CA
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2663/2021 r.g. vertente tra
, difeso dagli avv. Cristiano Pennacchia, Alfonsina Di Caterino Parte_1
APPELLANTE
e difeso dagli avv. Maria Rita Catarinelli, Rossana Martignoni Controparte_1
, difeso dall'avv. Alessandro Mariani Controparte_2
Controparte_3
(contumace)
1
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 19.3.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con atti notificati in data 18.9.20218, agisce in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Latina per : l'accertamento della simulazione assoluta del contratto di comodato tra lo stesso ed il padre, relativamente all'appartamento int. 1 in Fondi, via Controparte_1
dei Latini 32; l'accertamento della simulazione relativa e dell'inefficacia del successivo contratto di compravendita in data 13.3.2017 tra e il Controparte_1 CP_2
riconoscimento dell'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile per usucapione ordinaria.
resiste allegando, in pregiudiziale, che il Tribunale di Latina con sentenza CP_2
n. 2313/18, in data 20.9.2018, ha dichiarato risolto il contratto di comodato e condannato al rilascio dell'immobile ed al risarcimento del danno, pari alla somma di € Parte_1
300,00 mensili, a decorrere dalla domanda (16.6.2017), in favore di CP_2
L'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi contesta CP_3
la domanda di usucapione e svolge domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'enfiteusi e la condanna del livellario al pagamento dei canoni dovuti negli ultimi cinque anni.
contesta l'ammissibilità e la fondatezza di tutte le domande attrici. Controparte_1
Con atto in data 10.6.2019 affranca il livello gravante sull'immobile nei CP_2
confronti dell' . Controparte_3
Ex actis il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1942/2020, rigetta tutte le domande proposte da dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda Parte_1
2 riconvenzionale svolta dall' ; condanna al rimborso delle Controparte_3 Parte_1
spese processuali nei riguardi di tutte le parti convenute.
Al riguardo il Tribunale argomenta, in particolare, che nel Parte_1
pregresso giudizio promosso da ha sostenuto di occupare l'appartamento quale CP_2
comodatario ed è configurabile, quindi, solo un mero animus detinendi, neppure per tutto il tempo necessario per l'usucapione ordinaria.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo per Parte_1
l'accoglimento delle domande svolte e, in via istruttoria, l'assunzione della prova per testi articolata in primo grado.
Al riguardo deduce tre motivi: 1) egli è legittimato e titolare dell'interesse ad agire per l'accertamento delle simulazioni in quanto proprietario dell'immobile e parte del contratto di comodato;
2) la difesa svolta in altro giudizio, promosso da ai fini del CP_2
rilascio dell'immobile e definito con sentenza gravata da appello, non configura alcuna confessione in ordine al contratto di comodato e non preclude l'azione per l'accertamento dell'usucapione della proprietà esclusiva;
3) sono da esaminare nel merito sia la domanda di simulazione relativa del contratto di compravendita in data 13.3.2017 - dissimulante un contratto preliminare in quanto non risulta pagato il prezzo pattuito, comunque molto inferiore al valore di mercato dell'immobile - sia la domanda di simulazione assoluta del contratto di comodato, stipulato al solo fine di sottrarre il bene alle azioni esecutive della creditrice;
sono, inoltre, da assumere le prove per testi articolate nella Parte_2
memoria istruttoria in primo grado.
Si costituiscono distintamente e contestando la CP_2 Controparte_1
fondatezza dei motivi di gravame.
La Corte così ragiona esaminando congiuntamente i tre motivi di gravame.
3 Il Tribunale ha correttamente attribuito rilievo alla difesa svolta dall'odierno appellante nel pregresso giudizio promosso da ai fini dell'accertamento della CP_2
risoluzione del contratto di comodato a suo tempo concluso tra e CP_1 Parte_1
oltre che alla condanna di costui al rilascio ed al risarcimento del danno: egli, infatti, convenuto in giudizio, non ha eccepito di possedere uti dominus bensì quale mero comodatario sia pure vita natural durante, così allegando una situazione del tutto incompatibile con la maturazione dell'usucapione della proprietà esclusiva.
La risoluzione del contratto di comodato è stata, quindi, accertata dal Tribunale di
Latina con sentenza n. 2313/2018, che ha altresì condannato al rilascio Parte_1
dell'immobile ed al risarcimento del danno per l'abusiva occupazione;
l'appello avverso tale sentenza è stato respinto da questa Corte con sentenza n. 2335/2022, non impugnata e divenuta, quindi, definitiva.
Si è, pertanto, formato il giudicato in ordine alla condizione di mero detentore qualificato dell'immobile già ascrivibile a ed alla estinzione dell'originario Parte_1
titolo di godimento.
E' altresì irrilevante la prova per testi articolata in primo grado;
la mancata ammissione è stata, comunque, censurata dall'appellante senza il necessario confronto con la motivazione formulata al riguardo dal Tribunale, in particolare in ordine all'assenza “di qualsivoglia collocazione temporale”.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
tribunale di Latina n. 1942/2020;
4 - condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali, in favore di
[...]
e liquidate per ciascuno in € 4.500,00 per compensi, spese CP_1 Controparte_2
generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 20.5.2025
IL PRESIDENTE est.
5