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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/12/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 151/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.- est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 151 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e vertente TRA
C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, Parte_1 CodiceFiscale_1 corso Tacito, n. 8, presso lo studio dell'avv.to Debora Colantuoni, che la rappresenta e difende, come da procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del COA del 3/02/2025);
ricorrente E
, nato a [...], il [...]; Controparte_1
resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: regolamentazione dei profili personali e patrimoniali del figlio nato fuori dal matrimonio;
conclusioni: la parte costituita precisava le conclusioni come da verbale di udienza del 21/10/2025; ritualmente comunicati gli atti alla Procura della Repubblica in sede in data 13/05/2025, il quale ha espresso parere favorevole in data 19/05/2025. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30/01/2025 ha chiesto la regolamentazione dei Parte_1 profili, personali e patrimoniali, riguardanti i figli minori , nato a [...] il [...], e Per_1
nato a [...], il [...], mediante l'affido condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione presso la madre e disciplina della frequentazione con il padre, nonché quantificarsi il contributo paterno al mantenimento in misura pari a euro 500,00 complessivi (euro 250,00 per ciascun beneficiario), oltre alla ripartizione in pari quota delle spese straordinarie. A sostegno delle domande formulate, detta ricorrente deduceva di aver interrotto la relazione sentimentale e la convivenza con il ricorrente dal mese di novembre del 2023 e che da allora si era trasferita presso l'abitazione della nonna materna dei minori, nonché di aver tentato di raggiungere una soluzione concordata con il padre, senza esito.
pagina 1 di 3 Con riferimento alle condizioni economico-patrimoniali, rappresentava di lavorare quale cameriera a chiamata nel fine settimana, mentre il padre svolgeva attività lavorativa quale operaio con reddito mensile di euro 1.400,00 circa. Il giudice delegato, con ordinanza del 5/02/2025, fissava udienza al 29/04/2025, con l'assegnazione dei termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio il resistente, benché ritualmente evocato, ragion per cui veniva dichiarata la contumacia nel corso del procedimento. Espletato il libero interrogatorio della ricorrente, adottati provvedimenti temporanei e urgenti, il procedimento veniva rinviato per la decisione all'udienza indicata in epigrafe e, all'esito, riservato alla valutazione del Tribunale, competente nella composizione collegiale. Nel merito, va osservato che non sono emerse sopravvenienze nel corso del giudizio legittimanti una modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, i quali devono essere, pertanto, integralmente confermati. In particolare, con riferimento ai profili personali di disciplina delle condizioni riguardanti la prole, va confermato l'affidamento condiviso, non essendo emersa alcuna controindicazione all'applicazione del regime ordinario, la cui deroga si giustifica esclusivamente nell'ipotesi di grave pregiudizio per i figli minori non ravvisabile nella fattispecie in esame (v. dichiarazioni rese dalla madre: “I miei figli hanno un buon rapporto con il papà”), con collocazione della prole minore presso la madre, come avvenuto a far data dalla situazione di fatto instauratasi al momento della cessazione della convivenza tra i genitori tra i genitori, nonché previsione di un regime di frequentazione che assicuri il diritto alla bigenitorialità della prole e tenga conto della prassi instaurata. Con riferimento ai profili economici, dalle risultanze acquisite emerge che la ricorrente svolge lavori saltuari, quale cameriera, con retribuzione esigua e contratto a chiamata, e risiede presso la madre (titolare di pensione di circa 700,00 euro) presso una casa dell'ATER, con affitto mensile di euro 75,00. Le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio rinvengono conferma nella dichiarazione fiscale versata in atti da cui emerge un reddito imponibile per il periodo di imposta relativo all'anno 2022 pari a euro 5.344,31 (v. CUD 2023). Sulla base di quanto riferito dalla ricorrente, il padre lavora quale operaio presso le Acciaierie, con retribuzione di circa 1.250,00 euro mensili, oltre agli straordinari, ed è gravato dal canone di locazione per circa 360,00 euro. Alla stregua di tali elementi, tenuto conto della riferita percezione integrale dell'AU, attualmente pari a euro 400,00 mensili, da parte della madre sull'accordo delle parti (v. dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio), dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, e della disparità economico-patrimoniale esistente tra i genitori, appare equo prevedere a titolo di contributo paterno al mantenimento l'importo pari a euro 250,00 complessivo (euro 125,00 per ciascun minore), oltre alla percezione integrale dell'AU da parte della madre (attualmente pari a euro 400,00 complessivi); le spese straordinarie saranno ripartite in pari quota tra i genitori sulla base del protocollo in uso presso questo Tribunale. La mancata sostanziale opposizione del padre alle domande formulate, il quale è rimasto volontariamente contumace, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte:
pagina 2 di 3 - Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre;
- salvo diverso e più ampio accordo tra le parti, il padre potrà tenere con sé i minori a fine settimana alternati (in difetto di accordo il primo ed il terzo di ogni mese) dalle ore 17.00 del venerdì sino alla domenica pomeriggio ore 17.00, e nelle altre settimane di ciascun mese per due pomeriggi infrasettimanali (in difetto di diverso accordo delle parti il martedì e il giovedì); in occasione delle vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i minori per il periodo di 15 giorni, anche consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
i genitori avranno inoltre diritto di tenere con sé il minore una settimana nel periodo natalizio, alternando negli anni i giorni di Natale e di Capodanno, nonché in occasione delle festività pasquali ad anni alterni per tre giorni ciascuno, alternando negli anni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- Il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli minori (euro 125,00 per ciascun minore), da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
il padre verserà alla madre in via integrale l'assegno unico (attualmente pari a circa 400,00 euro). Spesa compensate. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 10/12/2025
Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli) L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.- est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 151 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e vertente TRA
C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, Parte_1 CodiceFiscale_1 corso Tacito, n. 8, presso lo studio dell'avv.to Debora Colantuoni, che la rappresenta e difende, come da procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del COA del 3/02/2025);
ricorrente E
, nato a [...], il [...]; Controparte_1
resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: regolamentazione dei profili personali e patrimoniali del figlio nato fuori dal matrimonio;
conclusioni: la parte costituita precisava le conclusioni come da verbale di udienza del 21/10/2025; ritualmente comunicati gli atti alla Procura della Repubblica in sede in data 13/05/2025, il quale ha espresso parere favorevole in data 19/05/2025. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30/01/2025 ha chiesto la regolamentazione dei Parte_1 profili, personali e patrimoniali, riguardanti i figli minori , nato a [...] il [...], e Per_1
nato a [...], il [...], mediante l'affido condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione presso la madre e disciplina della frequentazione con il padre, nonché quantificarsi il contributo paterno al mantenimento in misura pari a euro 500,00 complessivi (euro 250,00 per ciascun beneficiario), oltre alla ripartizione in pari quota delle spese straordinarie. A sostegno delle domande formulate, detta ricorrente deduceva di aver interrotto la relazione sentimentale e la convivenza con il ricorrente dal mese di novembre del 2023 e che da allora si era trasferita presso l'abitazione della nonna materna dei minori, nonché di aver tentato di raggiungere una soluzione concordata con il padre, senza esito.
