Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 13/02/2026, n. 1309
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella presupposta

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento, documentata dall'Agenzia delle Entrate, rende superflua l'allegazione della stessa all'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Estinzione delle pretese per decorso dei termini di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che l'ultimo evento interruttivo della prescrizione risale alla notifica della cartella di pagamento in data 04/10/2003. Pertanto, la pretesa relativa all'IVA del 1996 si è prescritta in data 04/10/2013. L'Agenzia delle Entrate non ha prodotto l'intimazione di pagamento del 21/01/2014, rendendo impossibile verificare se si riferisse alla cartella sottesa all'intimazione impugnata.

  • Rigettato
    Legittimità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del termine di impugnazione e dell'autorità a cui ricorrere

    La Corte ha ritenuto l'intimazione completa sotto il profilo motivazionale ed informativo, in quanto richiama quanto previsto nella cartella di pagamento per le modalità di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 13/02/2026, n. 1309
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1309
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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