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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/10/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
n.1617/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Trani, Eugenio
AR AB, nella presente controversia tra
, con l'assistenza e la difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 degli avv.ti GIGLIO ROBERTO -c.f. e CECI GIROLAMO C.F._2
-c.f. ; C.F._3
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e la difesa dell'avv. VILLASMUNTA CP_1
DA -c.f. ; C.F._4
-parte resistente- all'udienza del 14/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi degli artt.429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Preliminarmente si evidenzia che in materia di malattie professionali opera, in ordine al nesso di causalità, una presunzione legale a fronte sia di un'accertata malattia tabellare
- che presenta cioè un determinato quadro clinico rientrante in apposita previsione normativa – sia di malattie che, in base alla scienza medica, pur non essendo indicate come tipiche nelle tabelle, tuttavia si rivelano riferibili a dati tabellari.
1 Qualora, invece, manchino tali requisiti, la parte ricorrente ha l'onere di provare il nesso causale tra l'attività svolta e lo stato morboso denunciato (Cass., sez. lav., 21-05-1994, n. 5018).
Nelle ipotesi di malattia professionale non tabellata, quindi, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità di eziopatogenesi professionale, questa può essere, tuttavia, ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.
L'espletamento di una consulenza tecnica, a tal fine, non occorre allorquando, riconosciuta dall' la sussistenza della CP_2 patologia in misura indennizzabile, la natura professionale della stessa possa desumersi, con un elevato grado di probabilità, dalle caratteristiche del lavoro svolto, dal tipo di macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dalla mancanza di altri fattori, estranei alla attività di lavoro, che possano essere la causa della patologia (Cass., sez. lav., 13-04-2002, n. 5352).
Inoltre, la Corte Costituzionale con sentenza n. 179 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134 d.p.r. n.
1124 del 1965, nella parte in cui richiedeva che l'inabilità o la morte si fossero verificate nei limiti temporali indicati per ciascuna malattia nell'allegato 4 della tabella;
di talché
l'assicurato può provare che la malattia professionale è insorta oltre il periodo massimo d'indennizzabilità dalla cessazione del lavoro previsto nella tabella;
ma, non potendo avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella, lo stesso deve dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, sia l'esistenza della malattia sia le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia stessa (Cass., sez. lav., 04-07-2001, n. 9048).
Nel caso di specie, la C.T.U. medica espletata in corso di causa ha conclusivamente escluso la sussistenza di un valido nesso causale e/o concausale tra le infermità denunciate in via
2 amministrativa in data 25/01/2023 e l'attività svolta dalla parte ricorrente.
Questo giudice ritiene condivisibili le valutazioni espresse dal
C.T.U., fondate sull'esame anamnestico delle condizioni di salute della parte ricorrente ed immuni da vizi logici o da contraddizioni.
Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Attesa la produzione dell'autodichiarazione reddituale attestante il diritto della parte ricorrente all'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente le spese della C.T.U. –nella misura già liquidata come da separato decreto- vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 14/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(Eugenio AR AB)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Trani, Eugenio
AR AB, nella presente controversia tra
, con l'assistenza e la difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 degli avv.ti GIGLIO ROBERTO -c.f. e CECI GIROLAMO C.F._2
-c.f. ; C.F._3
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e la difesa dell'avv. VILLASMUNTA CP_1
DA -c.f. ; C.F._4
-parte resistente- all'udienza del 14/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi degli artt.429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Preliminarmente si evidenzia che in materia di malattie professionali opera, in ordine al nesso di causalità, una presunzione legale a fronte sia di un'accertata malattia tabellare
- che presenta cioè un determinato quadro clinico rientrante in apposita previsione normativa – sia di malattie che, in base alla scienza medica, pur non essendo indicate come tipiche nelle tabelle, tuttavia si rivelano riferibili a dati tabellari.
1 Qualora, invece, manchino tali requisiti, la parte ricorrente ha l'onere di provare il nesso causale tra l'attività svolta e lo stato morboso denunciato (Cass., sez. lav., 21-05-1994, n. 5018).
Nelle ipotesi di malattia professionale non tabellata, quindi, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità di eziopatogenesi professionale, questa può essere, tuttavia, ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.
L'espletamento di una consulenza tecnica, a tal fine, non occorre allorquando, riconosciuta dall' la sussistenza della CP_2 patologia in misura indennizzabile, la natura professionale della stessa possa desumersi, con un elevato grado di probabilità, dalle caratteristiche del lavoro svolto, dal tipo di macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dalla mancanza di altri fattori, estranei alla attività di lavoro, che possano essere la causa della patologia (Cass., sez. lav., 13-04-2002, n. 5352).
Inoltre, la Corte Costituzionale con sentenza n. 179 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134 d.p.r. n.
1124 del 1965, nella parte in cui richiedeva che l'inabilità o la morte si fossero verificate nei limiti temporali indicati per ciascuna malattia nell'allegato 4 della tabella;
di talché
l'assicurato può provare che la malattia professionale è insorta oltre il periodo massimo d'indennizzabilità dalla cessazione del lavoro previsto nella tabella;
ma, non potendo avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella, lo stesso deve dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, sia l'esistenza della malattia sia le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia stessa (Cass., sez. lav., 04-07-2001, n. 9048).
Nel caso di specie, la C.T.U. medica espletata in corso di causa ha conclusivamente escluso la sussistenza di un valido nesso causale e/o concausale tra le infermità denunciate in via
2 amministrativa in data 25/01/2023 e l'attività svolta dalla parte ricorrente.
Questo giudice ritiene condivisibili le valutazioni espresse dal
C.T.U., fondate sull'esame anamnestico delle condizioni di salute della parte ricorrente ed immuni da vizi logici o da contraddizioni.
Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Attesa la produzione dell'autodichiarazione reddituale attestante il diritto della parte ricorrente all'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente le spese della C.T.U. –nella misura già liquidata come da separato decreto- vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 14/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(Eugenio AR AB)
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