Sentenza 21 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 21/06/2022, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2022
N. 01029/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00641/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 641 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giampaolo Sechi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massafra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Dimito (in precedenza dall’avvocato Annalisa de Tommaso), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Verbale della Conferenza di Servizi - seduta di seconda convocazione - ex art. 8 DPR 160/2010 del 21.01.2020;
di ogni altro atto al predetto connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi inclusi, per quanto eventualmente di interesse:
- la nota Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali, prot. n. -OMISSIS-
- il Verbale della Conferenza di Servizi - seduta di prima convocazione - ex art. 8 DPR 160/2010 del 23.10.2019
nonché per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Massafra in relazione all’istanza di accesso del 23.01.2020
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- :
- della nota Protocollo -OMISSIS- del 24.09.2020 a firma del Responsabile dell’Ufficio SUAP del Comune di Massafra avente ad oggetto: “ Richiesta dii attivazione Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 DEL D.P.R. 160/2010 - Conferenza di Servizi – Variante urbanistica per la realizzazione di un parcheggio destinato a veicoli sottoposti a fermo giudiziario – In Catasto Terreni al FG. -OMISSIS- – DITTA – -OMISSIS- ”;
- della nota Protocollo -OMISSIS- del 20.10.2020 a firma del Responsabile dell’Ufficio SUAP del Comune di Massafra avente ad oggetto: “ Richiesta dii attivazione Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 DEL D.P.R. 160/2010 - Conferenza di Servizi – Variante urbanistica per la realizzazione di un parcheggio destinato a veicoli sottoposti a fermo giudiziario – In Catasto Terreni al FG. -OMISSIS- – DITTA – -OMISSIS- ”;
- di ogni altro atto ai predetti connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 8/9/2021:
> della nota Protocollo -OMISSIS- del 28.05.2021 a firma del Responsabile dell’Ufficio SUAP del Comune di Massafra avente ad oggetto: “ COMUNICAZIONE SUAP PRATICA N. -OMISSIS-– SUAP -OMISSIS--: “- Richiesta dii attivazione Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 DEL D.P.R. 160/2010 - Conferenza di Servizi – Variante per la realizzazione di un parcheggio destinato a veicoli sottoposti a fermo giudiziario – In Catasto Terreni al FG. -OMISSIS- – DITTA – -OMISSIS- ” conosciuta in data 28 maggio 2021;
e per quanto occorrer possa della nota di A.R.P.A. Puglia n. prot. -OMISSIS-del 20.05.21 allegata alla precedente;
> di ogni altro atto ai predetti connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, se ed in quanto in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Massafra;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza prot. -OMISSIS- del 20/6/2018, la società -OMISSIS- domandava al S.U.A.P. del Comune di Massafra l’attivazione della procedura prevista dall’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, avente ad oggetto “ variante urbanistica per ampliamento di un parcheggio destinato a veicoli sottoposti a sequestro giudiziario c.da -OMISSIS- ”.
In seguito, la società presentava note integrative con cui chiariva la tipologia di intervento di “ nuova realizzazione ” e regolarizzava l’istanza in data 13/09/2019 mediante trasmissione della procura sottoscritta dal legale rappresentante.
Con nota prot. n. -OMISSIS-, il Comune di Massafra indiceva conferenza di servizi decisoria e asincrona ex art. 14 bis della L. n. 241/1990, nonché ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, della D.G.R. n. 2581/2011 e della L. n. 241/1990, da tenersi in data 23/10/2019.
Nella prima seduta del 23/10/2019, il Comune dava atto dell’acquisizione della nota della Provincia di Taranto prot. n. -OMISSIS- con cui l’Amministrazione aveva comunicato che – ai sensi dell’art. 6, comma 1 bis, lett. a) della L.R. n. 11/2001 – la Regione Puglia era competente per la procedura di Valutazione d’Incidenza e che dal fascicolo SUAP non risultavano “ eventuali altri procedimenti/istanze di competenza di questo Ente (AUA, etc…) e che allo stato attuale non risultano attivati ”. La Provincia di Taranto, difatti, aveva evidenziato che l’area d’intervento non risultava compresa all’interno della Rete Natura 2000, ma che la ditta istante aveva prodotto l’elaborato di Valutazione d’Incidenza – fase di screening ai sensi della D.G.R. n. 304/2006, atteso che la particella n. -OMISSIS- lambiva la ZSC denominata “ -OMISSIS- ” cod.-OMISSIS-.
