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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 7050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7050 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3395/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3395/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUSUMECI ROSARIO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA I TRAVERSA PISCIARELLI, 2/C POZZUOLI, presso il difensore parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEROLI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 11 MILANO, presso il difensore parte appellata pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello in riforma della sentenza n. 4449
pubblicata in data 20 giugno 2024 dal Giudice di Pace di Milano, in persona del Dr.ssa Mari Ornella,
nel giudizio rubricato con numero di R.G. 41331/2022;
2) per l'effetto, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare:
- il diritto di parte istante, in qualità di consumatore, ex art.125 – sexies del Testo Unico Bancario,
previa disapplicazione della clausola con la quale viene escluso o anche solo limitato lo stesso, di
ottenere la restituzione pro-quota di tutti gli oneri finanziari, versati e non goduti, con riguardo al
contratto di mutuo n. 48361, estinto anticipatamente, così come chiarito dalla Corte di Giustizia
Europea con la sentenza “Lexitor”, nonché confermato dalla Corte Costituzionale;
accertare il diritto di parte attrice di ottenere il rimborso pro quota di tutti i costi del credito
ulteriori agli interessi, facendo applicazione dell'art. 35 comma 2 del codice del consumo;
fare applicazione del metodo pro rata temporis, e, secondo la quantificazione effettuata,
condannare la società appellata in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla restituzione di detti costi nella misura di € 2.057,87, o alla somma minore o maggiore
ritenuta congrua all'esito dell'istruttoria nei limiti della competenza per valore del giudice adito oltre
interessi legali ex art. 1284 c.c. comma 1 dalla data di anticipata estinzione del contratto, ed ex art
1284 comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo;
in via del tutto subordinata, alla luce di quanto esposto, in precedenza, dichiarare il diritto
dell'istante di ottenere le somme suindicate a titolo di risarcimento dei danni per illecito contrattuale
pagina 2 di 14 commesso dalla odierna convenuta, secondo la medesima quantificazione di cui al punto precedente (€
2.057,87);
per l'effetto, per quanto esposto in merito all'assimilazione della disciplina restitutoria a quella
della ripetizione di indebito, condannare la società appellata in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma su indicata oltre rivalutazione ed
interessi legali ex art. 1284 c.c. comma 1 dalla data di anticipata estinzione del contratto, ed ex art
1284 comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo;
solo in via subordinata, qualora l'On. Magistrato non ritenga di poter dare applicazione alla
disciplina dell'indebito oggettivo, condannare la società appellata in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma su indicata oltre rivalutazione ed
oltre interessi legali ex domanda al soddisfo, il tutto entro i limiti della propria competenza per valore;
- condannare altresì la società appellata in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado del giudizio, con
attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di anticipo.
Per parte appellata:
Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta dal Signor in quanto Parte_1
infondata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
4449/2024 resa dal Giudice di Pace di Milano.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 23 gennaio 2025 ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
4449/24, emessa in data 20 giugno 2024, con la quale il Giudice di pace di Milano aveva rigettato la pagina 3 di 14 domanda di restituzione – secondo il criterio del pro rata temporis – della somma di € 2.057,87, per oneri corrisposti e non maturati a seguito dell'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto n. 672743 e 648903, stipulati rispettivamente il 13 giugno 2018 e il 9 ottobre 2017
con oggi a fronte di un totale di costi del credito pari a € 911,60 CP_2 Controparte_1
per il primo contratto – ammortizzati pro rata nella misura di € 12,66 (72 rate) – ed € 1.700,00 per il secondo contratto – ammortizzati pro rata nella misura di € 14,16 (120 rate).
A sostegno della riforma integrale della sentenza appellata, l'appellante ribadiva quanto già allegato in primo grado, in particolare:
- che, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione terza ceduta, si era verificata l'estinzione anticipata dei contratti – in corrispondenza della 18esima rata per il contratto n. 672743 e della 23esima per il contratto n. 648903 – con contestuale decadenza dal beneficio del termine ex art. 16 delle condizioni contrattuali;
- che, contestualmente, l'appellante aveva provveduto all'estinzione del debito residuo mediante impiego di somme derivanti dal TFR;
- che, anche a fronte di un'estinzione anticipata non volontaria del contratto di finanziamento, come quella verificatasi nel caso in esame, doveva ritenersi applicabile l'art. 125-sexies TUB,
con conseguente nullità per contrarietà a norme imperative delle clausole contrattuali che ne escludevano l'applicazione e diritto dell'appellante all'equa riduzione del costo del credito mediante il rimborso pro quota sia degli oneri finanziari di tipo c.d. recurring, che dei costi c.d.
upfront, anche in considerazione della scarsa chiarezza utilizzata dai contratti nel distinguere un tipo di costo dall'altro;
pagina 4 di 14 - che il giudice di pace adito in primo grado disattendeva la domanda attorea, ritenendo inapplicabile nel caso di specie l'art. 125 sexies Tub, trattandosi di una ipotesi di estinzione anzitempo del rapporto di finanziamento determinatasi a causa della cessazione del rapporto di lavoro con il terzo ceduto.
Si costituiva in giudizio l'appellata, contestando le censure mosse alla sentenza di prime cure e ribadendo, in particolare:
- che l'art. 125-sexies T.U.B. invocato da controparte a fondamento delle proprie pretese era inapplicabile al caso di specie, in quanto la fattispecie delineata dalla norma si sostanziava in una situazione di fatto radicalmente diversa da quella verificatasi nel caso in esame;
- che, anche a voler ritenere applicabile l'art 125-sexies TUB, nulla era dovuto per storno di commissioni accessorie e spese fisse contrattuali, stante la natura up-front di tali oneri che,
come tali, non potevano essere ricompresi nell'alveo delle spese da rimborsare ai sensi della citata norma;
- che, in ogni caso, risultava errata la quantificazione della pretesa, tenuto conto che, nel caso di specie, non trovava applicazione il criterio pro rata temporis invocato da controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e dev'essere pertanto accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
In primis occorre precisare che i contratti oggetto di causa, essendo riconducibili alla fattispecie del finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio previsto dall'art.
6-bis del d.p.r. n. 180/1950,
sono assoggettati alle disposizioni in materia di credito ai consumatori e, in particolare, alla disciplina di cui all'art. 125-sexies TUB.
pagina 5 di 14 Tale norma attribuisce al consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, il diritto alla “riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per
la vita residue del contratto”.
Sull'applicabilità dell'art. 125-sexies TUB all'ipotesi di estinzione anticipata del rapporto per
cause diverse dalla volontà del debitore
La prima questione controversa attiene all'applicabilità dell'art. 125-sexies TUB all'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento derivante dalla risoluzione del contratto di lavoro facente capo al consumatore.
Sul punto, la sentenza impugnata ha ritenuto che nella fattispecie in esame non potesse “essere
applicato l'art. 125 sexies del TUB che prevede l'estinzione anticipata volontaria del contratto di
finanziamento quale presupposto indefettibile ex lege per la richiesta di rimborso della pretesa
risarcitoria”.
Tale assunto non può essere condiviso, per le ragioni che si esporranno.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza nazionale, la disposizione di cui all'art. 125-
sexies TUB, come introdotta dal D.Lgs. 141/2010 in recepimento ed attuazione della Direttiva
2008/48/CE, deve essere interpretata nel senso che “il consumatore ha diritto, in caso di anticipata
estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno
successivamente”.
Trattasi di interpretazione coerente con quella adottata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
nella sentenza c.d. “Lexitor”, con la quale è stato sancito che l'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE
– avente tenore letterale quasi del tutto sovrapponibile all'art. 125-sexies TUB – deve essere pagina 6 di 14 interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito includa tutti i costi posti a carco del consumatore.
La ratio di tale norma, così interpretata, è quella di offrire al consumatore un'elevata protezione a fronte di potenziali abusi, al fine di evitare che la società mutuante, trattenendo i costi e gli oneri non ancora maturati né goduti dal mutuatario, consegua un indebito arricchimento in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Le esigenze di tutela del consumatore e di prevenzione degli abusi sussistono tanto nel caso di estinzione volontaria del finanziamento, quanto nel caso di estinzione conseguente alla risoluzione del rapporto di lavoro tra il mutuatario e il datore di lavoro ceduto.
Del resto, se l'obiettivo è quello di evitare un indebito arricchimento in capo al mutuante, è del tutto indifferente che la causa di estinzione anticipata del rapporto derivi o meno dalla volontà del mutuatario, venendosi, in entrambi i casi, a creare una situazione di arricchimento ingiustificato in capo al mutuante.
Sul punto, non pare convincente l'opposta tesi sostenuta dalla parte appellata, che si fonda sostanzialmente su due argomentazioni, l'una di tipo letterale, l'altra di tipo logico.
Quanto all'argomento letterale, non si condivide l'assunto per cui l'art. 125-sexies TUB, nel prevedere che il consumatore “può” rimborsare anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, debba essere interpretato nel senso di escludere qualsiasi ipotesi di estinzione anticipata del rapporto non derivante dalla volontà del debitore.
Quanto al secondo argomento, di tipo logico, in base al quale si dovrebbe differenziare l'ipotesi di estinzione volontaria da quella di estinzione derivante da altra causa latamente riconducibile a un inadempimento del debitore, si rileva anzitutto che la maggior parte delle pronunce di merito pagina 7 di 14 richiamate si limitano a sostenere tautologicamente che l'articolo 125-sexies TUB debba essere applicato ai soli casi di estinzione volontaria del rapporto, senza motivare sulle ragioni sostanziali alla base di una tale differenziazione.
Né pare applicabile al caso in esame l'argomentazione svolta nella citata sentenza del Tribunale di
Bergamo, n. 6597/2022, laddove il giudice riconduce tale differenziazione ai principi generali espressi dagli articoli 1185, secondo comma, e 1186 del codice civile: detta interpretazione, infatti, non si attaglia a un caso, come quello oggi in esame, in cui non si è verificato alcun inadempimento da parte del debitore, il quale ha, invero, estinto in un'unica soluzione il proprio debito residuo, seppur con somme derivanti dal TFR.
Di conseguenza, l'appellante, a fronte dell'estinzione anticipata del contratto, ha diritto alla riduzione proporzionale di tutte le componenti del costo totale del credito, ivi incluse le spese fisse e le commissioni accessorie, senza che possa effettuarsi alcuna distinzione tra costi upfront e costi
recurring.
Difatti, come si è già anticipato, con la sentenza Lexitor la CGUE ha definitivamente chiarito come il diritto del consumatore alla riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata del contratto riguardi tutti i costi anticipatamente corrisposti, senza che possa darsi luogo ad alcuna limitazione fondata sulla distinzione tra costi a maturazione nel tempo e costi fissi (cd. costi recurring e costi up
front).
Detta sentenza è stata motivata anche con l'esigenza di impedire condotte elusive da parte degli intermediari creditizi, che potrebbero essere “tentati” di strutturare i contratti di credito in modo tale da ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (giacché passibili di restituzione), con la pagina 8 di 14 conseguenza di imporre al consumatore pagamenti up-front più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, così da poterli trattenere anche nell'ipotesi di estinzione anticipata.
Tale interpretazione dell'art. 16.1 della direttiva 2008748/CE non può che essere applicabile anche alla normativa nazionale che, come si è detto, ricalca fedelmente il dettato normativo comunitario.
Peraltro, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia si impone e deve considerarsi vincolante già
con riferimento all'art. 125 sexies TUB nella versione antecedente al 2021, considerato come la norma non si discostasse dalla disposizione comunitaria oggetto della scelta interpretativa in esame e,
pertanto, non avrebbe potuto giustificare un regime differente.
In sostanza, l'interpretazione che di essa se ne era data, implicante la distinzione fra costi up front e quelli recurring, va oggi riconosciuta come non corretta, in quanto confliggente con il dato normativo comunitario, nel significato chiarito dalla Corte di Giustizia.
Tale premessa, quindi, porta a ritenere come la nuova versione dell'art. 125 sexies TUB si limiti a confermare tale interpretazione, al fine di scongiurare qualsiasi incertezza e, quindi, abbia una portata meramente interpretativa della disposizione previgente.
La questione interpretativa in esame oggi trova definitiva soluzione con la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 263 del 22/12/2022, la quale ha riconosciuto come l'art. 11-octies, decreto-legge n.
73/2021, conv. con la legge n. 106/2021 debba ritenersi costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, T.U.B., che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può
accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.
pagina 9 di 14 Le conclusioni sopra illustrate non mutano in ragione del fatto che in data 10 agosto 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 104/2023 recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia
di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici", il cui articolo 27, rubricato “Estinzioni
anticipate dei contratti di credito al consumo”, modificando l'art. 11-octies, comma 2, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, periodi secondo e seguenti, ha previsto che «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato
dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei
contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto (luglio 2021) continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di
indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le
imposte”.
Né, per ultimo, può portare a conclusioni differenti quanto affermato dalla Corte di Giustizia con la successiva sentenza del 9/2/2023, resa nella causa C-555/21 in materia di credito immobiliare al consumatore, cui pure ha fatto riferimento parte appellata.
Con tale decisione la Corte ha interpretato la norma sul rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata, contenuta nella differente Direttiva 2014/17/UE, evidenziando come il relativo art. 25 vada interpretato nel senso che la riduzione del costo totale del credito non includa le spese indipendenti dalla durata del contratto.
Parte appellante, quindi, ha evidenziato come il tenore letterale del citato art. 25 sia pressochè identico a quello dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE in materia di credito ai consumatori e che, pertanto, per pagina 10 di 14 uniformità dell'ordinamento, non potrebbe giustificarsi una interpretazione differente nei due casi;
la decisione adottata in relazione alla Direttiva in materia di credito immobiliare al consumatore, pertanto,
confermerebbe un mutamento di giurisprudenza comunitaria rispetto alla sentenza Lexitor,
necessariamente estendibile per ragioni di unitarietà anche all'art. 16 della Direttiva in materia di credito ai consumatori e, con ciò, giustificando il differente trattamento tra costi cd. recurring e costi up
front.
Tale ricostruzione non può trovare condivisione.
Le due Direttive, infatti, si differenziano tra di loro profondamente e con modalità tali da escludere una semplice sovrapponibilità delle decisioni della Corte di Giustizia in relazione ad esse.
