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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17895/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17895/2024 promossa da:
, Controparte_1
e
Controparte_2
entrambi con il latrocinio dell'avv. Bosio Davide, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Parte_1 concordatario in CASTEL ROZZONE il 16/06/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASTEL ROZZONE (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 25.03.2004. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 12.06.2006.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 20/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile CP_1 Parte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL ROZZONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA le condizioni di cui alla sentenza di separazione, in quanto compatibili con la maggiore età del figlio, fatti salvi i n.ri 3 e 4 di cui al ricorso.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sia di spettanza esclusiva della Sig.ra
[...]
Parte_1
DISPONE che il Sig. corrisponda inoltre € 100 mensili alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
quale contributo al mantenimento del figlio fino alla sua indipendenza economica, da
[...] Per_1 corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione ogni anno in base agli indici ISTAT.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17895/2024 promossa da:
, Controparte_1
e
Controparte_2
entrambi con il latrocinio dell'avv. Bosio Davide, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Parte_1 concordatario in CASTEL ROZZONE il 16/06/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASTEL ROZZONE (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 25.03.2004. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 12.06.2006.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 20/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile CP_1 Parte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL ROZZONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA le condizioni di cui alla sentenza di separazione, in quanto compatibili con la maggiore età del figlio, fatti salvi i n.ri 3 e 4 di cui al ricorso.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sia di spettanza esclusiva della Sig.ra
[...]
Parte_1
DISPONE che il Sig. corrisponda inoltre € 100 mensili alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
quale contributo al mantenimento del figlio fino alla sua indipendenza economica, da
[...] Per_1 corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione ogni anno in base agli indici ISTAT.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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