Nelle more, in data 08/01/2020, perveniva al Comune di Massafra un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Taranto, alla Prefettura di Taranto ed alla Guardia di Finanza (prodotto in giudizio dal Comune di Massafra in data 02/07/2020) in merito a presunti illeciti e condotte delittuose concernenti la particella contermine n. 150 a quella oggetto dell’istanza per cui è causa, di cui -OMISSIS- è proprietaria.
In data 21/01/2020 si svolgeva seconda seduta di conferenza di servizi, nella quale si prendeva atto della richiesta di chiarimenti inviata dalla Regione Puglia prot. n. -OMISSIS-. La Regione, difatti, aveva rilevato che l’intervento era stato proposto in ampliamento all’attività già espletata dalla medesima in corrispondenza della particella contermine n. 150 (vertente sia la custodia giudiziaria che quella di autodemolizione) e che “ la proposta in argomento potrebbe configurare una modifica od estensione della tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera c) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., nonché al punto B. 2.ao) dell’Allegato 2 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., ossia “centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro”, la cui soglia, in conformità a quanto stabilito dal DM 52 del 30/03/2015, viene ridotta del 50% in quanto localizzato in zone di importanza storica, culturale o archeologica ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004 ”.
Tanto evidenziato, la Regione Puglia si dichiarava incompetente in merito alla richiesta di Valutazione di Incidenza avanzata.
Al termine della seduta, come riportato nel verbale, il progettista della ricorrente dichiarava che “ i chiarimenti da fornire alla Regione Puglia saranno tempestivamente comunicati ”.
Il Comune di Massafra dava altresì atto che “ L’iter Amministrativo resta comunque subordinato agli esiti degli accertamenti di competenza a seguito di esposto pervenuto presso questo Ente in data 08.01.2020 -OMISSIS- ”.
Occorre evidenziare che dell’esposto -OMISSIS- summenzionato, e pervenuto presso il Comune in data 08/01/2020, la ricorrente non aveva conoscenza.
Per questa ragione -OMISSIS- ha inoltrato (in data 23-24 gennaio 2020) alla P.A. un’istanza di accesso al fine di ottenere l’ostensione del documento in questione, nonché dei relativi allegati, se esistenti, e con la stessa istanza del 23-24 gennaio 2020 -OMISSIS- ha espressamente richiesto “ l’immediata ripresa ” dei lavori della Conferenza “ restando ingiustificata la disposta sospensione ”.
Con ricorso spedito per la notifica in data 15/05/2020, -OMISSIS- domandava l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del verbale della conferenza di servizi di seconda convocazione del 21/01/2020 e, per quanto eventualmente di interesse, della nota della Regione Puglia prot. -OMISSIS- del 26/11/2019 e del verbale della conferenza di servizi di prima convocazione del 23/10/2019, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: 1. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii.; difetto di motivazione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento, erronea valutazione dei fatti, illogicità o contraddittorietà della motivazione; arbitrarietà; difetto di istruttoria. 2. Violazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990. 3. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di non aggravamento procedimentale. 4. Con riferimento all’istanza di accesso del 23-24 gennaio 2020. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 22 e 24 della l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 184/2006. Violazione dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. La ricorrente domandava, altresì, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Massafra in relazione all’istanza di accesso del 23/01/2020 avente ad oggetto l’ostensione dell’esposto pervenuto presso il Comune in data 08/01/2020.
In data 02/07/2020 si è costituito in giudizio il Comune di Massafra per resistere al ricorso, in quanto irricevibile, inammissibile e comunque infondato.
Alla camera di consiglio dell’8/07/2020, la ricorrente rinunciava all’istanza sospensiva.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 24/09/2020 il Comune di Massafra sollecitava la società ricorrente a fornire i chiarimenti richiesti dalla Regione, come da verbale del 21/01/2020. Detta nota veniva riscontrata dalla ricorrente in data 29/09/2020 con la trasmissione dei chiarimenti richiesti.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 20/10/2020, il Comune di Massafra comunicava a -OMISSIS- che l’intervento era assoggettato alle procedure indicate dall’art. 6, lett. f) del Regolamento Regione Puglia n. 18/2013 e che “ si resta in attesa di ricevere il rapporto ambientale relativo all’intervento oggetto di Variante Urbanistica e tutta l’eventuale documentazione necessaria all’espletamento di quanto richiesto ”; detta nota veniva riscontrata dalla ricorrente in data 04/11/2020 con la trasmissione di quanto richiesto.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 23/11/2020, la ricorrente domandava l’annullamento delle suddette note comunali (prot. n. -OMISSIS- del 24/9/2020 e prot. n. 99646 del 20/10/2020), lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: 1. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii.; difetto di motivazione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento, erronea valutazione dei fatti, illogicità o contraddittorietà della motivazione; arbitrarietà; difetto di istruttoria. 2. Violazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990. 3. Violazione del principio di proporzionalità. 5. Sull’illegittimità della sospensione del procedimento de quo alla luce dei più recenti atti/provvedimenti comunali (violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii.; difetto di motivazione. violazione dei generali principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 della Costituzione e dell’art. 1 l. n. 241/1990 e ss. mm. ii.; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento, erronea valutazione dei fatti, illogicità o contraddittorietà della motivazione; arbitrarietà; difetto di istruttoria). Violazione ed erronea applicazione del regolamento regionale n. 18/2013. Violazione dei principi di correttezza, buona fede ed affidamento, nei rapporti tra p.a. e soggetti amministrati.
Il Comune di Massafra avviava la procedura di verifica di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con nota del 16/04/2021 prot. -OMISSIS- e con trasmissione in pari data dal SUAP a tutti i soggetti coinvolti di una serie di documenti allegati; nell’ambito di tale procedura, l’A.R.P.A. Puglia, con nota prot. n. -OMISSIS- del 20/05/2021, richiedeva integrazione documentale e chiarimenti di tipo ambientale sull’intervento; il Comune di Massafra, pertanto, con nota prot. -OMISSIS- del 28/05/2021 a firma del Responsabile dell’Ufficio SUAP, chiedeva alla ricorrente di ottemperare a quanto richiesto dall’A.R.P.A. Puglia in merito alla verifica di assoggettabilità; detta nota veniva riscontrata dalla ricorrente in data 16/07/2021.
Con secondo ricorso per motivi aggiunti, che è stato notificato in data 27/07/2021 al precedente difensore del Comune di Massafra – Avvocato dell’Avvocatura Comunale a quel tempo già collocato in quiescenza a partire dal 01/01/2021 e cancellato conseguentemente da tale data dall’elenco speciale degli avvocati dipendenti degli Enti Pubblici –, la ricorrente impugnava altresì la nota del Comune di Massafra prot. -OMISSIS- del 28/05/2021, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: 1. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii.; difetto di motivazione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento, erronea valutazione dei fatti, illogicità o contraddittorietà della motivazione; arbitrarietà; difetto di istruttoria. 2. Violazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990. 3. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di non aggravamento procedimentale. 4. Con riferimento all’istanza di accesso del 23-24 gennaio 2020. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 22 e 24 della l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 184/2006. Violazione dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. 5. Sull’illegittimità della sospensione del procedimento de quo alla luce dei più recenti atti/provvedimenti comunali (violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90 e ss. mm. ii.; difetto di motivazione. violazione dei generali principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 della Costituzione e dell’art. 1 l. n. 241/1990 e ss. mm. ii.; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento, erronea valutazione dei fatti, illogicità o contraddittorietà della motivazione; arbitrarietà; difetto di istruttoria). Violazione ed erronea applicazione del regolamento regionale n. 18/2013. Violazione dei principi di correttezza, buona fede ed affidamento, nei rapporti tra p.a. e soggetti amministrati. 6. Violazione del principio del buon andamento della P.A. – violazione del principio di trasparenza, del giusto procedimento e della leale collaborazione. Eccesso di potere per violazione del divieto di aggravamento del procedimento.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Occorre esaminare, innanzi tutto, le questioni poste con il ricorso introduttivo.
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente.
Tale eccezione è infondata.
Occorre tener conto del fatto che il verbale della conferenza di servizi di seconda convocazione risale al 21/01/2020 e che il termine per l’introduzione dei giudizi di primo grado dinanzi ai Tribunali Amministrativi è stato sospeso dall’8 marzo al 3 maggio 2020 per effetto delle previsioni contenute nei decreti legge emanati dal Governo per l’emergenza Covid-19 (art. 3 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11; art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 13; art. 36, comma 3, D.L. 8 aprile 2020, n. 23).
Pertanto il ricorso introduttivo, notificato in data 15/05/2020, risulta tempestivamente proposto.
