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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 879/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14939/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2019 0172107830 000 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007112484000 IVA-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F.:CF_Ricorrente_1), residente in [...], ed elettivamente domiciliata, in Roma, alla Indirizzo_1 presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 (C.F.CF_Difensore_1) che lo rappresenta e difende in forza di delega posta in calce al ricorso, Email_1. org. ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9007112484 000 avente ad oggetto l'importo di
€ 150.700,05, a titolo di crediti di natura tributaria, notificata in data 5.6.2024 dalla l'Agenzia delle Entrate– riscossione in qualità di Concessionaria del servizio della riscossione dei Tributi per la Provincia di Roma.
La richiesta di annullamento è limitata alla cartella di pagamento n. 097 2019 0172107830 000 asseritamente notificata il 19.12.2019 per € 4.421,58 e relativa a tributi dell'anno di imposta 2017 (Agenzia Entrate Dir.
Prov.le I di Roma-Ufficio Terr.le Roma 2), da ritenersi invece nulla, inefficace ed inesistente in quanto mai notificata.
Instaurato il contraddittorio si è costituita l'Ader di Roma insistendo per il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
Nel merito esso è infondato.
In via preliminare e con riferimento alle doglianze di omessa notifica e prescrizione del credito oggetto della cartella di pagamento n. 09720190172107830000 (doc.7/8) si fa rilevare che la opposta ha provveduto a notificare al ricorrente in data 04.01.2023 l'intimazione di pagamento n. 09720229008716570000 (doc.11) per assenza ex art. 140 cpc e 26 dpr 602/73 con l'affissione all'albo dell'avviso di deposito, di cui è stata data comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento restituita per compiuta giacenza, per il mancato ritiro presso l'ufficio postale da parte del destinatario (doc.12).
Non avendo il Ricorrente_1 proposto alcuna opposizione all'intimazione di pagamento n. 09720229008716570000 nel termine di 60 giorni ex art.21 d.lgs 546/92 dalla notifica della stessa, il credito oggetto delle citate cartelle di pagamento è divenuto definitivo per la mancata impugnazione nel termine di legge, con conseguente definitività della pretesa impositiva ed inammissibilità di qualsivoglia doglianza in merito al credito iscritto a ruolo oggetto della cartella di pagamento n. 09720190172107830000 ed ai presunti ed eventuali vizi di notificazione della stessa e degli atti precedenti.
A tutto concedere l'Agente della riscossione ha provveduto alla regolare notifica della citata cartella di pagamento n. 09720190172107830000 (doc.7/8) per irreperibilità assoluta ai sensi dell'art.60 dpr 600/73, con il deposito della cartella alla Casa Comunale (doc.9) e l'affissione all'albo dell'avviso di deposito (doc.10).
Segue il rigetto del gravame. Sussistono giuste gravi ragioni per compensare integralmente le spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Roma 14.10.2025 Il Giudice Monocratico
AR OR AR
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14939/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2019 0172107830 000 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007112484000 IVA-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F.:CF_Ricorrente_1), residente in [...], ed elettivamente domiciliata, in Roma, alla Indirizzo_1 presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 (C.F.CF_Difensore_1) che lo rappresenta e difende in forza di delega posta in calce al ricorso, Email_1. org. ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9007112484 000 avente ad oggetto l'importo di
€ 150.700,05, a titolo di crediti di natura tributaria, notificata in data 5.6.2024 dalla l'Agenzia delle Entrate– riscossione in qualità di Concessionaria del servizio della riscossione dei Tributi per la Provincia di Roma.
La richiesta di annullamento è limitata alla cartella di pagamento n. 097 2019 0172107830 000 asseritamente notificata il 19.12.2019 per € 4.421,58 e relativa a tributi dell'anno di imposta 2017 (Agenzia Entrate Dir.
Prov.le I di Roma-Ufficio Terr.le Roma 2), da ritenersi invece nulla, inefficace ed inesistente in quanto mai notificata.
Instaurato il contraddittorio si è costituita l'Ader di Roma insistendo per il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
Nel merito esso è infondato.
In via preliminare e con riferimento alle doglianze di omessa notifica e prescrizione del credito oggetto della cartella di pagamento n. 09720190172107830000 (doc.7/8) si fa rilevare che la opposta ha provveduto a notificare al ricorrente in data 04.01.2023 l'intimazione di pagamento n. 09720229008716570000 (doc.11) per assenza ex art. 140 cpc e 26 dpr 602/73 con l'affissione all'albo dell'avviso di deposito, di cui è stata data comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento restituita per compiuta giacenza, per il mancato ritiro presso l'ufficio postale da parte del destinatario (doc.12).
Non avendo il Ricorrente_1 proposto alcuna opposizione all'intimazione di pagamento n. 09720229008716570000 nel termine di 60 giorni ex art.21 d.lgs 546/92 dalla notifica della stessa, il credito oggetto delle citate cartelle di pagamento è divenuto definitivo per la mancata impugnazione nel termine di legge, con conseguente definitività della pretesa impositiva ed inammissibilità di qualsivoglia doglianza in merito al credito iscritto a ruolo oggetto della cartella di pagamento n. 09720190172107830000 ed ai presunti ed eventuali vizi di notificazione della stessa e degli atti precedenti.
A tutto concedere l'Agente della riscossione ha provveduto alla regolare notifica della citata cartella di pagamento n. 09720190172107830000 (doc.7/8) per irreperibilità assoluta ai sensi dell'art.60 dpr 600/73, con il deposito della cartella alla Casa Comunale (doc.9) e l'affissione all'albo dell'avviso di deposito (doc.10).
Segue il rigetto del gravame. Sussistono giuste gravi ragioni per compensare integralmente le spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Roma 14.10.2025 Il Giudice Monocratico
AR OR AR