Si è visto, infatti, come una delle argomentazioni poste a sostegno della sentenza cd. fosse CP_3
l'esigenza di evitare che gli intermediari potessero sbilanciare la ripartizione dei costi a vantaggio delle voci di spesa non ricollegate alla durata del contratto (cd. costi up front), riducendo corrispondentemente le spese cd. recurring, in modo da limitare il più possibile gli oneri restitutori in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Tale preoccupazione, posta alla base della decisione che ha portato a superare la distinzione tipologica dei costi con riferimento ai contratti di credito ai consumatori, non ha ragion d'essere con riferimento al differente ambito dei contratti di credito immobiliare al consumatore, in quanto l'art. 14 della direttiva
2014/17/UE prevede espressamente che il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito siano tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES (prospetto informativo europeo standardizzato) di cui all'allegato II alla direttiva e tale prospetto prevede una ripartizione analitica delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno.
pagina 11 di 14 In sostanza, quindi, in materia di credito immobiliare al consumatore, la relativa e più recente Direttiva
2014/17/UE di fatto impedisce o, quanto meno, rende molto più difficile, quella condotta elusiva del creditore, la cui esigenza di contrasto è posta alla base della sentenza cd. Lexitor.
La diversità del contesto e delle discipline esistenti in materia di credito ai consumatori e di credito immobiliare ai consumatori, quindi, non consente di estendere l'interpretazione della Direttiva
2014/17/UE fornita dalla sentenza del 9/2/2/2023 ad una fattispecie sottoposta alla disciplina dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE.
Tanto premesso, ne consegue, dunque, che deve dichiararsi la nullità per contrarietà a norme imperative delle clausole contrattuali di cui ai rispettivi artt.10 dei due contratti di mutuo oggetto di causa, ove si prevede la non rimborsabilità delle spese fisse e delle commissioni accessorie in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Conseguentemente, detti costi devono essere restituiti proporzionalmente al mutuatario.
Con riferimento al quantum debeatur, appare condivisibile il criterio di calcolo pro rata temporis
adoperato dall'appellante.
Si evidenzia, infatti, che l'art. 125-sexies TUB, nella versione applicabile al caso in esame, al pari della
Direttiva 2008/48/CE e della sentenza Lexitor, si limitano a stabilire che tale riduzione deve essere commisurata in modo proporzionale alla vita residua del contratto, non precisando, tuttavia, il criterio da seguire.
Stante l'assenza di indicazioni normative, si reputa che il criterio pro rata temporis utilizzato dall'appellante sia certamente condivisibile: esso comporta la suddivisione dell'importo complessivo di ciascuna delle voci ripetibili per il numero delle rate originariamente pattuite e la moltiplicazione del risultato così ottenuto per il numero di quelle residue.
pagina 12 di 14 Trattasi di un criterio avallato sia dalla giurisprudenza dell'ABF che da quella di merito, poiché
consente di operare un'equa riduzione dei costi anticipati senza dover ricorrere a calcoli complessi.
Considerato che i contratti di finanziamento oggetto di causa si sono estinti nel mese di gennaio 2020,
come emerge dalla documentazione prodotta in atti, allorché residuava il pagamento di 54 rate per il contratto n. 672743 e di 97 rate per il contratto n. 648903, risulta corretto il conteggio effettuato dalla difesa di parte appellante (cfr. pag. 3 atto di citazione) che quantifica il dovuto in complessivi €
2.057,87 (€ 683,70 per il primo contratto + € 1.374,17 per il secondo contratto).
L'appello deve, dunque, essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado:
l'appellata è tenuta a rimborsare all'appellante la somma di € 2,057,87, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 28.1.2020, data di estinzione anticipata dei contratti, alla data della domanda giudiziale – 15 giugno 2022 – ed ulteriori interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. da tale data al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di e vengono liquidate in CP_1
base al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/2018, quanto al primo grado e dal D.M. n.
147/2022 quanto al giudizio di appello, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento all'assenza di attività istruttoria che giustifica la scelta dei valori minimi in relazione alla fase di istruttoria e trattazione di entrambi i gradi di giudizio) e della complessità delle questioni anticipate.
Dette spese, pertanto, vanno liquidate quanto al primo grado, in € 1.089,00 per compensi, € 125,00 per esborsi, oltre a € 163,35 per rimborso spese generali e, quanto al secondo grado, in € 2.127,00 per compensi ed € 174,00 per esborsi, oltre a € 319,05 per rimborso spese generali, il tutto oltre Iva e Cpa.
Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte appellante, il quale ha dichiarato di nulla avere percepito a titolo di onorari e di avere anticipato le spese del giudizio.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando in grado d'appello, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di e in Parte_1 Controparte_1
riforma della sentenza n. 4449/24 del Giudice di Pace di Milano, dichiara la nullità dell'art. 10 dei contratti di mutuo n. 672743 e n. 648903, condannando per l'effetto l'appellata alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 2.057,87, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma
1 c.c. dal 28.1.2020 al 15.6.2022 e ulteriori interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. da tale data al saldo;
2) condanna l'appellata a rifondere l'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate,
quanto al primo grado, in € 1.089,00 per compensi, € 125,00 per esborsi, oltre a € 163,35 per rimborso spese generali e, quanto al secondo grado, in € 2.127,00 per compensi ed € 174,00 per esborsi, oltre a € 319,05 per rimborso spese generali, il tutto oltre Iva e Cpa;
3) dispone che detti ultimi importi siano distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Milano, 23 settembre 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3395/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUSUMECI ROSARIO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA I TRAVERSA PISCIARELLI, 2/C POZZUOLI, presso il difensore parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEROLI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 11 MILANO, presso il difensore parte appellata pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello in riforma della sentenza n. 4449
pubblicata in data 20 giugno 2024 dal Giudice di Pace di Milano, in persona del Dr.ssa Mari Ornella,
nel giudizio rubricato con numero di R.G. 41331/2022;
2) per l'effetto, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare:
- il diritto di parte istante, in qualità di consumatore, ex art.125 – sexies del Testo Unico Bancario,
previa disapplicazione della clausola con la quale viene escluso o anche solo limitato lo stesso, di
ottenere la restituzione pro-quota di tutti gli oneri finanziari, versati e non goduti, con riguardo al
contratto di mutuo n. 48361, estinto anticipatamente, così come chiarito dalla Corte di Giustizia
Europea con la sentenza “Lexitor”, nonché confermato dalla Corte Costituzionale;
accertare il diritto di parte attrice di ottenere il rimborso pro quota di tutti i costi del credito
ulteriori agli interessi, facendo applicazione dell'art. 35 comma 2 del codice del consumo;
fare applicazione del metodo pro rata temporis, e, secondo la quantificazione effettuata,
condannare la società appellata in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla restituzione di detti costi nella misura di € 2.057,87, o alla somma minore o maggiore
ritenuta congrua all'esito dell'istruttoria nei limiti della competenza per valore del giudice adito oltre
interessi legali ex art. 1284 c.c. comma 1 dalla data di anticipata estinzione del contratto, ed ex art
1284 comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo;
in via del tutto subordinata, alla luce di quanto esposto, in precedenza, dichiarare il diritto
dell'istante di ottenere le somme suindicate a titolo di risarcimento dei danni per illecito contrattuale
pagina 2 di 14 commesso dalla odierna convenuta, secondo la medesima quantificazione di cui al punto precedente (€
2.057,87);
per l'effetto, per quanto esposto in merito all'assimilazione della disciplina restitutoria a quella
della ripetizione di indebito, condannare la società appellata in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma su indicata oltre rivalutazione ed
interessi legali ex art. 1284 c.c. comma 1 dalla data di anticipata estinzione del contratto, ed ex art
1284 comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo;
solo in via subordinata, qualora l'On. Magistrato non ritenga di poter dare applicazione alla
disciplina dell'indebito oggettivo, condannare la società appellata in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma su indicata oltre rivalutazione ed
oltre interessi legali ex domanda al soddisfo, il tutto entro i limiti della propria competenza per valore;
- condannare altresì la società appellata in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado del giudizio, con
attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di anticipo.
Per parte appellata:
Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta dal Signor in quanto Parte_1
infondata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
4449/2024 resa dal Giudice di Pace di Milano.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 23 gennaio 2025 ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
4449/24, emessa in data 20 giugno 2024, con la quale il Giudice di pace di Milano aveva rigettato la pagina 3 di 14 domanda di restituzione – secondo il criterio del pro rata temporis – della somma di € 2.057,87, per oneri corrisposti e non maturati a seguito dell'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto n. 672743 e 648903, stipulati rispettivamente il 13 giugno 2018 e il 9 ottobre 2017
con oggi a fronte di un totale di costi del credito pari a € 911,60 CP_2 Controparte_1
per il primo contratto – ammortizzati pro rata nella misura di € 12,66 (72 rate) – ed € 1.700,00 per il secondo contratto – ammortizzati pro rata nella misura di € 14,16 (120 rate).
A sostegno della riforma integrale della sentenza appellata, l'appellante ribadiva quanto già allegato in primo grado, in particolare:
- che, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione terza ceduta, si era verificata l'estinzione anticipata dei contratti – in corrispondenza della 18esima rata per il contratto n. 672743 e della 23esima per il contratto n. 648903 – con contestuale decadenza dal beneficio del termine ex art. 16 delle condizioni contrattuali;
- che, contestualmente, l'appellante aveva provveduto all'estinzione del debito residuo mediante impiego di somme derivanti dal TFR;
- che, anche a fronte di un'estinzione anticipata non volontaria del contratto di finanziamento, come quella verificatasi nel caso in esame, doveva ritenersi applicabile l'art. 125-sexies TUB,
con conseguente nullità per contrarietà a norme imperative delle clausole contrattuali che ne escludevano l'applicazione e diritto dell'appellante all'equa riduzione del costo del credito mediante il rimborso pro quota sia degli oneri finanziari di tipo c.d. recurring, che dei costi c.d.
upfront, anche in considerazione della scarsa chiarezza utilizzata dai contratti nel distinguere un tipo di costo dall'altro;
pagina 4 di 14 - che il giudice di pace adito in primo grado disattendeva la domanda attorea, ritenendo inapplicabile nel caso di specie l'art. 125 sexies Tub, trattandosi di una ipotesi di estinzione anzitempo del rapporto di finanziamento determinatasi a causa della cessazione del rapporto di lavoro con il terzo ceduto.
Si costituiva in giudizio l'appellata, contestando le censure mosse alla sentenza di prime cure e ribadendo, in particolare:
- che l'art. 125-sexies T.U.B. invocato da controparte a fondamento delle proprie pretese era inapplicabile al caso di specie, in quanto la fattispecie delineata dalla norma si sostanziava in una situazione di fatto radicalmente diversa da quella verificatasi nel caso in esame;
- che, anche a voler ritenere applicabile l'art 125-sexies TUB, nulla era dovuto per storno di commissioni accessorie e spese fisse contrattuali, stante la natura up-front di tali oneri che,
come tali, non potevano essere ricompresi nell'alveo delle spese da rimborsare ai sensi della citata norma;
- che, in ogni caso, risultava errata la quantificazione della pretesa, tenuto conto che, nel caso di specie, non trovava applicazione il criterio pro rata temporis invocato da controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e dev'essere pertanto accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
In primis occorre precisare che i contratti oggetto di causa, essendo riconducibili alla fattispecie del finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio previsto dall'art.
6-bis del d.p.r. n. 180/1950,
sono assoggettati alle disposizioni in materia di credito ai consumatori e, in particolare, alla disciplina di cui all'art. 125-sexies TUB.
pagina 5 di 14 Tale norma attribuisce al consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, il diritto alla “riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per
la vita residue del contratto”.
Sull'applicabilità dell'art. 125-sexies TUB all'ipotesi di estinzione anticipata del rapporto per
cause diverse dalla volontà del debitore
La prima questione controversa attiene all'applicabilità dell'art. 125-sexies TUB all'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento derivante dalla risoluzione del contratto di lavoro facente capo al consumatore.
Sul punto, la sentenza impugnata ha ritenuto che nella fattispecie in esame non potesse “essere
applicato l'art. 125 sexies del TUB che prevede l'estinzione anticipata volontaria del contratto di
finanziamento quale presupposto indefettibile ex lege per la richiesta di rimborso della pretesa
risarcitoria”.
Tale assunto non può essere condiviso, per le ragioni che si esporranno.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza nazionale, la disposizione di cui all'art. 125-
sexies TUB, come introdotta dal D.Lgs. 141/2010 in recepimento ed attuazione della Direttiva
2008/48/CE, deve essere interpretata nel senso che “il consumatore ha diritto, in caso di anticipata
estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno
successivamente”.
Trattasi di interpretazione coerente con quella adottata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
nella sentenza c.d. “Lexitor”, con la quale è stato sancito che l'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE
– avente tenore letterale quasi del tutto sovrapponibile all'art. 125-sexies TUB – deve essere pagina 6 di 14 interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito includa tutti i costi posti a carco del consumatore.
La ratio di tale norma, così interpretata, è quella di offrire al consumatore un'elevata protezione a fronte di potenziali abusi, al fine di evitare che la società mutuante, trattenendo i costi e gli oneri non ancora maturati né goduti dal mutuatario, consegua un indebito arricchimento in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Le esigenze di tutela del consumatore e di prevenzione degli abusi sussistono tanto nel caso di estinzione volontaria del finanziamento, quanto nel caso di estinzione conseguente alla risoluzione del rapporto di lavoro tra il mutuatario e il datore di lavoro ceduto.
Del resto, se l'obiettivo è quello di evitare un indebito arricchimento in capo al mutuante, è del tutto indifferente che la causa di estinzione anticipata del rapporto derivi o meno dalla volontà del mutuatario, venendosi, in entrambi i casi, a creare una situazione di arricchimento ingiustificato in capo al mutuante.
Sul punto, non pare convincente l'opposta tesi sostenuta dalla parte appellata, che si fonda sostanzialmente su due argomentazioni, l'una di tipo letterale, l'altra di tipo logico.
Quanto all'argomento letterale, non si condivide l'assunto per cui l'art. 125-sexies TUB, nel prevedere che il consumatore “può” rimborsare anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, debba essere interpretato nel senso di escludere qualsiasi ipotesi di estinzione anticipata del rapporto non derivante dalla volontà del debitore.
Quanto al secondo argomento, di tipo logico, in base al quale si dovrebbe differenziare l'ipotesi di estinzione volontaria da quella di estinzione derivante da altra causa latamente riconducibile a un inadempimento del debitore, si rileva anzitutto che la maggior parte delle pronunce di merito pagina 7 di 14 richiamate si limitano a sostenere tautologicamente che l'articolo 125-sexies TUB debba essere applicato ai soli casi di estinzione volontaria del rapporto, senza motivare sulle ragioni sostanziali alla base di una tale differenziazione.
Né pare applicabile al caso in esame l'argomentazione svolta nella citata sentenza del Tribunale di
Bergamo, n. 6597/2022, laddove il giudice riconduce tale differenziazione ai principi generali espressi dagli articoli 1185, secondo comma, e 1186 del codice civile: detta interpretazione, infatti, non si attaglia a un caso, come quello oggi in esame, in cui non si è verificato alcun inadempimento da parte del debitore, il quale ha, invero, estinto in un'unica soluzione il proprio debito residuo, seppur con somme derivanti dal TFR.
Di conseguenza, l'appellante, a fronte dell'estinzione anticipata del contratto, ha diritto alla riduzione proporzionale di tutte le componenti del costo totale del credito, ivi incluse le spese fisse e le commissioni accessorie, senza che possa effettuarsi alcuna distinzione tra costi upfront e costi
recurring.
Difatti, come si è già anticipato, con la sentenza Lexitor la CGUE ha definitivamente chiarito come il diritto del consumatore alla riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata del contratto riguardi tutti i costi anticipatamente corrisposti, senza che possa darsi luogo ad alcuna limitazione fondata sulla distinzione tra costi a maturazione nel tempo e costi fissi (cd. costi recurring e costi up
front).
Detta sentenza è stata motivata anche con l'esigenza di impedire condotte elusive da parte degli intermediari creditizi, che potrebbero essere “tentati” di strutturare i contratti di credito in modo tale da ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (giacché passibili di restituzione), con la pagina 8 di 14 conseguenza di imporre al consumatore pagamenti up-front più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, così da poterli trattenere anche nell'ipotesi di estinzione anticipata.
Tale interpretazione dell'art. 16.1 della direttiva 2008748/CE non può che essere applicabile anche alla normativa nazionale che, come si è detto, ricalca fedelmente il dettato normativo comunitario.
Peraltro, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia si impone e deve considerarsi vincolante già
con riferimento all'art. 125 sexies TUB nella versione antecedente al 2021, considerato come la norma non si discostasse dalla disposizione comunitaria oggetto della scelta interpretativa in esame e,
pertanto, non avrebbe potuto giustificare un regime differente.
In sostanza, l'interpretazione che di essa se ne era data, implicante la distinzione fra costi up front e quelli recurring, va oggi riconosciuta come non corretta, in quanto confliggente con il dato normativo comunitario, nel significato chiarito dalla Corte di Giustizia.
Tale premessa, quindi, porta a ritenere come la nuova versione dell'art. 125 sexies TUB si limiti a confermare tale interpretazione, al fine di scongiurare qualsiasi incertezza e, quindi, abbia una portata meramente interpretativa della disposizione previgente.
La questione interpretativa in esame oggi trova definitiva soluzione con la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 263 del 22/12/2022, la quale ha riconosciuto come l'art. 11-octies, decreto-legge n.
73/2021, conv. con la legge n. 106/2021 debba ritenersi costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, T.U.B., che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può
accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.
pagina 9 di 14 Le conclusioni sopra illustrate non mutano in ragione del fatto che in data 10 agosto 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 104/2023 recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia
di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici", il cui articolo 27, rubricato “Estinzioni
anticipate dei contratti di credito al consumo”, modificando l'art. 11-octies, comma 2, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, periodi secondo e seguenti, ha previsto che «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato
dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei
contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto (luglio 2021) continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di
indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le
imposte”.
Né, per ultimo, può portare a conclusioni differenti quanto affermato dalla Corte di Giustizia con la successiva sentenza del 9/2/2023, resa nella causa C-555/21 in materia di credito immobiliare al consumatore, cui pure ha fatto riferimento parte appellata.
Con tale decisione la Corte ha interpretato la norma sul rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata, contenuta nella differente Direttiva 2014/17/UE, evidenziando come il relativo art. 25 vada interpretato nel senso che la riduzione del costo totale del credito non includa le spese indipendenti dalla durata del contratto.
Parte appellante, quindi, ha evidenziato come il tenore letterale del citato art. 25 sia pressochè identico a quello dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE in materia di credito ai consumatori e che, pertanto, per pagina 10 di 14 uniformità dell'ordinamento, non potrebbe giustificarsi una interpretazione differente nei due casi;
la decisione adottata in relazione alla Direttiva in materia di credito immobiliare al consumatore, pertanto,
confermerebbe un mutamento di giurisprudenza comunitaria rispetto alla sentenza Lexitor,
necessariamente estendibile per ragioni di unitarietà anche all'art. 16 della Direttiva in materia di credito ai consumatori e, con ciò, giustificando il differente trattamento tra costi cd. recurring e costi up
front.
Tale ricostruzione non può trovare condivisione.
Le due Direttive, infatti, si differenziano tra di loro profondamente e con modalità tali da escludere una semplice sovrapponibilità delle decisioni della Corte di Giustizia in relazione ad esse.
Si è visto, infatti, come una delle argomentazioni poste a sostegno della sentenza cd. fosse CP_3
l'esigenza di evitare che gli intermediari potessero sbilanciare la ripartizione dei costi a vantaggio delle voci di spesa non ricollegate alla durata del contratto (cd. costi up front), riducendo corrispondentemente le spese cd. recurring, in modo da limitare il più possibile gli oneri restitutori in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Tale preoccupazione, posta alla base della decisione che ha portato a superare la distinzione tipologica dei costi con riferimento ai contratti di credito ai consumatori, non ha ragion d'essere con riferimento al differente ambito dei contratti di credito immobiliare al consumatore, in quanto l'art. 14 della direttiva
2014/17/UE prevede espressamente che il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito siano tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES (prospetto informativo europeo standardizzato) di cui all'allegato II alla direttiva e tale prospetto prevede una ripartizione analitica delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno.
pagina 11 di 14 In sostanza, quindi, in materia di credito immobiliare al consumatore, la relativa e più recente Direttiva
2014/17/UE di fatto impedisce o, quanto meno, rende molto più difficile, quella condotta elusiva del creditore, la cui esigenza di contrasto è posta alla base della sentenza cd. Lexitor.
La diversità del contesto e delle discipline esistenti in materia di credito ai consumatori e di credito immobiliare ai consumatori, quindi, non consente di estendere l'interpretazione della Direttiva
2014/17/UE fornita dalla sentenza del 9/2/2/2023 ad una fattispecie sottoposta alla disciplina dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE.
Tanto premesso, ne consegue, dunque, che deve dichiararsi la nullità per contrarietà a norme imperative delle clausole contrattuali di cui ai rispettivi artt.10 dei due contratti di mutuo oggetto di causa, ove si prevede la non rimborsabilità delle spese fisse e delle commissioni accessorie in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Conseguentemente, detti costi devono essere restituiti proporzionalmente al mutuatario.
Con riferimento al quantum debeatur, appare condivisibile il criterio di calcolo pro rata temporis
adoperato dall'appellante.
Si evidenzia, infatti, che l'art. 125-sexies TUB, nella versione applicabile al caso in esame, al pari della
Direttiva 2008/48/CE e della sentenza Lexitor, si limitano a stabilire che tale riduzione deve essere commisurata in modo proporzionale alla vita residua del contratto, non precisando, tuttavia, il criterio da seguire.
Stante l'assenza di indicazioni normative, si reputa che il criterio pro rata temporis utilizzato dall'appellante sia certamente condivisibile: esso comporta la suddivisione dell'importo complessivo di ciascuna delle voci ripetibili per il numero delle rate originariamente pattuite e la moltiplicazione del risultato così ottenuto per il numero di quelle residue.
pagina 12 di 14 Trattasi di un criterio avallato sia dalla giurisprudenza dell'ABF che da quella di merito, poiché
consente di operare un'equa riduzione dei costi anticipati senza dover ricorrere a calcoli complessi.
Considerato che i contratti di finanziamento oggetto di causa si sono estinti nel mese di gennaio 2020,
come emerge dalla documentazione prodotta in atti, allorché residuava il pagamento di 54 rate per il contratto n. 672743 e di 97 rate per il contratto n. 648903, risulta corretto il conteggio effettuato dalla difesa di parte appellante (cfr. pag. 3 atto di citazione) che quantifica il dovuto in complessivi €
2.057,87 (€ 683,70 per il primo contratto + € 1.374,17 per il secondo contratto).
L'appello deve, dunque, essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado:
l'appellata è tenuta a rimborsare all'appellante la somma di € 2,057,87, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 28.1.2020, data di estinzione anticipata dei contratti, alla data della domanda giudiziale – 15 giugno 2022 – ed ulteriori interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. da tale data al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di e vengono liquidate in CP_1
base al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/2018, quanto al primo grado e dal D.M. n.
147/2022 quanto al giudizio di appello, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento all'assenza di attività istruttoria che giustifica la scelta dei valori minimi in relazione alla fase di istruttoria e trattazione di entrambi i gradi di giudizio) e della complessità delle questioni anticipate.
Dette spese, pertanto, vanno liquidate quanto al primo grado, in € 1.089,00 per compensi, € 125,00 per esborsi, oltre a € 163,35 per rimborso spese generali e, quanto al secondo grado, in € 2.127,00 per compensi ed € 174,00 per esborsi, oltre a € 319,05 per rimborso spese generali, il tutto oltre Iva e Cpa.
Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte appellante, il quale ha dichiarato di nulla avere percepito a titolo di onorari e di avere anticipato le spese del giudizio.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando in grado d'appello, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di e in Parte_1 Controparte_1
riforma della sentenza n. 4449/24 del Giudice di Pace di Milano, dichiara la nullità dell'art. 10 dei contratti di mutuo n. 672743 e n. 648903, condannando per l'effetto l'appellata alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 2.057,87, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma
1 c.c. dal 28.1.2020 al 15.6.2022 e ulteriori interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. da tale data al saldo;
2) condanna l'appellata a rifondere l'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate,
quanto al primo grado, in € 1.089,00 per compensi, € 125,00 per esborsi, oltre a € 163,35 per rimborso spese generali e, quanto al secondo grado, in € 2.127,00 per compensi ed € 174,00 per esborsi, oltre a € 319,05 per rimborso spese generali, il tutto oltre Iva e Cpa;
3) dispone che detti ultimi importi siano distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Milano, 23 settembre 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
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