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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1567/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5016/2024 depositato il 09/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo N.3 95124 Catania CT
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15772 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 10.5.2024, depositato in data 9.6.2024 presso la Corte di Giustizia
Ricorrente_1Tributaria di 1° Grado di Catania, il sig. , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 15772, notificato il 21.3.2024, con il quale viene richiesta la complessiva somma di €. 213,00, emesso dal Comune di Catania per omesso/parziale pagamento della TARI, anno d'imposta 2018, eccependo l'intervenuta decadenza e prescrizione. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la nullità dell'atto impugnato.
Il Comune di Catania, costituito in giudizio, ha contestato le eccezioni del ricorrente precisando che i termini per la notifica degli atti di accertamento esecutivi per omesso/parziale pagamento, a seguito dello spostamento dei termini per effetto COVID, per il 2018 sono prorogati per un tempo pari alla durata della sospensione. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso
All'udienza dell'11 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati.
La finanziaria 2007 (legge 296/06, art.1 commi dal 161 al 167) ha modificato tutte le norme relative alla riscossione dei tributi locali (l'Ici, la Tarsu -Tia-, la Tosap, etc.), più precisamente le regole relative all'accertamento, alla riscossione coattiva e alla decadenza dei relativi termini, termini che sono stati allungati ed uniformati. Al comma 161, art. 1,
(Termine di decadenza notifica atto d'accertamento) è previsto che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione
o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Ebbene, l'atto impugnato è stato notificato il 21.3.2024 e quindi nel termine decadenziale di cinque anni atteso che l'originario termine di decadenza del 31.12.2023 per effetto dell'art. 67 D.L. 18/2020 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19) “1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, è stato posticipato al 26.3.2024.
È del tutto ovvio che non è neppure intervenuta alcuna prescrizione del credito, atteso che questa si perfeziona dopo il decorso di cinque anni a decorrere dal momento in cui il credito si è consolidato, ovvero dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Il ricorso, pertanto va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
150,00 oltre oneri come per legge, se dovuti. Così deciso in Catania l'11 febbraio 2026.
Giudice
IO CA
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5016/2024 depositato il 09/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo N.3 95124 Catania CT
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15772 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 10.5.2024, depositato in data 9.6.2024 presso la Corte di Giustizia
Ricorrente_1Tributaria di 1° Grado di Catania, il sig. , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 15772, notificato il 21.3.2024, con il quale viene richiesta la complessiva somma di €. 213,00, emesso dal Comune di Catania per omesso/parziale pagamento della TARI, anno d'imposta 2018, eccependo l'intervenuta decadenza e prescrizione. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la nullità dell'atto impugnato.
Il Comune di Catania, costituito in giudizio, ha contestato le eccezioni del ricorrente precisando che i termini per la notifica degli atti di accertamento esecutivi per omesso/parziale pagamento, a seguito dello spostamento dei termini per effetto COVID, per il 2018 sono prorogati per un tempo pari alla durata della sospensione. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso
All'udienza dell'11 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati.
La finanziaria 2007 (legge 296/06, art.1 commi dal 161 al 167) ha modificato tutte le norme relative alla riscossione dei tributi locali (l'Ici, la Tarsu -Tia-, la Tosap, etc.), più precisamente le regole relative all'accertamento, alla riscossione coattiva e alla decadenza dei relativi termini, termini che sono stati allungati ed uniformati. Al comma 161, art. 1,
(Termine di decadenza notifica atto d'accertamento) è previsto che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione
o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Ebbene, l'atto impugnato è stato notificato il 21.3.2024 e quindi nel termine decadenziale di cinque anni atteso che l'originario termine di decadenza del 31.12.2023 per effetto dell'art. 67 D.L. 18/2020 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19) “1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, è stato posticipato al 26.3.2024.
È del tutto ovvio che non è neppure intervenuta alcuna prescrizione del credito, atteso che questa si perfeziona dopo il decorso di cinque anni a decorrere dal momento in cui il credito si è consolidato, ovvero dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Il ricorso, pertanto va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
150,00 oltre oneri come per legge, se dovuti. Così deciso in Catania l'11 febbraio 2026.
Giudice
IO CA