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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 03/06/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1422/2023 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1422 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(già , P. Parte_1 Parte_2
IVA , in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Luigi Lombardi, c.f. del foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliata nel suo C.F._1
Studio in Cosenza, Viale degli Alimena n. 108. (indirizzo PEC: fax Email_1
09841570947)
-attrice opponente-
E (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Como, Via CP_1 P.IVA_2
Odescalchi n. 30, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Susi Mariani (C.F. del foro di C.F._2
Como, presso il cui studio in Como, via Odescalchi n. 30 è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC:
fax 031.262398); Email_2
-convenuta opposta-
OGGETTO: contrattuale, rappresentanza – opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con provvedimento assunto all'udienza cartolare del 13 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle note conclusionali e delle memorie di replica (decorrenti dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria) sulle seguenti conclusioni:
per parte opponente Parte_1
“voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento della proposta opposizione- disattesa e respinta ogni contraria istanza, produzione e deduzione:
1 - revocare ed annullare l'opposta ingiunzione di pagamento n. 455/2023, R.G. 602/2023, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti, accertando e dichiarando la non dovutezza di alcuna somma da parte dell'opponente in favore di relativamente alla pretesa fatta valere nel monitorio, per tutte le ragioni CP_1 di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di lite”
per parte opposta CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, premessa ogni declaratoria di rito e rejetta ogni diversa istanza, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
nel merito in via principale: respingere integralmente l'opposizione proposta da Pt_1 Parte_1
– già perché infondata in fatto ed in diritto Parte_1 Parte_1 Parte_2
e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso: rigettare tutte le domande svolte dall'opponente e per l'effetto, accertato l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione sorta in capo al procuratore sportivo , condannare Controparte_2 [...] al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la Controparte_3 CP_1 causale di cui in atti della somma di € 16.510,00= oltre interessi legali dalla data della fattura n. 2 dell'1.02.2023 al saldo effettivo.
Col favore delle spese e dei compensi legali del presente giudizio di opposizione e della fase monitoria.
in via istruttoria: senza inversione dell'onere probatorio, si chiede di essere ammessi alla prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della convenuta sulle circostanze di cui alla comparsa di costituzione e di risposta in data 19.06.2023 e alla documentazione ivi allegata.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter giudiziale.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 12.04.2023,
[...]
(in seguito, per brevità, “ ”) proponeva opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo di pagamento n. 455/2023 del 16.02.2023 emesso, senza provvisoria esecutorietà, dal
Tribunale Civile di Como all'esito del giudizio R.G. 602/2023 e notificato il 21.2.2023, con cui l'attrice veniva condannata a versare a l'importo di 16.510,00, oltre interessi legali e spese di lite, queste ultime CP_1 quantificate in € 900,00 oltre oneri.
Di tale decreto l'opponente ne chiedeva la revoca (o annullamento), per infondatezza in fatto e in diritto.
Deduceva l'opponente che il decreto ingiuntivo opposto era stato richiesto ed concesso sulla base del preteso proprio mancato pagamento di una fattura elettronica (nr. 2 del 1 febbraio 2023) inopinatamente emessa dall'ingiungente sulla base di un'asserita attività di assistenza e rappresentanza prestata da in favore CP_1 della convenuta, allorquando aveva ancora la forma sociale della società a responsabilità limitata.
In realtà, sosteneva nell'atto di citazione in opposizione, la fattura elettronica generata e trasmessa mediante il c.d. Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, L. 244/2007 non soddisfa da sola il requisito della prova scritta di cui all'art. 633 n. 1) c.p.c., in assenza di estratto autentico notarile previsto dall'art. 634, comma II, c.p.c.; ed in ogni caso, per quanto concerne più specificamente il giudizio di opposizione, ordinario a cognizione piena, la fattura non può da sé costituire prova del sottostante rapporto obbligatorio, che pertanto risulterebbe indimostrato.
2 Si costituiva il 19.06.2023 chiedendo in via preliminare la declaratoria di provvisoria esecutorietà ex CP_1 art. 648 cpc dell'opposto decreto ingiuntivo, e nel merito in via principale il rigetto della domanda, con conferma del decreto ingiuntivo (oltre interessi legali dall' 1.02.2023, data della fattura, al saldo effettivo), delle spese di lite riconosciute in fase monitoria, nonché il riconoscimento delle spese di lite del presente giudizio di opposizione.
All'esito dell'udienza del 11.10.2023, fissata cartolarmente anche in ordine alla provvisionale, lette le note di trattazione scritta depositate da ambo le parti, con ordinanza del 10 novembre 2023 il sottoscritto Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini di cui alle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c., e fissava la successiva udienza al 29 febbraio 2024, anch'essa in modalità cartolare, che successivamente –in forza dell'istanza di parte opponente di revoca dell'ordinanza nella parte in cui concedeva i termini ex art. 183 co.VI cpc, poiché non richiesti da alcuna delle due parti- veniva fissata anche per consentire l'esercizio del contraddittorio sul presente profilo.
