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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 13/02/2026, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1309/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5538/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020600158000 IVA-ALTRO 1996
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate di Catania avverso l'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata il 30/04/2024 avente ad oggetto l'IVA relativa all'anno 1996.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato lamentando l'omessa notifica della cartella presupposta ed eccependo l'estinzione delle pretese per decorso dei termini di prescrizione;
contestava la legittimità dell'intimazione di pagamento per omessa allegazione della cartella di pagamento sottesa e per omessa indicazione del termine di impugnazione e dell'autorità a cui ricorrere.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che rimaneva contumace.
All'udienza del 06/02/2026 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, quindi, accolto per quanto di ragione.
Invero, l'Agenzia delle entrate ha documentato la regolare notifica in data 04/10/2003 della cartella di pagamento n. 29320030122704748 sottesa all'intimazione impugnata.
Tale notifica ha determinato l'interruzione dei termini di prescrizione decennale del credito tributario.
Inoltre, la notifica della cartella di pagamento rende superflua l'allegazione della stessa all'intimazione di pagamento, che, pertanto, sotto tale profilo è esente da censure.
L'intimazione di pagamento è, inoltre, completa sotto il profilo motivazionale ed informativo, in quanto con riferimento alle modalità di impugnazione richiama quanto previsto nella cartella di pagamento.
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, l'agenzia delle entrate individua l'ultimo evento interruttivo nella notifica in data 21/01/2014 dell'intimazione di pagamento n. 29320129102720287.
Sennonché l'assunto non può essere riconosciuto in ragione del fatto che l'ente impositore, pur avendo documentato la notifica in data 21/01/2014 della suindicata intimazione di pagamento, non produce quest'ultimo atto, ponendo la Corte nella impossibilità di verificare se tale intimazione di pagamento si riferisca alla cartella di pagamento n.29320030122704748 sottesa all'intimazione impugnata.
L'ultimo evento interruttivo, prima della notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione, va quindi fatto risalire alla notifica della cartella di pagamento n.29320030122704748 e quindi al 04/10/2003.
Ne consegue che la pretesa avente ad oggetto l'IVA relativa all'anno di imposta 1996 deve ritenersi prescritta in data 04/10/2013.
In definitiva, in accoglimento del ricorso, l'intimazione di pagamento deve essere annullata, essendosi estinta la pretesa tributaria per decorso del termine di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Catania, in persona del giudice monocratico dott. BO ZI, in accoglimento del ricorso proposto da Ricorrente_1, annulla l'atto impugnato, dichiarando estinta la pretesa per decorso del termine di prescrizione.
Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessive € 1.065,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali e ulteriori accessori se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Catania lì 6 febbraio 2026
Il giudice monocratico
BO ZI
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5538/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020600158000 IVA-ALTRO 1996
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate di Catania avverso l'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata il 30/04/2024 avente ad oggetto l'IVA relativa all'anno 1996.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato lamentando l'omessa notifica della cartella presupposta ed eccependo l'estinzione delle pretese per decorso dei termini di prescrizione;
contestava la legittimità dell'intimazione di pagamento per omessa allegazione della cartella di pagamento sottesa e per omessa indicazione del termine di impugnazione e dell'autorità a cui ricorrere.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che rimaneva contumace.
All'udienza del 06/02/2026 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, quindi, accolto per quanto di ragione.
Invero, l'Agenzia delle entrate ha documentato la regolare notifica in data 04/10/2003 della cartella di pagamento n. 29320030122704748 sottesa all'intimazione impugnata.
Tale notifica ha determinato l'interruzione dei termini di prescrizione decennale del credito tributario.
Inoltre, la notifica della cartella di pagamento rende superflua l'allegazione della stessa all'intimazione di pagamento, che, pertanto, sotto tale profilo è esente da censure.
L'intimazione di pagamento è, inoltre, completa sotto il profilo motivazionale ed informativo, in quanto con riferimento alle modalità di impugnazione richiama quanto previsto nella cartella di pagamento.
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, l'agenzia delle entrate individua l'ultimo evento interruttivo nella notifica in data 21/01/2014 dell'intimazione di pagamento n. 29320129102720287.
Sennonché l'assunto non può essere riconosciuto in ragione del fatto che l'ente impositore, pur avendo documentato la notifica in data 21/01/2014 della suindicata intimazione di pagamento, non produce quest'ultimo atto, ponendo la Corte nella impossibilità di verificare se tale intimazione di pagamento si riferisca alla cartella di pagamento n.29320030122704748 sottesa all'intimazione impugnata.
L'ultimo evento interruttivo, prima della notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione, va quindi fatto risalire alla notifica della cartella di pagamento n.29320030122704748 e quindi al 04/10/2003.
Ne consegue che la pretesa avente ad oggetto l'IVA relativa all'anno di imposta 1996 deve ritenersi prescritta in data 04/10/2013.
In definitiva, in accoglimento del ricorso, l'intimazione di pagamento deve essere annullata, essendosi estinta la pretesa tributaria per decorso del termine di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Catania, in persona del giudice monocratico dott. BO ZI, in accoglimento del ricorso proposto da Ricorrente_1, annulla l'atto impugnato, dichiarando estinta la pretesa per decorso del termine di prescrizione.
Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessive € 1.065,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali e ulteriori accessori se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Catania lì 6 febbraio 2026
Il giudice monocratico
BO ZI