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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 4904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4904 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2370/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2370/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
2 dicembre 2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata a [...], il [...], C.F.: rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Maria Garofano;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Lina Mastia;
RESISTENTE
NONCHE'
AVV. , nella qualità di curatore speciale del minore Controparte_2 Per_1
, nato a [...] il [...], C.F.:
[...] C.F._3
RESISTENTE
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE
FATTO E DIRITTO
1 r.g. 2370/2024
1.Con ricorso depositato in data 28.03.2024 premettendo di aver contratto con Parte_1 CP_1
matrimonio nel distretto di Gujrat (Pakistan) in data 22.11.2015 e che dalla loro unione in
[...] data 17.07.2020 era nato allegando il venir meno dell'affectio coniugalis, chiedeva Persona_1 dichiararsi la separazione con addebito a carico del coniuge, lamentando condotte di violenza da parte del marito e chiedendo, tra l'altro, l'affido esclusivo del minore e la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, già sospeso con provvedimento del Tribunale per i Minori.
Il Giudice delegato, viste le allegazioni di violenza dedotte e la richiesta di sospensione dalla responsabilità genitoriale, nominava l'avv. curatore speciale del minore e fissava, Controparte_2 con orari differenziati, la comparizione delle parti per il giorno 27.06.2024.
Con propria memoria in data 11.06.2024 anche il resistente, , si costituiva in giudizio, CP_1 contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente e chiedendo la pronuncia di separazione dal coniuge alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
All'udienza del 27.06.2024, il giudice, sentite le parti in modalità protetta, emetteva i provvedimenti provvisori e rinviava a successiva udienza per verificare l'andamento degli incontri, nonché per conoscere l'esito del procedimento di reclamo pendente innanzi al Tribunale per i minori.
2. All'udienza del 02.12.2025 i procuratori delle parti deducevano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per dichiarare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, visto l'accordo sottoscritto dalle parti in data odierna, rilevato che ha avuto un atteggiamento collaborativo, attenendosi alle prescrizioni CP_1 indicate dal Tribunale per i minori, rispettando anche i tempi di permanenza del minore con lui, ritiene di recepire l'accordo.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come
2 r.g. 2370/2024
indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nata a [...], il [...], Parte_1
C.F.: e , nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 CP_1
, alle condizioni di cui all'accordo depositato il 02.12.2025; C.F._2
B) revoca la sospensione della responsabilità genitoriale di;
CP_1
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2370/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
2 dicembre 2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata a [...], il [...], C.F.: rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Maria Garofano;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Lina Mastia;
RESISTENTE
NONCHE'
AVV. , nella qualità di curatore speciale del minore Controparte_2 Per_1
, nato a [...] il [...], C.F.:
[...] C.F._3
RESISTENTE
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE
FATTO E DIRITTO
1 r.g. 2370/2024
1.Con ricorso depositato in data 28.03.2024 premettendo di aver contratto con Parte_1 CP_1
matrimonio nel distretto di Gujrat (Pakistan) in data 22.11.2015 e che dalla loro unione in
[...] data 17.07.2020 era nato allegando il venir meno dell'affectio coniugalis, chiedeva Persona_1 dichiararsi la separazione con addebito a carico del coniuge, lamentando condotte di violenza da parte del marito e chiedendo, tra l'altro, l'affido esclusivo del minore e la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, già sospeso con provvedimento del Tribunale per i Minori.
Il Giudice delegato, viste le allegazioni di violenza dedotte e la richiesta di sospensione dalla responsabilità genitoriale, nominava l'avv. curatore speciale del minore e fissava, Controparte_2 con orari differenziati, la comparizione delle parti per il giorno 27.06.2024.
Con propria memoria in data 11.06.2024 anche il resistente, , si costituiva in giudizio, CP_1 contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente e chiedendo la pronuncia di separazione dal coniuge alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
All'udienza del 27.06.2024, il giudice, sentite le parti in modalità protetta, emetteva i provvedimenti provvisori e rinviava a successiva udienza per verificare l'andamento degli incontri, nonché per conoscere l'esito del procedimento di reclamo pendente innanzi al Tribunale per i minori.
2. All'udienza del 02.12.2025 i procuratori delle parti deducevano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per dichiarare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, visto l'accordo sottoscritto dalle parti in data odierna, rilevato che ha avuto un atteggiamento collaborativo, attenendosi alle prescrizioni CP_1 indicate dal Tribunale per i minori, rispettando anche i tempi di permanenza del minore con lui, ritiene di recepire l'accordo.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come
2 r.g. 2370/2024
indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nata a [...], il [...], Parte_1
C.F.: e , nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 CP_1
, alle condizioni di cui all'accordo depositato il 02.12.2025; C.F._2
B) revoca la sospensione della responsabilità genitoriale di;
CP_1
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3