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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 8905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8905 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 68612 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
- nata il [...] a [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Gabbani e Andrea Gabbani, giusta procura in atti;
ricorrente
E
- , nato il [...] a [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Renato Zelindo Coletta, giusta procura in atti;
resistente
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.02.2025 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Roma in data 29.08.2005 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2005 atto n. 00414, Parte 2, Serie A00), e dalla loro unione era nata la figlia (27.01.2007); la Per_1 residenza familiare veniva fissata nell'abitazione in Roma, Via Giuseppe Bonzanigo n. 8, di proprietà della sig.ra pervenutale giusta eredità paterna;
il rapporto coniugale, Pt_1 inizialmente felice, entrava in crisi per ragioni variamente dedotte. Per la ricorrente la crisi matrimoniale era riconducibile alle condotte poste in essere dal marito, reo di violenze psicologiche ai suoi danni, che le avevano pregiudicato la salute fisica e mentale, nonché di aver intrattenuto relazioni extraconiugali, scoperte nel 2017, condotte tutte che la avevano costretta ad allontanarsi dalla casa familiare, lasciando la figlia insieme al padre;
nel tempo il rapporto madre figlia si era progressivamente incrinato e infine interrotto.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva la separazione personale, l'affido condiviso della figlia minore , con collocamento presso di sé nella casa familiare, di cui Per_1 chiedeva l'assegnazione e il conseguente allontanamento del sig. un contributo CP_1 paterno per il mantenimento della figlia di € 1.000 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo alla domanda di separazione e CP_1 affidamento condiviso, contestava quanto dedotto dalla moglie, evidenziando che la crisi coniugale era strettamente correlata alle condizioni di salute della sig.ra vittima Pt_1 da tempo di una fragilità psichica, che le aveva impedito di svolgere il ruolo di madre e di moglie. Pertanto, nessuna delle condotte a lui ascritte era mai stata realizzata, anzi, al contrario, era stata la stessa manifestare sintomi di instabilità emotiva, disturbi Pt_1 psichici, che l'avevano portata ad assumere farmaci e sottoporsi a ricoveri presso strutture ospedaliere specializzate nella cura di malattie psichiatriche. L'improvviso allontanamento della moglie dalla casa coniugale aveva provocato conseguenze alla salute psicologica e comportamentale della figlia minore , che si ripercuotevano, Per_1 in particolare, sulla sua vita relazionale e scolastica.
Tanto premesso, concordando con la domanda di affido condiviso, chiedeva il collocamento della figlia presso di sé nella casa familiare con conseguente assegnazione dell'abitazione, atteso che la madre se ne era allontanata da circa un anno, nonché che ciascun coniuge provvedesse direttamente al mantenimento della figlia durante i periodi di rispettiva permanenza, ripartendosi alla metà le spese straordinarie, e che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento.
Con ordinanza del 30.03.2023 il Presidente f.f., sentite le parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affida ad entrambi i genitori la figlia , collocandola presso il padre al quale assegnava la casa familiare Per_1
(sita in Roma, Via Giuseppe Maria Bonzanigo n. 8), disponeva che, avuto riguardo dell'età della figlia, la frequentazione con la madre sarebbe stata regolata secondo accordi diretti, disponeva infine che ciascun genitore provvedesse autonomamente al proprio mantenimento e direttamente al mantenimento della figlia durante i periodi di rispettiva permanenza, ripartendo al 50% le spese straordinarie;
infine, stante la conflittualità esistente, incaricava il Servizio sociale di monitorare il nucleo familiare.
In data 06.09.2023 perveniva relazione del Servizio sociale incaricato (Municipio VI), il quale, dopo aver preso contatti con entrambi i genitori e con la ragazza, dopo aver ricostruito la storia familiare, riferiva la necessità di effettuare un approfondimento delle condizioni psico-emotive di da parte del Servizio Per_1 Parte_2
Il Giudice invitava i genitori a curare che la figlia intraprendesse un percorso psicologico individuale. In data 06.02.2024 perveniva relazione di aggiornamento del Servizio con la quale l'Assistente sociale rappresentava che, “… continua a Parte_3 persistere – con riguardo alla minore – un evidente stato di sofferenza”. Per_1
L'Assistente incaricato evidenziava che la ragazza rifuggiva qualsiasi rapporto con la madre, rifiutando di riallacciare qualsiasi contatto. Inoltre, la ragazza non aveva ancora intrapreso un percorso di sostegno, anche stante il mancato assenso offerto dalla madre. Il Servizio concludeva evidenziando che, “… La mancanza di comunicazione diretta, all'interno del nucleo, provoca fraintendimenti e situazioni di stallo che incidono sul benessere della minore. Si ritiene indispensabile avviare immediatamente un supporto psicologico a sostegno della minore e valutare la possibilità di attivare un percorso di terapia familiare che possa sostenere la relazione madre/figlia, attualmente compromessa”.
In data 28.02.2024 il GI, viste le conclusioni della dr.ssa del Servizio Parte_3 sociale Municipio VI, ritenuto urgente che fosse presa in carico dal Servizio Per_1
TSMREE per un percorso di sostegno psicologico individuale e un'eventuale terapia familiare, incaricava il dell'ASL RM2 di prendere in carico . Pt_2 Per_1
Con relazione del 17.09.2024 il Servizio sociale incaricato depositava relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo con la quale riferiva che nel mese di aprile 2024 era stato avviato presso il Servizio TSMREE dr. , un percorso Parte_2 Per_2 di sostegno psicologico per , successivamente interrotto per espressa volontà della Per_1 ragazza. La dr.ssa inoltre, riferiva che permaneva incomunicabilità tra madre Parte_3 figlia e che il dialogo tra i genitori era del tutto assente.
