TRIB
Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/04/2024, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
N.R.G. 5647/2023
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 5647/2023, avente ad oggetto “separazione consensuale”
T R A
(c.f. ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Angelo
[...] C.F._2
TERRAGNO, procuratore domiciliatario;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da verbale di udienza del 6.02.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/08/2023 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 18.12.2000; Pers Per_
− di aver generato tre figli: (6.10.2000) oramai maggiorenne ed autonomo,
(17.11.2006) ed (24.12.2009); Per_3
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la
1 comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza presidenziale, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
A verbale di udienza del 6.02.2024 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo, salvo modificare i punti 6 e 7 del ricorso, chiedendo che venisse ratificato il loro impegno al trasferimento delle quote dei beni immobili ivi identificati, come condizione necessaria ai fini della risoluzione della presente controversia.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi ai dettami di legge e possono, conseguentemente, essere ratificate.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data
18.12.2000 in DI (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 78, Parte I, anno 2000), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in ricorso, come modificate a verbale di udienza del 6.02.2024;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 26/03/2024
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
2 3