CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/10/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 274/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr. Francesco Distefano Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 274/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
(C. F. ) con sede in Londra (UK) 20 – 22 Wenlock Road N1 7GU, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. (C. F. ), presso il cui studio in Milano via Medici n. CP_1 C.F._1
15 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazione relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1 appellante contro
- (P. Iva ) con sede in Milano via Domodossola n. 7, in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 procura in atti, dall'Avv. Domenico SPADARO (C. F. ) presso il cui studio C.F._2 in Milano Piazza Grandi n. 19 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere pagina 1 di 11 notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
Appellata
Avente ad oggetto: mandato
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria deduzione, eccezione, istanza, argomentazione e domanda rigettata: in via preliminare
- accertare e dichiarare la configurabilità dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e della esecuzione della sentenza appellata del Tribunale di
Milano n. 8792/2024 ai sensi dell'art. 283 c.p.c. per i motivi sopraesposti e per l'effetto disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della suddetta sentenza appellata;
nel merito:
- accettare e dichiarare la fondatezza dei motivi sopraesposti e, per l'effetto, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa (oltreché negli atti e verbali del primo grado, tramite il presente atto espressamente richiamati) il proposto appello e, di conseguenza, in riforma della sentenza n.
8792/2024 del Tribunale di Milano accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: <<nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento della controparte_2 persona del legale rappresentante p.t. e, per l'effetto, l'avvenuta < i>
[...] risoluzione di diritto del contratto stipulato in data 8.04.2022 anche ai sensi dell'art. 1456 c.c. o in subordine accertare e dichiarare la risoluzione del suddetto contratto ai sensi degli artt. 1453 Contr e ss c.c. in conseguenza dell'inadempimento di non scarsa importanza della in virtù di quanto sopraesposto e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'obbligo della suddetta società
pagina 2 di 11 convenuta di corrispondere quanto previsto a titolo di penale ai sensi dell'art. 5 del contratto e, conseguentemente, condannare la stessa alla corresponsione della somma complessiva di euro
97.500,00 oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata: accertare e dichiarare
l'inadempimento della in persona del legale rappresentante p.t. e, per Controparte_2
l'effetto, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto stipulato in data
8.02.2022, anche ai sensi dell'art. 1456 c.c. o, in subordine, in conseguenza dell'inadempimento Contr di non scarsa importanza della;
oltre che l'obbligo per la suddetta società convenuta di risarcire il danno pari ad euro 97.500,00 oltre interessi e rivalutazione, e conseguentemente condannare la stessa, in persona del legale rappresentante p.t. alla corresponsione di tale somma a favore della o di quella minore o maggiore che sarà accertata in Parte_1 corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.>>
e comunque accertare e dichiarare il diritto di credito della parte odierna appellante e la responsabilità della adottando i conseguenti e necessari provvedimenti di Controparte_2 condanna, disattendendo tutte le eventuali eccezioni, istanze e le domanda sollevate in primo grado dalla odierna appellata e che, eventualmente la stessa esporrà nel presente giudizio, con ogni più ampia riserva – anche i virtù delle contestazioni eventualmente esposte dalla parte odierna appellata – di meglio articolare, dedurre e produrre anche nel merito alle richieste istruttorie e richiamando tutto quanto dedotto articolato eccepito e domandato anche in via istruttoria con gli atti e i verbali di udienza del giudizio di primo grado.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del giudizio di primo grado.
per appellata Controparte_2
Voglia la Corte d'Appello illustrissima, contrariis rejectis, in via preliminare
- dichiarare inammissibile l'appello per difetto della procura alle liti;
nel merito
- rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza impugnata.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 11 Con l'impugnata sentenza n. 8792/2024 pubblicata in data 9.10.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice, così provvedeva:
- revoca l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 16.0.2024;
- respinge tutte le domande proposte dalla società attrice;
- condanna la società attrice a rifondere alla convenuta le spese del giudizio che liquida in euro
6.307,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali Cpa ed Iva se dovuta.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Parte_1 la chiedendone la condanna al pagamento della penale prevista nel contratto di Controparte_2 mandato stipulato tra le odierne parti in causa o, in via subordinata, il risarcimento del danno oltre all'accertamento e alla dichiarazione della risoluzione del contratto a fronte dell'inadempimento della
Controparte_2
Nella mancata costituzione in giudizio nei termini di cui all'art. 166 c.p.c. della convenuta, depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., in accoglimento dell'istanza proposta da parte attrice, il giudice di prime cure emetteva ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c,p.c. non immediatamente esecutiva con la quale condannava la convenuta al pagamento della somma di euro 97.500,00 Controparte_2
a titolo di penale di cui al contratto in oggetto, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Costituitasi in giudizio in esito alla notifica della predetta ordinanza ingiunzione, Controparte_2 contestava ogni avverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda attorea previa revoca della
[...] ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.
Adduceva che secondo il dettato dell'art. 4 del contratto stipulato tra le parti in data 8.04.2022 denominato <> – richiesto dal contratto di vendita concluso con la
[...]
, che prevedeva una garanzia di euro Parte_2
2.600.000,00 – il diritto al compenso maturava solo dopo l'invio alla banca del venditore di una lettera di garanzia a mezzo mail, nel caso di specie non inviata.
Su tali basi chiedeva il rigetto della domanda.
Raccolte le conclusioni delle parti la causa era trattenuta in decisione.
***
pagina 4 di 11 L'organo giudicante di primo grado, con la sentenza impugnata, revocata l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 16.05.2024, rigettava tutte le domande proposte dalla società attrice condannandola alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite Controparte_2 liquidate in euro 6.307,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, CPA ed
Iva, se dovuta, come per legge.
Rilevato che la garanzia, oggetto del contratto asseritamente inadempiuto, non è stata ottenuta, e che la società attrice a fondamento della pretesa creditoria azionata in giudizio, aveva prodotto una mera Cont bozza di garanzia datata 8.04.2022 attestante la deliberazione della garanzia in favore del per l'importo di euro 2.600.000,00 della durata di 12 mesi ed 1 giorno valevole fino al 19.04.2022, non trasmessa, come previsto dall'art. 4 del contratto di mandato, via pec e peraltro priva di data certa, e, ritenuta non provata l'attività di advisory asseritamente svolta dalla società attrice per l'ottenimento della garanzia, rigettava la domanda condannando la società attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite nei termini innanzi indicati.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, secondo il dettato dell'art. 4 del contratto di advisory la Cont convenuta era obbligata a corrispondere alla il corrispettivo previsto dal contratto, Parte_1 pari ad euro 97.500,00, <<entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente mandato>> precisando, il richiamato articolato contrattuale, che
5(cinque) giorni dalla data delle ricezione del suddetto pagamento>>. Né troverebbe applicazione il dettato dell'art. 1460 c.c. – secondo cui una parte è legittimata a non adempiere alla propria obbligazione se l'altra a propria volta non adempia la propria – applicabile solo quando non siano previsti termini diversi per l'adempimento delle obbligazioni.
Adduceva inoltre che essendosi tardivamente costituita parte convenuta non avrebbe potuto eccepire l'eccezione di inadempimento sollevata, rivestendo la stessa valenza di eccezione in senso stretto e dunque assoggettata alle relative barriere preclusionali.
Con il secondo motivo di appello eccepiva la inconferenza dei documenti prodotti e la inutilizzabilità degli stessi in quanto tardivamente prodotti.
Con il terzo motivo di appello lamentava l'erronea regolamentazione delle spese di lite.
pagina 5 di 11 Contr
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'atto di gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto con conferma della sentenza appellata.
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello adducendo la nullità della procura alle liti mancando nella stessa l'indicazione del giudizio in oggetto.
Eccepiva altresì la nullità dell'atto di citazione in appello in quanto non era correttamente indicato il termine di costituzione.
Nel merito adduceva l'infondatezza dell'appello risultando corretto il costrutto a base della sentenza appellata. Infine, eccepiva la nullità del contratto di advisory in oggetto in quanto prevedeva la conclusione di una garanzia ad opera di società non iscritta all'albo degli intermediari abilitati al rilascio di garanzia tenuto dalla Banca di Itala ex art. 106 del TUB.
All'udienza del 2.10.2025 all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità della procura sollevata da parte appellata atteso che, trattandosi di procura allegata all'atto di citazione in primo grado, in quanto oggettivamente ed evidentemente alla stessa riferibile, il relativo giudizio deve ritenersi ritualmente introdotto da difensore munito di rituale e valida procura alle liti, la quale, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in assenza di specificazioni contrarie è valida anche per la proposizione del successivo e conseguente giudizio di appello, il che rende validamente introdotto anche il presente giudizio di appello.
Del pari, non risulta fondata l'eccezione di nullità per erronea indicazione del termine di costituzione dell'appellato nel giudizio di appello non rilevando al riguardo alcuna lesione del diritto di difesa risultando sostanzialmente rispettata l'ampiezza del termine di legge per la costituzione.
***
È dato acquisito al giudizio che la società DPN Consulenza s.r.l. ha concluso in data 8.04.2022 con la società un contratto di mandato di advisory con cui DPN Consulenza s.r.l. Parte_1 conferiva a Parte_1 ottenere una garanzia, dell'importo di euro 2.600.000,00 con una durata di un anno e un giorno emessa da IT RI PROPERTY HOLDONGS LTD>>. Secondo la regolamentazione pagina 6 di 11 contrattuale del rapporto il consulente avrebbe dovuto fornire alla società contraente l'assistenza professionale necessaria per il completamento dell'operazione dedotta in contratto e la società conferente assumeva l'impegno di consegnare tempestivamente al consulente tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico e a comunicare tutti i dati e le informazioni necessarie. La durata del mandato era di un mese, decorso il quale in assenza di nuovo accordo il contratto era da intendersi cessato. Il compenso, che la società DPN Consulenza s.r.l. era tenuta a corrispondere a
, era fissato nella misura del 3,75% del valore facciale della garanzia. Al riguardo Parte_1
l'art. 4 dell'articolato contrattuale prevedeva che del valore facciale della garanzia, pari ad euro 97.500,00, in caso di Garanzia in forma cartacea trasmessa a mezzo pec, comprensivi del costo della garanzia per l'attività di studio e analisi della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, di ricerca, selezione dell'istituto, di negoziazione e ottenimento della garanzia comprensivo anche del costo della garanzia stessa, nonché per ogni qualsivoglia spesa onere costo che sarà sostenuto dal consulente per espletare l'incarico del presente contratto …>> da corrispondersi entro cinque giorni dalla sottoscrizione del contratto di mandato, con previsione dell'emissione della garanzia entro cinque giorni dalla ricezione del suddetto pagamento.
L'art. 5 dell'articolato contrattuale prevedeva che risoluzione del contratto per causa non imputabile al consulente la società dovrà corrispondere a titolo di penale il saldo di tutte le spettanze sopra pattuite al consulente>>.
In ordine all'attività di mandato di cui al contratto stipulato l'8.04.2022, parte attrice ha prodotto copia di atto di attestazione di deliberazione della garanzia da parte di Controparte_5
datata 9.04.2022 in favore di per l'importo di euro
[...] Controparte_2
2.600.000,00, della durata di dodici mesi ed un giorno, con validità fino al 19.04.2022. Il predetto atto però non reca, né sono altrimenti evincibili, le condizioni previste per la concessione della garanzia, né la copia dell'atto di garanzia risulta essere stata trasmessa secondo le specifiche modalità di trasmissione dettate dall'art. 4 dell'articolato contrattuale, che, come innanzi rilevato, ne prevedeva la trasmissione a mezzo pec. Al contrario, il documento risulta essere stato allegato ad intimazione di pagamento inoltrata in data 14.04.2022 non già a mezzo pec, senza peraltro che ne sia stata provata l'effettiva ricezione, con cui si intimava la corresponsione del corrispettivo entro il termine di tre gironi dalla ricezione.
pagina 7 di 11 Con comunicazione inviata in data 14.04.2022 a , in Controparte_6 relazione al contratto di mandato in oggetto, testualmente riferiva <<… siamo in attesa di ricevere copia contabile del pagamento effettuato a saldo delle nostre spettanze per un totale di euro 97.500,00.
Vi informiamo che qualora necessitiate di ulteriori giorni per poter effettuare il pagamento siamo disponibili a valutare la richiesta. L'occasione ci è gradita per allegare per vostra opportuna conoscenza la delibera dell'emittente>>.
È dato acquisito al giudizio che il corrispettivo non sia stato corrisposto da parte della
[...] né che la garanzia oggetto delle prestazioni alle quali era obbligata la mandataria sia Controparte_2 stata rilasciata.
Pertanto, nessuna delle prestazioni dedotte in contratto risulta essere stata eseguita dal soggetto obbligato.
***
Vale rilevare che nei contratti a prestazioni corrispettive, quale quello di specie, in caso di inadempienze reciproche è necessaria la comparazione del comportamento di ambo le parti contrattuali per verificare quale di esse con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato la conseguente alterazione del sinallagma (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 30.05.2017 n. 13627).
La disposizione dell'art. 1460 c.c. secondo cui l'eccezione di inadempimento non è ammissibile quando i termini diversi per l'adempimento siano stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto, come precisato dal supremo consesso di giustizia, va intesa nel senso che anche in tale ipotesi l'eccezione resta consentita se sia evidente che la controprestazione non possa essere adempiuta o se vi siano fondate ragioni per ritenere che il termine per ciò fissato sia superato ovvero vi sia un evidente pericolo di perdere la controprestazione (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 8,.09.2017 n. 20939). Più in particolare la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che nel caso in cui venga eccepita l'eccezione
<> occorre verificare, secondo il principio di buona fede e correttezza dettato dall'art. 1375 c.c., se la condotta della parte asseritamente resasi inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso in rapporto all'interesse perseguito dalla parte e perciò abbia legittimato causalmente e proporzionalmente la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (cfr.
Cas. Civ. Sez. I, 4.02.2009 n. 2720).
pagina 8 di 11 Nel caso di specie, la mandataria , lamentando il mancato pagamento del Parte_1 corrispettivo da parte della non ha a propria volta correttamente adempiuto alla Controparte_2 prestazione alla quale era obbligata secondo l'esaminato articolato contrattuale, atteso che non risulta essere stata prestata la garanzia oggetto delle pattuizioni contrattuali ed alla quale era funzionale l'attività di mandato, il che non legittima il recesso dal contratto per altrui inadempienza invocato a parte appellante. Inoltre, come emerge dallo scambio di corrispondenza via mail di cui è stata prodotta copia in atti dalla stessa unitamente alla copia della bozza del documento di Parte_1 garanzia oggetto del contratto, inviata in via difforme rispetto a quanto previsto dal contratto – che prevedeva per le garanzie cartacee l'invio a mezzo pec – emerge chiaramente come la mandataria abbia ritenuto non essenziale sul piano della funzionalità del sinallagma contrattuale che la corresponsione del corrispettivo dovesse avvenire nel termine indicato nell'articolato contrattuale ed anteriormente all'espletamento dell'attività di mandato che era diretto a retribuire, atteso il tenore della comunicazione inviata in data 14.04.2022 con cui, in relazione al mandato in oggetto, la Parte_1
comunicava a <<… siamo in attesa di ricevere copia contabile del
[...] Controparte_2 pagamento effettuato a saldo delle nostre spettanze per un totale di euro 97.500,00. Vi informiamo che qualora necessitiate di ulteriori giorni per poter effettuare il pagamento siamo disponibili a valutare la richiesta. L'occasione ci è gradita per allegare per vostra opportuna conoscenza la delibera dell'emittente>>. Dal tenore della predetta comunicazione emerge la disponibilità della Parte_1
a procedere all'attività di mandato dopo il termine per il versamento del prezzo, palesando
[...] chiaramente la possibilità che il corrispettivo potesse essere versato anche oltre il termine indicato in contratto.
Né appare giustificata, sul piano funzionale del sinallagma contrattuale, la pretesa attorea della integrale corresponsione del prezzo a fronte del proprio oggettivo inadempimento, non avendo provveduto, pur dopo essersi dimostrata disponibile all'esecuzione della propria prestazione, a inviare a mezzo pec la copia della garanzia in violazione delle specifiche disposizione contrattuali al riguardo previste, né risulta essere stata offerta la garanzia oggetto del contratto, il che integra oggettivo inadempimento contrattuale della mandataria.
Pertanto, non sussistono le condizioni per l'esperibilità del rimedio risolutorio non avendo dato prova di aver adempiuto alla propria prestazione né per l'esercizio della penale prevista all'art. 5 dell'articolato contrattuale.
pagina 9 di 11 Il mancato rilascio della garanza alla scadenza definitiva del termine di durata del mandato, rende ingiustificata la pretesa attore in quanto priva di giustificazione causale.
Consegue il rigetto dell'appello proposto.
***
All'integrale rigetto del gravame consegue la conferma della sentenza appellata anche in punto di regolamentazione delle spese di lite.
***
La regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio segue la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante va condannata alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_7 delle spese di lite del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in ragione dell'attività
[...] difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00) applicati i parametri tariffari (da attestare al di sopra dei minimi tariffari ma al di sotto dei valori medi in ragione del grado di complessità della causa), in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
***
Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 8792/2024 pubblicata il 9.10.2024
[...] Controparte_2 del Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...] delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi Controparte_2
pagina 10 di 11 euro 7.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali,
Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge.