All'udienza del 18.09.2024 il Giudice istruttore, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, disponendo che il Servizio sociale proseguisse il proprio monitoraggio, e, all'esito, riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
In data 25.02.2025 il Servizio sociale Municipio VI riferiva che, nel mese di ottobre 2024, si era svolto, assieme all'Assistente sociale , un incontro Controparte_2 congiunto con la coppia genitoriale e successivamente, in data 20.11.2024, un colloquio congiunto madre figlia durante il quale la signora e avevano potuto Pt_1 Per_1 confrontarsi sulle difficoltà di comunicazione esistenti e sull'interruzione della loro relazione. Tale ravvicinamento ha rappresentato un importante passo avanti per il recupero e miglioramento dei rapporti madre figlia, peraltro confermato nel gennaio 2025 dalla stessa ricorrente.
Sulla scorta di ciò, il Tribunale, vista la raggiunta maggiore età di , è chiamato a Per_1 pronunciarsi in merito allo status separativo, nonché alle ulteriori domande riguardanti il mantenimento in favore della figlia, nonché l'assegnazione della casa familiare.
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Mantenimento della figlia maggiorenne e assegnazione casa familiare
Le parti sono genitori di (18 anni), maggiorenne e convivente con il padre nella Per_1 casa familiare sita in Roma, Via Giuseppe Bonzanigo n. 8.
La maggiore età di rende superflue le questioni affrontate nel corso del giudizio Per_3 relative alle motivazioni sottese alla interruzione dei rapporti con la madre.
Come emerso dall'istruttoria complessivamente svolta, dalla relazioni del Servizio sociale intervenuto (MUNICIPIO VI) e del Servizio TSMREE ASL Roma2, la ragazza, frequentante l'Istituto linguistico Amaldi, dopo aver attraversato un periodo di difficoltà nel suo rapporto con la madre, ad oggi, anche grazie al supporto delle figure specialiste intervenute, sta lentamente provando a recuperare la relazione, ricostruendo un dialogo (come peraltro evidenziato dalla stessa parte ricorrente). A seguito di un incontro coadiuvato dalle assistenti sociali Dott.ssa Cristina Onofri e Dott.ssa Parte_3 fissavano, avvenuto il 20 novembre 2024, tra la Sig.ra la figlia , veniva Pt_1 Per_1 ripristinato un legame, con la dovuta gradualità richiesta dalla ragazza, che si prepara ad affrontare cambiamenti significativi nella propria vita.
Rimangono in campo le questioni economiche.
Con l'ordinanza presidenziale era stato previsto che ciascun genitore provvedesse direttamente al mantenimento della figlia durante i periodi di rispettiva permanenza ripartendo in pari misura le spese straordinarie, provvedimento che può essere confermato in via definitiva stante le complessive condizioni delle parti.
La signora -come emerso dalla documentazione versata in atti e dalle Pt_1 dichiarazioni rese- è impiegata come “collaboratrice ai piani” presso un hotel, percependo una retribuzione di € 930 netti al mese. Oltre a ciò, la signora ha riferito di essere piena proprietaria dell'immobile adibito a casa familiare, assegnato al marito convivente con la figlia, dell'immobile dove risiede in Ardea, nonché di due ulteriori immobili in Roma, entrambi in Via Giuseppe Maria Bonzanigo n. 8, interno 2 e interno A (doc. 4), messi in locazione rispettivamente al canone di € 445 e € 400 mensili.
Di contro, invece, il sig. -come emerso dalla documentazione versata in atti e CP_1 dalle dichiarazioni rese- è impiegato presso la società Roma PL S.c.a.r.l ( dichiarando di percepire un reddito di e 1700); ha dichiarato di non essere intestatario di beni immobili e di essere socio della "DELUXE GLOBAL CAR Società Cooperativa" avente ad oggetto servizi di autonoleggio ed altro (cfr. all. 4 comparsa costituzione).
Pertanto, dato atto della documentazione complessivamente prodotta dalle parti e considerata la loro situazione economico reddituale, avuto riguardo dell'età della figlia
, maggiorenne studentessa liceale convivente con il padre, il quale provvede in Per_1 via prevalente a tutte le sue esigenze e necessità, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, il Tribunale dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento della figlia, ripartendo al 50% le spese straordinarie.
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale al signor Invero, l'istituto CP_1 dell'assegnazione ha lo scopo di preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli nell'immobile costituente l'habitat familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.
Ad oggi, infatti, l'abitazione sita in Roma, Via Giuseppe Bonzanigo n. 8 costituisce habitat domestico per la figlia diciottenne . Per_1
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento RGAC n. 68612/2022, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda respinta, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- dichiara la separazione personale tra nata il [...] a [...] Parte_1
( ), ed , nato il [...] a [...] C.F._1 Controparte_1
( ), nato a [...] il [...] C.F._2
( , che hanno contratto matrimonio in Roma in data 29.08.2005; C.F._3
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza sul registro atti di matrimonio (anno 2005 atto n. 00414, Parte 2, Serie A00);
- dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento della figlia durante i periodi di rispettiva permanenza e contribuisca in pari misura alle sue spese straordinarie
- assegna la casa familiare sita in Roma, Via Giuseppe Bonzanigo n. 8 al sig. CP_1
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 06.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi