Sentenza breve 20 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 20/09/2023, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/09/2023
N. 00838/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00939/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 939 del 2023, proposto da
TO NI, AS OR, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Conte, Paolo Solimeno, Claudio Tamburini, Marco Rossi, Antonello Ciervo, Corrado Mauceri, Urbano Rosa, Luca Biagi Mozzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia, Matteo Romeo, Andrea Taccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A- dell'ordinanza Sindaco di Firenze Numero: ORD/2023/00147 del 31 luglio 2023, avente ad oggetto: Quesito referendario presentato in data 30 gennaio 2023, prot. 35071, relativo alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2015/C/00025 del 02.04.2015, pervenuta all'indirizzo pec di parte ricorrente in data 7 agosto 2023 con la quale il Sindaco ordina:
1) “è dichiarato il superamento del quesito referendario “volete voi che sia revocata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2015/C/0025 del 2 Aprile 2015 limitatamente all'articolo 34, ultimo comma e 35 ultimo comma del Regolamento Urbanistico, secondo i quali “ qualora il servizio pubblico esistente venga dismesso, è sempre con sentito l'insediamento della destinazione residenziale comprensiva delle attività private di servizio di cui al comma 2, punto3 dell'art. 19 anche in immobili aventi SUL maggiore di 2000 mq” nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29,comma1 bis del DL n.269/2003, convertito con L. 236/2003 per le procedure di valorizzazione e dismissione di immobili pubblici e dal DPR 380/2001 per quanto attiene al contributo di costruzione”
2) in conseguenza del superamento del quesito il procedimento referendario è concluso a norma dell'art.18 del Regolamento comunale per lo sviluppo del referendum consultivo e delle consultazioni popolari a seguito delle osservazioni al Piano Operativo presentate con deliberazione della Giunta comunale n.256 del 30/05/2023;
nonché:
- della nota 31 maggio/1.6.2023 179129 con il quale il Sindaco ha comunicato al Collegio di esperti la deliberazione della Giunta Comunale n.256 del 30 maggio 2023, chiedendo di valutare l'idoneità delle scelte operate con la stessa delibera a superare il quesito referendario a norma dell'art.18, comma 2, del reg.cit.;
- del provvedimento 19/06/2023 del Collegio degli esperti di cui a verbale n.7, e al verbale integrativo n.8 secondo cui la delibera GC n.256 del 30 maggio 2023 è idonea a superare il quesito referendario;
- della comunicazione del 06/07/2023 con la quale il Sindaco ha reso noto ai Proponenti del referendum che, in base alle posizioni espresse dal Collegio degli esperti nei verbali n.7 e n.8 avrebbe proceduto formalmente alla dichiarazione di superamento del quesito referendario, non prima di dieci giorni, anche al fine di consentire eventuali osservazioni da parte del IT;
B) dell'ordinanza Sindaco di Firenze Numero: ORD/2023/00148 del 31 luglio 2023, avente ad oggetto: Quesito referendario presentato in data 30 gennaio 2023, prot. 35063, relativo alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2015/C/00025 del 02.04.2015, pervenuta all'indirizzo pec di parte ricorrente in data 7 agosto 2023 con la quale il Sindaco ordina:
1) “è dichiarato il superamento del quesito referendario “volete voi che sia revocata la deliberazione del Consiglio Comunale n.2015/C/0025 del 2 Aprile 2015 limitatamente all'art. 19, comma 4.2 del “Regolamento Urbanistico”, denominato “Usi temporanei” ove è previsto che “non costituisce mutamento della destinazione d'uso il temporaneo utilizzo massimo tre mesi annui anche non consecutivi a fini turistico ricettivi nella forma di case per ferie e ostelli virgola immobili ricadenti nell'articolazione d'uso (3f ) e (6c), valutato nella deliberazione del consiglio comunale n. DC 2023/00006 del 16 Marzo 2023 di adozione del piano operativo si modificano solo i limiti temporali (max 60 giorni, nei mesi di luglio e agosto)?" a seguito delle osservazioni al piano operativo presentate deliberazione della giunta comunale numero 257 del 30/5/ 2023;
2) in conseguenza del superamento del quesito il procedimento referendario è concluso a norma dell'articolo 18 del Regolamento comunale per lo svolgimento del referendum consultivo e delle consultazioni popolari
nonché:
- della nota 31 maggio/1.6.2023 179165 con il quale il Sindaco ha comunicato al Collegio di esperti la deliberazione della Giunta Comunale n.256 del 30 maggio 2023, chiedendo di valutare l'idoneità delle scelte operate con la stessa delibera a superare il quesito referendario a norma dell'art.18, comma 2, del reg.cit.;
- del provvedimento 19/06/2023 del Collegio degli esperti di cui a verbale n.7, e al verbale integrativo n.8 secondo cui la delibera GC n.256 del 30 maggio 2023 è idonea a superare il quesito referendario;
- della comunicazione prot. 222632 del 07/07/2023 con la quale il Sindaco ha reso noto al comitato promotore del referendum che, in base alle posizioni espresse dal Collegio degli esperti nei verbali n.7 e n.8 avrebbe proceduto formalmente alla dichiarazione di superamento del quesito referendario, non prima di dieci giorni, ...., anche al fine di consentire eventuali osservazioni da parte del IT;
nonchè per quanto di ragione,
della delibera Giunta Comunale n. 256 e 257 del 30 maggio 2023, in quanto e per quanto possano considerarsi presupposto impeditivo alla dichiarazione di ammissibilità del referendum ai sensi dell'art.12 del Regolamento comunale citato;
e per il risarcimento del danno da ritardo nel procedimento referendario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I due ricorrenti hanno presentato, unitamente ad altri soggetti, due richieste di referendum consultivo (prot. nn. 35071 e 35063 del 30 gennaio 2023) relative, rispettivamente, alle previsioni di cui agli artt. 19, 2° comma lettera b e 34, 3° comma e 35 del Regolamento urbanistico vigente nel Comune di Firenze.
