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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 19/02/2026, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2893/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ESPOSITO CARMINE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11498/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07180202 49020348502 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo n. 07180202500009338000, dettagliatamente specificato in epigrafe, relativo alle cartelle esattoriali ivi precisate, chiedendone l'annullamento; secondo parte ricorrente l'atto sarebbe illegittimo per i seguenti motivi: omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione.
Si è costituta l'Agenzia delle Entrate e della SS che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo in disamina in relazione alle cartelle di pagamento n. 07120210068200291000, n. 07120210086002317000, n. 07120220084124912000, impugnate anche con un ulteriore ricorso innanzi alla stessa A.G..
Tuute le eccezioni sono infondate, in quanto la cartella n. 07120190016062816000 è stata regolarmente notificata in data 25.03.2019; la cartella n. 07120200000623772000 è stata regolarmente notificata in data
23.02.2022; la cartella n. 07120210068200291000 è stata regolarmente notificata in data 07.08.2023; la cartella n. 07120210086002317000 è stata regolarmente notificata in data 07.08.2023; la cartella n.
07120220084124912000 è stata regolarmente notificata in data 07.08.2023; la cartella n.
07120220125911933000 è stata regolarmente notificata 15.04.2023. Tali atti prodromici non sono stati nei termini impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria.
Ogni altra questione è assorbita.
Per quanto sopra detto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per condannare il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in E 400,00 oltre acc.ri se dovuti, con distrazione a favore dell'Avvocato Difensore_2 per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso , condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in E 400,00 oltre acc.ri se dovuti, con distrazione a favore dell'Avvocato Difensore_2 per dichiarato anticipo
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ESPOSITO CARMINE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11498/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07180202 49020348502 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo n. 07180202500009338000, dettagliatamente specificato in epigrafe, relativo alle cartelle esattoriali ivi precisate, chiedendone l'annullamento; secondo parte ricorrente l'atto sarebbe illegittimo per i seguenti motivi: omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione.
Si è costituta l'Agenzia delle Entrate e della SS che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo in disamina in relazione alle cartelle di pagamento n. 07120210068200291000, n. 07120210086002317000, n. 07120220084124912000, impugnate anche con un ulteriore ricorso innanzi alla stessa A.G..
Tuute le eccezioni sono infondate, in quanto la cartella n. 07120190016062816000 è stata regolarmente notificata in data 25.03.2019; la cartella n. 07120200000623772000 è stata regolarmente notificata in data
23.02.2022; la cartella n. 07120210068200291000 è stata regolarmente notificata in data 07.08.2023; la cartella n. 07120210086002317000 è stata regolarmente notificata in data 07.08.2023; la cartella n.
07120220084124912000 è stata regolarmente notificata in data 07.08.2023; la cartella n.
07120220125911933000 è stata regolarmente notificata 15.04.2023. Tali atti prodromici non sono stati nei termini impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria.
Ogni altra questione è assorbita.
Per quanto sopra detto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per condannare il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in E 400,00 oltre acc.ri se dovuti, con distrazione a favore dell'Avvocato Difensore_2 per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso , condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in E 400,00 oltre acc.ri se dovuti, con distrazione a favore dell'Avvocato Difensore_2 per dichiarato anticipo