- da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr. Francesco Distefano Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 274/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
(C. F. ) con sede in Londra (UK) 20 – 22 Wenlock Road N1 7GU, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. (C. F. ), presso il cui studio in Milano via Medici n. CP_1 C.F._1
15 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazione relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1 appellante contro
- (P. Iva ) con sede in Milano via Domodossola n. 7, in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 procura in atti, dall'Avv. Domenico SPADARO (C. F. ) presso il cui studio C.F._2 in Milano Piazza Grandi n. 19 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere pagina 1 di 11 notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
Appellata
Avente ad oggetto: mandato
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria deduzione, eccezione, istanza, argomentazione e domanda rigettata: in via preliminare
- accertare e dichiarare la configurabilità dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e della esecuzione della sentenza appellata del Tribunale di
Milano n. 8792/2024 ai sensi dell'art. 283 c.p.c. per i motivi sopraesposti e per l'effetto disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della suddetta sentenza appellata;
nel merito:
- accettare e dichiarare la fondatezza dei motivi sopraesposti e, per l'effetto, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa (oltreché negli atti e verbali del primo grado, tramite il presente atto espressamente richiamati) il proposto appello e, di conseguenza, in riforma della sentenza n.
8792/2024 del Tribunale di Milano accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: <<nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento della controparte_2 persona del legale rappresentante p.t. e, per l'effetto, l'avvenuta < i>
[...] risoluzione di diritto del contratto stipulato in data 8.04.2022 anche ai sensi dell'art. 1456 c.c. o in subordine accertare e dichiarare la risoluzione del suddetto contratto ai sensi degli artt. 1453 Contr e ss c.c. in conseguenza dell'inadempimento di non scarsa importanza della in virtù di quanto sopraesposto e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'obbligo della suddetta società
pagina 2 di 11 convenuta di corrispondere quanto previsto a titolo di penale ai sensi dell'art. 5 del contratto e, conseguentemente, condannare la stessa alla corresponsione della somma complessiva di euro
97.500,00 oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata: accertare e dichiarare
l'inadempimento della in persona del legale rappresentante p.t. e, per Controparte_2
l'effetto, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto stipulato in data
8.02.2022, anche ai sensi dell'art. 1456 c.c. o, in subordine, in conseguenza dell'inadempimento Contr di non scarsa importanza della;
oltre che l'obbligo per la suddetta società convenuta di risarcire il danno pari ad euro 97.500,00 oltre interessi e rivalutazione, e conseguentemente condannare la stessa, in persona del legale rappresentante p.t. alla corresponsione di tale somma a favore della o di quella minore o maggiore che sarà accertata in Parte_1 corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.>>
e comunque accertare e dichiarare il diritto di credito della parte odierna appellante e la responsabilità della adottando i conseguenti e necessari provvedimenti di Controparte_2 condanna, disattendendo tutte le eventuali eccezioni, istanze e le domanda sollevate in primo grado dalla odierna appellata e che, eventualmente la stessa esporrà nel presente giudizio, con ogni più ampia riserva – anche i virtù delle contestazioni eventualmente esposte dalla parte odierna appellata – di meglio articolare, dedurre e produrre anche nel merito alle richieste istruttorie e richiamando tutto quanto dedotto articolato eccepito e domandato anche in via istruttoria con gli atti e i verbali di udienza del giudizio di primo grado.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del giudizio di primo grado.
per appellata Controparte_2
Voglia la Corte d'Appello illustrissima, contrariis rejectis, in via preliminare
- dichiarare inammissibile l'appello per difetto della procura alle liti;
nel merito
- rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza impugnata.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 11 Con l'impugnata sentenza n. 8792/2024 pubblicata in data 9.10.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice, così provvedeva:
- revoca l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 16.0.2024;
- respinge tutte le domande proposte dalla società attrice;
- condanna la società attrice a rifondere alla convenuta le spese del giudizio che liquida in euro
6.307,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali Cpa ed Iva se dovuta.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Parte_1 la chiedendone la condanna al pagamento della penale prevista nel contratto di Controparte_2 mandato stipulato tra le odierne parti in causa o, in via subordinata, il risarcimento del danno oltre all'accertamento e alla dichiarazione della risoluzione del contratto a fronte dell'inadempimento della
Controparte_2
Nella mancata costituzione in giudizio nei termini di cui all'art. 166 c.p.c. della convenuta, depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., in accoglimento dell'istanza proposta da parte attrice, il giudice di prime cure emetteva ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c,p.c. non immediatamente esecutiva con la quale condannava la convenuta al pagamento della somma di euro 97.500,00 Controparte_2
a titolo di penale di cui al contratto in oggetto, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Costituitasi in giudizio in esito alla notifica della predetta ordinanza ingiunzione, Controparte_2 contestava ogni avverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda attorea previa revoca della
[...] ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.