Con provvedimento assunto all'esito dell'udienza del 29.2.2024, il G.I. confermava motivatamente il decreto nel frattempo emesso il 19.2.24 col quale, in accoglimento dell'istanza dell'opponente, veniva revocata l'ordinanza del 10.11.2023 nella parte in cui aveva disposto la concessione dei termini ex art. 183 co.VI cpc;
dichiarava, in conseguenza, l'espunzione della prima memoria di parte opposta, che nel frattempo era stata depositata (dunque ritualmente in quel momento, alla luce del precedente provvedimento del G.I.) e provvedeva in ordine alle richieste di prove orali (testi e interrogatorio formale) svolte da parte opposta già con l'atto introduttivo, ritenendole inammissibili e/o irrilevanti, e pertanto fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisione, senza la necessità di disporre attività istruttoria.
Alla suddetta udienza del 13.11.2024, tenuta cartolarmente, esaminate le conclusioni precisate da entrambe le parti, il Giudice tratteneva in decisione il fascicolo concedendo i termini per il deposito delle note conclusionali ex art. 190 cpc (60+20), nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano le comparse conclusionali e solo parte opponente le memorie di replica.
II. Sui presupposti processuali e condizioni dell'azione, sulla tempestività dell'opposizione e sulla rituale instaurazione del contraddittorio.
Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia, valore e territoriale.
Risultano sussistenti la legittimazione attiva e passiva delle parti in giudizio, peraltro incontestate.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato.
Non ha il giudizio necessitato del previo esperimento di procedura di negoziazione assistita, vertendosi in ipotesi di deroga alla necessità di esperire la stessa trattandosi di “procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”, per come previsto dall'art. 3 co.III lett.A d.l. 132/2014 (convertito in legge 162/2014).
L'opposizione è tempestiva, essendo stata incardinata (notifica del 3.4.2023) entro i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (21.02.2023), essendo la scadenza prevista in giorno festivo (domenica 2.4.2023).
III. Sulle eccezioni esplicitate nell'atto introduttivo di opposizione.
La domanda non è fondata, e come tale non merita accoglimento.
III.I - fondava il ricorso per decreto ingiuntivo deducendo invero genericamente, soltanto, di aver un CP_1 credito nei riguardi di , ed allegando unicamente la fattura succitata (sub doc.1 monitorio) e due Parte_2 solleciti di pagamento (sub.2 e 3); senza specificazione alcuna del titolo sotteso.
3 I rilievi di parte opponente, come detto, attengono all'autosufficienza della fattura elettronica di costituire, da sola, elemento probatorio sufficiente nel giudizio monitorio, ed in ogni caso all'assenza di prova del rapporto sottostante la fattura.
Nessuno dei due rilievi risulta avere effettivo fondamento.
III.II - Preliminarmente all'esame, partitamente, nel merito, di ogni motivo di opposizione, il Tribunale ritiene opportuno richiamare due osservazioni generali, la prima generica e la seconda riferita alla specifica fattispecie oggetto di vaglio.
In diritto, si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è
l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001
n. 13533).
Nella specifica fattispecie in esame, parte opponente ha ritenuto la causa di carattere esclusivamente documentale, non avendo richiesto la concessione dei termini ex art. 183 co.VI cpc –anzi avendone avversato la concessione- e non avendo svolto richieste di prove costituende nell'atto introduttivo.
E' pur vero, si osserva, che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incomba sul convenuto nel giudizio di opposizione, in quanto attore sostanziale, ma ciò non esonera la parte opponente dall'onere di provare i fatti o le circostanze oggetto di vertenza.
III.III - Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Con riferimento alla presunta carenza di efficacia probatoria della fattura elettronica sfornita di estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, comma 2, c.p.c., deve rilevarsi come la produzione della fattura elettronica in formato “xml” fornisca prova di autenticità del documento stesso: l'emissione mediante il
Sistema di Interscambio (SDI) costituisce infatti prova dell'unicità del documento, ciò che consente l'esonero dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli art. 23 e 25 DPR 633/1972, e di conseguenza dalla funzione svolta dall'estratto autentico delle scritture contabili.
Quanto invece alla contestazione dell'opponente relativa alla mancata prova di controparte del sottostante rapporto obbligatorio, che pertanto –conclude risulterebbe indimostrato, l'opposta ha dedotto Parte_2 nella comparsa di costituzione di aver svolto attività di assistenza e rappresentanza in favore dell'ingiunta e volta al tesseramento del calciatore ha a riguardo provato l'esistenza di un rapporto Persona_1 contrattuale, e precisamente di un contratto di rappresentanza (doc.1 convenuta) sottoscritto in data
17.01.2019 (e depositato il 4.02.2019 alla FIGC) tra e , procuratore sportivo Parte_2 Controparte_2 regolarmente iscritto nel Registro FIGC in forza del quale quest'ultimo “anche attraverso la società CP_1 di cui il summenzionato procuratore sportivo è legale rappresentante derivanti dal contratto di
[...] rappresentanza”, veniva incaricato dal rappresentato di curare i suoi interessi relativamente alla Parte_2
4 cessione a titolo definitivo ed oneroso di un proprio tesserato (il calciatore alla società Persona_1
Parma Calcio 1913 srl).
Il contratto al paragrafo “oggetto” (pag.1) prevedeva il conferimento del mandato da parte della Società
Sportiva al Procuratore TI, affinchè questi curasse gli interessi della stessa, “improntando il proprio operato a principi di correttezza e diligenza professionale, prestando in particolare opera di assistenza relativamente alla cessione a titolo definitivo ed oneroso del proprio tesserato Calciatore Alessandro MI
(23.7.1999) alla società Parma Calcio 1913 srl”.