Con il ricorso, impugnano le due ordinanze 31 luglio 2023 n. ORD/2023/00147 e ORD/2023/00148 con le quali il Sindaco di Firenze, sulla base dei pareri resi in data 19 e 29 giugno 2023 dal IT degli esperti previsto dal Regolamento comunale in materia di referendum consultivo e consultazioni popolari, ha dichiarato il superamento dei due quesiti referendari, per effetto dell’intervento di due deliberazioni di Giunta comunale (G.C. 30 maggio 2023, n. 256 e 257) che hanno recepito i contenuti delle proposte referendarie nel corpo delle osservazioni al nuovo strumento urbanistico adottato dall’Amministrazione comunale ed attualmente in itinere ; chiedono altresì il risarcimento del danno da ritardo derivante dall’illegittimo protrarsi del procedimento referendario.
Sulla fattispecie dedotta in giudizio deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O.
Una pacifica giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (da ultimo, si veda Cass. civ. sez. un., 3 febbraio 2004, n. 1991), del Consiglio di Stato (Cons. Stato sez. I, 18 maggio 2021, n. 897; sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3254) e del Giudice amministrativo di primo grado (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II 4 gennaio 2022, n. 9; T.A.R. Liguria, sez. I, 14 maggio 2012, n. 664, in fattispecie identica) ha, infatti, riportato alla giurisdizione dell’A.G.O. le controversie relative ai referendum comunali.
Risulta quindi del tutto sufficiente il richiamo di quanto argomentato dalla più recente e già citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha riproposto un percorso argomentativo poi seguito dalla successiva giurisprudenza: “secondo l'orientamento consolidato di queste Sezioni Unite e della giurisprudenza amministrativa - maturato specificamente con riferimento a referendum abrogativo regionale ed a referendum consultivo comunale, e certamente invocabile anche con riguardo a referendum propositivo comunale, configurandosi anche in tale ipotesi una situazione di conflitto tra soggetti che partecipano alla procedura referendaria - il comitato promotore di referendum agisce nel relativo procedimento in posizione di piena parità con l'organo dell'ente territoriale preposto al controllo della legittimità della richiesta referendaria, operando l'uno e l'altro soggetto a garanzia del diritto fondamentale di svolgere la consultazione e di attuare l'ordinamento, con la conseguenza della non degradabilità della posizione soggettiva del primo per effetto dell'attività posta in essere dal secondo.
E' stato al riguardo osservato che il comitato promotore costituisce un vero e proprio potere, in quanto, pur non facendo parte dell'apparato organizzativo dell'ente territoriale, esercita una potestà pubblica ed è titolare di una situazione soggettiva volta alla realizzazione del diritto politico dei cittadini elettori, costituzionalmente garantito e regolato dalla legge e dallo statuto dell'ente, di intraprendere la procedura referendaria, non comprimibile da atti di organi cui siano attribuiti distinti poteri di intervento e di controllo nell'evoluzione della procedura stessa.
Corrispondentemente, l'organo di controllo dell'ente territoriale non è portatore di un interesse pubblico nel senso tradizionale in cui detto interesse è proprio della pubblica amministrazione, né si pone in posizione di supremazia nei confronti del comitato promotore, ma partecipa con questo della funzione referendaria, concorrendo all'attuazione di tale strumento di democrazia diretta, nell'interesse dello stesso istituto referendario come concretamente configurato. La funzione di controllo che tale organo esercita si esprime nell'accertamento della conformità della pretesa referendaria ai principi posti nell'ordinamento, a fronte della quale sussiste il diritto soggettivo pubblico dei promotori, che può essere affermato o negato, ma non degradato né inciso, essendo i suoi limiti dettati esclusivamente dalle leggi e dalle disposizioni statutarie che disciplinano il ricorso al referendum (v. S.U. 1998 n. 10735; 1994 n. 5490; Cons. Stato 1993 n. 328; Cons. Stato 1987 n. 194).
Deve pertanto concludersi che la cognizione della domanda diretta alla tutela della posizione soggettiva del IT …(promotore), asseritamente lesa dall’atto amministrativo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. civ. sez. un., 3 febbraio 2004, n. 1991).
Con tutta evidenza, si tratta poi di una soluzione che non è per nulla modificata dal fatto che, nella presente fattispecie, agiscano in giudizio solo alcuni dei proponenti il referendum e non il IT promotore (non potendosi ravvisare una differenza di struttura tra le due posizioni soggettive), né dal fatto che sia stata proposta anche azione risarcitoria per il danno da ritardo; contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti nella memoria del 17 settembre 2019, non esiste, infatti, una qualche norma che attribuisca al Giudice amministrativo la cognizione esclusiva del danno da ritardo indipendentemente dalla natura della posizione soggettiva lesa dall’inerzia, dovendosi limitare detta cognizione alle sole materie in cui sia possibile ravvisare posizioni soggettive di interesse legittimo o diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione esclusiva della giurisdizione amministrativa.
In definitiva, deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O.; in virtù dell’art. 11, 2° comma del c.p.a. restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso in epigrafe, qualora il processo venga riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Viola | Roberto Pupilella |
IL SEGRETARIO