pagina 1 di 3 Con riferimento alle condizioni economico-patrimoniali, rappresentava di lavorare quale cameriera a chiamata nel fine settimana, mentre il padre svolgeva attività lavorativa quale operaio con reddito mensile di euro 1.400,00 circa. Il giudice delegato, con ordinanza del 5/02/2025, fissava udienza al 29/04/2025, con l'assegnazione dei termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio il resistente, benché ritualmente evocato, ragion per cui veniva dichiarata la contumacia nel corso del procedimento. Espletato il libero interrogatorio della ricorrente, adottati provvedimenti temporanei e urgenti, il procedimento veniva rinviato per la decisione all'udienza indicata in epigrafe e, all'esito, riservato alla valutazione del Tribunale, competente nella composizione collegiale. Nel merito, va osservato che non sono emerse sopravvenienze nel corso del giudizio legittimanti una modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, i quali devono essere, pertanto, integralmente confermati. In particolare, con riferimento ai profili personali di disciplina delle condizioni riguardanti la prole, va confermato l'affidamento condiviso, non essendo emersa alcuna controindicazione all'applicazione del regime ordinario, la cui deroga si giustifica esclusivamente nell'ipotesi di grave pregiudizio per i figli minori non ravvisabile nella fattispecie in esame (v. dichiarazioni rese dalla madre: “I miei figli hanno un buon rapporto con il papà”), con collocazione della prole minore presso la madre, come avvenuto a far data dalla situazione di fatto instauratasi al momento della cessazione della convivenza tra i genitori tra i genitori, nonché previsione di un regime di frequentazione che assicuri il diritto alla bigenitorialità della prole e tenga conto della prassi instaurata. Con riferimento ai profili economici, dalle risultanze acquisite emerge che la ricorrente svolge lavori saltuari, quale cameriera, con retribuzione esigua e contratto a chiamata, e risiede presso la madre (titolare di pensione di circa 700,00 euro) presso una casa dell'ATER, con affitto mensile di euro 75,00. Le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio rinvengono conferma nella dichiarazione fiscale versata in atti da cui emerge un reddito imponibile per il periodo di imposta relativo all'anno 2022 pari a euro 5.344,31 (v. CUD 2023). Sulla base di quanto riferito dalla ricorrente, il padre lavora quale operaio presso le Acciaierie, con retribuzione di circa 1.250,00 euro mensili, oltre agli straordinari, ed è gravato dal canone di locazione per circa 360,00 euro. Alla stregua di tali elementi, tenuto conto della riferita percezione integrale dell'AU, attualmente pari a euro 400,00 mensili, da parte della madre sull'accordo delle parti (v. dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio), dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, e della disparità economico-patrimoniale esistente tra i genitori, appare equo prevedere a titolo di contributo paterno al mantenimento l'importo pari a euro 250,00 complessivo (euro 125,00 per ciascun minore), oltre alla percezione integrale dell'AU da parte della madre (attualmente pari a euro 400,00 complessivi); le spese straordinarie saranno ripartite in pari quota tra i genitori sulla base del protocollo in uso presso questo Tribunale. La mancata sostanziale opposizione del padre alle domande formulate, il quale è rimasto volontariamente contumace, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte:
pagina 2 di 3 - Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre;
- salvo diverso e più ampio accordo tra le parti, il padre potrà tenere con sé i minori a fine settimana alternati (in difetto di accordo il primo ed il terzo di ogni mese) dalle ore 17.00 del venerdì sino alla domenica pomeriggio ore 17.00, e nelle altre settimane di ciascun mese per due pomeriggi infrasettimanali (in difetto di diverso accordo delle parti il martedì e il giovedì); in occasione delle vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i minori per il periodo di 15 giorni, anche consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
i genitori avranno inoltre diritto di tenere con sé il minore una settimana nel periodo natalizio, alternando negli anni i giorni di Natale e di Capodanno, nonché in occasione delle festività pasquali ad anni alterni per tre giorni ciascuno, alternando negli anni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- Il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli minori (euro 125,00 per ciascun minore), da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
il padre verserà alla madre in via integrale l'assegno unico (attualmente pari a circa 400,00 euro). Spesa compensate. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 10/12/2025
Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli) L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
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