Ebbene, giova osservare che, pur non essendo stata dedotta né allegata in giudizio monitorio l'esistenza di tale contratto, peraltro sottoscritto tanto dalla società Rende che dal procuratore TI (oltre Controparte_2 che dal calciatore), l'introduzione dello stesso per la prima volta nel giudizio di opposizione non costituisce circostanza irrituale (e dunque sanzionabile con l'inutilizzabilità), se compiuta tempestivamente. Deve infatti rammentarsi che il divieto di "nova", ossia l'impossibilità di proporre nuove domande, eccezioni o mezzi di prova in fase di appello (art. 345 cpc), non si applica al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Parte opposta, pertanto, ha provato la fonte, negoziale, del suo diritto, la cui esistenza non è stata contestata
(avrebbe potuto, del resto, esserlo solo con querela di falso, stante la sottoscrizione del contratto da parte di
). Parte_2
Incidentalmente, si rileva, la prova della formazione del rapporto determina il venir meno di ogni questione, comunque già trattata e risolta, relativa all'autosufficienza della fattura elettronica quale valido elemento per l'accoglimento della richiesta monitoria.
Parte opposta ha provato non solo il titolo fondativo del proprio diritto ma anche l'incompletezza del versamento del corrispettivo, avendo documentato il pagamento compiuto da controparte con le sette fatture
(recitanti in causale “consulenza calciatore ) prodotte sub. docc.
3-9 e per complessivi Persona_1
41.467,21 oltre iva, ovvero per il totale di € 50.590,00, somma che, sottratta all'importo del contratto non contestato (id est € 55.000 + IVA 12.100 = € 67.100) determina propriamente l'importo oggetto di ingiunzione per somma capitale (67.100,00 - € 50.590,00 = €.16.510,00).
Risulta pertanto sufficientemente allegato l'inadempimento di parte opponente.
IV. Sull'eccezione, sfumata, di inadempimento.
IV.I - Oltre ai due rilievi specificamente cristallizzati nell'atto di opposizione, tuttavia, formula Parte_2 anche, in un passaggio dello stesso (pervero molto genericamente, al limite pertanto della nullità ex art. 164 co.IV cpc -163 co.III n.4 cpc e della lesione del diritto di difesa di controparte), un'eccezione di inadempimento, ovvero contesta la mancata prova in ordine al compimento di effettiva attività svolta e di esatto adempimento della stessa: il passaggio, presente a pag.2 dell'opposizione (“L'affermata attività di assistenza e rappresentanza, di cui controparte, nonostante sia suo precipuo onere probatorio, non fornisce prova alcuna”) risulta ulteriormente sviluppato nelle note sostitutive della prima udienza, con le quali l'opponente chiosa in ordine alla circostanza che controparte non può limitarsi a provare l'esistenza di un rapporto contrattuale ma deve darne precisa e puntuale prova che l'incarico conferito sia stato portato utilmente a compimento.
Sulla base dei citati passaggi, interpretati dal G.I. quale eccezione di inadempimento, è stata prudenzialmente negata la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nel solco dell'orientamento granitico di Cassazione per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
5 debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento”
(Cass.n. 3587 del 11/02/2021) e del sostanziale ribaltamento, in tema di onere della prova, che si ha in casi del genere “risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (Cass. Sez.un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Risulta pertanto cruciale determinare se a fronte dell'eccezione svolta da parte opponente, l'opposta sia riuscita a soddisfare l'onere della prova di (I) aver svolto l'attività di assistenza e rappresentanza e (II) l'incarico conferito sia stato portato utilmente a compimento, ciò in quanto, nell'ottica di parte opponente, solo la prova dell'esatto adempimento della sua prestazione farebbe sorgere per il diritto alla controprestazione. CP_1
IV.II - Ebbene, , in difetto di richiesta di concessione dei termini ex art. 183 co.VI cpc –negati, in revoca di CP_1 precedente ordinanza, come illustrato al § I- porta a sostegno delle proprie tesi sostanzialmente le asserzioni, i documenti e le richieste istruttorie di cui alla comparsa introduttiva. I capitoli di prova formulati risultano irrilevanti, poiché relativi a circostanze documentali o comunque incontestate, quali, rispettivamente,
l'avvenuta sottoscrizione e deposito del contratto di rappresentanza e il pagamento delle prime sette fatture da parte di (n. 16/2019, n. 3/2020, n. 4/2020, n. 5/2020, n. 37/2020, n. 38/2020, n. 39/2020, per Parte_2 complessivi € 50.590,00), e non anche dell'ultima, la n.2/2023.
Ma è nella prima difesa (note trattazione scritta per l'udienza del 29.2.2024) successiva alla specificazione dell'eccezione di inadempimento (svolta da con le note di trattazione scritta di prima udienza, Parte_2
11.10.2023, essendo nell'atto introduttivo solo genericamente adombrata), che contrasta CP_1 fondatamente la tesi di controparte, deducendo che l'oggetto della prestazione risulta pacificamente adempiuto, essendo intervenuto il trasferimento del calciatore alla società Parma Calcio Persona_1
(vds pag.3 note di trattazione scritta).
Chiosa inoltre, a controprova dell'avvenuto compimento della prestazione che, stante l'unitarietà della stessa
(adempimento coincidente con il trasferimento del tesserato vs inadempimento coincidente con il mancato tesseramento, tertium non datur), l'intervenuto pagamento da parte di delle prime sette rate, Parte_2 senza mai aver sollevato alcuna eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c, è di per sé prova, nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, dell'avvenuto adempimento della prestazione da parte della CP_1
[...
IV.III - Osserva il Tribunale come entrambi i due punti da ultimo richiamati risultino dirimenti ai fini della pronuncia di infondatezza dell'opposizione.
IV.III.A - L'attività del Procuratore sportivo nel caso specifico, stipulata per un singolo affare CP_2
(trasferimento calciatore vds doc.1), non è una prestazione ad esecuzione continuata ma viene Per_1 adempiuta, e dunque si perfeziona, al momento del perfezionamento dell'obiettivo cui tende, la cessione del calciatore;
deve dunque considerarsi un'obbligazione di risultato (in ciò divergendo parzialmente dalla caratterizzazione ordinaria propria dell'Agente sportivo, inquadrabile quale (vds Tar Lazio, Sez. I-ter, n.
6624/2017), “libero professionista che, avendo ricevuto a titolo oneroso l'incarico, cura e promuove i rapporti fra un calciatore e una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva ovvero fra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore» che svolge «un'attività inquadrabile nella categoria della prestazione d'opera professionale (ex art. 2229 cod. civ.), che ha come
6 presupposto il rilascio di un 'mandato senza rappresentanza' e come oggetto un'obbligazione di mezzi, e non di risultato”).
Il contratto risulta di inequivoca chiarezza laddove (pag.2), nell'articolo relativo al “corrispettivo” specifica che
“per il solo fatto che l'incarico sia portato utilmente a compimento (cessione a titolo definitivo del calciatore a favore della società Parma Calcio 1913 del calciatore ”. Persona_1
Il versamento dell'importo, che si configura corrispettivo della prestazione, avrebbe pertanto dovuto essere versato solo in ipotesi di intervenuto trasferimento del calciatore: il fatto che siano state versate sette rate, pari a circa 75,4% (€ 50.590 rispetto ai complessivi € 67.100 iva inclusa dovuti) dimostra di per sé che per Pt_2
la prestazione sia da considerarsi effettivamente compiuta. Il versamento frazionato del corrispettivo
[...] non corrisponde, infatti, ad una controprestazione in itinere, che potrebbe essere stata solo parzialmente svolta, poiché, come dimostrato, trattasi di una prestazione di risultato.
IV.III.B - D'altra parte, l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento si misura anche in ambito processuale: è pur vero –giova rammentare- che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, a Sezioni Unite (Cass.Sez. Un.
13533/2001, § III) “chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte
a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099/87; n. 13445/92; n. 3232/98)”; ma, come supra accennato, , nella prima difesa successiva rispetto all'esplicitazione dell'eccezione inadimplenti non est CP_1 adimplendum –sempre che quest'ultima possa intendersi tempestivamente formulata, stante la genericità di cui all'atto introduttivo (vds. supra § IV.I)- deduce l'intervenuto trasferimento del calciatore: rispetto a tale assunto, invero non provato, parte opponente nulla osserva nella prima difesa successiva, dovendo pertanto concludersi, in forza del principio di non contestazione (ex art. 115 co.II cpc) che il fatto cui il contratto tendeva
(trasferimento si sia realizzato. Risulta evidente che, anche in forza dei principi di vicinanza della prova Per_1
e riferibilità della stessa, l'opponente avrebbe ben potuto quantomeno contestare la circostanza dell'intervenuto trasferimento, cosa che non ha mai fatto, limitandosi diversamente a dedurre (in memoria di replica, peraltro, privando dunque controparte della possibilità di difesa sul punto) che non sia stata fornita la prova del trasferimento.
Facendo pertanto buon governo del principio dell'onere della prova e di quello di non contestazione, discende l'inconsistenza dell'opposizione svolta, anche in relazione all'eccezione inadimplenti non est adimplendum, ove considerata tempestiva e rituale (mentre nessun elemento induce a ritenere configurabile l'eccezione svolta quale exceptio non rite adimpleti contractus).
V. Sul rigetto della domanda per infondatezza di tutti i motivi di opposizione e sugli effetti sul d.i. opposto.
Per tutte le ragioni che precedono l'opposizione deve essere respinta, non risultando fondato alcuno dei motivi di opposizione svolti.
Il decreto ingiuntivo opposto va, conclusivamente, confermato e dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
VI. Sulle spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore della controversia e tenendosi conto della non particolare complessità delle questioni sottese alla decisione;
utilizzando i parametri di cui al D.M.147/2022 essendo l'attività stata integralmente svolta successivamente al 23.10.2022,ai medi, ad esclusione della fase di trattazione, ai minimi, in ragione dell'assenza di istruttoria, e di quella decisoria, tra i minimi e i medi. Le spese del monitorio risultano cristallizzate nella conferma del d.i. opposto.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile- in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di ogni contraria istanza, deduzione ed Parte_1 CP_1 eccezione respinta, così provvede:
- Rigetta l'interposta opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 455/2023 del Tribunale di Como (emesso in data 15.02.2023 ad esito del procedimento monitorio R.G.
602/2023), che dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna parte opponente , Parte_1 in persona del l.r.p.t, alla rifusione delle spese e competenze del giudizio di opposizione in favore di
[...]
in persona del l.r.p.r, che si liquidano in euro 3.870,00 (tremilaottocentosettanta/00) per CP_1 onorario, oltre rimborso forf. Spese generali, IVA e CPA come per legge;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como il 2 giugno 2025
Il Giudice dott. Giorgio Previte
8
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1422 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(già , P. Parte_1 Parte_2
IVA , in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Luigi Lombardi, c.f. del foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliata nel suo C.F._1
Studio in Cosenza, Viale degli Alimena n. 108. (indirizzo PEC: fax Email_1
09841570947)
-attrice opponente-
E (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Como, Via CP_1 P.IVA_2
Odescalchi n. 30, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Susi Mariani (C.F. del foro di C.F._2
Como, presso il cui studio in Como, via Odescalchi n. 30 è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC:
fax 031.262398); Email_2
-convenuta opposta-
OGGETTO: contrattuale, rappresentanza – opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con provvedimento assunto all'udienza cartolare del 13 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle note conclusionali e delle memorie di replica (decorrenti dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria) sulle seguenti conclusioni:
per parte opponente Parte_1
“voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento della proposta opposizione- disattesa e respinta ogni contraria istanza, produzione e deduzione:
1 - revocare ed annullare l'opposta ingiunzione di pagamento n. 455/2023, R.G. 602/2023, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti, accertando e dichiarando la non dovutezza di alcuna somma da parte dell'opponente in favore di relativamente alla pretesa fatta valere nel monitorio, per tutte le ragioni CP_1 di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di lite”
per parte opposta CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, premessa ogni declaratoria di rito e rejetta ogni diversa istanza, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
nel merito in via principale: respingere integralmente l'opposizione proposta da Pt_1 Parte_1
– già perché infondata in fatto ed in diritto Parte_1 Parte_1 Parte_2
e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso: rigettare tutte le domande svolte dall'opponente e per l'effetto, accertato l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione sorta in capo al procuratore sportivo , condannare Controparte_2 [...] al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la Controparte_3 CP_1 causale di cui in atti della somma di € 16.510,00= oltre interessi legali dalla data della fattura n. 2 dell'1.02.2023 al saldo effettivo.
Col favore delle spese e dei compensi legali del presente giudizio di opposizione e della fase monitoria.
in via istruttoria: senza inversione dell'onere probatorio, si chiede di essere ammessi alla prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della convenuta sulle circostanze di cui alla comparsa di costituzione e di risposta in data 19.06.2023 e alla documentazione ivi allegata.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter giudiziale.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 12.04.2023,
[...]
(in seguito, per brevità, “ ”) proponeva opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo di pagamento n. 455/2023 del 16.02.2023 emesso, senza provvisoria esecutorietà, dal
Tribunale Civile di Como all'esito del giudizio R.G. 602/2023 e notificato il 21.2.2023, con cui l'attrice veniva condannata a versare a l'importo di 16.510,00, oltre interessi legali e spese di lite, queste ultime CP_1 quantificate in € 900,00 oltre oneri.
Di tale decreto l'opponente ne chiedeva la revoca (o annullamento), per infondatezza in fatto e in diritto.
Deduceva l'opponente che il decreto ingiuntivo opposto era stato richiesto ed concesso sulla base del preteso proprio mancato pagamento di una fattura elettronica (nr. 2 del 1 febbraio 2023) inopinatamente emessa dall'ingiungente sulla base di un'asserita attività di assistenza e rappresentanza prestata da in favore CP_1 della convenuta, allorquando aveva ancora la forma sociale della società a responsabilità limitata.
In realtà, sosteneva nell'atto di citazione in opposizione, la fattura elettronica generata e trasmessa mediante il c.d. Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, L. 244/2007 non soddisfa da sola il requisito della prova scritta di cui all'art. 633 n. 1) c.p.c., in assenza di estratto autentico notarile previsto dall'art. 634, comma II, c.p.c.; ed in ogni caso, per quanto concerne più specificamente il giudizio di opposizione, ordinario a cognizione piena, la fattura non può da sé costituire prova del sottostante rapporto obbligatorio, che pertanto risulterebbe indimostrato.
2 Si costituiva il 19.06.2023 chiedendo in via preliminare la declaratoria di provvisoria esecutorietà ex CP_1 art. 648 cpc dell'opposto decreto ingiuntivo, e nel merito in via principale il rigetto della domanda, con conferma del decreto ingiuntivo (oltre interessi legali dall' 1.02.2023, data della fattura, al saldo effettivo), delle spese di lite riconosciute in fase monitoria, nonché il riconoscimento delle spese di lite del presente giudizio di opposizione.
All'esito dell'udienza del 11.10.2023, fissata cartolarmente anche in ordine alla provvisionale, lette le note di trattazione scritta depositate da ambo le parti, con ordinanza del 10 novembre 2023 il sottoscritto Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini di cui alle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c., e fissava la successiva udienza al 29 febbraio 2024, anch'essa in modalità cartolare, che successivamente –in forza dell'istanza di parte opponente di revoca dell'ordinanza nella parte in cui concedeva i termini ex art. 183 co.VI cpc, poiché non richiesti da alcuna delle due parti- veniva fissata anche per consentire l'esercizio del contraddittorio sul presente profilo.
Con provvedimento assunto all'esito dell'udienza del 29.2.2024, il G.I. confermava motivatamente il decreto nel frattempo emesso il 19.2.24 col quale, in accoglimento dell'istanza dell'opponente, veniva revocata l'ordinanza del 10.11.2023 nella parte in cui aveva disposto la concessione dei termini ex art. 183 co.VI cpc;
dichiarava, in conseguenza, l'espunzione della prima memoria di parte opposta, che nel frattempo era stata depositata (dunque ritualmente in quel momento, alla luce del precedente provvedimento del G.I.) e provvedeva in ordine alle richieste di prove orali (testi e interrogatorio formale) svolte da parte opposta già con l'atto introduttivo, ritenendole inammissibili e/o irrilevanti, e pertanto fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisione, senza la necessità di disporre attività istruttoria.
Alla suddetta udienza del 13.11.2024, tenuta cartolarmente, esaminate le conclusioni precisate da entrambe le parti, il Giudice tratteneva in decisione il fascicolo concedendo i termini per il deposito delle note conclusionali ex art. 190 cpc (60+20), nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano le comparse conclusionali e solo parte opponente le memorie di replica.
II. Sui presupposti processuali e condizioni dell'azione, sulla tempestività dell'opposizione e sulla rituale instaurazione del contraddittorio.
Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia, valore e territoriale.
Risultano sussistenti la legittimazione attiva e passiva delle parti in giudizio, peraltro incontestate.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato.
Non ha il giudizio necessitato del previo esperimento di procedura di negoziazione assistita, vertendosi in ipotesi di deroga alla necessità di esperire la stessa trattandosi di “procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”, per come previsto dall'art. 3 co.III lett.A d.l. 132/2014 (convertito in legge 162/2014).
L'opposizione è tempestiva, essendo stata incardinata (notifica del 3.4.2023) entro i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (21.02.2023), essendo la scadenza prevista in giorno festivo (domenica 2.4.2023).
III. Sulle eccezioni esplicitate nell'atto introduttivo di opposizione.
La domanda non è fondata, e come tale non merita accoglimento.
III.I - fondava il ricorso per decreto ingiuntivo deducendo invero genericamente, soltanto, di aver un CP_1 credito nei riguardi di , ed allegando unicamente la fattura succitata (sub doc.1 monitorio) e due Parte_2 solleciti di pagamento (sub.2 e 3); senza specificazione alcuna del titolo sotteso.
3 I rilievi di parte opponente, come detto, attengono all'autosufficienza della fattura elettronica di costituire, da sola, elemento probatorio sufficiente nel giudizio monitorio, ed in ogni caso all'assenza di prova del rapporto sottostante la fattura.
Nessuno dei due rilievi risulta avere effettivo fondamento.
III.II - Preliminarmente all'esame, partitamente, nel merito, di ogni motivo di opposizione, il Tribunale ritiene opportuno richiamare due osservazioni generali, la prima generica e la seconda riferita alla specifica fattispecie oggetto di vaglio.
In diritto, si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è
l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001
n. 13533).
Nella specifica fattispecie in esame, parte opponente ha ritenuto la causa di carattere esclusivamente documentale, non avendo richiesto la concessione dei termini ex art. 183 co.VI cpc –anzi avendone avversato la concessione- e non avendo svolto richieste di prove costituende nell'atto introduttivo.
E' pur vero, si osserva, che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incomba sul convenuto nel giudizio di opposizione, in quanto attore sostanziale, ma ciò non esonera la parte opponente dall'onere di provare i fatti o le circostanze oggetto di vertenza.
III.III - Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Con riferimento alla presunta carenza di efficacia probatoria della fattura elettronica sfornita di estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, comma 2, c.p.c., deve rilevarsi come la produzione della fattura elettronica in formato “xml” fornisca prova di autenticità del documento stesso: l'emissione mediante il
Sistema di Interscambio (SDI) costituisce infatti prova dell'unicità del documento, ciò che consente l'esonero dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli art. 23 e 25 DPR 633/1972, e di conseguenza dalla funzione svolta dall'estratto autentico delle scritture contabili.
Quanto invece alla contestazione dell'opponente relativa alla mancata prova di controparte del sottostante rapporto obbligatorio, che pertanto –conclude risulterebbe indimostrato, l'opposta ha dedotto Parte_2 nella comparsa di costituzione di aver svolto attività di assistenza e rappresentanza in favore dell'ingiunta e volta al tesseramento del calciatore ha a riguardo provato l'esistenza di un rapporto Persona_1 contrattuale, e precisamente di un contratto di rappresentanza (doc.1 convenuta) sottoscritto in data
17.01.2019 (e depositato il 4.02.2019 alla FIGC) tra e , procuratore sportivo Parte_2 Controparte_2 regolarmente iscritto nel Registro FIGC in forza del quale quest'ultimo “anche attraverso la società CP_1 di cui il summenzionato procuratore sportivo è legale rappresentante derivanti dal contratto di
[...] rappresentanza”, veniva incaricato dal rappresentato di curare i suoi interessi relativamente alla Parte_2
4 cessione a titolo definitivo ed oneroso di un proprio tesserato (il calciatore alla società Persona_1
Parma Calcio 1913 srl).
Il contratto al paragrafo “oggetto” (pag.1) prevedeva il conferimento del mandato da parte della Società
Sportiva al Procuratore TI, affinchè questi curasse gli interessi della stessa, “improntando il proprio operato a principi di correttezza e diligenza professionale, prestando in particolare opera di assistenza relativamente alla cessione a titolo definitivo ed oneroso del proprio tesserato Calciatore Alessandro MI
(23.7.1999) alla società Parma Calcio 1913 srl”.
Ebbene, giova osservare che, pur non essendo stata dedotta né allegata in giudizio monitorio l'esistenza di tale contratto, peraltro sottoscritto tanto dalla società Rende che dal procuratore TI (oltre Controparte_2 che dal calciatore), l'introduzione dello stesso per la prima volta nel giudizio di opposizione non costituisce circostanza irrituale (e dunque sanzionabile con l'inutilizzabilità), se compiuta tempestivamente. Deve infatti rammentarsi che il divieto di "nova", ossia l'impossibilità di proporre nuove domande, eccezioni o mezzi di prova in fase di appello (art. 345 cpc), non si applica al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Parte opposta, pertanto, ha provato la fonte, negoziale, del suo diritto, la cui esistenza non è stata contestata
(avrebbe potuto, del resto, esserlo solo con querela di falso, stante la sottoscrizione del contratto da parte di
). Parte_2
Incidentalmente, si rileva, la prova della formazione del rapporto determina il venir meno di ogni questione, comunque già trattata e risolta, relativa all'autosufficienza della fattura elettronica quale valido elemento per l'accoglimento della richiesta monitoria.
Parte opposta ha provato non solo il titolo fondativo del proprio diritto ma anche l'incompletezza del versamento del corrispettivo, avendo documentato il pagamento compiuto da controparte con le sette fatture
(recitanti in causale “consulenza calciatore ) prodotte sub. docc.
3-9 e per complessivi Persona_1
41.467,21 oltre iva, ovvero per il totale di € 50.590,00, somma che, sottratta all'importo del contratto non contestato (id est € 55.000 + IVA 12.100 = € 67.100) determina propriamente l'importo oggetto di ingiunzione per somma capitale (67.100,00 - € 50.590,00 = €.16.510,00).
Risulta pertanto sufficientemente allegato l'inadempimento di parte opponente.
IV. Sull'eccezione, sfumata, di inadempimento.
IV.I - Oltre ai due rilievi specificamente cristallizzati nell'atto di opposizione, tuttavia, formula Parte_2 anche, in un passaggio dello stesso (pervero molto genericamente, al limite pertanto della nullità ex art. 164 co.IV cpc -163 co.III n.4 cpc e della lesione del diritto di difesa di controparte), un'eccezione di inadempimento, ovvero contesta la mancata prova in ordine al compimento di effettiva attività svolta e di esatto adempimento della stessa: il passaggio, presente a pag.2 dell'opposizione (“L'affermata attività di assistenza e rappresentanza, di cui controparte, nonostante sia suo precipuo onere probatorio, non fornisce prova alcuna”) risulta ulteriormente sviluppato nelle note sostitutive della prima udienza, con le quali l'opponente chiosa in ordine alla circostanza che controparte non può limitarsi a provare l'esistenza di un rapporto contrattuale ma deve darne precisa e puntuale prova che l'incarico conferito sia stato portato utilmente a compimento.
Sulla base dei citati passaggi, interpretati dal G.I. quale eccezione di inadempimento, è stata prudenzialmente negata la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nel solco dell'orientamento granitico di Cassazione per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
5 debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento”
(Cass.n. 3587 del 11/02/2021) e del sostanziale ribaltamento, in tema di onere della prova, che si ha in casi del genere “risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (Cass. Sez.un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Risulta pertanto cruciale determinare se a fronte dell'eccezione svolta da parte opponente, l'opposta sia riuscita a soddisfare l'onere della prova di (I) aver svolto l'attività di assistenza e rappresentanza e (II) l'incarico conferito sia stato portato utilmente a compimento, ciò in quanto, nell'ottica di parte opponente, solo la prova dell'esatto adempimento della sua prestazione farebbe sorgere per il diritto alla controprestazione. CP_1
IV.II - Ebbene, , in difetto di richiesta di concessione dei termini ex art. 183 co.VI cpc –negati, in revoca di CP_1 precedente ordinanza, come illustrato al § I- porta a sostegno delle proprie tesi sostanzialmente le asserzioni, i documenti e le richieste istruttorie di cui alla comparsa introduttiva. I capitoli di prova formulati risultano irrilevanti, poiché relativi a circostanze documentali o comunque incontestate, quali, rispettivamente,
l'avvenuta sottoscrizione e deposito del contratto di rappresentanza e il pagamento delle prime sette fatture da parte di (n. 16/2019, n. 3/2020, n. 4/2020, n. 5/2020, n. 37/2020, n. 38/2020, n. 39/2020, per Parte_2 complessivi € 50.590,00), e non anche dell'ultima, la n.2/2023.
Ma è nella prima difesa (note trattazione scritta per l'udienza del 29.2.2024) successiva alla specificazione dell'eccezione di inadempimento (svolta da con le note di trattazione scritta di prima udienza, Parte_2
11.10.2023, essendo nell'atto introduttivo solo genericamente adombrata), che contrasta CP_1 fondatamente la tesi di controparte, deducendo che l'oggetto della prestazione risulta pacificamente adempiuto, essendo intervenuto il trasferimento del calciatore alla società Parma Calcio Persona_1
(vds pag.3 note di trattazione scritta).
Chiosa inoltre, a controprova dell'avvenuto compimento della prestazione che, stante l'unitarietà della stessa
(adempimento coincidente con il trasferimento del tesserato vs inadempimento coincidente con il mancato tesseramento, tertium non datur), l'intervenuto pagamento da parte di delle prime sette rate, Parte_2 senza mai aver sollevato alcuna eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c, è di per sé prova, nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, dell'avvenuto adempimento della prestazione da parte della CP_1
[...
