Versione
5 maggio 1968
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Versione
14 marzo 1991
14 marzo 1991
Art. 1. (((Titolo di perito agrario) )) (( 1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4 ))
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Bari, sez. II, sentenza breve 01/02/2024, n. 121Provvedimento: […] Con un unico motivo di ricorso i ricorrenti si dolevano dell'illegittimità degli atti impugnati per “Violazione e malgoverno dell'art. 2222 cod. civ. Violazione e malgoverno dell'art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001. Violazione e malgoverno degli artt. 3 e 5 del reg. reg. n. 11 del 2009. Violazione e malgoverno degli artt. 1 – 3 della legge n. 241 del 1990. Violazione e malgoverno degli artt. 1 e ss. legge n. 434 del 1968. Eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà.”Leggi di più...
- violazione art. 2222 cod. civ.·
- compensazione delle spese di lite·
- requisiti di ammissione·
- conflitto di interesse·
- selezione pubblica·
- eccesso di potere·
- interesse legittimo·
- carenza di motivazione·
- violazione art. 7 d.lgs. n. 165/2001·
- incarichi di lavoro autonomo·
- legittimazione ad agire