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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/02/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 06/02/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8858/2024, promosso da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. FELICIANI MATTEO ALFONSO RICORRENTE contro nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. TRIA VITTORIO RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1. Con ricorso depositato il 16/07/2024, ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1 per regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento del figlio
[...]
(nato il [...]). Per_1
1.1. Con decreto del 19.7.2024 è stata fissata la prima udienza, conferendo incarico ai Servizi Sociali.
Il resistente si è costituito in giudizio il 27.12.2024.
È seguito lo scambio delle ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Il 17.1.2025 è stata depositata la relazione dei Sevizi Sociali, che non ha rilevato pregiudizi per il minore.
1.2. Le parti sono comparse alla prima udienza il 28.1.2025, dove hanno raggiunto il seguente accordo:
«− il figlio ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337-bis c.c.);
− affidamento condiviso di con residenza anagrafica presso il padre;
i genitori adotteranno congiuntamente le Per_1
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decisioni di più rilevante interesse per il minore (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio) tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui il figlio si trova;
− tempi di permanenza di con i genitori come segue: Per_1
− la prima settimana, il bambino starà con il padre il martedì dall'uscita di scuola alla mattina seguente e il giovedì dall'uscita di scuola a dopo cena, nonché il weekend dal sabato mattina alla domenica dopo cena;
− la seconda settimana, il bambino starà con il padre il martedì dall'uscita di scuola alla mattina seguente, il giovedì dall'uscita di scuola al mattino dopo e il venerdì dall'uscita di scuola a dopo cena;
− il genitore con cui il bambino ha trascorso il periodo precedente curerà l'accompagnamento dall'altro;
− nel periodo invernale, ad anni alterni e salvo diverso accordo, rimarrà: con la madre dalla fine della scuola Per_1 alla mattina del 25 dicembre;
con il padre dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del 31 dicembre;
con la madre dalla mattina del 31 dicembre al pomeriggio del 5 gennaio;
con il padre dal pomeriggio del 5 gennaio fino alla ripresa della scuola;
per i soli giorni della Vigilia e di Natale sono fatte salve eventuali tradizioni dei due rami familiari (nel senso di trascorrere tutti gli anni lo stesso giorno con lo stesso genitore, anziché alternarli);
− nel periodo pasquale, ad anni alterni e salvo diverso accordo, rimarrà: con il padre dalla fine della scuola al Per_1 pomeriggio della domenica di Pasqua;
con la madre dal pomeriggio della domenica di Pasqua alla ripresa della scuola;
− nel periodo estivo, ogni genitore avrà diritto a tenere il bambino con sé per due settimane, consecutive o meno;
i genitori dovranno accordarsi sul periodo entro la fine del mese di maggio;
− ulteriori periodi di permanenza di con i genitori, ad es. per viaggi assieme, potranno essere concordati di Per_1 volta in volta;
− nel giorno del suo compleanno, salvo diverso accordo, rimarrà ad anni alterni con ciascun genitore, fino al Per_1 successivo periodo previsto con l'altro genitore;
− nel giorno del compleanno di ciascun genitore (e nelle feste della mamma e del papà), salvo diverso accordo, questi avrà diritto a tenere con sé dalla mattina fino al successivo periodo previsto con l'altro genitore;
Per_1
− con decorrenza da gennaio 2025, a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di €
120,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da versarsi entro il giorno 20 di ciascun mese, fino alla sua indipendenza economica;
− a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
le spese dovranno essere chieste preventivamente e in caso di silenzio entro 5 giorni si intendono acconsentite;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− a titolo di arretrati da luglio 2024, versamento dal padre alla madre di € 450,00;
− cessazione dell'incarico conferito ai Servizi Sociali;
− le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza, resa a queste condizioni;
− spese di lite compensate».
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
1.3. Il P.M., cui è stata aperta la visibilità del fascicolo il 17.7.2024, non ha formulato osservazioni
2. Le condizioni proposte appaiono rispondenti alla legge e agli interessi della famiglia: meritano quindi
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di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
3. Spese di lite compensate come richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale:
− dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brescia, 06/02/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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