IV.III - Osserva il Tribunale come entrambi i due punti da ultimo richiamati risultino dirimenti ai fini della pronuncia di infondatezza dell'opposizione.
IV.III.A - L'attività del Procuratore sportivo nel caso specifico, stipulata per un singolo affare CP_2
(trasferimento calciatore vds doc.1), non è una prestazione ad esecuzione continuata ma viene Per_1 adempiuta, e dunque si perfeziona, al momento del perfezionamento dell'obiettivo cui tende, la cessione del calciatore;
deve dunque considerarsi un'obbligazione di risultato (in ciò divergendo parzialmente dalla caratterizzazione ordinaria propria dell'Agente sportivo, inquadrabile quale (vds Tar Lazio, Sez. I-ter, n.
6624/2017), “libero professionista che, avendo ricevuto a titolo oneroso l'incarico, cura e promuove i rapporti fra un calciatore e una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva ovvero fra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore» che svolge «un'attività inquadrabile nella categoria della prestazione d'opera professionale (ex art. 2229 cod. civ.), che ha come
6 presupposto il rilascio di un 'mandato senza rappresentanza' e come oggetto un'obbligazione di mezzi, e non di risultato”).
Il contratto risulta di inequivoca chiarezza laddove (pag.2), nell'articolo relativo al “corrispettivo” specifica che
“per il solo fatto che l'incarico sia portato utilmente a compimento (cessione a titolo definitivo del calciatore a favore della società Parma Calcio 1913 del calciatore ”. Persona_1
Il versamento dell'importo, che si configura corrispettivo della prestazione, avrebbe pertanto dovuto essere versato solo in ipotesi di intervenuto trasferimento del calciatore: il fatto che siano state versate sette rate, pari a circa 75,4% (€ 50.590 rispetto ai complessivi € 67.100 iva inclusa dovuti) dimostra di per sé che per Pt_2
la prestazione sia da considerarsi effettivamente compiuta. Il versamento frazionato del corrispettivo
[...] non corrisponde, infatti, ad una controprestazione in itinere, che potrebbe essere stata solo parzialmente svolta, poiché, come dimostrato, trattasi di una prestazione di risultato.
IV.III.B - D'altra parte, l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento si misura anche in ambito processuale: è pur vero –giova rammentare- che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, a Sezioni Unite (Cass.Sez. Un.
13533/2001, § III) “chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte
a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099/87; n. 13445/92; n. 3232/98)”; ma, come supra accennato, , nella prima difesa successiva rispetto all'esplicitazione dell'eccezione inadimplenti non est CP_1 adimplendum –sempre che quest'ultima possa intendersi tempestivamente formulata, stante la genericità di cui all'atto introduttivo (vds. supra § IV.I)- deduce l'intervenuto trasferimento del calciatore: rispetto a tale assunto, invero non provato, parte opponente nulla osserva nella prima difesa successiva, dovendo pertanto concludersi, in forza del principio di non contestazione (ex art. 115 co.II cpc) che il fatto cui il contratto tendeva
(trasferimento si sia realizzato. Risulta evidente che, anche in forza dei principi di vicinanza della prova Per_1
e riferibilità della stessa, l'opponente avrebbe ben potuto quantomeno contestare la circostanza dell'intervenuto trasferimento, cosa che non ha mai fatto, limitandosi diversamente a dedurre (in memoria di replica, peraltro, privando dunque controparte della possibilità di difesa sul punto) che non sia stata fornita la prova del trasferimento.
Facendo pertanto buon governo del principio dell'onere della prova e di quello di non contestazione, discende l'inconsistenza dell'opposizione svolta, anche in relazione all'eccezione inadimplenti non est adimplendum, ove considerata tempestiva e rituale (mentre nessun elemento induce a ritenere configurabile l'eccezione svolta quale exceptio non rite adimpleti contractus).
V. Sul rigetto della domanda per infondatezza di tutti i motivi di opposizione e sugli effetti sul d.i. opposto.
Per tutte le ragioni che precedono l'opposizione deve essere respinta, non risultando fondato alcuno dei motivi di opposizione svolti.
Il decreto ingiuntivo opposto va, conclusivamente, confermato e dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
VI. Sulle spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore della controversia e tenendosi conto della non particolare complessità delle questioni sottese alla decisione;
utilizzando i parametri di cui al D.M.147/2022 essendo l'attività stata integralmente svolta successivamente al 23.10.2022,ai medi, ad esclusione della fase di trattazione, ai minimi, in ragione dell'assenza di istruttoria, e di quella decisoria, tra i minimi e i medi. Le spese del monitorio risultano cristallizzate nella conferma del d.i. opposto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile- in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di ogni contraria istanza, deduzione ed Parte_1 CP_1 eccezione respinta, così provvede:
- Rigetta l'interposta opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 455/2023 del Tribunale di Como (emesso in data 15.02.2023 ad esito del procedimento monitorio R.G.
602/2023), che dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna parte opponente , Parte_1 in persona del l.r.p.t, alla rifusione delle spese e competenze del giudizio di opposizione in favore di
[...]
in persona del l.r.p.r, che si liquidano in euro 3.870,00 (tremilaottocentosettanta/00) per CP_1 onorario, oltre rimborso forf. Spese generali, IVA e CPA come per legge;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como il 2 giugno 2025
Il Giudice dott. Giorgio Previte
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