Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 08/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2096/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI CRISTINA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto le parti chiedevano che venisse pronunciata la separazione personale a determinate condizioni e, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che era stato celebrato con rito concordatario in data 5 9 2009 in San Bernardo ai Monti, Comune di San
Giacomo Filippo.
Asserivano che dalla loro unione erano nati nel 2014, e nel 2016. Persona_1 Persona_2
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1- Vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2- Affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei figli nella casa che la madre ha in uso dai propri genitori, sita in Mese (SO), Via Don Primo Lucchinetti n.
8. Il padre manterrà il diritto di frequentazione e di relazione con i figli nei fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18:00, alla domenica ore 18:00, oltre ad un giorno infrasettimanale concordato nel mercoledì.
3- Il marito verserà alla moglie, quale contributo ordinario per il mantenimento dei figli, la somma di €1.300,00 (milletrecento/00) mensili (€650,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 30 di ogni mese in cui è dovuto.
4- Il signor si impegna a pagare al 50% le CP_1
spese straordinarie riguardanti i figli, secondo quanto previsto nel Protocollo in essere presso questo Ill.mo Tribunale.
5- I coniugi concordano che il signor continuerà a percepire CP_1
gli assegni famigliari relativi ai due figli al netto del A.U. percepito dalla madre in Italia. 6-
Per quanto attiene le vacanze estive, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli un periodo di non meno di due settimane, anche non consecutivo, con l'impegno di indicare l'uno all'altro (per l'anno 2025 sceglierà la madre) il relativo periodo entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie i coniugi potranno tenere con sé i figli ad anni alterni per una settimana, rispettivamente dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al
6 gennaio. Durante le vacanze Pasquali, i coniugi potranno tenere con sé i minori ad anni alterni per tre giorni consecutivi (comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo).
7- I coniugi, in quanto economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento e, fermo quanto previsto al successivo punto 8 relativo alla divisione fondi pensionistici, dichiarano di nulla più a vere a pretendere l'uno dall'altra reciprocamente.
8- I coniugi, durante il matrimonio hanno entrambi lavorato in Svizzera e hanno maturato contributi nel sistema previdenziale svizzero, in particolare nel secondo pilastro (previdenza professionale obbligatorio, LPP).
Pertanto, per quanto riguarda la divisione dei fondi pensionistici maturati nel corso del matrimonio, si richiede che venga applicato il diritto svizzero in merito alla ripartizione del secondo pilastro. A tale fine la moglie si impegna a richiedere, a proprie spese, il riconoscimento della presente sentenza presso le autorità competenti svizzere, affinché la divisione dei fondi pensionistici possa essere effettuata in conformità alle norme della previdenza professionale obbligatoria svizzera. Qualora necessario, le parti collaboreranno pagina 2 di 3 per fornire tutte le informazioni e i documenti necessari alle autorità svizzere per completare tale divisione secondo le modalità previste.
9- I coniugi si impegnano, ove occorra, al rilascio delle firme necessarie per ogni eventuale concessione e/o autorizzazione amministrativa e si prestano reciproco consenso per il rilascio dei documenti a favore dei minori validi per l'espatrio (carta di identità e passaporto).
Sussistono le condizioni di legge per dichiarare la separazione delle parti, che hanno espresso concorde volontà in tal senso.
Le condizioni concordate meritano accoglimento, in quanto conformi alla legge ed all'interesse delle parti.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, onde la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1
omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza, spese di lite al definitivo, provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio 3 4 25
Il Presidente estensore pagina 3 di 3