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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 18.09.2025, visti gli atti, lette le note depositate, ha pronunciato, nel termine di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1094/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: differenze retributive.
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Fabrizio Parte_1
Filippo d'Albero nonché dall'Avv. Arturo d'Albero, presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
C O N T R O in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.03.2021, la parte ricorrente in epigrafe esponeva: - di essere stato assunto, in data 14.04.2016, alle dipendenze della “ , società Controparte_1 esercente attività di somministrazione alimenti e bevande, con mansioni di aiuto barman, inquadrato al livello IV del C.C.N.L. per l'industria alimentare, con contratto full- time, a tempo indeterminato;
- di aver sempre percepito, a mezzo bonifico bancario, una retribuzione forfetizzata ed omnicomprensiva, risultante inferiore alla retribuzione prevista dal CCNL di categoria, attesa l'applicazione di una decurtazione, riportata nei prospetti paga, “a titolo di acconto”, quest'ultimo, tuttavia, mai versato al lavoratore;
- che tale decurtazione, per l'importo complessivo di euro 8.765,00, rappresentava una indebita ed ingiustificata trattenuta dalla
1 retribuzione, operata unilateralmente datore di lavoro;
- che in data 01.03.2019, la datrice società, in maniera arbitraria ed unilaterale, ed in mancanza di accordo con il lavoratore, comunicava agli
Enti la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per 28 ore settimanali;
- di aver, per l'intero periodo lavorativo, continuato a prestare attività lavorativa a tempo pieno, di aver appreso della riduzione dell'orario settimanale dai prospetti paga consegnati dalla datrice, e di aver, successivamente, richiesto chiarimenti in merito, senza alcun esito;
- di essere stato, pertanto, costretto a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa, con decorrenza 09-12-2019, in ragione dell'illegittima riduzione oraria e della retribuzione erogata in violazione del contratto di categoria;
- di non aver percepito, a seguito della cessazione del rapporto lavorativo, il Trattamento di Fine Rapporto, la retribuzione relativa alla mensilità di dicembre 2019, i ratei di 13ma e 14ma mensilità, l'indennità sostitutiva di ferie, permessi ed ex festività maturate e non goduti, nonché l'indennità di mancato preavviso. Deduceva altresì che, dalle buste paga e dai conteggi versati in atti, emergeva la sussistenza di “una serie di differenze retributive che sono generate da una scorretta applicazione del contratto collettivo ovvero da omissioni volontarie del datore di lavoro nell'applicazione delle tabelle retributive”.
In conclusione, rappresentava che la datrice società avrebbe dovuto corrispondergli, per il periodo lavorativo dedotto, l'importo complessivo lordo di euro 115.823,36 (segnatamente a titolo di paga oraria, somme trattenute a titolo di acconto, tredicesima e relativi ratei, quattordicesima e relativi ratei, ferie e permessi non goduti, festività soppressa nel mese di novembre, giornate festive lavorate, Tfr ed indennità sostitutiva del preavviso, per gli importi indicati in ricorso); pertanto, tenendo in considerazione l'importo netto corrispostogli di euro
37.777,00, egli era creditore ancora della somma lorda di euro 78.046,36 (115.823,36 –
37.777,00), oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo.
Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la “ , in persona del legale rapp.te p.t., per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la resistente in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., è debitore, in favore del signor , della complessiva somma di €. 78.046,36, di cui euro Parte_1
7.285,50 per TFR, al netto di quanto già percepito nel corso del rapporto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione ovvero della maggiore o minor somma che dovesse emergere all'esito del giudizio;
2. condannare la al pagamento della suddetta somma;
3. in ogni caso, condannare la resistente al pagamento Controparte_1 delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori, con attribuzione, secondo le previsioni di cui al
D.M. vigente”.
Nonostante la regolarità della vocatio in ius (v.si notifica a mezzo pec agli atti del fascicolo telematico), la società convenuta non si costituiva, e ne deve, pertanto, essere dichiarata la contumacia.
2 Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025, parte ricorrente ha depositato note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, sulla scorta degli atti di causa, la causa viene decisa, nel termine di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c, con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato, e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Al fine della preliminare e necessaria delimitazione del tema d'indagine va evidenziato che è documentata l'intercorrenza della dedotta relazione lavorativa di natura subordinata tra il ricorrente e la convenuta società dal 14.04.2016 al 08.12.2019, con inquadramento al quarto livello del C.C.N.L. per l'industria alimentare e con mansioni di aiuto barman (cfr. modello C2 storico, buste paga, modulo recesso dal rapporto di lavoro, nonché estratto contributivo depositato dall'istante su ordine di questo Giudice). È altresì documentata la trasformazione da full- time a part-time del contratto di lavoro, a far data dal 01.03.2019, con riduzione dell'orario di lavoro a 28 ore settimanali (cfr. modello C2 storico, estratto contributivo).
Parte ricorrente deduce, a fondamento dei crediti in tale sede rivendicati: - l'illegittima applicazione di una decurtazione sulla rteribuzione, riportata in busta paga, a titolo di acconto, nella realtà non corrispostogli;
- la mancata corrispondenza tra la retribuzione percepita e quella spettante in base al CCNL in ragione della quantità del lavoro prestato, id est :l'asserito svolgimento di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello formalizzato successivamente alla intervenuta trasformazione dell'orario di lavoro, ossia a far data dal 01.03.2019; - la mancata corresponsione della retribuzione relativa al mese di dicembre 2019; - il mancato pagamento della indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non godute, nonché, alla cessazione del rapporto di lavoro, il mancato pagamento del TFR, delle spettanze di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Orbene, in primo luogo ritiene questo Giudicante che non può trovare accoglimento nè il capo di domanda concernente le “differenze retributive” derivanti da differenze su “paga ordinaria”, né quello afferente “n.2 tredicesime “n. 3 quattordicesime”, attesa la genericità della domanda sul punto, avendo l'istante genericamente lamentato una applicazione scorretta del contratto collettivo ovvero omissioni nella applicazione delle tabelle retributive, senza tuttavia null'altro specificare e chiarire sul punto, in relazione alla disposizione collettiva pattizia asseritamente violata ed ai termini della violazione, e senza chiarire se non abbia affatto percepito, nel corso de rapporto di lavoro, la
13ma e la 14 mensilità, ovvero se le abbia percepite in misura inferiore a quella dovuta.
Su tale ultimo punto si osservi, in aggiunta a quanto già rilevato, che pure avendo l'istante versato in atti la busta paga del mese di dicembre 2016, nella quale è riportato ( oltre alla retribuzione ordinaria del mese) anche l'importo della 13ma mensilità (euro 1169, 80), nonché la
3 “trattenuta per acconto”, e pur avendo dedotto di avere sempre percepito gli importi netti indicati in busta paga, contraddittoriamente, poi, nei conteggi, nella parte relativa alla 13ma
2016, alla voce “percepito” risulta indicato l'importo “0”.
Si ricordi, in merito, che se è vero che, ai fini della quantificazione della pretesa, può farsi utile riferimento ai conteggi, è altresì vero che tale quantificazione deve necessariamente trovare il suo presupposto in una esposizione completa, pur se sommaria, dei punti di riferimento (fattuali e giuridici) su cui la pretesa stessa si basa (cfr. Cass. 5648/1989), esposizione che nel caso di specie risulta, in parte qua, mancante.
La parte nemmeno ha specificamente lamentato di aver percepito, per i titoli sopra dedotti, una somma inferiore a quella risultante dalle buste paga - se non in considerazione di una decurtazione operata sulla retribuzione a titolo di acconto, che deduce come non percepito, e per il quale ha tuttavia effettuato separata quantificazione nella misura di euro 8765,00 - , né che gli emolumenti corrisposti ed indicati nelle buste paga siano stati inferiori a quelli previsti dal CCNL di categoria.
A ciò si aggiunga che, mentre nel ricorso l'istante indica il totale degli importi netti percepiti, così come risultanti dagli estratti conto bancari, nei conteggi versati in atti ha riportato le sole somme lorde spettanti in applicazione dell'invocato CCNL, senza operare alcuna detrazione degli importi percepiti già indicati in ricorso (alla voce “percepito” viene sempre indicato “0”).
Occorre, ancora, evidenziare che le somme riportate dal ricorrente nei conteggi a titolo di retribuzione mensile “tabellare” risultano corrispondenti alla retribuzione “full time” anche per il periodo successivo alla formalizzazione della riduzione dell'orario di lavoro settimanale (ossia dal marzo 2019) e ciò in mancanza di prova- come meglio si dirà di seguito- dell'osservanza, da parte del ricorrente, di un orario di lavoro superiore a quello risultante documentalmente (cfr C2 storico ed estratto contributivo).
A tal proposito, si rileva che il ricorrente non ha fornito la prova, non avendo a monte chiesto di provare nulla al riguardo(non essendovi, va sottolineato, alcuna articolazione di istruttoria specifica in ricorso, all'infuori della generica richiesta di “l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., di ogni documento non in possesso della ricorrente ed utile alla definizione della causa con particolare riferimento alle buste paga non in possesso del lavoratore”.), pur essendone onerato, di aver lavorato per la convenuta oltre l'orario di lavoro risultante dalla documentazione in atti, né ha provveduto a dedurre in ricorso la specifica articolazione dell'orario settimanale osservato.
Ed invero, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui
4 all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
L'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., Cass. n. 26985 del 22 dicembre
2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali.
Parimenti, non può trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto l'indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non godute, in relazione ai quali non si rinviene in ricorso alcuna deduzione specifica in merito alla fruizione (mancata) degli stessi.
Ed invero l'istante deduce, genericamente che “risultano ferie non godute per complessivi euro 4.873,95
(ore 129, 75 per l'anno 2016; ore 119,00 per l'anno 2017; ore 126,00 per l'anno 2018 ed ore 111,58 per
l'anno 2019);risultano permessi non goduti per complessivi euro 3.976,90 (ore 81, 00 per l'anno 2016; ore
108,00 per l'anno 2017; ore 108,00 per l'anno 2018 ed ore 99,00 per l'anno 2019). risultano ferie godute per
1.451,85; risulta mai versata nel mese di novembre la festività soppressa per complessivi euro 266,27)
Va infatti rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro feriale, straordinario, ovvero l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n.
3714; 25 maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, 1389). Sicché, come accennato, il lavoratore non può limitarsi ad una generica dichiarazione circa la mancata fruizione di ferie e/o permessi (peraltro nel caso di specie mancante), ma deve specificare le giornate in cui, al contrario di quanto indicato in busta paga, era presente sul luogo di lavoro e, quindi, il mancato utilizzo di specifici giorni di riposo. Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, ha l'onere di allegare e provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. (cfr. Cassazione civile Sez. lav.
22 dicembre 2009 n. 26985).
5 Nel caso in esame, non sono stati allegati (prima ancora che provati) sufficienti elementi per comprendere quali e quanti giorni, destinati invece al riposo, il ricorrente abbia lavorato, e per i quali abbia pertanto diritto all'indennità sostitutiva per la mancata fruizione dei permessi, delle ferie nonché delle festività soppresse. La necessaria circolarità tra oneri di allegazione e oneri di prova comporta, quale ovvia conseguenza, che i fatti non allegati non possono essere oggetto di prova (neanche attraverso i documenti, sia pure tempestivamente allegati alla produzione di parte).
Né tutte le evidenziate carenze assertive e asseverative, anche in tema di articolazione dell'orario di lavoro, potevano essere superate dalla tardiva richiesta, effettuata solo con le note di trattazione scritta depositate il 07.05.24 - con le quali il difensore del ricorrente chiedeva “qualora il Giudice lo ritenga utile, anche in virtù dei doveri di ricerca della verità materiale nel processo del lavoro e dovere di provvedere d'ufficio all'istruttorio necessaria a superare eventuali incertezze (vd. Cass. SS.UU. n. 761/2002), si chiede deferirsi giuramento decisorio del legale rappresentante della (sig. Controparte_1 Controparte_1 domiciliato in Cimitile alla via De Nicola 8) ovvero interrogatorio formale”- di interrogatorio formale del legale rappresentate della società convenuta.
Ed invero, la parte interessata deve chiedere l'ammissione dell'interrogatorio formale della controparte nell'atto introduttivo del giudizio, indicando specificamente i capitoli sui quali intende che la controparte venga interrogata.
Peraltro, tale richiesta istruttoria, oltre che tardiva, risulta, in ogni caso, inammissibile, in mancanza di articolazione specifica dei capi su cui tale interrogatorio dovrebbe vertere.(v.si
Cassazione civile sez. II, 25/01/2007, n.1629 secondo cui “La valutazione del giudice in ordine all'ammissibilità ed alla rilevanza di un interrogatorio formale va effettuata, ai sensi dell'art. 187 c.p.c., sulla base del contenuto dei capitoli in rapporto ai termini della controversia, e non in base al supposto esito del mezzo istruttorio, perché altrimenti detta valutazione si risolverebbe in un apprezzamento fondato su di una supposizione”).
Irrituale ed inammissibile è risultata anche la richiesta di deferimento del giuramento decisorio nei confronti del legale rapp.te della convenuta, effettuata con le già richiamate note di trattazione scritta.
Va premesso che ai sensi dell' art. 233 c.p.c. .”il giuramento decisorio [2736 c.c.] può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore , con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte . Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico “.
Ebbene, alla stregua del dettato normativo è evidente che il deferimento, ossia la richiesta di giurare, è un atto di parte e non può essere compiuto dal giudice, il quale si limita, una volta che
6 la parte lo abbia proposto effettuando la dichiarazione di deferimento, ad ammetterlo o meno, come per le altre istanze istruttorie;
dunque non può essere rimessa al giudicante la decisione circa l'opportunità o meno, ai fini istruttori, della proposizione stessa, ad opera della parte interessata, del giuramento decisorio: al giudice spetta unicamente la decisone circa la sua ammissibilità e rilevanza ai fini della decisione.
Nel caso di specie parte istante non ha chiaramente e ritualmente espresso la volontà di deferire il giuramento decisorio, ma ha rimesso al giudicante la valutazione dell'opportunità stessa del deferimento, ai fini probatori. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, l'istante non ha indicato i fatti- in maniera chiara e specifica, oltre che suddivisa in articoli separati- oggetto dell'eventuale giuramento decisorio.
Tanto chiarito, vendo all'esame del capo di domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, si osserva che la stessa non può trovare accoglimento, attesa la genericità delle allegazioni sul punto all'interno del ricorso introduttivo - deducendosi unicamente che il lavoratore “si vedeva costretto a presentare dimissioni per giusta causa, con decorrenza
09.12.2019, motivate dall'illegittima riduzione oraria e da una retribuzione erogata in violazione del contratto di categoria” - , in mancanza di qualsivoglia domanda di accertamento della idoneità della condotta della datrice di lavoro a costituire giusta causa delle dimissioni, nonché di allegazioni in merito alla disposizione pattizia relativa ai termini di preavviso.
In punto di diritto va, infatti, seppur brevemente, premesso che sensi dell'art. 2119 c.c, il lavoratore ha diritto di recedere, immediatamente dal rapporto di lavoro senza obbligo di dare il preavviso, qualora il datore di lavoro ponga in essere un grave inadempimento che renda impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto in essere (tra le altre: Cass n. 12768 del 1997 e n. 5146/98), fermo restando che, invece, in assenza di una giusta causa di recesso, esercitato senza preavviso, egli sia tenuto a corrispondere al datore l'indennità di mancato preavviso.
Di contro, può trovare accoglimento la domanda di pagamento degli importi detratti in busta paga a titolo di “trattenuta per acconto”, in relazione ai quali il ricorrente ha dedotto la mancata percezione di alcun acconto.
Sul punto occorre evidenziare che il ricorrente ha versato in atti alcune delle buste paga relative al rapporto di lavoro (ad eccezione delle buste paga di gennaio, aprile, maggio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017 e di quelle concernenti gennaio, febbraio, marzo, agosto, novembre e dicembre 2018, nonché gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, che non risultano depositate, v.si buste paga fasc.
7 ricorrente), nelle quali sono indicate delle detrazione operate sulla retribuzione mensile, a titolo di
“trattenuta per acconto”.
In tema di riparto dell'onere probatorio, è noto che, di regola, è il datore di lavoro che deve fornire la prova dei pagamenti. Tuttavia, in presenza di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (Cass. 4 febbraio 1994, n.
1150; Cass. 29 maggio 2001, n. 7310; Cass. ordinanza 11 maggio 2015, n. 9503): “l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti” (cfr. Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001).
Sicché l'onere della prova dell'avvenuto pagamento incombe sul datore di lavoro laddove le buste paga non sono adeguatamente quietanzate.
Principio confermato dalla recente ordinanza n. 27749 del 03.12.2020 con cui la Suprema Corte evidenzia che, di contro, nell'ipotesi di sottoscrizione della busta paga per quietanza, “grava sul lavoratore l'onere di provare la non corrispondenza tra quanto riportato nel cedolino e la retribuzione effettivamente ricevuta”.
Tanto premesso, nel caso di specie va rilevato che i prospetti paga versati in atti dalla parte ricorrente non recano alcuna sottoscrizione per quietanza apposta dal lavoratore;
pertanto, in osservanza dei principi espressi dalla Suprema Corte per come sopra riportati, era onere del datore di lavoro provare l'effettivo pregresso pagamento degli importi indicati in busta paga alla voce “acconto” e, per tale ragione, detratti dal dovuto complessivo.
Nessuna prova del detto pagamento è stata fornita dalla datrice di lavoro convenuta che nulla ha dedotto in merito, in considerazione della propria contumacia.
Ciò posto, in relazione alla determinazione del quantum debeatur - relativamente alle somme decurtate a titolo di acconto, quantificate dal lavoratore in euro 8.765,00 - possono utilizzarsi in parte qua conteggi elaborati dal ricorrente secondo corretti criteri contabili, che trovano riscontro nei dati rilevabili dai cedolini paga prodotti in giudizio.
Parimenti fondata risulta la domanda tesa al riconoscimento della retribuzione relativa al mese di dicembre 2019, del trattamento di fine rapporto, dei ratei 13ma e 14ma mensilità maturati al momento di cessazione del rapporto, con le precisazioni che di seguito si effettueranno.
Ed invero, a fronte dell'allegazione del lavoratore dell'inadempimento della prestazione da parte della datrice di lavoro – deducendo specificamente di non aver percepito alcunché, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, a titolo di retribuzione relativa alla mensilità di dicembre 2019, di TFR, nonché a titolo di ratei 13ma e 14 mensilità - era specifico onere di quest'ultima provare
8 di avere esattamente adempiuto la prestazione, ossia di aver corrisposto al ricorrente importi per i predetti titoli, ovvero di non aver potuto adempiere per causa a lei non imputabile.
Nessuna prova in tal senso è stata fornita dal datore di lavoro convenuto, che è rimasto contumace.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente di condanna della società convenuta al pagamento retribuzione relativa alla mensilità di dicembre 2019, del TFR, nonché a titolo di ratei 13ma e 14 mensilità maturati al momento di cessazione del rapporto in relazione all'anno in corso.
Tanto chiarito, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, non possono, evidentemente, utilizzarsi i conteggi in parte qua elaborati dal ricorrente, essendo evidentemente effettuati sulla base della maggiore retribuzione rivendicata in questa sede e, per tutto quanto sopra esposto, non spettante, ma deve farsi riferimento alla documentazione in atti, segnatamente all'estratto contributivo (depositato dal ricorrente su ordine di codesto giudicante) in cui è indicata la retribuzione annuale corrisposta al ricorrente e, per la retribuzione del mese di dicembre 2019, i prospetti paga versati in atti dal ricorrente, in cui è indicata la retribuzione giornaliera riconosciuta dalla datrice società.
Orbene, a tale titolo di ratei di tredicesima mensilità maturati nell'anno 2019, spetterà al ricorrente l'importo di euro 1.222,06, calcolato dividendo per 12 la retribuzione annua corrisposta nell'anno 2019, come risultante dall'estratto contributivo, e rapportando lo stesso ai ratei della mensilità aggiuntiva maturati (n. 11).
Per i ratei della quattordicesima mensilità, invece, l'importo del rateo, come sopra individuato, andrà moltiplicato per il numero di ratei maturati (n.5, da luglio a novembre 2019), ottenendo l'importo complessivo di euro 555,48.
Quanto alla retribuzione relativa al mese di dicembre 2019, in assenza di eccezioni datoriali relative ad ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro (aspettativa, ecc.), con conseguente sospensione della relativa controprestazione - può essere riconosciuto il diritto del lavoratore alla retribuzione per il periodo dal 01.12.2019 al 08.12.2019 (data di cessazione del rapporto risultante dall'estratto contributivo, nonché dal modello C2 storico), corrispondente a n. 8 giorni lavorativi.
Di talché, può concludersi che la retribuzione spettante per la mensilità di dicembre 2019 è pari ad euro 377,12, importo ottenuto dal prodotto dei giorni lavorativi 8 per la retribuzione giornaliera. Tale ultimo elemento si rinviene nel più recente prospetto paga depositato dal ricorrente, relativo al mese di febbraio 2019, laddove è indicato l'importo di euro 67,35; dovrà poi lo stesso essere rapportato alla percentuale di part time applicata al rapporto de quo, pari al 70%, ottenendo l'importo di euro 47,14.
9 Per quanto attiene al Trattamento di Fine Rapporto, si rileva che lo stesso può essere calcolato utilizzando come base di calcolo la retribuzione lorda indicata nell'estratto contributivo. Dunque, posto che la retribuzione indicata in estratto per l'anno 2016 è pari ad euro 15.074,00, per l'anno
2017 euro 22.363,00, per l'anno 2018 euro 22.321,00 e per l'anno 2019 euro 15.998,00, il TFR maturato è pari ad euro 5.611,55 (cifra ottenuta dividendo per 13,5 le retribuzioni lorde risultanti dall'estratto contributivo).
Ciò posto, può concludersi che l'odierno ricorrente risulta ancora creditore, nei confronti della società convenuta, per il periodo di lavoro decorrente dal 14.04.2016 al 08.12.2019, della complessiva somma di euro 16.531,21, di cui euro 8.765,00 a titolo di restituzione delle somme trattenute per acconti, euro 377,12 a titolo di retribuzione mensilità di dicembre 2019, euro
1.222,06 a titolo di ratei 13ma mensilità per l'anno 2019, euro 555,48 a titolo di ratei 14ma mensilità per l'anno 2019, nonché euro 5.611,55 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo.
La complessiva somma dovuta, come sopra determinata, è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr, Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992).
Il parziale e limitato accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà; per la restante parte le spese seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura liquidata in dispositivo, utilizzando i parametri minimi di cui al Dm
n.55/2014, in ragione della non complessità dell'accertamento, ed avuto riguardo, ed entro i limiti, dell'accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in persona della dr.ssa Filomena Naldi, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la “ , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di della somma Parte_1 complessiva di € 16.531,21 per le causali in parte motiva, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
2) compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna la “ Controparte_1 al pagamento della restante parte delle spese che si liquida, già ridotto l'importo, in complessivi €
10 1347,50 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Nola, 17.10.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 18.09.2025, visti gli atti, lette le note depositate, ha pronunciato, nel termine di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1094/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: differenze retributive.
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Fabrizio Parte_1
Filippo d'Albero nonché dall'Avv. Arturo d'Albero, presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
C O N T R O in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.03.2021, la parte ricorrente in epigrafe esponeva: - di essere stato assunto, in data 14.04.2016, alle dipendenze della “ , società Controparte_1 esercente attività di somministrazione alimenti e bevande, con mansioni di aiuto barman, inquadrato al livello IV del C.C.N.L. per l'industria alimentare, con contratto full- time, a tempo indeterminato;
- di aver sempre percepito, a mezzo bonifico bancario, una retribuzione forfetizzata ed omnicomprensiva, risultante inferiore alla retribuzione prevista dal CCNL di categoria, attesa l'applicazione di una decurtazione, riportata nei prospetti paga, “a titolo di acconto”, quest'ultimo, tuttavia, mai versato al lavoratore;
- che tale decurtazione, per l'importo complessivo di euro 8.765,00, rappresentava una indebita ed ingiustificata trattenuta dalla
1 retribuzione, operata unilateralmente datore di lavoro;
- che in data 01.03.2019, la datrice società, in maniera arbitraria ed unilaterale, ed in mancanza di accordo con il lavoratore, comunicava agli
Enti la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per 28 ore settimanali;
- di aver, per l'intero periodo lavorativo, continuato a prestare attività lavorativa a tempo pieno, di aver appreso della riduzione dell'orario settimanale dai prospetti paga consegnati dalla datrice, e di aver, successivamente, richiesto chiarimenti in merito, senza alcun esito;
- di essere stato, pertanto, costretto a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa, con decorrenza 09-12-2019, in ragione dell'illegittima riduzione oraria e della retribuzione erogata in violazione del contratto di categoria;
- di non aver percepito, a seguito della cessazione del rapporto lavorativo, il Trattamento di Fine Rapporto, la retribuzione relativa alla mensilità di dicembre 2019, i ratei di 13ma e 14ma mensilità, l'indennità sostitutiva di ferie, permessi ed ex festività maturate e non goduti, nonché l'indennità di mancato preavviso. Deduceva altresì che, dalle buste paga e dai conteggi versati in atti, emergeva la sussistenza di “una serie di differenze retributive che sono generate da una scorretta applicazione del contratto collettivo ovvero da omissioni volontarie del datore di lavoro nell'applicazione delle tabelle retributive”.
In conclusione, rappresentava che la datrice società avrebbe dovuto corrispondergli, per il periodo lavorativo dedotto, l'importo complessivo lordo di euro 115.823,36 (segnatamente a titolo di paga oraria, somme trattenute a titolo di acconto, tredicesima e relativi ratei, quattordicesima e relativi ratei, ferie e permessi non goduti, festività soppressa nel mese di novembre, giornate festive lavorate, Tfr ed indennità sostitutiva del preavviso, per gli importi indicati in ricorso); pertanto, tenendo in considerazione l'importo netto corrispostogli di euro
37.777,00, egli era creditore ancora della somma lorda di euro 78.046,36 (115.823,36 –
37.777,00), oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo.
Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la “ , in persona del legale rapp.te p.t., per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la resistente in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., è debitore, in favore del signor , della complessiva somma di €. 78.046,36, di cui euro Parte_1
7.285,50 per TFR, al netto di quanto già percepito nel corso del rapporto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione ovvero della maggiore o minor somma che dovesse emergere all'esito del giudizio;
2. condannare la al pagamento della suddetta somma;
3. in ogni caso, condannare la resistente al pagamento Controparte_1 delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori, con attribuzione, secondo le previsioni di cui al
D.M. vigente”.
Nonostante la regolarità della vocatio in ius (v.si notifica a mezzo pec agli atti del fascicolo telematico), la società convenuta non si costituiva, e ne deve, pertanto, essere dichiarata la contumacia.
2 Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025, parte ricorrente ha depositato note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, sulla scorta degli atti di causa, la causa viene decisa, nel termine di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c, con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato, e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Al fine della preliminare e necessaria delimitazione del tema d'indagine va evidenziato che è documentata l'intercorrenza della dedotta relazione lavorativa di natura subordinata tra il ricorrente e la convenuta società dal 14.04.2016 al 08.12.2019, con inquadramento al quarto livello del C.C.N.L. per l'industria alimentare e con mansioni di aiuto barman (cfr. modello C2 storico, buste paga, modulo recesso dal rapporto di lavoro, nonché estratto contributivo depositato dall'istante su ordine di questo Giudice). È altresì documentata la trasformazione da full- time a part-time del contratto di lavoro, a far data dal 01.03.2019, con riduzione dell'orario di lavoro a 28 ore settimanali (cfr. modello C2 storico, estratto contributivo).
Parte ricorrente deduce, a fondamento dei crediti in tale sede rivendicati: - l'illegittima applicazione di una decurtazione sulla rteribuzione, riportata in busta paga, a titolo di acconto, nella realtà non corrispostogli;
- la mancata corrispondenza tra la retribuzione percepita e quella spettante in base al CCNL in ragione della quantità del lavoro prestato, id est :l'asserito svolgimento di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello formalizzato successivamente alla intervenuta trasformazione dell'orario di lavoro, ossia a far data dal 01.03.2019; - la mancata corresponsione della retribuzione relativa al mese di dicembre 2019; - il mancato pagamento della indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non godute, nonché, alla cessazione del rapporto di lavoro, il mancato pagamento del TFR, delle spettanze di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Orbene, in primo luogo ritiene questo Giudicante che non può trovare accoglimento nè il capo di domanda concernente le “differenze retributive” derivanti da differenze su “paga ordinaria”, né quello afferente “n.2 tredicesime “n. 3 quattordicesime”, attesa la genericità della domanda sul punto, avendo l'istante genericamente lamentato una applicazione scorretta del contratto collettivo ovvero omissioni nella applicazione delle tabelle retributive, senza tuttavia null'altro specificare e chiarire sul punto, in relazione alla disposizione collettiva pattizia asseritamente violata ed ai termini della violazione, e senza chiarire se non abbia affatto percepito, nel corso de rapporto di lavoro, la
13ma e la 14 mensilità, ovvero se le abbia percepite in misura inferiore a quella dovuta.
Su tale ultimo punto si osservi, in aggiunta a quanto già rilevato, che pure avendo l'istante versato in atti la busta paga del mese di dicembre 2016, nella quale è riportato ( oltre alla retribuzione ordinaria del mese) anche l'importo della 13ma mensilità (euro 1169, 80), nonché la
3 “trattenuta per acconto”, e pur avendo dedotto di avere sempre percepito gli importi netti indicati in busta paga, contraddittoriamente, poi, nei conteggi, nella parte relativa alla 13ma
2016, alla voce “percepito” risulta indicato l'importo “0”.
Si ricordi, in merito, che se è vero che, ai fini della quantificazione della pretesa, può farsi utile riferimento ai conteggi, è altresì vero che tale quantificazione deve necessariamente trovare il suo presupposto in una esposizione completa, pur se sommaria, dei punti di riferimento (fattuali e giuridici) su cui la pretesa stessa si basa (cfr. Cass. 5648/1989), esposizione che nel caso di specie risulta, in parte qua, mancante.
La parte nemmeno ha specificamente lamentato di aver percepito, per i titoli sopra dedotti, una somma inferiore a quella risultante dalle buste paga - se non in considerazione di una decurtazione operata sulla retribuzione a titolo di acconto, che deduce come non percepito, e per il quale ha tuttavia effettuato separata quantificazione nella misura di euro 8765,00 - , né che gli emolumenti corrisposti ed indicati nelle buste paga siano stati inferiori a quelli previsti dal CCNL di categoria.
A ciò si aggiunga che, mentre nel ricorso l'istante indica il totale degli importi netti percepiti, così come risultanti dagli estratti conto bancari, nei conteggi versati in atti ha riportato le sole somme lorde spettanti in applicazione dell'invocato CCNL, senza operare alcuna detrazione degli importi percepiti già indicati in ricorso (alla voce “percepito” viene sempre indicato “0”).
Occorre, ancora, evidenziare che le somme riportate dal ricorrente nei conteggi a titolo di retribuzione mensile “tabellare” risultano corrispondenti alla retribuzione “full time” anche per il periodo successivo alla formalizzazione della riduzione dell'orario di lavoro settimanale (ossia dal marzo 2019) e ciò in mancanza di prova- come meglio si dirà di seguito- dell'osservanza, da parte del ricorrente, di un orario di lavoro superiore a quello risultante documentalmente (cfr C2 storico ed estratto contributivo).
A tal proposito, si rileva che il ricorrente non ha fornito la prova, non avendo a monte chiesto di provare nulla al riguardo(non essendovi, va sottolineato, alcuna articolazione di istruttoria specifica in ricorso, all'infuori della generica richiesta di “l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., di ogni documento non in possesso della ricorrente ed utile alla definizione della causa con particolare riferimento alle buste paga non in possesso del lavoratore”.), pur essendone onerato, di aver lavorato per la convenuta oltre l'orario di lavoro risultante dalla documentazione in atti, né ha provveduto a dedurre in ricorso la specifica articolazione dell'orario settimanale osservato.
Ed invero, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui
4 all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
L'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., Cass. n. 26985 del 22 dicembre
2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali.
Parimenti, non può trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto l'indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non godute, in relazione ai quali non si rinviene in ricorso alcuna deduzione specifica in merito alla fruizione (mancata) degli stessi.
Ed invero l'istante deduce, genericamente che “risultano ferie non godute per complessivi euro 4.873,95
(ore 129, 75 per l'anno 2016; ore 119,00 per l'anno 2017; ore 126,00 per l'anno 2018 ed ore 111,58 per
l'anno 2019);risultano permessi non goduti per complessivi euro 3.976,90 (ore 81, 00 per l'anno 2016; ore
108,00 per l'anno 2017; ore 108,00 per l'anno 2018 ed ore 99,00 per l'anno 2019). risultano ferie godute per
1.451,85; risulta mai versata nel mese di novembre la festività soppressa per complessivi euro 266,27)
Va infatti rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro feriale, straordinario, ovvero l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n.
3714; 25 maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, 1389). Sicché, come accennato, il lavoratore non può limitarsi ad una generica dichiarazione circa la mancata fruizione di ferie e/o permessi (peraltro nel caso di specie mancante), ma deve specificare le giornate in cui, al contrario di quanto indicato in busta paga, era presente sul luogo di lavoro e, quindi, il mancato utilizzo di specifici giorni di riposo. Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, ha l'onere di allegare e provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. (cfr. Cassazione civile Sez. lav.
22 dicembre 2009 n. 26985).
5 Nel caso in esame, non sono stati allegati (prima ancora che provati) sufficienti elementi per comprendere quali e quanti giorni, destinati invece al riposo, il ricorrente abbia lavorato, e per i quali abbia pertanto diritto all'indennità sostitutiva per la mancata fruizione dei permessi, delle ferie nonché delle festività soppresse. La necessaria circolarità tra oneri di allegazione e oneri di prova comporta, quale ovvia conseguenza, che i fatti non allegati non possono essere oggetto di prova (neanche attraverso i documenti, sia pure tempestivamente allegati alla produzione di parte).
