Articolo 249 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
Art. 249. Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale 1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalita' stabilite nel decreto di omologazione.
(( 1-bis. In caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione sono fatti salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i provvedimenti ad essi collegati. )) 2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalita' del concordato. ((Nel caso di cessione di uno o piu' beni compresi nella liquidazione giudiziale, eseguito il trasferimento e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.)) 4. Il provvedimento e' pubblicato ed affisso ai sensi dell'articolo 45. Le spese sono a carico del debitore.
Entrata in vigore il 28 settembre 2024