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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3455 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2667/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2667 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Casamassa presso il cui studio, sito in Foiano di VA RE (BN) alla Via Filippo Turati n. 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-ATTRICE-
E
(C.F. ) in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
domiciliato per la carica in alla Piazza Municipio n1, Palazzo San CP_1
Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale dalla quale è rapp.to e difeso a mezzo dell'avv.to Carla D'Alterio, giusta procura in atti;
-CONVENUTO-
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 28/01/2025 il procuratore di parte attrice: “richiama ancora una volta tutto quando dedotto, eccepito, richiesto e prodotto e impugna nel contempo ogni avversa deduzione, eccezione, richiesta e produzione, concludendo per l'accoglimento della domanda, come proposta e motivata nell'atto introduttivo e provata nel presente giudizio, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore di parte attrice, che si dichiara antistatario. Chiede che la causa sia assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 C.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”; il procuratore del convenuto “riportandosi alla memoria difensiva nonché Controparte_1
agli atti di causa, anche alla luce delle risultanze istruttorie, insiste per il rigetto del ricorso. Chiede introitarsi la causa in decisione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 02/02/2021, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, il al fine di sentirlo condannare, ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c. o in subordine dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dalla stessa subiti in data 18/08/2018, alle ore 13:30 circa, allorquando la stessa, nel mentre percorreva a piedi via Mezzocannone, cadeva rovinosamente al suolo a causa di un dissesto del manto stradale, non segnalato e non visibile, riportando così lesioni personali.
Il si costituiva solo in corso di causa, in data Controparte_1
24/02/2022 impugnando estensivamente l'avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata.
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Ammessa la prova orale, svoltasi in via delegata presso il Tribunale di
Benevento, ed espletata ctu medico legale sulla persona della danneggiata, la causa, a seguito dell'udienza del 28/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione dalla scrivente, subentrata nelle more del giudizio nella gestione del ruolo, previa assegnazione alle parti di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che la fattispecie prospettata dalla parte attrice, nell'atto introduttivo del presente giudizio, è da ricondurre nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c.
Ed invero, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione.
Nello specifico, a partire dalla pronuncia 3651 del 2006 la Suprema
Corte ha abbandonato il criterio di responsabilità fondato sui presupposti di cui all'art. 2043 c.c., con l'onere per il danneggiato di dimostrare l'insidia o il trabocchetto nel caso concreto, adottando pertanto il criterio di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Ciò posto, la responsabilità del custode, come da ultimo ribadito dalla
Corte di Cassazione nella sua massima composizione “ha carattere oggettivo,
e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria
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del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
(cfr. Cass. S.U. n. 20943 del 30/06/2022)
Affinché sussista la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è, pertanto, necessario che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso nonché il suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, salva la prova, come detto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Quanto al comportamento del danneggiato la Suprema Corte di
Cassazione già con le ordinanze nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 2018 aveva stabilito che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
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Anche in epoca più recente la giurisprudenza di legittimità è tornata sul punto fornendo precisazioni in ordine alla condotta del danneggiato ai fini della sua sussunzione nella nozione del caso fortuito e più in generale ai fini di esonero di responsabilità del custode.
Preliminarmente, è tornata a ribadire che la responsabilità del custode può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. e la seconda dalle oggettive imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. Cass. civ. n.
16034/2023 e n. 21064/2024).
La Corte, inoltre, ha precisato: - che, la condotta della vittima può integrare il caso fortuito ed escludere, quindi, integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 solo purché sia stata colposa;
- che al fine di stabilire se la condotta del danneggiato escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”
(ovviamente tali valutazioni dovranno essere operate esclusivamente ex ante e non ex post); escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile (cfr. Cass. ord. n. 8346 del 27 marzo 2024).
Nel caso fortuito rientra, quindi, anche la scarsa diligenza della vittima, quando con la sua condotta imprudente, o semplicemente per disattenzione, ha contribuito al verificarsi di un danno.
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Tanto chiarito in punto di diritto, occorre a questo punto, analizzare il compendio probatorio raccolto in corso di causa al fine di verificare la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per la responsabilità da cose in custodia.
In primo luogo, rileva il Tribunale che il rapporto di custodia deve ritenersi sussistente, giacché, oltre che non contestato, il sinistro e si è verificato in strada posta all'interno del perimetro urbano, sulla quale l'
[...]
convenuto in giudizio poteva esercitare la custodia. CP_3
L'istruttoria espletata ha anche provato che l'attrice nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione rovinava al suolo in quanto inciampava in un dislivello del manto stradale.
