
Tribunale di Milano e, conseguentemente, accertare il credito vantato da Controparte_3
in qualità di mandataria della nei confronti dei IG.ri e
[...] Controparte_2 Pt_3 Pt_1
e nei confronti della IG.ra ; in via subordinata, accertare la Parte_2 Parte_6
diversa somma che risulti dovuta a in qualità di mandataria della Controparte_3 [...]
nei confronti dei IG.ri e e nei confronti della CP_2 Pt_3 Pt_1 Parte_2
IG.ra e condannare questi ultimi al relativo pagamento. Parte_6
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali e accessori di legge.
Con ogni più ampia riserva di mezzi istruttori, deposito di documenti e di ogni altro diritto e azione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.6.2024 Parte_4 [...]
e hanno proposto opposizione tardiva Pt_5 Parte_3 Parte_2
ai sensi dell'art. 650 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo n. 30785/2014 emesso dal
Tribunale di Milano in data 16.9.2014, intimante il pagamento di euro 207.353,19, oltre interessi e spese, in favore della società (già Controparte_2 [...]
) in forza della fideiussione omnibus prestata in favore della società Controparte_4
in data 27.10.2004 e modificata con riferimento al limite in data 5.1.2007. Parte_7
Gli opponenti espongono che:
-in forza del decreto ingiuntivo n. 30785/2014 veniva intrapresa la procedura esecutiva n. 902/2021 pendente innanzi al Tribunale di Milano;
-con ordinanza del 6.6.2024 il G.E. autorizzava gli opponenti all'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., stante la loro qualifica di consumatori e la presenza di clausole abusive nei contratti di fideiussione oggetto di causa.
Deducono, in particolare, che:
-essi sono qualificabili come consumatori, atteso che la è terza rispetto alla Pt_4
società poi fallita, in favore della quale ha prestato fideiussione e che i Parte_7
erano soci minoritari della medesima società con una partecipazione del 15% Pt_2
pagina 4 di 9 ciascuno;
lo stesso curatore fallimentare con dichiarazione del 7.10.2022 ha affermato che gli opponenti non hanno mai partecipato all'attività sociale;
-la fideiussione omnibus oggetto di causa riproduce lo schema ABI del 2003 e, pertanto,
è parzialmente nulla in relazione alle sole clausole -tra cui quella di deroga all'art. 1957
c.c.- rilevate quali lesive della normativa antitrust dalla Banca D'Italia; le S.U. della
Suprema Corte hanno affermato che la violazione dell'art. 2 della legge antitrust, consumatasi “a monte” nell'adozione di un uniforme schema contrattuale restrittivo della concorrenza, determina la nullità dei contratti stipulati “a valle” in conformità a tale schema;
-l'opposta è decaduta dal termine per poter escutere le predette fideiussioni;
invero, ai sensi dell'art. 1957 c.c. incombe sul creditore l'onere di agire giudizialmente nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e, poiché tale onere non risulta essere stato assolto, i fideiussori non rimangono obbligati.
Pertanto, gli opponenti chiedono di dichiarare la loro qualifica di consumatori, la nullità parziale del contratto di fideiussione oggetto di causa e, per l'effetto, di dichiarare nulla la clausola ivi prevista all'art. 6; chiedono, inoltre, di dichiarare decaduta la società opposta dal diritto di agire nei loro confronti e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo n. 30785/2014.
Si è costituita in giudizio la società tramite la mandataria Controparte_2
la quale contesta quanto ex adverso dedotto e Controparte_3
chiede, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta da parte opponente e, nel merito, di rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 30785/2014; conseguentemente chiede di accertare il credito vantato dall'opposta nei confronti degli opponenti e, in via subordinata, di accertare la diversa somma che risulti dovuta all'opposta con condanna degli opponenti al relativo pagamento.
L'opposta deduce, in particolare, che:
pagina 5 di 9 -la domanda ex adverso dedotta è inammissibile poiché avverso il decreto ingiuntivo de quo era stata già proposta dagli medesimi soggetti l'opposizione n. 72913/2014 R.G.;
-tale giudizio di opposizione è stato definito ex art. 309 c.p.c. con provvedimento in data
17.9.2019;
-con la definitiva esecutorietà ex art. 653 c.p.c. e con lo spirare dei termini di impugnazione del provvedimento di estinzione emesso in data 17.0.2019, il decreto ingiuntivo oggetto di causa ha acquistato efficacia di cosa giudicata sostanziale ex art. 2909 c.p.c.; pertanto, si è determinato il passaggio in giudicato anche di ogni questione relativa alla validità delle clausole della fideiussione in forza della quale è stato emesso il predetto decreto ingiuntivo, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda;
-il ruolo di soci ricoperto da e è Parte_3 Parte_5 Parte_2
un elemento assolutamente idoneo ad escludere l'applicabilità della disciplina del
Codice del consumo in capo ai medesimi;
inoltre, i contratti di fideiussione sono stati stipulati in virtù dell'attività professionale che gli stessi ricoprivano all'interno della società, come si evince dalle loro dichiarazioni rese in sede di ricorso ex artt. 44 e 65 D.
