Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/03/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPV ITALIANA VBBLICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Messina
Seconda sezione civile
Il GOP di Messina in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.3846 \ 2018 introitata in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. il 04 dicembre 2024 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
cod.fisc C.F. 1 elettivamente Parte 1
studio dell'avv Salvatore Pagano PEC: domiciliata presso lo dal quale è rappresentata e difesa giusta Email 1
procura in atti Opponente
Contro
CP_1 cod. fisc C.F. 2 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Daniela Bagnato pec: presso il cui studio è elettivamente Email 2
domiciliato
Oggetto opposizione a decreto ingiuntivo 1001/2018
Conclusioni i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante 66 66rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la esposizione delle ragioni in diritto" può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio, alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Parte 1 proponevaCon atto notificato 1'11/07/2018
opposizione avverso il decreto ingiuntivo portante n 1001/2018 con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 7.380,97, in favore di
,decreto emesso in esecuzione della sentenza di primo grado CP 1
riformata in Appello con sentenza n 980/2017 con compensazione delle spese nonché per il pagamento di bollette relative a fornitura di energia elettrica, acqua e gas relativi ad immobili di proprietà di CP 1 pro quota,quale coerede unitamente alla sorella. Parte 1 Eccepiva l'opponente l'insussistenza del credito, non avendo disposto la sentenza riformata in appello la restituzione delle somme ed aggiungendo che detta sentenza era stata impugnata in Cassazione, sicchè non essendo la sentenza di secondo grado passata in giudicato il decreto ingiuntivo emesso andava revocato.
Si costituiva l'opposto contestando quanto assunto ex adverso chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo .
Stante la natura documentale, il giudizio veniva differito per la precisazione delle conclusioni.
Pervenuto il giudizio per la prima volta innanzi alla scrivente insediatasi nel mese di ottobre 2023, all'udienza del 16 gennaio 2024 tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva differita per carico di ruolo per i medesimi incombenti fino all'udienza del 26 novembre 2024 tenuta ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., ove in data 04 dicembre 2024 veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
L'opposizione risulta fondata dovendosi considerare l'insussistenza del credito di cui al D.I. stante la cessazione dell'efficacia delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di Appello n. 980/2017, a seguito della pronuncia di annullamento della stessa da parte della Suprema Corte di
Cassazione- Sez. II Civile n. 5439/2023.
Giova osservare che “la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata e comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, venga meno immediatamente l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente (Ordinanza Corte di Cassazione Civile Sez. III
32663/2023)". Orbene non può revocarsi in dubbio il c.d. effetto espansivo interno della riforma o della cassazione del provvedimento impugnato che si applica ai capi della sentenza, non impugnati autonomamente, dipendenti da quelli riformati o cassati.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “l'art. 336 cod. proc. civ. (nel testo novellato dell'art. 48 della legge 26 novembre 1990, n. 353), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente” (Cass. Civ. 10124/2009, Tribunale di Trapani,
Sentenza n. 641/2024 del 01-10-2024).
Alla luce di quanto sopra argomentato il credito fatto valere in forza della sentenza della Corte di Appello n. 980/2017, che aveva modificato il capo delle spese dei due giudizi disponendo la compensazione fra le parti, annullata dalla Suprema Corte di Cassazione, ha perso efficacia giuridica alla data di deposito di quest'ultima, determinando, per effetto immediato, la carenza del fondamento probatorio del decreto ingiuntivo portante n
1001/2018 opposto.
Orbene, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la "piena prova" del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione.
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito, in tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Nel caso di specie non risulta alcuna certezza circa la sussistenza del credito non essendo sufficiente il mero riferimento, negli atti di causa, alla richiamata sentenza della Corte di Appello, tantomeno è stata fornita prova della pretesa creditoria per bollette non pagate relative a fornitura di energia elettrica, gas ed acqua di immobili di proprietà del signor CP 1
pro quota quale coerede unitamente alla sorella Parte 1
quindi, la domanda deve essere rigettata per mancanza di prova, il decreto ingiuntivo impugnato va revocato
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Gop definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa in accoglimento dell'opposizione proposta da [...] Parte 1 revoca il decreto ingiuntivo portante n 1001/2018 emesso dal Tribunale di Messina il 29 maggio 2018
Condanna l'opposto alla refusione delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 2.540,00 oltre iva cpa e spese generali che vanno distratte in favore dell'avv Salvatore Pagano procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge
Così deciso in Messina il 17 marzo 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò