Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 879
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartella di pagamento

    Il giudice rileva che l'amministrazione ha notificato un'intimazione di pagamento per assenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e 26 d.p.r. 602/73, con successiva comunicazione via raccomandata con avviso di ricevimento restituita per compiuta giacenza. Il ricorrente non ha proposto opposizione a tale intimazione nei termini di legge, rendendo il credito definitivo e inammissibili le doglianze sulla cartella originaria. In ogni caso, l'amministrazione ha provveduto alla regolare notifica della cartella per irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 60 d.p.r. 600/73.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La mancata opposizione all'intimazione di pagamento nei termini di legge ha reso definitivo il credito, precludendo ogni doglianza sulla prescrizione.

  • Rigettato
    Validità dell'intimazione di pagamento

    Il mancato ricorso nei termini di legge avverso l'intimazione di pagamento ha reso definitivo il credito, con conseguente inammissibilità di ogni doglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 879
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 879
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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