Adduceva che secondo il dettato dell'art. 4 del contratto stipulato tra le parti in data 8.04.2022 denominato <
[...]
, che prevedeva una garanzia di euro Parte_2
2.600.000,00 – il diritto al compenso maturava solo dopo l'invio alla banca del venditore di una lettera di garanzia a mezzo mail, nel caso di specie non inviata.
Su tali basi chiedeva il rigetto della domanda.
Raccolte le conclusioni delle parti la causa era trattenuta in decisione.
***
pagina 4 di 11 L'organo giudicante di primo grado, con la sentenza impugnata, revocata l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 16.05.2024, rigettava tutte le domande proposte dalla società attrice condannandola alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite Controparte_2 liquidate in euro 6.307,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, CPA ed
Iva, se dovuta, come per legge.
Rilevato che la garanzia, oggetto del contratto asseritamente inadempiuto, non è stata ottenuta, e che la società attrice a fondamento della pretesa creditoria azionata in giudizio, aveva prodotto una mera Cont bozza di garanzia datata 8.04.2022 attestante la deliberazione della garanzia in favore del per l'importo di euro 2.600.000,00 della durata di 12 mesi ed 1 giorno valevole fino al 19.04.2022, non trasmessa, come previsto dall'art. 4 del contratto di mandato, via pec e peraltro priva di data certa, e, ritenuta non provata l'attività di advisory asseritamente svolta dalla società attrice per l'ottenimento della garanzia, rigettava la domanda condannando la società attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite nei termini innanzi indicati.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, secondo il dettato dell'art. 4 del contratto di advisory la Cont convenuta era obbligata a corrispondere alla il corrispettivo previsto dal contratto, Parte_1 pari ad euro 97.500,00, <<entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente mandato>> precisando, il richiamato articolato contrattuale, che
5(cinque) giorni dalla data delle ricezione del suddetto pagamento>>. Né troverebbe applicazione il dettato dell'art. 1460 c.c. – secondo cui una parte è legittimata a non adempiere alla propria obbligazione se l'altra a propria volta non adempia la propria – applicabile solo quando non siano previsti termini diversi per l'adempimento delle obbligazioni.
Adduceva inoltre che essendosi tardivamente costituita parte convenuta non avrebbe potuto eccepire l'eccezione di inadempimento sollevata, rivestendo la stessa valenza di eccezione in senso stretto e dunque assoggettata alle relative barriere preclusionali.
Con il secondo motivo di appello eccepiva la inconferenza dei documenti prodotti e la inutilizzabilità degli stessi in quanto tardivamente prodotti.
Con il terzo motivo di appello lamentava l'erronea regolamentazione delle spese di lite.
pagina 5 di 11 Contr
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'atto di gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto con conferma della sentenza appellata.
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello adducendo la nullità della procura alle liti mancando nella stessa l'indicazione del giudizio in oggetto.
Eccepiva altresì la nullità dell'atto di citazione in appello in quanto non era correttamente indicato il termine di costituzione.
Nel merito adduceva l'infondatezza dell'appello risultando corretto il costrutto a base della sentenza appellata. Infine, eccepiva la nullità del contratto di advisory in oggetto in quanto prevedeva la conclusione di una garanzia ad opera di società non iscritta all'albo degli intermediari abilitati al rilascio di garanzia tenuto dalla Banca di Itala ex art. 106 del TUB.
All'udienza del 2.10.2025 all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità della procura sollevata da parte appellata atteso che, trattandosi di procura allegata all'atto di citazione in primo grado, in quanto oggettivamente ed evidentemente alla stessa riferibile, il relativo giudizio deve ritenersi ritualmente introdotto da difensore munito di rituale e valida procura alle liti, la quale, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in assenza di specificazioni contrarie è valida anche per la proposizione del successivo e conseguente giudizio di appello, il che rende validamente introdotto anche il presente giudizio di appello.
Del pari, non risulta fondata l'eccezione di nullità per erronea indicazione del termine di costituzione dell'appellato nel giudizio di appello non rilevando al riguardo alcuna lesione del diritto di difesa risultando sostanzialmente rispettata l'ampiezza del termine di legge per la costituzione.
***
È dato acquisito al giudizio che la società DPN Consulenza s.r.l. ha concluso in data 8.04.2022 con la società un contratto di mandato di advisory con cui DPN Consulenza s.r.l. Parte_1 conferiva a Parte_1 ottenere una garanzia, dell'importo di euro 2.600.000,00 con una durata di un anno e un giorno emessa da IT RI PROPERTY HOLDONGS LTD>>. Secondo la regolamentazione pagina 6 di 11 contrattuale del rapporto il consulente avrebbe dovuto fornire alla società contraente l'assistenza professionale necessaria per il completamento dell'operazione dedotta in contratto e la società conferente assumeva l'impegno di consegnare tempestivamente al consulente tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico e a comunicare tutti i dati e le informazioni necessarie. La durata del mandato era di un mese, decorso il quale in assenza di nuovo accordo il contratto era da intendersi cessato. Il compenso, che la società DPN Consulenza s.r.l. era tenuta a corrispondere a
, era fissato nella misura del 3,75% del valore facciale della garanzia. Al riguardo Parte_1
l'art. 4 dell'articolato contrattuale prevedeva che del valore facciale della garanzia, pari ad euro 97.500,00, in caso di Garanzia in forma cartacea trasmessa a mezzo pec, comprensivi del costo della garanzia per l'attività di studio e analisi della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, di ricerca, selezione dell'istituto, di negoziazione e ottenimento della garanzia comprensivo anche del costo della garanzia stessa, nonché per ogni qualsivoglia spesa onere costo che sarà sostenuto dal consulente per espletare l'incarico del presente contratto …>> da corrispondersi entro cinque giorni dalla sottoscrizione del contratto di mandato, con previsione dell'emissione della garanzia entro cinque giorni dalla ricezione del suddetto pagamento.
L'art. 5 dell'articolato contrattuale prevedeva che risoluzione del contratto per causa non imputabile al consulente la società dovrà corrispondere a titolo di penale il saldo di tutte le spettanze sopra pattuite al consulente>>.
In ordine all'attività di mandato di cui al contratto stipulato l'8.04.2022, parte attrice ha prodotto copia di atto di attestazione di deliberazione della garanzia da parte di Controparte_5
datata 9.04.2022 in favore di per l'importo di euro
[...] Controparte_2
2.600.000,00, della durata di dodici mesi ed un giorno, con validità fino al 19.04.2022. Il predetto atto però non reca, né sono altrimenti evincibili, le condizioni previste per la concessione della garanzia, né la copia dell'atto di garanzia risulta essere stata trasmessa secondo le specifiche modalità di trasmissione dettate dall'art. 4 dell'articolato contrattuale, che, come innanzi rilevato, ne prevedeva la trasmissione a mezzo pec. Al contrario, il documento risulta essere stato allegato ad intimazione di pagamento inoltrata in data 14.04.2022 non già a mezzo pec, senza peraltro che ne sia stata provata l'effettiva ricezione, con cui si intimava la corresponsione del corrispettivo entro il termine di tre gironi dalla ricezione.
pagina 7 di 11 Con comunicazione inviata in data 14.04.2022 a , in Controparte_6 relazione al contratto di mandato in oggetto, testualmente riferiva <<… siamo in attesa di ricevere copia contabile del pagamento effettuato a saldo delle nostre spettanze per un totale di euro 97.500,00.
Vi informiamo che qualora necessitiate di ulteriori giorni per poter effettuare il pagamento siamo disponibili a valutare la richiesta. L'occasione ci è gradita per allegare per vostra opportuna conoscenza la delibera dell'emittente>>.
È dato acquisito al giudizio che il corrispettivo non sia stato corrisposto da parte della
[...] né che la garanzia oggetto delle prestazioni alle quali era obbligata la mandataria sia Controparte_2 stata rilasciata.
Pertanto, nessuna delle prestazioni dedotte in contratto risulta essere stata eseguita dal soggetto obbligato.
