Sentenza 22 settembre 2023
Ordinanza cautelare 27 marzo 2024
Improcedibile
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02306/2026REG.PROV.COLL.
N. 01720/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1720 del 2024, proposto da TO De FI, rappresentato e difeso dall’avvocato Gherardo Maria Marenghi, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Siano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Annunziata, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (sezione seconda) n. 2065/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Siano;
Vista l’ordinanza cautelare della II sezione del 27 marzo 2024, n. 1145;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 11 marzo 2026 il consigliere IO AN sulle conclusioni delle parti come in atti depositate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante, titolare di una proprietà situata nel Comune di Siano catastalmente individuata al foglio 6, mappale 964, ha impugnato l’ordinanza comunale del 30 marzo 2018, n. 22, con cui gli è stata ingiunta la demolizione di alcune opere edilizie ivi realizzate in mancanza del relativo titolo abilitativo.
Proposto appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno i cui estremi sono indicati in intestazione, di rigetto del ricorso di primo grado, e costituitosi il contraddittorio con l’amministrazione comunale resistente, con memoria depositata il 19 febbraio 2026 l’originario ricorrente ha dichiarato « di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio ».
DIRITTO
In conformità alla dichiarazione espressa con la citata memoria l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Le spese di causa possono essere compensate, contrariamente a quanto richiesto dall’amministrazione comunale nelle proprie note di passaggio in decisione della causa, in ragione dell’esito in rito della stessa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
IO AN, Presidente FF, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO AN |
IL SEGRETARIO