In particolare, i due testi escussi in data 5 aprile 2022, Testimone_1
e , innanzi al Tribunale di Benevento cui era stata Testimone_2 delegata la prova hanno dichiarato che l'attrice cadeva durante una gita a a cui anche loro avevano preso parte. CP_1
Nello specifico ha dichiarato: “Sono a conoscenza dei Testimone_1
fatti, perché ero presente. Ricordo che era il 18.8.2018, lo ricordo con esattezza perché era una gita organizzata da mio marito…Stavamo raggiungendo il pullman, mancavano pochi metri, ed eravamo su una strada dissestata, di cui non ricordo il nome, su questa stradina c'era una mattonella rialzata e la signora è caduta;
la stradina aveva un pavimento Parte_1
dissestato ed – infatti – io camminavo con attenzione perché avevo i sandali con la zeppa;
invece, la signora aveva delle scarpe basse comode, tipo mocassini. Riconosco i luoghi di causa nelle foto che mi vengono esibite da parte attrice, dove si vede anche la buca dove è caduta la signora…”
Parimenti, anche il teste escusso nella Testimone_3 medesima udienza, ha confermato la dinamica del sinistro dichiarando: “Ero presente ai fatti perché ho partecipato alla gita a che si è svolta il CP_1
18.8.2018; ricordo che stavamo andando verso il pullman per andare a pranzo;
io ero proprio dietro la signora che ad un Parte_1
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tratto è andata giù e poi ho visto che c'era una pietra con un dislivello di circa 10 cm, non l'ho misurato, ma era profondo;
ricordo che scendevamo via Mezzocannone, abbiamo attraversato, all'angolo c'era un marciapiede, camminavamo in fila, io ero dietro, la signora ha anche rischiato di sbattere su uno scalino che era lì presente… Riconosco i luoghi di causa nelle foto che mi vengono esibite ed in particolare riconosco la pietra posta a dislivello
…Non c'era nessuna segnalazione del dissesto...”.
E', dunque, emerso sia dalle dichiarazioni testimoniali che dal materiale fotografico allegato dalla parte attrice che il dislivello a causa del quale la attrice rovinava al suolo era di notevoli dimensioni (cfr. testimonianza di il quale ha dichiarato che era circa di 10 cm). Tes_2
Di conseguenza ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, tenuto conto delle condizioni di buona visibilità dei luoghi (il sinistro si è verificato in pieno giorno alle ore 13:30 circa del 18/08/2018), dell'altezza del dislivello ed anche del tipo di pavimentazione su cui la transitava (mattonelle Pt_1 gradi dimensioni, in più punti non omogenee) nonché dell'evidenza di tale anomalia percepibile ad occhio nudo in quanto non occultata dalla presenza di alcun ingombro od ostacolo specifico (tanto che la teste ha riferito Tes_1
che la strada aveva un pavimento dissestato e per questo lei camminava con attenzione), la danneggiata abbia tenuto un comportamento connotato da colpa “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (cfr. Cass. n.2376 del 24/10/2024) che ha avuto efficienza causale esclusiva nella determinazione dell'evento per cui è causa tale da porsi come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa.
Più nello specifico osserva il Tribunale che stesso le caratteristiche della strada teatro del sinistro avrebbero dovuto imporre all'odierna attrice una maggiore diligenza nell'utilizzo del bene pubblico in quanto, la situazione di possibile pericolo ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione
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di un comportamento maggiormente cauto da parte della stessa danneggiata che, in qualità di utilizzatrice di una strada pubblica, era tenuta a preservare la propria incolumità, in virtù del generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni.
Tutto ciò chiarito, e precisato altresì che secondo l'orientamento oramai consolidato della Corte di Cassazione “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (cfr.
Cass. 2376/2024 nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023 e S.U. n.
20943/2022), ritiene il Tribunale che possa escludersi che il danno patito dall'attrice sia stato cagionato dalla cosa in custodia, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito nel comportamento dell'attrice.
La domanda va, pertanto, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come, in dispositivo, in conformità ai parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m tenuto conto del valore della causa per come prospettato in citazione
(indeterminabile – complessità bassa) con la precisazione che si applicano i valori minimi in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse e di una preparazione e studio della causa che possa avere richiesto un impegno significativo per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
10/01/2023 (cfr. Cass. civ., sent. n. 28094 del 30/12/2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo della parte attrice.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti del ogni altra domanda ed eccezione disattesa, Controparte_1
così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento, in favore del Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per Controparte_1
compensi, oltre Iva e Cpa, nonché rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15% come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di le Parte_1
spese di ctu liquidate con separato decreto del 10/01/2023.
Così deciso in Napoli, 7 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale
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