***
Vale rilevare che nei contratti a prestazioni corrispettive, quale quello di specie, in caso di inadempienze reciproche è necessaria la comparazione del comportamento di ambo le parti contrattuali per verificare quale di esse con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato la conseguente alterazione del sinallagma (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 30.05.2017 n. 13627).
La disposizione dell'art. 1460 c.c. secondo cui l'eccezione di inadempimento non è ammissibile quando i termini diversi per l'adempimento siano stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto, come precisato dal supremo consesso di giustizia, va intesa nel senso che anche in tale ipotesi l'eccezione resta consentita se sia evidente che la controprestazione non possa essere adempiuta o se vi siano fondate ragioni per ritenere che il termine per ciò fissato sia superato ovvero vi sia un evidente pericolo di perdere la controprestazione (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 8,.09.2017 n. 20939). Più in particolare la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che nel caso in cui venga eccepita l'eccezione
<
Cas. Civ. Sez. I, 4.02.2009 n. 2720).
pagina 8 di 11 Nel caso di specie, la mandataria , lamentando il mancato pagamento del Parte_1 corrispettivo da parte della non ha a propria volta correttamente adempiuto alla Controparte_2 prestazione alla quale era obbligata secondo l'esaminato articolato contrattuale, atteso che non risulta essere stata prestata la garanzia oggetto delle pattuizioni contrattuali ed alla quale era funzionale l'attività di mandato, il che non legittima il recesso dal contratto per altrui inadempienza invocato a parte appellante. Inoltre, come emerge dallo scambio di corrispondenza via mail di cui è stata prodotta copia in atti dalla stessa unitamente alla copia della bozza del documento di Parte_1 garanzia oggetto del contratto, inviata in via difforme rispetto a quanto previsto dal contratto – che prevedeva per le garanzie cartacee l'invio a mezzo pec – emerge chiaramente come la mandataria abbia ritenuto non essenziale sul piano della funzionalità del sinallagma contrattuale che la corresponsione del corrispettivo dovesse avvenire nel termine indicato nell'articolato contrattuale ed anteriormente all'espletamento dell'attività di mandato che era diretto a retribuire, atteso il tenore della comunicazione inviata in data 14.04.2022 con cui, in relazione al mandato in oggetto, la Parte_1
comunicava a <<… siamo in attesa di ricevere copia contabile del
[...] Controparte_2 pagamento effettuato a saldo delle nostre spettanze per un totale di euro 97.500,00. Vi informiamo che qualora necessitiate di ulteriori giorni per poter effettuare il pagamento siamo disponibili a valutare la richiesta. L'occasione ci è gradita per allegare per vostra opportuna conoscenza la delibera dell'emittente>>. Dal tenore della predetta comunicazione emerge la disponibilità della Parte_1
a procedere all'attività di mandato dopo il termine per il versamento del prezzo, palesando
[...] chiaramente la possibilità che il corrispettivo potesse essere versato anche oltre il termine indicato in contratto.
Né appare giustificata, sul piano funzionale del sinallagma contrattuale, la pretesa attorea della integrale corresponsione del prezzo a fronte del proprio oggettivo inadempimento, non avendo provveduto, pur dopo essersi dimostrata disponibile all'esecuzione della propria prestazione, a inviare a mezzo pec la copia della garanzia in violazione delle specifiche disposizione contrattuali al riguardo previste, né risulta essere stata offerta la garanzia oggetto del contratto, il che integra oggettivo inadempimento contrattuale della mandataria.
Pertanto, non sussistono le condizioni per l'esperibilità del rimedio risolutorio non avendo dato prova di aver adempiuto alla propria prestazione né per l'esercizio della penale prevista all'art. 5 dell'articolato contrattuale.
pagina 9 di 11 Il mancato rilascio della garanza alla scadenza definitiva del termine di durata del mandato, rende ingiustificata la pretesa attore in quanto priva di giustificazione causale.
Consegue il rigetto dell'appello proposto.
***
All'integrale rigetto del gravame consegue la conferma della sentenza appellata anche in punto di regolamentazione delle spese di lite.
***
La regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio segue la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante va condannata alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_7 delle spese di lite del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in ragione dell'attività
[...] difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00) applicati i parametri tariffari (da attestare al di sopra dei minimi tariffari ma al di sotto dei valori medi in ragione del grado di complessità della causa), in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
***
Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 8792/2024 pubblicata il 9.10.2024
[...] Controparte_2 del Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...] delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi Controparte_2
pagina 10 di 11 euro 7.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali,
Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge.
- da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 11 di 11