Né tutte le evidenziate carenze assertive e asseverative, anche in tema di articolazione dell'orario di lavoro, potevano essere superate dalla tardiva richiesta, effettuata solo con le note di trattazione scritta depositate il 07.05.24 - con le quali il difensore del ricorrente chiedeva “qualora il Giudice lo ritenga utile, anche in virtù dei doveri di ricerca della verità materiale nel processo del lavoro e dovere di provvedere d'ufficio all'istruttorio necessaria a superare eventuali incertezze (vd. Cass. SS.UU. n. 761/2002), si chiede deferirsi giuramento decisorio del legale rappresentante della (sig. Controparte_1 Controparte_1 domiciliato in Cimitile alla via De Nicola 8) ovvero interrogatorio formale”- di interrogatorio formale del legale rappresentate della società convenuta.
Ed invero, la parte interessata deve chiedere l'ammissione dell'interrogatorio formale della controparte nell'atto introduttivo del giudizio, indicando specificamente i capitoli sui quali intende che la controparte venga interrogata.
Peraltro, tale richiesta istruttoria, oltre che tardiva, risulta, in ogni caso, inammissibile, in mancanza di articolazione specifica dei capi su cui tale interrogatorio dovrebbe vertere.(v.si
Cassazione civile sez. II, 25/01/2007, n.1629 secondo cui “La valutazione del giudice in ordine all'ammissibilità ed alla rilevanza di un interrogatorio formale va effettuata, ai sensi dell'art. 187 c.p.c., sulla base del contenuto dei capitoli in rapporto ai termini della controversia, e non in base al supposto esito del mezzo istruttorio, perché altrimenti detta valutazione si risolverebbe in un apprezzamento fondato su di una supposizione”).
Irrituale ed inammissibile è risultata anche la richiesta di deferimento del giuramento decisorio nei confronti del legale rapp.te della convenuta, effettuata con le già richiamate note di trattazione scritta.
Va premesso che ai sensi dell' art. 233 c.p.c. .”il giuramento decisorio [2736 c.c.] può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore , con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte . Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico “.
Ebbene, alla stregua del dettato normativo è evidente che il deferimento, ossia la richiesta di giurare, è un atto di parte e non può essere compiuto dal giudice, il quale si limita, una volta che
6 la parte lo abbia proposto effettuando la dichiarazione di deferimento, ad ammetterlo o meno, come per le altre istanze istruttorie;
dunque non può essere rimessa al giudicante la decisione circa l'opportunità o meno, ai fini istruttori, della proposizione stessa, ad opera della parte interessata, del giuramento decisorio: al giudice spetta unicamente la decisone circa la sua ammissibilità e rilevanza ai fini della decisione.
Nel caso di specie parte istante non ha chiaramente e ritualmente espresso la volontà di deferire il giuramento decisorio, ma ha rimesso al giudicante la valutazione dell'opportunità stessa del deferimento, ai fini probatori. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, l'istante non ha indicato i fatti- in maniera chiara e specifica, oltre che suddivisa in articoli separati- oggetto dell'eventuale giuramento decisorio.
Tanto chiarito, vendo all'esame del capo di domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, si osserva che la stessa non può trovare accoglimento, attesa la genericità delle allegazioni sul punto all'interno del ricorso introduttivo - deducendosi unicamente che il lavoratore “si vedeva costretto a presentare dimissioni per giusta causa, con decorrenza
09.12.2019, motivate dall'illegittima riduzione oraria e da una retribuzione erogata in violazione del contratto di categoria” - , in mancanza di qualsivoglia domanda di accertamento della idoneità della condotta della datrice di lavoro a costituire giusta causa delle dimissioni, nonché di allegazioni in merito alla disposizione pattizia relativa ai termini di preavviso.
In punto di diritto va, infatti, seppur brevemente, premesso che sensi dell'art. 2119 c.c, il lavoratore ha diritto di recedere, immediatamente dal rapporto di lavoro senza obbligo di dare il preavviso, qualora il datore di lavoro ponga in essere un grave inadempimento che renda impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto in essere (tra le altre: Cass n. 12768 del 1997 e n. 5146/98), fermo restando che, invece, in assenza di una giusta causa di recesso, esercitato senza preavviso, egli sia tenuto a corrispondere al datore l'indennità di mancato preavviso.
Di contro, può trovare accoglimento la domanda di pagamento degli importi detratti in busta paga a titolo di “trattenuta per acconto”, in relazione ai quali il ricorrente ha dedotto la mancata percezione di alcun acconto.
Sul punto occorre evidenziare che il ricorrente ha versato in atti alcune delle buste paga relative al rapporto di lavoro (ad eccezione delle buste paga di gennaio, aprile, maggio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017 e di quelle concernenti gennaio, febbraio, marzo, agosto, novembre e dicembre 2018, nonché gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, che non risultano depositate, v.si buste paga fasc.
7 ricorrente), nelle quali sono indicate delle detrazione operate sulla retribuzione mensile, a titolo di
“trattenuta per acconto”.
In tema di riparto dell'onere probatorio, è noto che, di regola, è il datore di lavoro che deve fornire la prova dei pagamenti. Tuttavia, in presenza di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (Cass. 4 febbraio 1994, n.
1150; Cass. 29 maggio 2001, n. 7310; Cass. ordinanza 11 maggio 2015, n. 9503): “l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti” (cfr. Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001).
Sicché l'onere della prova dell'avvenuto pagamento incombe sul datore di lavoro laddove le buste paga non sono adeguatamente quietanzate.
Principio confermato dalla recente ordinanza n. 27749 del 03.12.2020 con cui la Suprema Corte evidenzia che, di contro, nell'ipotesi di sottoscrizione della busta paga per quietanza, “grava sul lavoratore l'onere di provare la non corrispondenza tra quanto riportato nel cedolino e la retribuzione effettivamente ricevuta”.
Tanto premesso, nel caso di specie va rilevato che i prospetti paga versati in atti dalla parte ricorrente non recano alcuna sottoscrizione per quietanza apposta dal lavoratore;
pertanto, in osservanza dei principi espressi dalla Suprema Corte per come sopra riportati, era onere del datore di lavoro provare l'effettivo pregresso pagamento degli importi indicati in busta paga alla voce “acconto” e, per tale ragione, detratti dal dovuto complessivo.
Nessuna prova del detto pagamento è stata fornita dalla datrice di lavoro convenuta che nulla ha dedotto in merito, in considerazione della propria contumacia.
Ciò posto, in relazione alla determinazione del quantum debeatur - relativamente alle somme decurtate a titolo di acconto, quantificate dal lavoratore in euro 8.765,00 - possono utilizzarsi in parte qua conteggi elaborati dal ricorrente secondo corretti criteri contabili, che trovano riscontro nei dati rilevabili dai cedolini paga prodotti in giudizio.
Parimenti fondata risulta la domanda tesa al riconoscimento della retribuzione relativa al mese di dicembre 2019, del trattamento di fine rapporto, dei ratei 13ma e 14ma mensilità maturati al momento di cessazione del rapporto, con le precisazioni che di seguito si effettueranno.
Ed invero, a fronte dell'allegazione del lavoratore dell'inadempimento della prestazione da parte della datrice di lavoro – deducendo specificamente di non aver percepito alcunché, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, a titolo di retribuzione relativa alla mensilità di dicembre 2019, di TFR, nonché a titolo di ratei 13ma e 14 mensilità - era specifico onere di quest'ultima provare
8 di avere esattamente adempiuto la prestazione, ossia di aver corrisposto al ricorrente importi per i predetti titoli, ovvero di non aver potuto adempiere per causa a lei non imputabile.
Nessuna prova in tal senso è stata fornita dal datore di lavoro convenuto, che è rimasto contumace.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente di condanna della società convenuta al pagamento retribuzione relativa alla mensilità di dicembre 2019, del TFR, nonché a titolo di ratei 13ma e 14 mensilità maturati al momento di cessazione del rapporto in relazione all'anno in corso.
Tanto chiarito, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, non possono, evidentemente, utilizzarsi i conteggi in parte qua elaborati dal ricorrente, essendo evidentemente effettuati sulla base della maggiore retribuzione rivendicata in questa sede e, per tutto quanto sopra esposto, non spettante, ma deve farsi riferimento alla documentazione in atti, segnatamente all'estratto contributivo (depositato dal ricorrente su ordine di codesto giudicante) in cui è indicata la retribuzione annuale corrisposta al ricorrente e, per la retribuzione del mese di dicembre 2019, i prospetti paga versati in atti dal ricorrente, in cui è indicata la retribuzione giornaliera riconosciuta dalla datrice società.
Orbene, a tale titolo di ratei di tredicesima mensilità maturati nell'anno 2019, spetterà al ricorrente l'importo di euro 1.222,06, calcolato dividendo per 12 la retribuzione annua corrisposta nell'anno 2019, come risultante dall'estratto contributivo, e rapportando lo stesso ai ratei della mensilità aggiuntiva maturati (n. 11).
Per i ratei della quattordicesima mensilità, invece, l'importo del rateo, come sopra individuato, andrà moltiplicato per il numero di ratei maturati (n.5, da luglio a novembre 2019), ottenendo l'importo complessivo di euro 555,48.
Quanto alla retribuzione relativa al mese di dicembre 2019, in assenza di eccezioni datoriali relative ad ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro (aspettativa, ecc.), con conseguente sospensione della relativa controprestazione - può essere riconosciuto il diritto del lavoratore alla retribuzione per il periodo dal 01.12.2019 al 08.12.2019 (data di cessazione del rapporto risultante dall'estratto contributivo, nonché dal modello C2 storico), corrispondente a n. 8 giorni lavorativi.
Di talché, può concludersi che la retribuzione spettante per la mensilità di dicembre 2019 è pari ad euro 377,12, importo ottenuto dal prodotto dei giorni lavorativi 8 per la retribuzione giornaliera. Tale ultimo elemento si rinviene nel più recente prospetto paga depositato dal ricorrente, relativo al mese di febbraio 2019, laddove è indicato l'importo di euro 67,35; dovrà poi lo stesso essere rapportato alla percentuale di part time applicata al rapporto de quo, pari al 70%, ottenendo l'importo di euro 47,14.
9 Per quanto attiene al Trattamento di Fine Rapporto, si rileva che lo stesso può essere calcolato utilizzando come base di calcolo la retribuzione lorda indicata nell'estratto contributivo. Dunque, posto che la retribuzione indicata in estratto per l'anno 2016 è pari ad euro 15.074,00, per l'anno
2017 euro 22.363,00, per l'anno 2018 euro 22.321,00 e per l'anno 2019 euro 15.998,00, il TFR maturato è pari ad euro 5.611,55 (cifra ottenuta dividendo per 13,5 le retribuzioni lorde risultanti dall'estratto contributivo).
Ciò posto, può concludersi che l'odierno ricorrente risulta ancora creditore, nei confronti della società convenuta, per il periodo di lavoro decorrente dal 14.04.2016 al 08.12.2019, della complessiva somma di euro 16.531,21, di cui euro 8.765,00 a titolo di restituzione delle somme trattenute per acconti, euro 377,12 a titolo di retribuzione mensilità di dicembre 2019, euro
1.222,06 a titolo di ratei 13ma mensilità per l'anno 2019, euro 555,48 a titolo di ratei 14ma mensilità per l'anno 2019, nonché euro 5.611,55 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo.
La complessiva somma dovuta, come sopra determinata, è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr, Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992).
Il parziale e limitato accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà; per la restante parte le spese seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura liquidata in dispositivo, utilizzando i parametri minimi di cui al Dm
n.55/2014, in ragione della non complessità dell'accertamento, ed avuto riguardo, ed entro i limiti, dell'accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in persona della dr.ssa Filomena Naldi, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la “ , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di della somma Parte_1 complessiva di € 16.531,21 per le causali in parte motiva, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
2) compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna la “ Controparte_1 al pagamento della restante parte delle spese che si liquida, già ridotto l'importo, in complessivi €
10 1347,50 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Nola, 17.10.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
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