Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 810
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Discriminazione nell'accesso al sistema concessorio italiano

    La Corte ritiene che l'imposta unica sia dovuta anche da chi gestisce scommesse al di fuori del sistema concessorio, citando giurisprudenza della Corte Costituzionale e della CGUE che confermano la legittimità dell'obbligo tributario per i CTD e i bookmaker mandanti. Viene esclusa la discriminazione, poiché l'imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse in Italia, indipendentemente dalla loro sede.

  • Rigettato
    Discriminazione nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014

    La Corte ribadisce che l'imposta unica è dovuta anche da operatori non collegati al totalizzatore nazionale. La normativa applicata (art. 1, comma 644, lett. g, L.190/2014) è ritenuta legittima dalla Corte di Cassazione e non discriminatoria. La ricorrente ha scelto di non aderire alla procedura di regolarizzazione, operando in evasione d'imposta.

  • Rigettato
    Imposta Unica dal 2016: imposta diretta calcolata sui ricavi

    La Corte ritiene che la L. 208/2015, che introduce la tassazione sul margine, si applichi solo al canale legale di raccolta scommesse (collegato al totalizzatore nazionale). Per la filiera illegale, si applica la normativa previgente (art. 1, comma 644, lett. g, L.190/2014). La ricorrente, non avendo la concessione italiana e non essendo collegata al totalizzatore nazionale, non può beneficiare della tassazione sul margine.

  • Rigettato
    Incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto comunitario e principi costituzionali

    La Corte richiama la giurisprudenza della CGUE e della Corte Costituzionale che escludono la discriminazione e confermano la legittimità della normativa italiana. La CGUE ha escluso restrizioni discriminatorie, poiché l'imposta si applica a tutti gli operatori in Italia. Gli obiettivi di tutela dei consumatori e prevenzione delle infiltrazioni criminali giustificano le restrizioni alla libera prestazione di servizi.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso per mancata emissione e notifica dello schema di atto ex art. 6-bis L. n. 212/2000

    La Corte afferma che la nuova formulazione dell'art. 6-bis dello Statuto dei diritti del Contribuente si applica agli atti emessi dopo il 30/04/2024. Gli avvisi di accertamento in questione sono stati emessi in data 30.04.2024, pertanto si applica la normativa previgente che garantiva il contraddittorio tramite la notifica del PVC. La motivazione degli avvisi è ritenuta chiara e completa.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 8 d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 3, l. 212/2000, inerenti all'esimente dell'obiettiva condizione d'incertezza

    La Corte ritiene che l'incertezza sull'interpretazione della norma sia superata dalla mancanza di concessione ad operare la raccolta di scommesse in Italia. L'imposta unica è dovuta anche in caso di illegalità derivante da assenza di concessione o licenza. Non sussiste l'obiettiva condizione di incertezza denunciata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 810
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 810
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo