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Sentenza breve 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 17/02/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00219/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00603/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 603 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vernacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Beatrice Riminucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione n. -OMISSIS- del 30/07/2025, ad oggetto: “provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione al RUI presentata in modalità telematica tramite la piattaforma istituita presso il ced con decreto n. -OMISSIS-”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Pesaro e Urbino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. GI IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto il deposito, in data 9 febbraio 2026, della coeva dichiarazione del procuratore di parte ricorrente, sottoscritta dal procuratore della resistente, con la quale, riconoscendo di non avere interesse alla prosecuzione dell’azione impugnatoria, si rinuncia alla domanda risarcitoria, chiedendo la cessazione del contendere per sopravvenuta carenza d’interesse.
Ritenuto, per quanto sopra, trattenuto il ricorso in decisione ai sensi dell’art. 60 cpa, di dichiarare il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM RO, Presidente
GI IU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IU | Renata EM RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.