Lgs. 14/2019 con il quale hanno presentato la proposta di concordato minore dinanzi al
Tribunale di Milano;
-le doglianze di parte opponente relative alla nullità parziale dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust risultano manifestamente infondate per l'estrema genericità nella loro formulazione, nonché sfornite di qualsivoglia supporto probatorio;
-non si rinviene tra il rapporto a monte e quello a valle un vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile per dichiarare la nullità derivata dei contratti a valle;
-non appare nemmeno possibile ipotizzare la nullità del contratto a valle ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c. ed invero è necessario che il divieto contenuto nell'art. 2 della legge pagina 6 di 9 antitrust investa anche il precetto che le parti si sono date ed in base al quale intendono disciplinare i propri rapporti;
-sull'asserita decadenza ex art. 1957 c.c. è rilevante l'interpretazione della Corte di
Cassazione secondo cui “la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c.” ed una richiesta stragiudiziale in data 9.1.2014 era stata inviata sia alla debitrice principale sia ai garanti.
Orbene, l'opposizione tardiva proposta è inammissibile.
Osserva il Tribunale che in data 8.6.2024 (v. doc. n. 17 opponenti) il Giudice dell'esecuzione ha rinviato l'udienza pendente innanzi a sé per verificare l'eventuale proposizione da parte di e Parte_2 Parte_5 Parte_3
dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, attesa la possibilità Parte_4
che i contratti di fideiussione da questi stipulati contenessero clausole abusive non esaminate nel provvedimento monitorio e attesa la possibile qualifica degli opponenti come consumatori.
Va rilevato che, al di là della possibile qualifica di consumatori degli opponenti, dagli atti risulta che gli stessi avevano già proposto opposizione al decreto ingiuntivo de quo in forza della quale era stato iscritto il procedimento n. 72913/14 R.G. innanzi al
Tribunale di Milano, giudizio poi dichiarato estinto in data 17.9.2019 ex art. 309 c.p.c.
(v. doc. n. 6 opposta) e che tale circostanza non è contestata dagli opponenti.
In base ai principi enunciati dalla C.G.U.E., recepiti dalle SS.UU. della Cassazione nella sentenza n. 9479/2023, la possibilità di instaurare un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. è riconosciuta allo scopo di consentire al consumatore di far valere l'abusività di clausole contrattuali qualora la verifica sul carattere abusivo delle clausole non sia stata compiuta dal giudice della fase monitoria e, dunque, al fine di evitare che l'eventuale inattività del giudice investito dell'istanza di ingiunzione produca un pregiudizio irreparabile in capo al consumatore.
pagina 7 di 9 Ritiene il Tribunale che la stessa esigenza di tutela non ricorra, tuttavia, qualora il consumatore sia già stato posto in condizione di proporre, e abbia poi proposto, opposizione al decreto ingiuntivo con il ministero di un difensore, dal momento che l'opposizione apre una fase di cognizione a contraddittorio pieno nell'ambito della quale il consumatore – tramite il proprio difensore – ben avrebbe potuto far rilevare l'eventuale abusività di clausole negoziali, ricevendo una tutela giurisdizionale effettiva.
Il decreto ingiuntivo de quo ha quindi acquistato autorità di giudicato in data 17.9.2019 non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (v. Cass. n. 25180/24).
Ne consegue che una seconda opposizione al medesimo decreto ingiuntivo da parte dei medesimi soggetti non è ammissibile.
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria resta, quindi, assorbita.
Per tali ragioni, l'opposizione tardiva proposta da Parte_2 [...]
e è inammissibile e, pertanto, va Pt_5 Parte_3 Parte_4
rigettata; per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 30785/2014 emesso dal
Tribunale di Milano in data 16.9.2014
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, gli opponenti vanno condannati, in solido, a rimborsare all'opposta le spese come liquidate in dispositivo.
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P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
pagina 8 di 9 -rigetta l'opposizione proposta da , Parte_4 Parte_5 Pt_3
e da e, per l'effetto,
[...] Parte_2
-conferma il decreto ingiuntivo n. 30785/2014 emesso dal Tribunale di Milano in data
16.9.2014;
-condanna e Parte_4 Parte_5 Parte_3 [...]
a rimborsare, in solido, alla società le spese di giudizio Parte_2 Controparte_2
che si liquidano nell'importo di euro 11.000,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 27.5.2025 Il Giudice dott. Guido Macripò
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