Articolo 1 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 2
Versione
5 maggio 1968
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Versione
14 marzo 1991
Art. 1. (((Titolo di perito agrario) )) (( 1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4 ))
Entrata in vigore il 14 marzo 1991
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