Art. 1. (((Titolo di perito agrario) )) (( 1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4 ))
Versione
5 maggio 1968
5 maggio 1968
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Versione
14 marzo 1991
14 marzo 1991
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Bari, sez. II, sentenza breve 01/02/2024, n. 121Provvedimento: […] Con un unico motivo di ricorso i ricorrenti si dolevano dell'illegittimità degli atti impugnati per “Violazione e malgoverno dell'art. 2222 cod. civ. Violazione e malgoverno dell'art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001. Violazione e malgoverno degli artt. 3 e 5 del reg. reg. n. 11 del 2009. Violazione e malgoverno degli artt. 1 – 3 della legge n. 241 del 1990. Violazione e malgoverno degli artt. 1 e ss. legge n. 434 del 1968. Eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà.”Leggi di più...
- violazione art. 2222 cod. civ.·
- compensazione delle spese di lite·
- requisiti di ammissione·
- conflitto di interesse·
- selezione pubblica·
- eccesso di potere·
- interesse legittimo·
- carenza di motivazione·
- violazione art. 7 d.lgs. n. 165/2001·
- incarichi di lavoro autonomo·
- legittimazione ad agire