Tuttavia, il Collegio ritiene di accogliere l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall’Amministrazione resistente, in quanto i verbali impugnati, emessi nell’ambito della conferenza di servizi, non sono definitivi, e quindi, non possono essere considerati immediatamente lesivi delle ragioni della società ricorrente.
A parere del Collegio, tali verbali, con cui si richiedevano chiarimenti da fornire alla Regione Puglia, non possono considerarsi direttamente lesivi degli interessi della medesima, in quanto l’unico provvedimento dotato di tale efficacia non può che essere quello conclusivo della conferenza di servizi.
Si tratta, dunque, di atti avente natura endoprocedimentale, che non risultano idonei, in quanto tali, ad incidere nella sfera giuridica di parte ricorrente e, pertanto, non sono autonomamente impugnabili.
Giova, peraltro, precisare che, secondo il prevalente orientamento, la conferenza di servizi c.d. decisoria ha struttura dicotomica, con una fase che si conclude con la determinazione della conferenza (anche se di tipo c.d. decisorio), che ha valenza solo endoprocedimentale, e una successiva fase che si conclude con l’adozione del provvedimento finale, che ha valenza esoprocedimentale ed esterna, determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 24/01/2022, n. 755; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 15/10/2021, n. 1511; Cons. Stato, Sez. VI, 17/09/2021, n. 6337; Cons. Stato, Sez. V, 29/04/2020, n. 2724).
Ne consegue che il ricorso introduttivo è in parte inammissibile, in quanto interposto avverso meri atti endoprocedimentali.
Il ricorso, inoltre, laddove finalizzato a ottenere l’ostensione dell’esposto pervenuto presso l’Ufficio comunale in data 08/01/2020 e protocollato al n. 767, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come eccepito dall’Amministrazione resistente, atteso che il Comune di Massafra ha depositato copia del citato esposto in data 02/07/2020.
Ciò posto, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti, come rilevato dall’Amministrazione resistente, devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, in quanto tutti i provvedimenti impugnati costituiscono meri atti endoprocedimentali della conferenza di servizi, privi di immediata lesività e, come tali, non impugnabili in mancanza dell’atto conclusivo della stessa.
In particolare, con ricorso notificato in data 23/11/2020 la ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, impugnando: a) la nota prot. n. -OMISSIS- del 24/9/2020 con cui il Comune di Massafra sollecitava la società ricorrente a provvedere a quanto dichiarato nel verbale del 21/1/2020; b) la nota prot. n. -OMISSIS- del 20/10/2020 con
cui il Comune di Massafra comunicava a -OMISSIS- che l’intervento era assoggettato alle procedure indicate dall’art. 6, lett. f) della L.R. n. 18/2013 e che “ si resta in attesa di ricevere il rapporto ambientale relativo all’intervento oggetto di Variante Urbanistica e tutta l’eventuale documentazione necessaria all’espletamento di quanto richiesto ”. Si precisa che entrambe le note sono state riscontrate dalla ricorrente, la prima in data 29/9/2020 e la seconda in data 04/11/2020.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota prot. -OMISSIS- del 28/05/2021 a firma del Responsabile dell’Ufficio SUAP, con cui è stato meramente richiesto alla ricorrente di ottemperare a quanto domandato dall’A.R.P.A. Puglia in merito alla verifica di assoggettabilità. Nell’ambito della procedura di verifica di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), difatti, l’A.R.P.A. Puglia, con nota prot. n. -OMISSIS-del 28/05/2021, ha richiesto integrazione documentale e chiarimenti di tipo ambientale sull’intervento.
Il procedimento per cui è causa è, peraltro, ancora in corso, come noto alla ricorrente, che, nella nota del 16/03/2022, facendo riferimento alla nota prot. n. -OMISSIS- della Regione Puglia, ha dichiarato: “ Pertanto, al fine di trattarne e concludere il procedimento avviato, con la presente chiediamo che sia fissata nel più breve tempo possibile la prossima seduta di conferenza di servizi ”.
In definitiva, i citati ricorsi sono inammissibili per carenza di interesse, essendo stati impugnati esclusivamente atti e note endoprocedimentali delle Amministrazioni coinvolte.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dal primo e dal secondo ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
- dichiara in parte inammissibile e in parte improcedibile il ricorso introduttivo nei termini di cui in motivazione;
- dichiara inammissibili il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.