TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/12/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa OS UM, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2214 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2014, rimessa in decisione all'udienza del 14.7.2025, e vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bagheria, via Dante n. 79, presso e nello studio dell'Avv. Claudio Schicchi, che la rappresenta e difende per mandato in atti, in proprio e nella qualità di erede di Per_1
nata a [...] il [...] e ivi deceduta in data 6.8.2023, originariamente
[...] convenuta nell'odierno giudizio;
attrice
e
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Bagheria, via D. Murdolo n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Alfano, che la rappresenta e difende per mandato in atti, in proprio e nella qualità di erede di Per_1
nata a [...] il [...] e ivi deceduta in data 6.8.2023, originariamente
[...] convenuta nell'odierno giudizio;
convenuta
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
Bagheria, via Luigi Pirandello n. 26, presso e nello studio dell'Avv. Liliana Puleo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti, in proprio e nella qualità di erede di Per_1
nata a [...] il [...] e ivi deceduta in data 6.8.2023, originariamente
[...] convenuta nell'odierno giudizio;
convenuto
1 e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed Controparte_3 CodiceFiscale_4 ivi residente nella via Empedocle Restivo, 48; convenuta contumace
e
(GIÀ Controparte_4 Controparte_5
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato
[...] presso la sede dell'ente sita in Palermo, via E. Morselli, 8, 90143; P.Iva ; P.IVA_1 convenuta contumace
CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale di udienza del 14.7.2025, atti ivi richiamati, comparse conclusionali e memorie di replica ritualmente depositate.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio i Parte_1 germani, e e la madre, Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 esponendo che in data 21.2.2009 decedeva, ab intestato, il padre (nato a Persona_2
Santa FL in data 6.10.1930) e che l'intera proprietà si era devoluta ai figli, l'attrice e i convenuti, avendo moglie del de cuius e madre delle parti, rinunziato Persona_1 all'eredità del marito con dichiarazione resa avanti il Cancelliere del Tribunale di Palermo –
Sezione Distaccata di Bagheria, in data 16.10.2009 (n. 90, Vol. 9990).
Rappresentava l'attrice che il compendio ereditario era costituito dai seguenti beni:
1) Quota pari a ½ del fabbricato di piano terra, primo, secondo, terzo, quarto e quinto, sito in Bagheria tra la via Nicolò Tommaseo e la via Alcide De Gasperi;
individuato in
Catasto al foglio 13, particella 235, particella 608 sub 1, particella 608 sub 2, particella 608 sub 3, particella 608 sub 4, particella 608 sub 5, particella 608 sub 6, particella 608 sub 7, particella 608 sub 8, particella 608 sub 9, particella 608 sub 10, particella 608 sub 11, particella 608 sub 12;
2) Piena proprietà degli appartamenti di piano terra, primo, terzo e quarto, facenti parte del fabbricato sito in Bagheria via Salvatore Rosa (in Catasto via Sutera) n.7; individuato in
Catasto al foglio 14, particella 1068 sub 1, particella 1068 sub 2, via Sutera n.7, particella
1068 sub 4, particella 1068 sub 5;
3) Diritti di proprietà sul fabbricato di piano terra, primo, secondo e terzo sito in Santa
FL via Ungheria n. 59, in Catasto Piazza Vincenzo D'Acquisto, n.57, individuato al 2 foglio 4, particella 163 sub 8-9, particella 163 sub 6-7, particella 163 sub 1-3-10, particella
163 sub 2-4;
4) Piena proprietà dei fabbricati di piano scantinato e piano terra siti in Santa FL
(frazione Porticello) via Solunto, individuati in Catasto al foglio 3, particelle graffate 736 sub 3-7, particelle graffate 736 sub 4-9, particelle graffate 736 sub 5-10, particelle graffate
736 sub 6-11, particella 736 sub 8;
5) Piena proprietà del fabbricato a piano terra sito in Trabia contrada S. Onofrio Via
Degli Oleandri, individuato in Catasto al foglio 12, particelle graffate 2103 sub 1-4, particelle graffate 2103 sub 2-5;
6) Piena proprietà del fabbricato di piano scantinato e piano terra sito in Trabia, Viale dei Pini, individuato in Catasto al foglio 12, particelle graffate 2111 sub 2-3, particelle graffate 2111 sub 1-4;
7) Piena proprietà del terreno sito in Trabia contrada S. Onofrio esteso nello intero are otto e centiare novanta (08.90) catastali;
individuato in Catasto al foglio 12 particella 2113, particella 2114, particella 2115, particella 2116.
L'attrice esponeva che dopo l'apertura della successione del padre, gli eredi avevano redatto un contratto preliminare di divisione privo dei necessari requisiti di validità e di efficacia, e si erano immessi nel possesso dei beni ereditari.
Chiedeva, pertanto, al tribunale di dichiarare aperta la successione di Per_2
(nato a [...] il [...] e deceduto a Bagheria in data 21.2.2009);
[...] dichiarare la nullità del preliminare di divisione e del successivo sorteggio redatto dalle parti in data 3.6.2010; disporre lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi alla morte del padre, con esclusione dalla stessa della madre che vi aveva Persona_1 rinunciato;
con imputazione alla quota di ciascun erede del corrispettivo del godimento esclusivo degli immobili oggetto della massa, delle donazioni eventualmente ricevute in vita dal de cuius, e delle spese sostenute per la manutenzione e conservazione dei beni comuni, pari, quanto all'attrice, a € 18.376,62; promuoveva, altresì, azione di rendiconto nei confronti dei coeredi nel possesso dei beni ereditari e, per l'effetto, di condanna al pagamento in favore dell'attrice dei frutti alla stessa pro quota spettanti oltre interessi legali sino al soddisfo;
il tutto con vittoria di spese e compensi, tenuto conto del rifiuto dei convenuti ad addivenire a una divisione stragiudiziale del compendio ereditario del padre.
Si costituiva in giudizio la quale manifestava adesione alla domanda di Controparte_1 scioglimento della comunione ereditaria proposta dall'attrice. 3 Esponeva la convenuta, tuttavia, che le parti avevano stipulato un preliminare di divisione del compendio ereditario in ditta al padre, comprensivo di tutti i beni e al quale aveva partecipato anche la madre, che si era impegnata a donare le Persona_1 proprie quote ai figli, e che, tuttavia, il progetto non era stato definitivamente approvato per le continue indecisioni della stessa attrice.
Ciononostante, deduceva la convenuta le parti erano rimaste nel Controparte_1 possesso dei beni ereditari a ciascuna destinati dal preliminare di divisione in questione, che avevano continuato a gestire liberamente, senza rendere il conto agli altri coeredi.
Ciò posto precisava che, nelle operazioni divisionali, non avrebbe dovuto imputarsi alla propria quota la donazione dell'immobile rogata in Notar di Palermo del Persona_3
22.7.1999 da potere del de cuius, da ritenersi donazione simulata tenuto conto che la convenuta aveva versato al padre, per l'acquisto dell'immobile, la somma di Lire 20.000.000
e che il padre aveva deciso di porre in essere una donazione, anziché stipulare un contratto di compravendita con la figlia, per motivi fiscali.
Concludeva, pertanto, aderendo alla domanda di divisione formulata dall'attrice, con rigetto di tutte le ulteriori domande proposte. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio, altresì, il quale, precisando che la divisione Controparte_2 stragiudiziale del compendio ereditario del padre, come da preliminare di divisione del
3.6.2010, non aveva avuto seguito per volontà dell'attrice, aderiva a tutte le domande proposte dalla stessa, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva, infine, la quale, in via preliminare, eccepiva il Persona_1 proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di divisione della comunione ereditaria apertasi alla morte del marito , deducendo di aver Persona_2 rinunciato espressamente all'eredità del marito con dichiarazione formalizzata innanzi al
Cancelliere del Tribunale di Palermo – Sezione Distaccata di Bagheria in data 16.10.2009.
Ne deriva che la comunione tra la medesima convenuta e i figli, pure parti dell'odierno giudizio, esisteva solo sugli immobili siti in Bagheria, via Nicolò Tommaseo, e in Santa
FL, via Ungheria n. 59, di cui la stessa era proprietaria della quota indivisa di ½ per averli acquistati insieme al marito con il quale era in comunione legale dei beni.
Eccepiva, altresì, il difetto della condizione di procedibilità della domanda per carenza della mediazione nei suoi confronti.
Nel merito, rappresentando che la divisione stragiudiziale dell'eredità del marito non era giunta a buon esito per i comportamenti dell'attrice, nulla osservava in ordine alla domanda 4 di divisione proposta.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 26.1.2015 il giudice invitava le parti a fornire chiarimenti sulla posizione della convenuta rispetto alla Persona_1 comunione ereditaria, nonché sulla domanda di rendiconto e sulla condizione di procedibilità.
All'udienza del 3.6.2015 l'attrice precisava le domande già proposte chiedendo al
Tribunale di dichiarare l'inefficacia della rinunzia all'eredità di Persona_2 presentata da in data 16/10/2009 innanzi al Cancelliere del Tribunale Persona_1 di Palermo (Sez. distaccata di Bagheria); per l'effetto, di dichiarare che Per_1 aveva acquistato la qualità di erede sic et sempliciter del defunto
[...] Per_2
in forza di accettazione tacita dell'eredità per facta concludentia; ribadiva la
[...] domanda di divisione della comunione ereditaria, con imputazione all'attrice delle spese sostenute in favore della comunione;
di ordinare a il rendiconto della Persona_1 gestione dei beni a far data dalla morte del de cuius e, per l'effetto, di condannare Per_1
a restituire alla massa ereditaria tutte le somme da quest'ultima incassata a titolo
[...] di canoni locativi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, in subordine, imputare le medesime somme alla propria quota dell'eredità; di condannare a Persona_1 restituire e rifondere all'attrice quanto sborsato in eccedenza per le spese di successione
(notarili, imposte e tasse e quant'altro) e per le imposte e tasse relativa alla proprietà a far data dalla morte del de cuius.
Con ordinanza emessa in pari data veniva concesso alle parti termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, condizione di procedibilità della domanda. Il procedimento veniva rinviato all'udienza del 16.12.2015, ove venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di ctu (cfr. ordinanza del 21.5.2018).
Depositata la relazione di ctu in data 11.5.2019, all'udienza del 31.10.2019 le parti chiedevano congiuntamente un rinvio per trattative, rappresentando di essere in procinto di raggiungere un accordo.
Alle udienze del 12.2.2020, del 2.7.2020, del 24.9.2020 venivano richiesti ulteriori rinvii per trattative.
Fallite le trattative tra le parti, con ordinanza del 28.4.2022 il Giudice invitava le parti a valutare la definizione stragiudiziale della causa, rinviando all'udienza del 21.9.2022, poi rinviata, mutato il giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza del 26.9.2022. 5 Alla predetta udienza le parti chiedevano un rinvio adeguato alla necessità di vendere in blocco alcuni beni del compendio ereditario;
il procedimento veniva rinviato all'udienza del
30.1.2023, ove le parti, rappresentando che le operazioni di vendita non erano andate a buon fine, chiedevano il richiamo del ctu.
Con ordinanza del 15.9.2023, il giudice, rilevato che taluni beni oggetto del compendio ereditario presentavano difformità edilizie e/o urbanistiche rispetto ai titoli edilizi o la carenza di titolo edilizio, rinviava all'udienza del 14.4.2023 per acquisire il consenso delle parti all'estromissione dalla divisione dei beni ivi meglio descritti.
Alla predetta udienza le parti chiedevano il richiamo del ctu al fine di predisporre un progetto di divisione dei soli immobili divisibili.
Richiamato il ctu con ordinanza del 9 maggio 2023 e depositata la relazione integrativa di ctu in data 5.4.2024, all'udienza del 19.4.2024 le parti aderivano all'ipotesi n. 1 di cui al progetto divisionale elaborato dal nominato ctu, chiedendo l'estrazione a sorte delle quote.
All'udienza del 7.6.2024 le parti chiedevano un breve rinvio per produrre la dichiarazione di rinuncia all'eredità di Persona_1
Il procedimento, rinviato all'udienza del 27.9.2024 per impedimento del difensore di una delle parti a comparire, veniva ulteriormente rinviato all'udienza del 25.10.2024 su richiesta delle parti per tentare una definizione stragiudiziale della controversia.
All'udienza di rinvio la procuratrice costituita di ne dichiarava il Persona_1 decesso, avvenuto in data 6.8.2023; il giudice dichiarava l'interruzione del giudizio.
Depositata istanza di riassunzione dall'attrice, veniva fissata l'udienza di prosecuzione alla data del 25.3.2025, con onere alla parte di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza agli eredi entro il 15.2.2025.
Costituitisi gli eredi di nelle persone di attrice, Persona_1 Parte_1
e e convenuti, e ritenuta la causa matura per la Controparte_1 Controparte_2 decisione, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.7.2025, ove veniva assunto in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La divisione della comunione ereditaria Cont
prendendo le mosse dalla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, il
Tribunale rileva e osserva che il nominato ctu, ing. con relazione Persona_4 integrativa depositata in data 5.4.2024 ha accertato che su diversi immobili oggetto del compendio ereditario sussistono abusi totali o parziali che comportano l'improcedibilità 6 della domanda di divisione.
In particolare, i beni immobili sui quali il nominato ctu, operando la ricostruzione della
'storia' urbanistica ed edilizia con ragionamento logico e scevro di contraddizioni, che questo Tribunale ritiene di dover condividere, ha accertato la presenza di abusi sono:
➢ l'immobile sito in Bagheria, Via Salvatore Rosa n. 36 (in Catasto via Sutera n.7), identificato in Catasto al fg. 14, part.lle 1068 sub 1, 1068 sub 2, 1068 sub 4, 1068 sub 5;
➢ l'immobile sito in Santa FL, Via Ungheria n. 59, in Catasto identificato al fg. 4, part.lle 163 sub 8-9, sub 6-7, sub 1-3-10, sub 2-4;
➢ l'immobile sito in Santa FL, fraz. Porticello, Via Solunto, in Catasto identificato al fg. 3, part.lle graffate 736 sub 3-7, 736 sub 4-9, 736 sub 5-10, 736 sub 6-11, 736 sub 8;
➢ l'immobile sito in Trabia, Contrada S. Onofrio, in Catasto identificato al fg. 12, part.lle graffate 2103 sub 1-4 e 2103 sub 2-5;
➢ l'immobile sito in Trabia, Viale dei Pini, in Catasto identificato al fg. 12, part.lle graffate 2111 sub 2-3 e 2111 sub 1-4.
Pertanto, sulla scorta degli accertamenti posti in essere dall'ausiliario del giudice, che, come già precisato, si condividono integralmente, la domanda di divisione del compendio ereditario venutosi a formare alla morte di proposta dall'attrice e cui Persona_2 hanno aderito i convenuti e deve essere dichiarata Controparte_1 Controparte_2 improcedibile, tuttavia con le seguenti precisazioni.
È bene osservare che l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, confermato, da ultimo, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. la nota sentenza n. 25021 del
7.10.2019), fatto proprio da questo Tribunale, ritiene che la divisione dell'immobile abusivo in comunione ereditaria sia preclusa dall'art. 17, I comma, L. 1 settembre 1985, n. 47 (oggi abrogato e sostituito dall'analogo art. 46, D.P.R. n. 380 del 2001 che ne ha recepito integralmente il contenuto) a mente del quale “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria”.
Osterebbe altresì alla divisione dell'immobile abusivo il disposto di cui all'art. 40 della stessa legge, che analogamente dispone per gli abusi edilizi realizzati prima della sua entrata in vigore in mancanza di presentazione della concessione in sanatoria, ovvero della relativa
7 istanza accompagnata dal versamento della rate di oblazione previste.
La sanzione della nullità per gli atti inter vivos sopra detti risponde alla ratio pubblicistica di impedire il consolidarsi di gravi violazioni urbanistiche mediante la circolazione e commercializzazione dei beni abusivi, circolazione ritenuta confliggente con l'interesse pubblico ad un ordinato assetto del territorio.
Chiarita la natura inter vivos del contratto avente efficacia traslativa di divisione ereditaria, ne deriva che “gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall'art. 46, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 17 della L. 28 febbraio 1985, n. 47) e dall'art. 40, comma 2, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”, dal momento che “l'ordinamento giuridico non possa consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio;
né il giudice potrebbe - contraddittoriamente - da un lato dichiarare la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione degli artt. 46 del D.P.R.
n. 380 del 2001 e 40 della L. n. 47 del 1985 e, dall'altro, disporre la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi.” (cfr. SSUU sopra citate).
Dichiarata l'improcedibilità della domanda di divisione degli immobili oggetto del compendio ereditario nei quali è stata accertata la presenza di abusi, deve essere valutata l'ammissibilità di una pronuncia di divisione parziale, relativa ai beni che non presentino abusi, pure presenti nel compendio ereditario, pronuncia chiesta espressamente dai coeredi all'udienza del 19.4.2024, nella quale le parti e i rispettivi procuratori hanno chiesto la divisione dell'unico immobile regolare dal punto di vista urbanistico ed edilizio sulla scorta
“dell'ipotesi n. 1 elaborata dal nominato ctu alle pagg. nn. 12 e 13 della relazione depositata in data
5.4.2024, e che, quanto alle modalità dell'attribuzione alle parti, si proceda all'estrazione a sorte” (cfr. verbale dell'udienza citata).
Volontà comune dei coeredi costantemente ribadita fino agli scritti conclusionali.
Ora, nessun dubbio sussiste in merito all'ammissibilità della divisione parziale in presenza dell'accordo di tutti i condividenti, con esclusione del fabbricato abusivo che ne faccia parte, che comporta la conformità della divisione giudiziale al disposto del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, e la sottrae alla comminatoria di nullità ivi prevista: “Questa Suprema Corte ha perciò affermato che è possibile una
"divisione parziale" dei beni ereditari (in questo senso, Cass., Sez. Un., n. 1323 del 16/03/1978; Cass., 8 Sez. Un., n. 1145 del 24/03/1977), sia per via contrattuale, allorquando vi sia apposito accordo tra tutti i coeredi, sia per via giudiziale, quando, essendo stata richiesta tale divisione da uno dei coeredi, gli altri non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (Cass., Sez. 2, n. 6931 del 08/04/2016; Cass., Sez. 2, n. 5869 del 24/03/2016; Cass., Sez. 2, n. 573 del 12/01/2011;
Cass., Sez. 2, n. 10220 del 29/11/1994; per l'affermazione del carattere abnorme dell'ordinanza del giudice che approvi un progetto di divisione parziale dei beni ereditari in difetto di consenso esplicito di tutti i condividenti, v. Cass., Sez. 2, n. 4699 del 24/05/1990; Cass., Sez. 2, n. 1297 del 23/02/1980;
Cass., Sez. 2, n. 1012 del 12/02/1980); con la divisione parziale dei beni ereditari, ciò che viene attribuito a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva. I beni non divisi rimangono in comunione (Cass., Sez. 2, n. 905 del 09/02/1980;
Cass., Sez. 1, n. 1398 del 16/05/1973) e tale comunione conserva la sua originaria natura ereditaria, con la conseguenza che al suo scioglimento sono applicabili i principi, anche di carattere processuale, propri della divisione ereditaria (Cass., Sez. Un., n. 1323 del 16/03/1978; Cass., Sez. 2, n. 8448 del
03/09/1997) e che l'ultima porzione da attribuirsi va determinata, salvo patto contrario, attraverso una valutazione globale di tutti i beni, quelli già divisi e quelli rimasti in comunione, secondo un criterio uniforme e riferito allo stesso momento temporale (Cass., Sez. Un., n. 1145 del 24/03/1977)” (cfr.
SSUU n. 25021 del 7.10.2019, già citata).
Di conseguenza, alla luce delle superiori argomentazioni, nel caso di specie deve predicarsi l'ammissibilità della divisione parziale del compendio ereditario esistente alla morte di chiesta concordemente da tutte le parti del giudizio. Persona_2
***
Ammessa la divisione parziale, occorre in primo luogo procedere alle declaratorie preliminari imposte dall'ordine di pregiudizialità, dichiarando, all'uopo, aperta la successione di , nato a [...] il [...] e deceduto a Bagheria Persona_2 in data 21.2.2009 (cfr. certificato di morte rilasciato in data 24.7.2009 dal Comune di
Bagheria e dichiarazione di apertura della successione n. 90 vol. 9990, allegati all'atto di citazione).
In assenza di disposizioni di ultima volontà, la successione del de cuius resta disciplinata dalle norme civilistiche vigenti, e in particolare dall'art. 581 c.c.
Tuttavia, nel caso di specie, la moglie del de cuius, con Persona_1 dichiarazione del 16.10.2009 resa innanzi al Cancelliere del Tribunale di Palermo – Sezione
Distaccata di Bagheria ha rinunciato all'eredità del marito . Persona_2
Invero, emerge per tabulas ed è incontestato tra le parti, che, da ultimo lo hanno ribadito 9 negli scritti conclusionali, che con dichiarazione del 16.10.2009 resa Persona_1 al Cancelliere del Tribunale di Palermo – Sezione Distaccata di Bagheria, abbia rinunciato all'eredità del marito . Persona_2
Ai sensi dell'art. 521 c.c., la rinunzia agisce retroattivamente, pertanto, colui che dichiara validamente di voler rinunziare all'eredità viene considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili.
La giurisprudenza, nell'affermare con chiarezza il principio che il rinunziante perde ab origine la qualifica di erede, e dunque deve essere considerato con effetti retroattivi come se non fosse mai stato chiamato all'eredità, ne trae le debite conseguenze rilevando la sua estraneità sia in ordine alle obbligazioni ed ai debiti contratti dal de cuius, sia in relazione ai rapporti tributari tra il de cuius e l'amministrazione finanziaria, sia escludendo che possa essere considerato soggetto passivo di tributi successori.
La rinuncia all'eredità di ad opera della moglie Persona_2 Persona_1 ha comportato l'accrescimento della quota a favore degli altri coeredi, i figli, odierna attrice e convenuti, sicché va dichiarato che l'eredità di , si è devoluta, per Persona_2 legge, in favore dei figli e fratelli Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 germani, nella misura di 1/3 per ciascuno, ai sensi dell'art. 566 c.c.
Ciò premesso, il compendio ereditario oggetto della odierna divisione parziale risulta composto dai seguenti beni (vedasi pagg. 12 e 13 della relazione depositata in data
5.4.2024):
➢ Quota di ½ del locale box sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 19,
P.S1, distinto in Catasto al Fg. 13, particella 235, Cat C./6, C1.U, 220 mq, R.C. € 284,05;
➢ Quota di ½ del locale commerciale sito a Bagheria (PA), Via Alcide De Gasperi n.
4 - 6, P.T., distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 1, Cat C./1, C1.6, 43 mq, R.C. €
810,58;
➢ Quota di ½ del locale commerciale sito a Bagheria (PA), Via Alcide De Gasperi n.
8-10, P.T., distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 2, Cat C./1, C1.5, 83 mq, R.C. €
1.341,70;
➢ Quota di ½ dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17,
P.A. distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 3, Cat A./2, C1.1, vani 1,5, R.C. €
75,92;
➢ Quota di ½ dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17,
10 P.1°, int. Dx, distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 4, Cat A./3, C1.2, vani 5,5,
R.C. € 326,66;
➢ Quota di ½ dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17,
P. 1°, int. Sx, distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 5, Cat A./3, C1.2, vani 5,5,
R.C. € 326;
➢ Quota di ½ dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17,
P. 2°, int. Dx, distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 6, Cat A./3, C1.2, vani 5,5,
R.C. € 326,66;
➢ Quota di ½ dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17,
P. 2°, int. Sx, distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 7, P.
2. Cat A./3, C1.2, vani
5,5, R.C. € 326,66;
➢ Quota di ½ dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17,
P. 3°, int. Dx, distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 8, Cat A./2, C1.3, vani 5,5,
R.C. € 383,47;
➢ Quota di ½ dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17,
P. 3°, int. Sx, distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 9, Cat A./3, C1.2, vani 5,5,
R.C. € 326,66;
➢ Quota di ½ dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17,
P. 4°, int. Dx, distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 10, Cat A./3, C1.2, vani 5,5,
R.C. € 326,66;
➢ Quota di ½ dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17,
P. 4°, int. Sx, distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 11, Cat A./3, C1.2, vani 5,5,
R.C. € 326,66;
➢ Quota di ½ dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17,
P. 5°, distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 12, Cat A./2, C1.3, vani 8,5, R.C. €
592,63.
Ciò detto, osserva il tribunale che all'udienza del 19 aprile 2024 le parti e i rispettivi procuratori hanno approvato il progetto divisionale elaborato dal nominato ctu nella relazione integrativa e hanno chiesto che l'assegnazione delle quote a ciascun condividente avvenga mediante sorteggio, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di divisione.
Ora, è bene, preliminarmente, precisare al riguardo che, il Tribunale, investito della relativa decisione, “ha il potere sostitutivo di dichiarare [...] l'esecutività del progetto, nonché quello di
11 modificarlo e di formare un nuovo progetto ed ha, altresì, il potere di provvedere direttamente alla assegnazione delle quote ai condividenti mediante sorteggio o, in caso di quote diseguali, alla loro attribuzione ai condividenti medesimi” (così letteralmente Cass. n°3483.1972; conformi Cass.
n°2117.1966; Cass. n°3448.1958; non risultano pronunzie difformi); che “Una volta stabilito che la ripartizione dei beni ereditari debba avvenire in natura con conguaglio in danaro, il giudice deve solo accertare che le quote vengano formate con i criteri stabiliti dall'art 727 cod. civ., ma, nell'attribuzione delle porzioni diseguali, ha un potere discrezionale, sempreché conformi la scelta a criteri di opportunità e dia conto della sua determinazione in modo adeguato” (così, testualmente Cass. n°925.1979); e che “In tema di scioglimento di una comunione ereditaria avente ad oggetto un compendio immobiliare,
l'accertamento del requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., è riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa” (così, Cass. n°7961.2003).
Fermi tali rilievi preliminari, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, è possibile addivenire allo scioglimento parziale della comunione ereditaria mediante attribuzione della parte di beni ereditari a ciascun coerede spettante in natura, come prescritto dalle norme codicistiche di cui agli artt. 720 e 727 c.c., sulla scorta dell'attività svolta dal nominato ctu, ing. con le seguenti precisazioni. Persona_4
Il ctu ha provveduto a stimare i beni immobiliari comuni, indicando per ciascuno il valore di mercato attuale, altrimenti detto, valore venale, tramite il sistema sintetico- comparativo, in ossequio alla costante e pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, che, in più occasioni, ha precisato, con principio riferito alla divisione ereditaria ma pacificamente applicabile anche alla divisione ordinaria, che “In tema di divisione ereditaria, la stima di beni immobili per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al valore venale da essi posseduto al tempo della divisione, coincidente, nel caso di divisione giudiziale, con il momento di proposizione della domanda.”(cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. II Sent., n. 8286 del 2019; ed ex multis Cass., n. 29733 del 2017; Cass., n. 21632 del 2010).
Tanto chiarito, dunque, il valore venale del compendio immobiliare costituente la comunione tra i germani e è Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 stato determinato dal nominato ctu all'esito delle operazioni di stima, integralmente condivise da questo Tribunale (cfr. pag. 12 della relazione di ctu depositata il 5.4.2024).
Pertanto, il valore complessivo della quota di ½ di detti immobili è pari a € 536.900,00.
La quota spettante a ciascuna delle parti è pari a 1/3, ovvero a € 178.966,66 per ciascuno dei coeredi (pari a 1/3 del valore della quota indivisa di 1/2). 12 Le quote così come individuate dal nominato ctu sono le seguenti:
Quota 1: composta dalla proprietà di 1/6 indiviso del locale box sito a Bagheria
(PA), Via Nicolò Tommaseo n.19, P.S1, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bagheria al Fg. 13, particella 235, Cat C./6, C1.U, 220 mq, R.C. € 284,05; e dalla proprietà di ½ indiviso del locale commerciale sito a Bagheria (PA), Via Alcide De Gasperi n. 4- 6,
P.T., identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub
1, Cat C./1, C1.6, 43 mq, R.C. € 810,58; locale commerciale sito a Bagheria (PA), Via
Alcide De Gasperi n. 8-10, P.T., identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al
Fg. 13, particella 608 Sub 2, Cat C./1, C1.5, 83 mq, R.C. € 1.341,70; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P. 4°, int. Dx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub 10, Cat A./3, C1.2, vani 5,5,
R.C. € 326,66; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P. 4°, int. Sx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub
11, Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; del valore complessivo di € 169.666,67 con diritto a ricevere a titolo di conguaglio la somma di € 9.300,00;
Quota 2: composta dalla proprietà di 1/6 indiviso del locale box sito a Bagheria
(PA), Via Nicolò Tommaseo n.19, P.S1, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bagheria al Fg. 13, particella 235, Cat C./6, C1.U, 220 mq, R.C. € 284,05; e dalla proprietà di ½ indiviso dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P.1°, int. Dx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608
Sub 4, Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via
Nicolò Tommaseo n. 17, P. 1°, int. Sx, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub 5, Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P. 3°, int. Dx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub 8, Cat
A./2, C1.3, vani 5,5, R.C. € 383,47; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò
Tommaseo n. 17, P. 3°, int. Sx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al
Fg. 13, particella 608 Sub 9, Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; del valore complessivo di € 184.066,67, con onere di versare un conguaglio pari a € 5.100,00;
Quota 3: composta dalla proprietà di 1/6 indiviso del locale box sito a Bagheria
(PA), Via Nicolò Tommaseo n.19, P.S1, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bagheria al Fg. 13, particella 235, Cat C./6, C1.U, 220 mq, R.C. € 284,05; e dalla proprietà
13 di ½ indiviso dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P. 2°, int. Dx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608
Sub 6, Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via
Nicolò Tommaseo n. 17, P. 2°, int. Sx, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub 7, P.
2. Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P. 5°, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub 12, Cat A./2, C1.3, vani 8,5, R.C. € 592,63; del valore complessivo di € 183.166,67, con onere di versare a titolo di conguaglio la somma di € 4.200,00.
Quanto alle modalità concrete della divisione, il nominato ctu ha ritenuto possibile addivenire alla divisione parziale del compendio ereditario mediante l'elaborazione di un progetto divisionale con relativi conguagli (cfr. pagg. 12 e 13 relazione di ctu depositata in data 5.4.2024).
Preso atto delle congiunte determinazioni manifestate dalle parti in ordine alle modalità di attribuzione di ciascuna delle tre quote ai condividenti, il tribunale dichiara che le quote derivanti dalla divisione parziale del compendio ereditario in ditta al de cuius, sopra meglio descritte, saranno assegnate a ciascun condividente all'esito del sorteggio da riservarsi al passaggio in giudicato della sentenza.
Un'ultima notazione riguarda il c.d preliminare di divisione di cui parte attrice chiede accertarsi l'invalidità.
Ritiene il tribunale che la pronuncia di divisione giudiziale della comunione ereditaria esistente tra e apertasi alla morte Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 del padre , assorba ogni possibile accordo di divisione già raggiunto in Persona_2 via stragiudiziale tra le parti, da valutarsi come indice della volontà dei condividenti di addivenire allo scioglimento della comunione e non già come assunzione di impegno vincolante in tal senso, vieppiù che tutti i coeredi hanno manifestato adesione al progetto divisionale elaborato dal nominato ctu, con assorbimento di ogni ulteriore questione in ordine alla valenza di detto contratto.
La domanda, pertanto, sulla scorta della comune volontà manifestata dalle parti, deve ritenersi assorbita.
Parimenti e per le stesse motivazioni, deve ritenersi assorbita ogni ulteriore questione in ordine alla qualità di erede di da ritenersi rinunciata, questione, Persona_1 peraltro, superata in punto di fatto a seguito del decesso di quest'ultima e della costituzione 14 dei figli, odierne parti del giudizio, quali eredi in prosecuzione.
3. Sul rendimento del conto tra i coeredi.
Venendo alla fase del rendimento del conto tra coeredi, va affrontata la domanda proposta reciprocamente dai condividenti e relativa alle indennità di occupazione e al rimborso delle somme sostenute per la manutenzione degli immobili oggetto del compendio ereditario.
È bene, preliminarmente, precisare che l'unica domanda di rendiconto tra coeredi soggetta alla cognizione odierna è quella relativa ai beni oggetto di divisione parziale, sopra meglio descritti, esulando dal presente giudizio la domanda relativa ai frutti dei beni abusivi la cui divisione, in questa sede, sarà dichiarata improcedibile.
A giudizio di questo Tribunale, tale domanda è fondata nei termini e limiti di cui appresso.
Deve, in primo luogo, ricordarsi che il condividente nell'esclusiva disponibilità delle res ereditarie sia tenuto alla restituzione, pro quota, dei cd. frutti civili appresi o maturandi, ovvero del corrispettivo del godimento degli immobili che si è concesso o si sarebbe potuto concedere ad altri (cfr. Cass. n°1528.1985; tali frutti verranno parametrati, in assenza di altri più idonei criteri, al canone annuo di locazione: cfr., sul punto, Cass. n°7716.1990).
Ebbene, nonostante sia circostanza incontestata e, anzi, pacificamente ammessa dai condividenti quella per la quale sin da epoca immediatamente successiva al decesso del padre ciascuno di essi abbia provveduto a godere in via autonoma dei beni oggetto della comunione ereditaria, la genericità delle allegazioni proposte impedisce l'accertamento del rendimento del conto tra gli eredi, relativamente al godimento di detti beni.
La documentazione offerta dalle parti, invero, non risulta univocamente riconducibile all'unico bene oggetto della presente divisione, l'edificio sito in Bagheria, via Nicolò
Tommaseo, non risultando specificatamente indicati gli immobili concessi in locazione ai numerosi conduttori di tutti i beni ereditari.
Invero, dalla disamina dei prospetti di pagamento dei canoni a ciascun condividente emerge l'indicazione dei nominativi dei conduttori, senza, tuttavia, alcun riferimento allo specifico immobile locato.
Parimenti si rileva dalla disamina delle numerose ricevute di pagamento dei canoni pure prodotte dalle parti.
L'unica spesa sostenuta effettivamente dalle due condividenti e Parte_1 per la manutenzione del bene comune che può ritenersi provata in questa Controparte_1
15 sede è quella relativa alla messa in sicurezza delle parti aggettanti dell'edificio de quo, così come accertata dal nominato ctu.
Risulta, invero, per tabulas che le predette parti hanno sostenuto spese per la messa in sicurezza dell'edificio pari a complessivi € 4.050,04 (di cui € 2.000,14 sostenute da ed € 2.049,90 sostenute da cfr. pag. 14 relazione Parte_1 Controparte_1 integrativa di ctu in atti).
Ora, tenuto conto che la quota oggetto della comunione è pari a ½ del diritto di proprietà sull'intero edificio sito in Bagheria, via Nicolò Tommaseo, restando la metà residua in capo a estromessa dal rendiconto tra coeredi, la somma Persona_1 sostenuta nell'interesse della cosa comune risulta pari a € 2.025,02, da imputarsi per 1/3 a ciascun condividente, e così pari a € 675,00 per ciascuno.
Pertanto, dovrà corrispondere alle sorelle e Controparte_2 Parte_1 la somma complessiva di € 675,00 quale rimborso delle spese sostenute Controparte_1 per la messa in sicurezza dell'edificio, e così € 337,50 per ciascuno.
4. Spese di lite
In considerazione dell'oggetto del giudizio si ritiene di compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Le spese di c.t.u., in quanto gravanti sulla massa, vanno poste a carico dei condividenti in misura corrispondente alla quota di spettanza, e dunque, in capo a Parte_1
e nella misura di 1/3 ciascuno, con la precisazione Controparte_1 Controparte_2 che la quota gravante in capo al convenuto deve essere posta in capo Controparte_2 all'Erario, tenuto conto dell'ammissione provvisoria e anticipata dello stesso al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Termini Imerese del 10.11.2024.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara aperta la successione di , nato a [...] il [...] e Persona_2 deceduto a Bagheria in data 21.2.2009; accerta e dichiara che l'eredità del de cuius, costituita dai beni sopra meglio descritti, si è devoluta ab intestato ex art. 566 c.c. in favore di:
o nella misura di 1/3; Parte_1
o nella misura di 1/3; Controparte_1
o nella misura di 1/3; Controparte_2
16 dichiara lo scioglimento parziale della comunione esistente sopra i beni quali sopra descritti e, dispone che le seguenti quote disposte dal nominato ctu nel progetto divisionale di cui alla relazione integrativa depositata in data 5.4.2024:
Quota 1: composta dalla proprietà di 1/6 indiviso del locale box sito a Bagheria
(PA), Via Nicolò Tommaseo n.19, P.S1, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bagheria al Fg. 13, particella 235, Cat C./6, C1.U, 220 mq, R.C. € 284,05; e dalla proprietà di ½ indiviso del locale commerciale sito a Bagheria (PA), Via Alcide De Gasperi n. 4- 6,
P.T., identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub
1, Cat C./1, C1.6, 43 mq, R.C. € 810,58; locale commerciale sito a Bagheria (PA), Via
Alcide De Gasperi n. 8-10, P.T., identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al
Fg. 13, particella 608 Sub 2, Cat C./1, C1.5, 83 mq, R.C. € 1.341,70; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P. 4°, int. Dx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub 10, Cat A./3, C1.2, vani 5,5,
R.C. € 326,66; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P. 4°, int. Sx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub
11, Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; del valore complessivo di € 169.666,67 con diritto a ricevere a titolo di conguaglio la somma di € 9.300,00
Quota 2: composta dalla proprietà di 1/6 indiviso del locale box sito a Bagheria
(PA), Via Nicolò Tommaseo n.19, P.S1, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bagheria al Fg. 13, particella 235, Cat C./6, C1.U, 220 mq, R.C. € 284,05; e dalla proprietà di ½ indiviso dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P.1°, int. Dx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608
Sub 4, Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via
Nicolò Tommaseo n. 17, P. 1°, int. Sx, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub 5, Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P. 3°, int. Dx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub 8, Cat
A./2, C1.3, vani 5,5, R.C. € 383,47; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò
Tommaseo n. 17, P. 3°, int. Sx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al
Fg. 13, particella 608 Sub 9, Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; del valore complessivo di € 184.066,67, con onere di versare un conguaglio pari a € 5.100,00;
Quota 3: composta dalla proprietà di 1/6 indiviso del locale box sito a Bagheria
17 (PA), Via Nicolò Tommaseo n.19, P.S1, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bagheria al Fg. 13, particella 235, Cat C./6, C1.U, 220 mq, R.C. € 284,05; e dalla proprietà di ½ indiviso dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P. 2°, int. Dx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608
Sub 6, Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via
Nicolò Tommaseo n. 17, P. 2°, int. Sx, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub 7, P.
2. Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P. 5°, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub 12, Cat A./2, C1.3, vani 8,5, R.C. € 592,63; del valore complessivo di € 183.166,67, con onere di versare a titolo di conguaglio la somma di € 4.200,00; saranno assegnate alle parti mediante estrazione a sorte da riservare al passaggio in giudicato della presente sentenza;
condanna al pagamento, in favore di della Controparte_2 Parte_1 somma di € 337,50 per la messa in sicurezza della cosa comune;
condanna al pagamento, in favore di della Controparte_2 Controparte_1 somma di € 337,50 per la messa in sicurezza della cosa comune;
rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
compensa le spese di lite sostenute dalle parti;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di e Parte_1 Controparte_1
nella misura di 1/3 per ciascuno, le spese di ctu, così come liquidate in Controparte_2 separato decreto, con la precisazione che la quota in ditta a deve essere Controparte_2 posta a carico dell'Erario, tenuto conto dell'ammissione anticipata e provvisoria dello stesso al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese, 4 dicembre 2025
Il Giudice
OS UM
18
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa OS UM, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2214 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2014, rimessa in decisione all'udienza del 14.7.2025, e vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bagheria, via Dante n. 79, presso e nello studio dell'Avv. Claudio Schicchi, che la rappresenta e difende per mandato in atti, in proprio e nella qualità di erede di Per_1
nata a [...] il [...] e ivi deceduta in data 6.8.2023, originariamente
[...] convenuta nell'odierno giudizio;
attrice
e
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Bagheria, via D. Murdolo n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Alfano, che la rappresenta e difende per mandato in atti, in proprio e nella qualità di erede di Per_1
nata a [...] il [...] e ivi deceduta in data 6.8.2023, originariamente
[...] convenuta nell'odierno giudizio;
convenuta
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
Bagheria, via Luigi Pirandello n. 26, presso e nello studio dell'Avv. Liliana Puleo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti, in proprio e nella qualità di erede di Per_1
nata a [...] il [...] e ivi deceduta in data 6.8.2023, originariamente
[...] convenuta nell'odierno giudizio;
convenuto
1 e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed Controparte_3 CodiceFiscale_4 ivi residente nella via Empedocle Restivo, 48; convenuta contumace
e
(GIÀ Controparte_4 Controparte_5
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato
[...] presso la sede dell'ente sita in Palermo, via E. Morselli, 8, 90143; P.Iva ; P.IVA_1 convenuta contumace
CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale di udienza del 14.7.2025, atti ivi richiamati, comparse conclusionali e memorie di replica ritualmente depositate.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio i Parte_1 germani, e e la madre, Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 esponendo che in data 21.2.2009 decedeva, ab intestato, il padre (nato a Persona_2
Santa FL in data 6.10.1930) e che l'intera proprietà si era devoluta ai figli, l'attrice e i convenuti, avendo moglie del de cuius e madre delle parti, rinunziato Persona_1 all'eredità del marito con dichiarazione resa avanti il Cancelliere del Tribunale di Palermo –
Sezione Distaccata di Bagheria, in data 16.10.2009 (n. 90, Vol. 9990).
Rappresentava l'attrice che il compendio ereditario era costituito dai seguenti beni:
1) Quota pari a ½ del fabbricato di piano terra, primo, secondo, terzo, quarto e quinto, sito in Bagheria tra la via Nicolò Tommaseo e la via Alcide De Gasperi;
individuato in
Catasto al foglio 13, particella 235, particella 608 sub 1, particella 608 sub 2, particella 608 sub 3, particella 608 sub 4, particella 608 sub 5, particella 608 sub 6, particella 608 sub 7, particella 608 sub 8, particella 608 sub 9, particella 608 sub 10, particella 608 sub 11, particella 608 sub 12;
2) Piena proprietà degli appartamenti di piano terra, primo, terzo e quarto, facenti parte del fabbricato sito in Bagheria via Salvatore Rosa (in Catasto via Sutera) n.7; individuato in
Catasto al foglio 14, particella 1068 sub 1, particella 1068 sub 2, via Sutera n.7, particella
1068 sub 4, particella 1068 sub 5;
3) Diritti di proprietà sul fabbricato di piano terra, primo, secondo e terzo sito in Santa
FL via Ungheria n. 59, in Catasto Piazza Vincenzo D'Acquisto, n.57, individuato al 2 foglio 4, particella 163 sub 8-9, particella 163 sub 6-7, particella 163 sub 1-3-10, particella
163 sub 2-4;
4) Piena proprietà dei fabbricati di piano scantinato e piano terra siti in Santa FL
(frazione Porticello) via Solunto, individuati in Catasto al foglio 3, particelle graffate 736 sub 3-7, particelle graffate 736 sub 4-9, particelle graffate 736 sub 5-10, particelle graffate
736 sub 6-11, particella 736 sub 8;
5) Piena proprietà del fabbricato a piano terra sito in Trabia contrada S. Onofrio Via
Degli Oleandri, individuato in Catasto al foglio 12, particelle graffate 2103 sub 1-4, particelle graffate 2103 sub 2-5;
6) Piena proprietà del fabbricato di piano scantinato e piano terra sito in Trabia, Viale dei Pini, individuato in Catasto al foglio 12, particelle graffate 2111 sub 2-3, particelle graffate 2111 sub 1-4;
7) Piena proprietà del terreno sito in Trabia contrada S. Onofrio esteso nello intero are otto e centiare novanta (08.90) catastali;
individuato in Catasto al foglio 12 particella 2113, particella 2114, particella 2115, particella 2116.
L'attrice esponeva che dopo l'apertura della successione del padre, gli eredi avevano redatto un contratto preliminare di divisione privo dei necessari requisiti di validità e di efficacia, e si erano immessi nel possesso dei beni ereditari.
Chiedeva, pertanto, al tribunale di dichiarare aperta la successione di Per_2
(nato a [...] il [...] e deceduto a Bagheria in data 21.2.2009);
[...] dichiarare la nullità del preliminare di divisione e del successivo sorteggio redatto dalle parti in data 3.6.2010; disporre lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi alla morte del padre, con esclusione dalla stessa della madre che vi aveva Persona_1 rinunciato;
con imputazione alla quota di ciascun erede del corrispettivo del godimento esclusivo degli immobili oggetto della massa, delle donazioni eventualmente ricevute in vita dal de cuius, e delle spese sostenute per la manutenzione e conservazione dei beni comuni, pari, quanto all'attrice, a € 18.376,62; promuoveva, altresì, azione di rendiconto nei confronti dei coeredi nel possesso dei beni ereditari e, per l'effetto, di condanna al pagamento in favore dell'attrice dei frutti alla stessa pro quota spettanti oltre interessi legali sino al soddisfo;
il tutto con vittoria di spese e compensi, tenuto conto del rifiuto dei convenuti ad addivenire a una divisione stragiudiziale del compendio ereditario del padre.
Si costituiva in giudizio la quale manifestava adesione alla domanda di Controparte_1 scioglimento della comunione ereditaria proposta dall'attrice. 3 Esponeva la convenuta, tuttavia, che le parti avevano stipulato un preliminare di divisione del compendio ereditario in ditta al padre, comprensivo di tutti i beni e al quale aveva partecipato anche la madre, che si era impegnata a donare le Persona_1 proprie quote ai figli, e che, tuttavia, il progetto non era stato definitivamente approvato per le continue indecisioni della stessa attrice.
Ciononostante, deduceva la convenuta le parti erano rimaste nel Controparte_1 possesso dei beni ereditari a ciascuna destinati dal preliminare di divisione in questione, che avevano continuato a gestire liberamente, senza rendere il conto agli altri coeredi.
Ciò posto precisava che, nelle operazioni divisionali, non avrebbe dovuto imputarsi alla propria quota la donazione dell'immobile rogata in Notar di Palermo del Persona_3
22.7.1999 da potere del de cuius, da ritenersi donazione simulata tenuto conto che la convenuta aveva versato al padre, per l'acquisto dell'immobile, la somma di Lire 20.000.000
e che il padre aveva deciso di porre in essere una donazione, anziché stipulare un contratto di compravendita con la figlia, per motivi fiscali.
Concludeva, pertanto, aderendo alla domanda di divisione formulata dall'attrice, con rigetto di tutte le ulteriori domande proposte. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio, altresì, il quale, precisando che la divisione Controparte_2 stragiudiziale del compendio ereditario del padre, come da preliminare di divisione del
3.6.2010, non aveva avuto seguito per volontà dell'attrice, aderiva a tutte le domande proposte dalla stessa, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva, infine, la quale, in via preliminare, eccepiva il Persona_1 proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di divisione della comunione ereditaria apertasi alla morte del marito , deducendo di aver Persona_2 rinunciato espressamente all'eredità del marito con dichiarazione formalizzata innanzi al
Cancelliere del Tribunale di Palermo – Sezione Distaccata di Bagheria in data 16.10.2009.
Ne deriva che la comunione tra la medesima convenuta e i figli, pure parti dell'odierno giudizio, esisteva solo sugli immobili siti in Bagheria, via Nicolò Tommaseo, e in Santa
FL, via Ungheria n. 59, di cui la stessa era proprietaria della quota indivisa di ½ per averli acquistati insieme al marito con il quale era in comunione legale dei beni.
Eccepiva, altresì, il difetto della condizione di procedibilità della domanda per carenza della mediazione nei suoi confronti.
Nel merito, rappresentando che la divisione stragiudiziale dell'eredità del marito non era giunta a buon esito per i comportamenti dell'attrice, nulla osservava in ordine alla domanda 4 di divisione proposta.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 26.1.2015 il giudice invitava le parti a fornire chiarimenti sulla posizione della convenuta rispetto alla Persona_1 comunione ereditaria, nonché sulla domanda di rendiconto e sulla condizione di procedibilità.
All'udienza del 3.6.2015 l'attrice precisava le domande già proposte chiedendo al
Tribunale di dichiarare l'inefficacia della rinunzia all'eredità di Persona_2 presentata da in data 16/10/2009 innanzi al Cancelliere del Tribunale Persona_1 di Palermo (Sez. distaccata di Bagheria); per l'effetto, di dichiarare che Per_1 aveva acquistato la qualità di erede sic et sempliciter del defunto
[...] Per_2
in forza di accettazione tacita dell'eredità per facta concludentia; ribadiva la
[...] domanda di divisione della comunione ereditaria, con imputazione all'attrice delle spese sostenute in favore della comunione;
di ordinare a il rendiconto della Persona_1 gestione dei beni a far data dalla morte del de cuius e, per l'effetto, di condannare Per_1
a restituire alla massa ereditaria tutte le somme da quest'ultima incassata a titolo
[...] di canoni locativi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, in subordine, imputare le medesime somme alla propria quota dell'eredità; di condannare a Persona_1 restituire e rifondere all'attrice quanto sborsato in eccedenza per le spese di successione
(notarili, imposte e tasse e quant'altro) e per le imposte e tasse relativa alla proprietà a far data dalla morte del de cuius.
Con ordinanza emessa in pari data veniva concesso alle parti termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, condizione di procedibilità della domanda. Il procedimento veniva rinviato all'udienza del 16.12.2015, ove venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di ctu (cfr. ordinanza del 21.5.2018).
Depositata la relazione di ctu in data 11.5.2019, all'udienza del 31.10.2019 le parti chiedevano congiuntamente un rinvio per trattative, rappresentando di essere in procinto di raggiungere un accordo.
Alle udienze del 12.2.2020, del 2.7.2020, del 24.9.2020 venivano richiesti ulteriori rinvii per trattative.
Fallite le trattative tra le parti, con ordinanza del 28.4.2022 il Giudice invitava le parti a valutare la definizione stragiudiziale della causa, rinviando all'udienza del 21.9.2022, poi rinviata, mutato il giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza del 26.9.2022. 5 Alla predetta udienza le parti chiedevano un rinvio adeguato alla necessità di vendere in blocco alcuni beni del compendio ereditario;
il procedimento veniva rinviato all'udienza del
30.1.2023, ove le parti, rappresentando che le operazioni di vendita non erano andate a buon fine, chiedevano il richiamo del ctu.
Con ordinanza del 15.9.2023, il giudice, rilevato che taluni beni oggetto del compendio ereditario presentavano difformità edilizie e/o urbanistiche rispetto ai titoli edilizi o la carenza di titolo edilizio, rinviava all'udienza del 14.4.2023 per acquisire il consenso delle parti all'estromissione dalla divisione dei beni ivi meglio descritti.
Alla predetta udienza le parti chiedevano il richiamo del ctu al fine di predisporre un progetto di divisione dei soli immobili divisibili.
Richiamato il ctu con ordinanza del 9 maggio 2023 e depositata la relazione integrativa di ctu in data 5.4.2024, all'udienza del 19.4.2024 le parti aderivano all'ipotesi n. 1 di cui al progetto divisionale elaborato dal nominato ctu, chiedendo l'estrazione a sorte delle quote.
All'udienza del 7.6.2024 le parti chiedevano un breve rinvio per produrre la dichiarazione di rinuncia all'eredità di Persona_1
Il procedimento, rinviato all'udienza del 27.9.2024 per impedimento del difensore di una delle parti a comparire, veniva ulteriormente rinviato all'udienza del 25.10.2024 su richiesta delle parti per tentare una definizione stragiudiziale della controversia.
All'udienza di rinvio la procuratrice costituita di ne dichiarava il Persona_1 decesso, avvenuto in data 6.8.2023; il giudice dichiarava l'interruzione del giudizio.
Depositata istanza di riassunzione dall'attrice, veniva fissata l'udienza di prosecuzione alla data del 25.3.2025, con onere alla parte di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza agli eredi entro il 15.2.2025.
Costituitisi gli eredi di nelle persone di attrice, Persona_1 Parte_1
e e convenuti, e ritenuta la causa matura per la Controparte_1 Controparte_2 decisione, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.7.2025, ove veniva assunto in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La divisione della comunione ereditaria Cont
prendendo le mosse dalla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, il
Tribunale rileva e osserva che il nominato ctu, ing. con relazione Persona_4 integrativa depositata in data 5.4.2024 ha accertato che su diversi immobili oggetto del compendio ereditario sussistono abusi totali o parziali che comportano l'improcedibilità 6 della domanda di divisione.
In particolare, i beni immobili sui quali il nominato ctu, operando la ricostruzione della
'storia' urbanistica ed edilizia con ragionamento logico e scevro di contraddizioni, che questo Tribunale ritiene di dover condividere, ha accertato la presenza di abusi sono:
➢ l'immobile sito in Bagheria, Via Salvatore Rosa n. 36 (in Catasto via Sutera n.7), identificato in Catasto al fg. 14, part.lle 1068 sub 1, 1068 sub 2, 1068 sub 4, 1068 sub 5;
➢ l'immobile sito in Santa FL, Via Ungheria n. 59, in Catasto identificato al fg. 4, part.lle 163 sub 8-9, sub 6-7, sub 1-3-10, sub 2-4;
➢ l'immobile sito in Santa FL, fraz. Porticello, Via Solunto, in Catasto identificato al fg. 3, part.lle graffate 736 sub 3-7, 736 sub 4-9, 736 sub 5-10, 736 sub 6-11, 736 sub 8;
➢ l'immobile sito in Trabia, Contrada S. Onofrio, in Catasto identificato al fg. 12, part.lle graffate 2103 sub 1-4 e 2103 sub 2-5;
➢ l'immobile sito in Trabia, Viale dei Pini, in Catasto identificato al fg. 12, part.lle graffate 2111 sub 2-3 e 2111 sub 1-4.
Pertanto, sulla scorta degli accertamenti posti in essere dall'ausiliario del giudice, che, come già precisato, si condividono integralmente, la domanda di divisione del compendio ereditario venutosi a formare alla morte di proposta dall'attrice e cui Persona_2 hanno aderito i convenuti e deve essere dichiarata Controparte_1 Controparte_2 improcedibile, tuttavia con le seguenti precisazioni.
È bene osservare che l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, confermato, da ultimo, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. la nota sentenza n. 25021 del
7.10.2019), fatto proprio da questo Tribunale, ritiene che la divisione dell'immobile abusivo in comunione ereditaria sia preclusa dall'art. 17, I comma, L. 1 settembre 1985, n. 47 (oggi abrogato e sostituito dall'analogo art. 46, D.P.R. n. 380 del 2001 che ne ha recepito integralmente il contenuto) a mente del quale “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria”.
Osterebbe altresì alla divisione dell'immobile abusivo il disposto di cui all'art. 40 della stessa legge, che analogamente dispone per gli abusi edilizi realizzati prima della sua entrata in vigore in mancanza di presentazione della concessione in sanatoria, ovvero della relativa
7 istanza accompagnata dal versamento della rate di oblazione previste.
La sanzione della nullità per gli atti inter vivos sopra detti risponde alla ratio pubblicistica di impedire il consolidarsi di gravi violazioni urbanistiche mediante la circolazione e commercializzazione dei beni abusivi, circolazione ritenuta confliggente con l'interesse pubblico ad un ordinato assetto del territorio.
Chiarita la natura inter vivos del contratto avente efficacia traslativa di divisione ereditaria, ne deriva che “gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall'art. 46, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 17 della L. 28 febbraio 1985, n. 47) e dall'art. 40, comma 2, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”, dal momento che “l'ordinamento giuridico non possa consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio;
né il giudice potrebbe - contraddittoriamente - da un lato dichiarare la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione degli artt. 46 del D.P.R.
n. 380 del 2001 e 40 della L. n. 47 del 1985 e, dall'altro, disporre la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi.” (cfr. SSUU sopra citate).
Dichiarata l'improcedibilità della domanda di divisione degli immobili oggetto del compendio ereditario nei quali è stata accertata la presenza di abusi, deve essere valutata l'ammissibilità di una pronuncia di divisione parziale, relativa ai beni che non presentino abusi, pure presenti nel compendio ereditario, pronuncia chiesta espressamente dai coeredi all'udienza del 19.4.2024, nella quale le parti e i rispettivi procuratori hanno chiesto la divisione dell'unico immobile regolare dal punto di vista urbanistico ed edilizio sulla scorta
“dell'ipotesi n. 1 elaborata dal nominato ctu alle pagg. nn. 12 e 13 della relazione depositata in data
5.4.2024, e che, quanto alle modalità dell'attribuzione alle parti, si proceda all'estrazione a sorte” (cfr. verbale dell'udienza citata).
Volontà comune dei coeredi costantemente ribadita fino agli scritti conclusionali.
Ora, nessun dubbio sussiste in merito all'ammissibilità della divisione parziale in presenza dell'accordo di tutti i condividenti, con esclusione del fabbricato abusivo che ne faccia parte, che comporta la conformità della divisione giudiziale al disposto del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, e la sottrae alla comminatoria di nullità ivi prevista: “Questa Suprema Corte ha perciò affermato che è possibile una
"divisione parziale" dei beni ereditari (in questo senso, Cass., Sez. Un., n. 1323 del 16/03/1978; Cass., 8 Sez. Un., n. 1145 del 24/03/1977), sia per via contrattuale, allorquando vi sia apposito accordo tra tutti i coeredi, sia per via giudiziale, quando, essendo stata richiesta tale divisione da uno dei coeredi, gli altri non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (Cass., Sez. 2, n. 6931 del 08/04/2016; Cass., Sez. 2, n. 5869 del 24/03/2016; Cass., Sez. 2, n. 573 del 12/01/2011;
Cass., Sez. 2, n. 10220 del 29/11/1994; per l'affermazione del carattere abnorme dell'ordinanza del giudice che approvi un progetto di divisione parziale dei beni ereditari in difetto di consenso esplicito di tutti i condividenti, v. Cass., Sez. 2, n. 4699 del 24/05/1990; Cass., Sez. 2, n. 1297 del 23/02/1980;
Cass., Sez. 2, n. 1012 del 12/02/1980); con la divisione parziale dei beni ereditari, ciò che viene attribuito a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva. I beni non divisi rimangono in comunione (Cass., Sez. 2, n. 905 del 09/02/1980;
Cass., Sez. 1, n. 1398 del 16/05/1973) e tale comunione conserva la sua originaria natura ereditaria, con la conseguenza che al suo scioglimento sono applicabili i principi, anche di carattere processuale, propri della divisione ereditaria (Cass., Sez. Un., n. 1323 del 16/03/1978; Cass., Sez. 2, n. 8448 del
03/09/1997) e che l'ultima porzione da attribuirsi va determinata, salvo patto contrario, attraverso una valutazione globale di tutti i beni, quelli già divisi e quelli rimasti in comunione, secondo un criterio uniforme e riferito allo stesso momento temporale (Cass., Sez. Un., n. 1145 del 24/03/1977)” (cfr.
SSUU n. 25021 del 7.10.2019, già citata).
Di conseguenza, alla luce delle superiori argomentazioni, nel caso di specie deve predicarsi l'ammissibilità della divisione parziale del compendio ereditario esistente alla morte di chiesta concordemente da tutte le parti del giudizio. Persona_2
***
Ammessa la divisione parziale, occorre in primo luogo procedere alle declaratorie preliminari imposte dall'ordine di pregiudizialità, dichiarando, all'uopo, aperta la successione di , nato a [...] il [...] e deceduto a Bagheria Persona_2 in data 21.2.2009 (cfr. certificato di morte rilasciato in data 24.7.2009 dal Comune di
Bagheria e dichiarazione di apertura della successione n. 90 vol. 9990, allegati all'atto di citazione).
In assenza di disposizioni di ultima volontà, la successione del de cuius resta disciplinata dalle norme civilistiche vigenti, e in particolare dall'art. 581 c.c.
Tuttavia, nel caso di specie, la moglie del de cuius, con Persona_1 dichiarazione del 16.10.2009 resa innanzi al Cancelliere del Tribunale di Palermo – Sezione
Distaccata di Bagheria ha rinunciato all'eredità del marito . Persona_2
Invero, emerge per tabulas ed è incontestato tra le parti, che, da ultimo lo hanno ribadito 9 negli scritti conclusionali, che con dichiarazione del 16.10.2009 resa Persona_1 al Cancelliere del Tribunale di Palermo – Sezione Distaccata di Bagheria, abbia rinunciato all'eredità del marito . Persona_2
Ai sensi dell'art. 521 c.c., la rinunzia agisce retroattivamente, pertanto, colui che dichiara validamente di voler rinunziare all'eredità viene considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili.
La giurisprudenza, nell'affermare con chiarezza il principio che il rinunziante perde ab origine la qualifica di erede, e dunque deve essere considerato con effetti retroattivi come se non fosse mai stato chiamato all'eredità, ne trae le debite conseguenze rilevando la sua estraneità sia in ordine alle obbligazioni ed ai debiti contratti dal de cuius, sia in relazione ai rapporti tributari tra il de cuius e l'amministrazione finanziaria, sia escludendo che possa essere considerato soggetto passivo di tributi successori.
La rinuncia all'eredità di ad opera della moglie Persona_2 Persona_1 ha comportato l'accrescimento della quota a favore degli altri coeredi, i figli, odierna attrice e convenuti, sicché va dichiarato che l'eredità di , si è devoluta, per Persona_2 legge, in favore dei figli e fratelli Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 germani, nella misura di 1/3 per ciascuno, ai sensi dell'art. 566 c.c.
Ciò premesso, il compendio ereditario oggetto della odierna divisione parziale risulta composto dai seguenti beni (vedasi pagg. 12 e 13 della relazione depositata in data
5.4.2024):
➢ Quota di ½ del locale box sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 19,
P.S1, distinto in Catasto al Fg. 13, particella 235, Cat C./6, C1.U, 220 mq, R.C. € 284,05;
➢ Quota di ½ del locale commerciale sito a Bagheria (PA), Via Alcide De Gasperi n.
4 - 6, P.T., distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 1, Cat C./1, C1.6, 43 mq, R.C. €
810,58;
➢ Quota di ½ del locale commerciale sito a Bagheria (PA), Via Alcide De Gasperi n.
8-10, P.T., distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 2, Cat C./1, C1.5, 83 mq, R.C. €
1.341,70;
➢ Quota di ½ dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17,
P.A. distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 3, Cat A./2, C1.1, vani 1,5, R.C. €
75,92;
➢ Quota di ½ dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17,
10 P.1°, int. Dx, distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 4, Cat A./3, C1.2, vani 5,5,
R.C. € 326,66;
➢ Quota di ½ dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17,
P. 1°, int. Sx, distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 5, Cat A./3, C1.2, vani 5,5,
R.C. € 326;
➢ Quota di ½ dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17,
P. 2°, int. Dx, distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 6, Cat A./3, C1.2, vani 5,5,
R.C. € 326,66;
➢ Quota di ½ dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17,
P. 2°, int. Sx, distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 7, P.
2. Cat A./3, C1.2, vani
5,5, R.C. € 326,66;
➢ Quota di ½ dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17,
P. 3°, int. Dx, distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 8, Cat A./2, C1.3, vani 5,5,
R.C. € 383,47;
➢ Quota di ½ dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17,
P. 3°, int. Sx, distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 9, Cat A./3, C1.2, vani 5,5,
R.C. € 326,66;
➢ Quota di ½ dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17,
P. 4°, int. Dx, distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 10, Cat A./3, C1.2, vani 5,5,
R.C. € 326,66;
➢ Quota di ½ dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17,
P. 4°, int. Sx, distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 11, Cat A./3, C1.2, vani 5,5,
R.C. € 326,66;
➢ Quota di ½ dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17,
P. 5°, distinto in Catasto al Fg. 13, particella 608 Sub 12, Cat A./2, C1.3, vani 8,5, R.C. €
592,63.
Ciò detto, osserva il tribunale che all'udienza del 19 aprile 2024 le parti e i rispettivi procuratori hanno approvato il progetto divisionale elaborato dal nominato ctu nella relazione integrativa e hanno chiesto che l'assegnazione delle quote a ciascun condividente avvenga mediante sorteggio, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di divisione.
Ora, è bene, preliminarmente, precisare al riguardo che, il Tribunale, investito della relativa decisione, “ha il potere sostitutivo di dichiarare [...] l'esecutività del progetto, nonché quello di
11 modificarlo e di formare un nuovo progetto ed ha, altresì, il potere di provvedere direttamente alla assegnazione delle quote ai condividenti mediante sorteggio o, in caso di quote diseguali, alla loro attribuzione ai condividenti medesimi” (così letteralmente Cass. n°3483.1972; conformi Cass.
n°2117.1966; Cass. n°3448.1958; non risultano pronunzie difformi); che “Una volta stabilito che la ripartizione dei beni ereditari debba avvenire in natura con conguaglio in danaro, il giudice deve solo accertare che le quote vengano formate con i criteri stabiliti dall'art 727 cod. civ., ma, nell'attribuzione delle porzioni diseguali, ha un potere discrezionale, sempreché conformi la scelta a criteri di opportunità e dia conto della sua determinazione in modo adeguato” (così, testualmente Cass. n°925.1979); e che “In tema di scioglimento di una comunione ereditaria avente ad oggetto un compendio immobiliare,
l'accertamento del requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., è riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa” (così, Cass. n°7961.2003).
Fermi tali rilievi preliminari, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, è possibile addivenire allo scioglimento parziale della comunione ereditaria mediante attribuzione della parte di beni ereditari a ciascun coerede spettante in natura, come prescritto dalle norme codicistiche di cui agli artt. 720 e 727 c.c., sulla scorta dell'attività svolta dal nominato ctu, ing. con le seguenti precisazioni. Persona_4
Il ctu ha provveduto a stimare i beni immobiliari comuni, indicando per ciascuno il valore di mercato attuale, altrimenti detto, valore venale, tramite il sistema sintetico- comparativo, in ossequio alla costante e pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, che, in più occasioni, ha precisato, con principio riferito alla divisione ereditaria ma pacificamente applicabile anche alla divisione ordinaria, che “In tema di divisione ereditaria, la stima di beni immobili per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al valore venale da essi posseduto al tempo della divisione, coincidente, nel caso di divisione giudiziale, con il momento di proposizione della domanda.”(cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. II Sent., n. 8286 del 2019; ed ex multis Cass., n. 29733 del 2017; Cass., n. 21632 del 2010).
Tanto chiarito, dunque, il valore venale del compendio immobiliare costituente la comunione tra i germani e è Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 stato determinato dal nominato ctu all'esito delle operazioni di stima, integralmente condivise da questo Tribunale (cfr. pag. 12 della relazione di ctu depositata il 5.4.2024).
Pertanto, il valore complessivo della quota di ½ di detti immobili è pari a € 536.900,00.
La quota spettante a ciascuna delle parti è pari a 1/3, ovvero a € 178.966,66 per ciascuno dei coeredi (pari a 1/3 del valore della quota indivisa di 1/2). 12 Le quote così come individuate dal nominato ctu sono le seguenti:
Quota 1: composta dalla proprietà di 1/6 indiviso del locale box sito a Bagheria
(PA), Via Nicolò Tommaseo n.19, P.S1, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bagheria al Fg. 13, particella 235, Cat C./6, C1.U, 220 mq, R.C. € 284,05; e dalla proprietà di ½ indiviso del locale commerciale sito a Bagheria (PA), Via Alcide De Gasperi n. 4- 6,
P.T., identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub
1, Cat C./1, C1.6, 43 mq, R.C. € 810,58; locale commerciale sito a Bagheria (PA), Via
Alcide De Gasperi n. 8-10, P.T., identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al
Fg. 13, particella 608 Sub 2, Cat C./1, C1.5, 83 mq, R.C. € 1.341,70; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P. 4°, int. Dx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub 10, Cat A./3, C1.2, vani 5,5,
R.C. € 326,66; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P. 4°, int. Sx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub
11, Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; del valore complessivo di € 169.666,67 con diritto a ricevere a titolo di conguaglio la somma di € 9.300,00;
Quota 2: composta dalla proprietà di 1/6 indiviso del locale box sito a Bagheria
(PA), Via Nicolò Tommaseo n.19, P.S1, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bagheria al Fg. 13, particella 235, Cat C./6, C1.U, 220 mq, R.C. € 284,05; e dalla proprietà di ½ indiviso dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P.1°, int. Dx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608
Sub 4, Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via
Nicolò Tommaseo n. 17, P. 1°, int. Sx, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub 5, Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P. 3°, int. Dx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub 8, Cat
A./2, C1.3, vani 5,5, R.C. € 383,47; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò
Tommaseo n. 17, P. 3°, int. Sx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al
Fg. 13, particella 608 Sub 9, Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; del valore complessivo di € 184.066,67, con onere di versare un conguaglio pari a € 5.100,00;
Quota 3: composta dalla proprietà di 1/6 indiviso del locale box sito a Bagheria
(PA), Via Nicolò Tommaseo n.19, P.S1, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bagheria al Fg. 13, particella 235, Cat C./6, C1.U, 220 mq, R.C. € 284,05; e dalla proprietà
13 di ½ indiviso dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P. 2°, int. Dx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608
Sub 6, Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via
Nicolò Tommaseo n. 17, P. 2°, int. Sx, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub 7, P.
2. Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P. 5°, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub 12, Cat A./2, C1.3, vani 8,5, R.C. € 592,63; del valore complessivo di € 183.166,67, con onere di versare a titolo di conguaglio la somma di € 4.200,00.
Quanto alle modalità concrete della divisione, il nominato ctu ha ritenuto possibile addivenire alla divisione parziale del compendio ereditario mediante l'elaborazione di un progetto divisionale con relativi conguagli (cfr. pagg. 12 e 13 relazione di ctu depositata in data 5.4.2024).
Preso atto delle congiunte determinazioni manifestate dalle parti in ordine alle modalità di attribuzione di ciascuna delle tre quote ai condividenti, il tribunale dichiara che le quote derivanti dalla divisione parziale del compendio ereditario in ditta al de cuius, sopra meglio descritte, saranno assegnate a ciascun condividente all'esito del sorteggio da riservarsi al passaggio in giudicato della sentenza.
Un'ultima notazione riguarda il c.d preliminare di divisione di cui parte attrice chiede accertarsi l'invalidità.
Ritiene il tribunale che la pronuncia di divisione giudiziale della comunione ereditaria esistente tra e apertasi alla morte Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 del padre , assorba ogni possibile accordo di divisione già raggiunto in Persona_2 via stragiudiziale tra le parti, da valutarsi come indice della volontà dei condividenti di addivenire allo scioglimento della comunione e non già come assunzione di impegno vincolante in tal senso, vieppiù che tutti i coeredi hanno manifestato adesione al progetto divisionale elaborato dal nominato ctu, con assorbimento di ogni ulteriore questione in ordine alla valenza di detto contratto.
La domanda, pertanto, sulla scorta della comune volontà manifestata dalle parti, deve ritenersi assorbita.
Parimenti e per le stesse motivazioni, deve ritenersi assorbita ogni ulteriore questione in ordine alla qualità di erede di da ritenersi rinunciata, questione, Persona_1 peraltro, superata in punto di fatto a seguito del decesso di quest'ultima e della costituzione 14 dei figli, odierne parti del giudizio, quali eredi in prosecuzione.
3. Sul rendimento del conto tra i coeredi.
Venendo alla fase del rendimento del conto tra coeredi, va affrontata la domanda proposta reciprocamente dai condividenti e relativa alle indennità di occupazione e al rimborso delle somme sostenute per la manutenzione degli immobili oggetto del compendio ereditario.
È bene, preliminarmente, precisare che l'unica domanda di rendiconto tra coeredi soggetta alla cognizione odierna è quella relativa ai beni oggetto di divisione parziale, sopra meglio descritti, esulando dal presente giudizio la domanda relativa ai frutti dei beni abusivi la cui divisione, in questa sede, sarà dichiarata improcedibile.
A giudizio di questo Tribunale, tale domanda è fondata nei termini e limiti di cui appresso.
Deve, in primo luogo, ricordarsi che il condividente nell'esclusiva disponibilità delle res ereditarie sia tenuto alla restituzione, pro quota, dei cd. frutti civili appresi o maturandi, ovvero del corrispettivo del godimento degli immobili che si è concesso o si sarebbe potuto concedere ad altri (cfr. Cass. n°1528.1985; tali frutti verranno parametrati, in assenza di altri più idonei criteri, al canone annuo di locazione: cfr., sul punto, Cass. n°7716.1990).
Ebbene, nonostante sia circostanza incontestata e, anzi, pacificamente ammessa dai condividenti quella per la quale sin da epoca immediatamente successiva al decesso del padre ciascuno di essi abbia provveduto a godere in via autonoma dei beni oggetto della comunione ereditaria, la genericità delle allegazioni proposte impedisce l'accertamento del rendimento del conto tra gli eredi, relativamente al godimento di detti beni.
La documentazione offerta dalle parti, invero, non risulta univocamente riconducibile all'unico bene oggetto della presente divisione, l'edificio sito in Bagheria, via Nicolò
Tommaseo, non risultando specificatamente indicati gli immobili concessi in locazione ai numerosi conduttori di tutti i beni ereditari.
Invero, dalla disamina dei prospetti di pagamento dei canoni a ciascun condividente emerge l'indicazione dei nominativi dei conduttori, senza, tuttavia, alcun riferimento allo specifico immobile locato.
Parimenti si rileva dalla disamina delle numerose ricevute di pagamento dei canoni pure prodotte dalle parti.
L'unica spesa sostenuta effettivamente dalle due condividenti e Parte_1 per la manutenzione del bene comune che può ritenersi provata in questa Controparte_1
15 sede è quella relativa alla messa in sicurezza delle parti aggettanti dell'edificio de quo, così come accertata dal nominato ctu.
Risulta, invero, per tabulas che le predette parti hanno sostenuto spese per la messa in sicurezza dell'edificio pari a complessivi € 4.050,04 (di cui € 2.000,14 sostenute da ed € 2.049,90 sostenute da cfr. pag. 14 relazione Parte_1 Controparte_1 integrativa di ctu in atti).
Ora, tenuto conto che la quota oggetto della comunione è pari a ½ del diritto di proprietà sull'intero edificio sito in Bagheria, via Nicolò Tommaseo, restando la metà residua in capo a estromessa dal rendiconto tra coeredi, la somma Persona_1 sostenuta nell'interesse della cosa comune risulta pari a € 2.025,02, da imputarsi per 1/3 a ciascun condividente, e così pari a € 675,00 per ciascuno.
Pertanto, dovrà corrispondere alle sorelle e Controparte_2 Parte_1 la somma complessiva di € 675,00 quale rimborso delle spese sostenute Controparte_1 per la messa in sicurezza dell'edificio, e così € 337,50 per ciascuno.
4. Spese di lite
In considerazione dell'oggetto del giudizio si ritiene di compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Le spese di c.t.u., in quanto gravanti sulla massa, vanno poste a carico dei condividenti in misura corrispondente alla quota di spettanza, e dunque, in capo a Parte_1
e nella misura di 1/3 ciascuno, con la precisazione Controparte_1 Controparte_2 che la quota gravante in capo al convenuto deve essere posta in capo Controparte_2 all'Erario, tenuto conto dell'ammissione provvisoria e anticipata dello stesso al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Termini Imerese del 10.11.2024.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara aperta la successione di , nato a [...] il [...] e Persona_2 deceduto a Bagheria in data 21.2.2009; accerta e dichiara che l'eredità del de cuius, costituita dai beni sopra meglio descritti, si è devoluta ab intestato ex art. 566 c.c. in favore di:
o nella misura di 1/3; Parte_1
o nella misura di 1/3; Controparte_1
o nella misura di 1/3; Controparte_2
16 dichiara lo scioglimento parziale della comunione esistente sopra i beni quali sopra descritti e, dispone che le seguenti quote disposte dal nominato ctu nel progetto divisionale di cui alla relazione integrativa depositata in data 5.4.2024:
Quota 1: composta dalla proprietà di 1/6 indiviso del locale box sito a Bagheria
(PA), Via Nicolò Tommaseo n.19, P.S1, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bagheria al Fg. 13, particella 235, Cat C./6, C1.U, 220 mq, R.C. € 284,05; e dalla proprietà di ½ indiviso del locale commerciale sito a Bagheria (PA), Via Alcide De Gasperi n. 4- 6,
P.T., identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub
1, Cat C./1, C1.6, 43 mq, R.C. € 810,58; locale commerciale sito a Bagheria (PA), Via
Alcide De Gasperi n. 8-10, P.T., identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al
Fg. 13, particella 608 Sub 2, Cat C./1, C1.5, 83 mq, R.C. € 1.341,70; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P. 4°, int. Dx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub 10, Cat A./3, C1.2, vani 5,5,
R.C. € 326,66; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P. 4°, int. Sx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub
11, Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; del valore complessivo di € 169.666,67 con diritto a ricevere a titolo di conguaglio la somma di € 9.300,00
Quota 2: composta dalla proprietà di 1/6 indiviso del locale box sito a Bagheria
(PA), Via Nicolò Tommaseo n.19, P.S1, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bagheria al Fg. 13, particella 235, Cat C./6, C1.U, 220 mq, R.C. € 284,05; e dalla proprietà di ½ indiviso dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P.1°, int. Dx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608
Sub 4, Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via
Nicolò Tommaseo n. 17, P. 1°, int. Sx, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub 5, Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P. 3°, int. Dx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub 8, Cat
A./2, C1.3, vani 5,5, R.C. € 383,47; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò
Tommaseo n. 17, P. 3°, int. Sx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al
Fg. 13, particella 608 Sub 9, Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; del valore complessivo di € 184.066,67, con onere di versare un conguaglio pari a € 5.100,00;
Quota 3: composta dalla proprietà di 1/6 indiviso del locale box sito a Bagheria
17 (PA), Via Nicolò Tommaseo n.19, P.S1, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bagheria al Fg. 13, particella 235, Cat C./6, C1.U, 220 mq, R.C. € 284,05; e dalla proprietà di ½ indiviso dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P. 2°, int. Dx, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608
Sub 6, Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via
Nicolò Tommaseo n. 17, P. 2°, int. Sx, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub 7, P.
2. Cat A./3, C1.2, vani 5,5, R.C. € 326,66; dell'appartamento sito a Bagheria (PA), Via Nicolò Tommaseo n. 17, P. 5°, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al Fg. 13, particella 608 Sub 12, Cat A./2, C1.3, vani 8,5, R.C. € 592,63; del valore complessivo di € 183.166,67, con onere di versare a titolo di conguaglio la somma di € 4.200,00; saranno assegnate alle parti mediante estrazione a sorte da riservare al passaggio in giudicato della presente sentenza;
condanna al pagamento, in favore di della Controparte_2 Parte_1 somma di € 337,50 per la messa in sicurezza della cosa comune;
condanna al pagamento, in favore di della Controparte_2 Controparte_1 somma di € 337,50 per la messa in sicurezza della cosa comune;
rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
compensa le spese di lite sostenute dalle parti;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di e Parte_1 Controparte_1
nella misura di 1/3 per ciascuno, le spese di ctu, così come liquidate in Controparte_2 separato decreto, con la precisazione che la quota in ditta a deve essere Controparte_2 posta a carico dell'Erario, tenuto conto dell'ammissione anticipata e provvisoria dello stesso al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese, 4 dicembre 2025
Il Giudice
OS UM
18