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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 12/11/2024, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2064 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. TISSONI AMELIA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. TISSONI AMELIA, giusta delega in Controparte_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 3.08.2013 in Berlino (GERMANIA) trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
matrimonio del Comune di Villanova D'Albenga al numero 10, parte II, serie C, anno 2013, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villanova D'Albenga, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore: “1) il figlio minore rimane affidato in modo condiviso ai genitori, con stabile collocazione Per_1
presso la madre: essi hanno trasferito il proprio domicilio in Germania, e precisamente a 14057
Berlino Charlottenburg - Wilmersdorf, Spiegelweg 6 / Etage 2 Re, ed è stato iscritto al Per_1
nido. Sulla base del piano genitoriale concordato, , durante l'anno, con preavviso di Per_1
almeno due settimane e sempre subordinatamente agli impegni di nido, scolastici e/o sportivi: -) potrà stare per periodi (fino a una settimana) con il padre, che si recherà a Berlino (Germania),
ogniqualvolta lo desideri;
-) potrà essere accompagnato in Italia durante le settimane di sospensione (per festività e/o per ferie estive) di attività del nido (o della scuola), per stare con il padre presso la di lui residenza a Villanova
D'Albenga; nelle festività la permanenza di presso l'uno o l'altro genitore seguirà Per_1
comunque il criterio dell'alternanza;
-) potrà essere accompagnato in Italia dalla madre per un ulteriore periodo (fino ad una settimana)
per stare con il padre presso la di lui residenza a Villanova D'Albenga, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
2) il Sig. si impegna a contribuire al mantenimento del piccolo , versando la Pt_1 Per_1
somma mensile di € 350,00= (trecentocinquanta/00= euro) entro il giorno 15 di ogni mese;
le spese straordinarie mediche non coperte dal servizio sanitario, quelle straordinarie scolastiche,
sportive e ricreative saranno sostenute dai genitori in parti uguali;
3) I coniugi hanno stipulato congiuntamente in data 18.10.2019 un contratto di mutuo con un istituto di credito tedesco (Commerzbank) per un importo complessivo di € 50.000,00= (€ 60.000,00=
comprensivo di interessi) e il cui debito residuo ammonta, alla data odierna, a € 21.357,90=, che il
Signor si impegna ad estinguere entro il 31.12.2024; Parte_1
4) i coniugi non sono titolari di alcun diritto reale su beni immobili;
il solo bene comune è
l'autovettura Toyota Yaris tg. GA960WA intestata al marito, ma acquistata in regime di comunione dei beni: la quota di comproprietà pari al 50% della moglie è stata acquistata dal marito, con versamento della somma residua pari a € 1.550,00= in favore della predetta, entro il 31.12.2024;
5) i coniugi si danno espressamente atto di essere economicamente autosufficienti e, con il puntuale adempimento delle disposizioni di cui ai punti 3) e 4) che precedono, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro reciprocamente per alcuna ragione, titolo e/o motivo, esonerandosi reciprocamente dal depositare la documentazione economica indicata nell'art. 473 bis 12 terzo comma c.p.c.; 6) i coniugi confermano il proprio consenso al rinnovo/rilascio del proprio passaporto e di quello per il figlio minore.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 8.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2064 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. TISSONI AMELIA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. TISSONI AMELIA, giusta delega in Controparte_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 3.08.2013 in Berlino (GERMANIA) trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
matrimonio del Comune di Villanova D'Albenga al numero 10, parte II, serie C, anno 2013, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villanova D'Albenga, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore: “1) il figlio minore rimane affidato in modo condiviso ai genitori, con stabile collocazione Per_1
presso la madre: essi hanno trasferito il proprio domicilio in Germania, e precisamente a 14057
Berlino Charlottenburg - Wilmersdorf, Spiegelweg 6 / Etage 2 Re, ed è stato iscritto al Per_1
nido. Sulla base del piano genitoriale concordato, , durante l'anno, con preavviso di Per_1
almeno due settimane e sempre subordinatamente agli impegni di nido, scolastici e/o sportivi: -) potrà stare per periodi (fino a una settimana) con il padre, che si recherà a Berlino (Germania),
ogniqualvolta lo desideri;
-) potrà essere accompagnato in Italia durante le settimane di sospensione (per festività e/o per ferie estive) di attività del nido (o della scuola), per stare con il padre presso la di lui residenza a Villanova
D'Albenga; nelle festività la permanenza di presso l'uno o l'altro genitore seguirà Per_1
comunque il criterio dell'alternanza;
-) potrà essere accompagnato in Italia dalla madre per un ulteriore periodo (fino ad una settimana)
per stare con il padre presso la di lui residenza a Villanova D'Albenga, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
2) il Sig. si impegna a contribuire al mantenimento del piccolo , versando la Pt_1 Per_1
somma mensile di € 350,00= (trecentocinquanta/00= euro) entro il giorno 15 di ogni mese;
le spese straordinarie mediche non coperte dal servizio sanitario, quelle straordinarie scolastiche,
sportive e ricreative saranno sostenute dai genitori in parti uguali;
3) I coniugi hanno stipulato congiuntamente in data 18.10.2019 un contratto di mutuo con un istituto di credito tedesco (Commerzbank) per un importo complessivo di € 50.000,00= (€ 60.000,00=
comprensivo di interessi) e il cui debito residuo ammonta, alla data odierna, a € 21.357,90=, che il
Signor si impegna ad estinguere entro il 31.12.2024; Parte_1
4) i coniugi non sono titolari di alcun diritto reale su beni immobili;
il solo bene comune è
l'autovettura Toyota Yaris tg. GA960WA intestata al marito, ma acquistata in regime di comunione dei beni: la quota di comproprietà pari al 50% della moglie è stata acquistata dal marito, con versamento della somma residua pari a € 1.550,00= in favore della predetta, entro il 31.12.2024;
5) i coniugi si danno espressamente atto di essere economicamente autosufficienti e, con il puntuale adempimento delle disposizioni di cui ai punti 3) e 4) che precedono, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro reciprocamente per alcuna ragione, titolo e/o motivo, esonerandosi reciprocamente dal depositare la documentazione economica indicata nell'art. 473 bis 12 terzo comma c.p.c.; 6) i coniugi confermano il proprio consenso al rinnovo/rilascio del proprio passaporto e di quello per il figlio minore.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 8.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo