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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/04/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.04.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2974/2024
tra
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SALVATORE LUCCHESI, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona Controparte_1
del presidente legale rappresentante pro tempore, cod. fisc./p. iva
,rappresentato e difeso dall'Avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura P.IVA_1
in atti
- Resistente -
I
In fatto ed in diritto
Preliminarmente, va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 11.07.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 16.7.2024
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa); a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003, la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato il 24.11.2023 entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa, datata il
21.9.2023
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico d'ufficio al fine di disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la“pensione di inabilità, l'indennità di accompagnamento e lo
status di soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 con
conseguente diritto al riconoscimento dalla data di presentazione della domanda
amministrativa del 29.09.2022”.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione scritta depositata il Persona_1
5.6.2024 ha ritenuto la ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In
particolare il CTU ha accertato che è affetta dalle seguenti infermità: Parte_2
“Diabete mellito tipo 2 NID complicato da neuropatia diabetica severa agli arti
II inferiori e alla retina, ipotiroidismo. Poliartrodiscopatia condizionante limitazione
alla deambulazione. Ipertensione arteriosa in labile compenso emodinamico. Stato
ansioso depressivo. Le patologie di cui è portatore/trice il/la ricorrente sono tali da
consentirmi di formulare il giudizio medico legale di INVALIDO con riduzione
permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%(art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL
509/88 ) percentuale 78% ed ai sensi dell'art 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 è
riconosciuto portatore di Handicap con art. 3 comma 1. Per quanto attiene alla
decorrenza per l'invalidità civile essa può essere fatta decorrere dalla visita
Ortopedica del 25/01/24 a firma del dott. Non sono presenti in atto i Persona_2
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'Handicap in situazione di gravità”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_2
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per avere sottostimato le patologie di cui era affetta la ricorrente.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo
CTU, in persona del dott. il quale nella relazione depositata il 17.3.2025, ha Persona_3
concluso ritenendo che è affetta da “Diabete mellito con neuropatia Parte_2
diabetica in grave gonartrosi destra in fase chirurgica in poliartrosica con deficit
motorio e deambulatorio, disfonia da probabili esiti di intervento alla tiroide,
ipertensione arteriosa […] Per quanto detto posso affermare che le affezioni della
sig.ra determinano, dal 04.10.2024, epoca della certificazione Parte_1
III specialistica fisiatrica, rilasciata dall'Ambulatorio di fisiatria del P.O. di Avola Noto,
la condizione di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) artt. 2 e
12 L. 118/71. Le stesse, inoltre, dallo stesso periodo, determinano una riduzione
dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o
in quella di relazione (art. 3 comma 3 della Legge 104/92)”.
Da un punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro parzialmente divergenti circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento del beneficio richiesto.
Tuttavia, la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito tiene conto di un complesso patologico e di un quadro clinico più aggiornato rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP. Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né
rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuto in capo al ricorrente una condizione di invalidità pari al 100%, con conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere la pensione di inabilità, oltre che portatore di handicap in situazione di gravità,
ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, con decorrenza a far data dal
04.10.2024.
IV Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario (a far data dal 4.10.2024),
successiva alla data della visita medica dinanzi alla Commissione ASP (24.7.2023)
sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
contro , con ricorso iscritto al nr 2974/2024 R.G. depositato il Parte_2 CP_1
16.7.2024 a seguito di A.T.P.:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente il requisito sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 17.3.2025 dal dott. Persona_3
Compensa le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
V