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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4378/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4378/20 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], C.da S. Noto n. 11, C.F. , CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Barcellona P.G., Via G.
Carducci n. 76, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Tortora che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Doriana Scolaro giusta procura in atti;
- Opponente -
E
, nato a [...] l'[...] e res. a Waedenswil CP_1
(CH) (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Walter C.F._2
pagina 1 di 5 Mangano ed elett.te dom.to presso il di lui studio in Capo d'Orlando, via A. Volta
n. 100, come da procura in atti;
- Opposto -
- - - - - -
La causa veniva posta in decisione all'udienza dell'8 gennaio 2025.
- - - - - -
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 14 aprile 2020 proponeva Parte_1
opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 850/2020, emesso dal Tribunale di
Catania in data 19/25.02.2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di della complessiva somma di € 40.000,00 oltre interessi CP_1
e spese processuali. In particolare, il deduceva di essere creditore nei CP_1
confronti della della citata somma di € 40.000,00, quale doppio della Pt_1
caparra confirmatoria corrisposta a quest'ultima in forza di una proposta di acquisto di immobile stipulata con la , la quale si era sottratta all'operazione Pt_1
di compravendita non presentandosi alla stipula del rogito notarile, incorrendo così in un grave inadempimento contrattuale.
L'opposto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della detta opposizione.
Nel merito, l'opposizione va rigettata in quanto infondata oltre che palesemente pretestuosa e temeraria.
Infondato è il primo motivo di opposizione con cui si lamenta che nessun inadempimento contrattuale sarebbe imputabile alla per la mancata stipula Pt_1
del rogito notarile a seguito della conclusione della proposta di acquisto de qua, in pagina 2 di 5 quanto tale proposta di acquisto sarebbe nulla per l'assoluta mancanza dell'oggetto ivi dedotto. Infatti, quanto lamentato risulta palesemente smentito dal chiaro tenore letterale dell'accettazione del venditore datata 18.07.2019 (doc.4 fase monitoria) con la quale la , avendo il venditore aggiunto alla proposta di Pt_1
acquisto dell'immobile quella di acquisto dell'azienda ivi insistente, provvedeva, in calce all'accettazione dalla stessa sottoscritta, ad inserire la specifica circa i beni aziendali venduti, con apposizione di ulteriore sottoscrizione “per accettazione”. In particolare, la venditrice, ritenendo ultronea ogni specifica circa i beni compresi nell'azienda, da vendere, si è limitata a individuare i beni non compresi nella vendita e a descrivere quelli compresi che però avessero un valore economico più rilevante (gli arredi esterni, la biancheria, la cucina a legna e il camino in ghisa in biblioteca della casa padronale), affermando espressamente che il costo di questi beni risultava già compreso nel prezzo di vendita. In conseguenza, non sussiste la lamentata indeterminatezza dell'oggetto che è stato anzi specificato dalla venditrice nel momento in cui ha chiarito che tutti i beni aziendali erano compresi, salvo quelli espressamente esclusi. Da quanto detto deriva altresì che non sussiste affatto alcun errore sul prezzo, per come lamentato dall'opponente.
Infondato è altresì il secondo ed ultimo motivo di opposizione con cui si lamenta che sarebbe illegittimo il recesso contrattuale operato dal Infatti, per CP_1
come sovraesposto, l'opponente senza alcun giustificato motivo si è sottratta all'obbligo di stipulare il contratto definitivo con la controparte. Più esattamente, con raccomandata a/r del 16.09.2019 (doc.4 fase monitoria) CP_1
pagina 3 di 5 invitava a dare esecuzione al contratto in oggetto perfezionatosi Parte_1
con l'accettazione del venditore in data 18.07.2019 nonché con il versamento della caparra confirmatoria, comparendo dinanzi al Notaio dott. Persona_1
il giorno 25.09.2019 alle ore 19,00. La venditrice non si è presentata nello studio del citato Notaio , come si rileva dal verbale in atti del 25.09.2019 (Rep. Per_1
n.7219, racc. n. 27014) senza una valida ragione giuridica. Pertanto,
legittimamente con raccomandata a/r del 21.11./13.12.2019 (doc.7 fase monitoria), l'opposto ha dichiarato di voler recedere dalla compravendita immobiliare in oggetto ex art. 1385 c.
2. c.c. per inadempimento grave della controparte, richiedendo il pagamento del doppio della caparra confirmatoria, pari alla somma per cui è causa di € 40.000,00.
In virtù del principio della soccombenza l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposto delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore
Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4378/20 R.G.:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo in questione;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese processuali che liquida in complessivi euro 7.600,00 per compensi professionali,
oltre IVA e CPA come per legge e al rimborso forfetario ex L. prof. for..
Deciso in Catania il 10 aprile 2025
pagina 4 di 5 IL GIUDICE
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4378/20 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], C.da S. Noto n. 11, C.F. , CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Barcellona P.G., Via G.
Carducci n. 76, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Tortora che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Doriana Scolaro giusta procura in atti;
- Opponente -
E
, nato a [...] l'[...] e res. a Waedenswil CP_1
(CH) (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Walter C.F._2
pagina 1 di 5 Mangano ed elett.te dom.to presso il di lui studio in Capo d'Orlando, via A. Volta
n. 100, come da procura in atti;
- Opposto -
- - - - - -
La causa veniva posta in decisione all'udienza dell'8 gennaio 2025.
- - - - - -
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 14 aprile 2020 proponeva Parte_1
opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 850/2020, emesso dal Tribunale di
Catania in data 19/25.02.2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di della complessiva somma di € 40.000,00 oltre interessi CP_1
e spese processuali. In particolare, il deduceva di essere creditore nei CP_1
confronti della della citata somma di € 40.000,00, quale doppio della Pt_1
caparra confirmatoria corrisposta a quest'ultima in forza di una proposta di acquisto di immobile stipulata con la , la quale si era sottratta all'operazione Pt_1
di compravendita non presentandosi alla stipula del rogito notarile, incorrendo così in un grave inadempimento contrattuale.
L'opposto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della detta opposizione.
Nel merito, l'opposizione va rigettata in quanto infondata oltre che palesemente pretestuosa e temeraria.
Infondato è il primo motivo di opposizione con cui si lamenta che nessun inadempimento contrattuale sarebbe imputabile alla per la mancata stipula Pt_1
del rogito notarile a seguito della conclusione della proposta di acquisto de qua, in pagina 2 di 5 quanto tale proposta di acquisto sarebbe nulla per l'assoluta mancanza dell'oggetto ivi dedotto. Infatti, quanto lamentato risulta palesemente smentito dal chiaro tenore letterale dell'accettazione del venditore datata 18.07.2019 (doc.4 fase monitoria) con la quale la , avendo il venditore aggiunto alla proposta di Pt_1
acquisto dell'immobile quella di acquisto dell'azienda ivi insistente, provvedeva, in calce all'accettazione dalla stessa sottoscritta, ad inserire la specifica circa i beni aziendali venduti, con apposizione di ulteriore sottoscrizione “per accettazione”. In particolare, la venditrice, ritenendo ultronea ogni specifica circa i beni compresi nell'azienda, da vendere, si è limitata a individuare i beni non compresi nella vendita e a descrivere quelli compresi che però avessero un valore economico più rilevante (gli arredi esterni, la biancheria, la cucina a legna e il camino in ghisa in biblioteca della casa padronale), affermando espressamente che il costo di questi beni risultava già compreso nel prezzo di vendita. In conseguenza, non sussiste la lamentata indeterminatezza dell'oggetto che è stato anzi specificato dalla venditrice nel momento in cui ha chiarito che tutti i beni aziendali erano compresi, salvo quelli espressamente esclusi. Da quanto detto deriva altresì che non sussiste affatto alcun errore sul prezzo, per come lamentato dall'opponente.
Infondato è altresì il secondo ed ultimo motivo di opposizione con cui si lamenta che sarebbe illegittimo il recesso contrattuale operato dal Infatti, per CP_1
come sovraesposto, l'opponente senza alcun giustificato motivo si è sottratta all'obbligo di stipulare il contratto definitivo con la controparte. Più esattamente, con raccomandata a/r del 16.09.2019 (doc.4 fase monitoria) CP_1
pagina 3 di 5 invitava a dare esecuzione al contratto in oggetto perfezionatosi Parte_1
con l'accettazione del venditore in data 18.07.2019 nonché con il versamento della caparra confirmatoria, comparendo dinanzi al Notaio dott. Persona_1
il giorno 25.09.2019 alle ore 19,00. La venditrice non si è presentata nello studio del citato Notaio , come si rileva dal verbale in atti del 25.09.2019 (Rep. Per_1
n.7219, racc. n. 27014) senza una valida ragione giuridica. Pertanto,
legittimamente con raccomandata a/r del 21.11./13.12.2019 (doc.7 fase monitoria), l'opposto ha dichiarato di voler recedere dalla compravendita immobiliare in oggetto ex art. 1385 c.
2. c.c. per inadempimento grave della controparte, richiedendo il pagamento del doppio della caparra confirmatoria, pari alla somma per cui è causa di € 40.000,00.
In virtù del principio della soccombenza l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposto delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore
Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4378/20 R.G.:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo in questione;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese processuali che liquida in complessivi euro 7.600,00 per compensi professionali,
oltre IVA e CPA come per legge e al rimborso forfetario ex L. prof. for..
Deciso in Catania il 10 aprile 2025
pagina 4 di 5 IL GIUDICE
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 5 di 5