Sentenza 28 giugno 2025
Decreto collegiale 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 28/06/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2025
N. 00327/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00101/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2025, proposto da
LA De ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli1, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 144/2024, depositata e resa pubblica il 08.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 135/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 17.05.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 13.03.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe il ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 144/2024, depositata il 08.05.2024, del Tribunale di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente, mediante l’accredito sulla c.d. carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e quindi per complessivi € 2.500;
La sentenza è stata notificata al Ministero, munita di attestazione di conformità, in data 17.05.2024 e pertanto è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. di cui all’art. 14 D.L. n. 669 del 1996 ma il Ministero risulta ancora inadempiente.
Alla Camera di Consiglio del 25 giugno 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
L'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. statuisce espressamente che l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione "delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato".
Deve pertanto ordinarsi al Ministero dell'Istruzione di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione di questa sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d'ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della "Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione" del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, il quale provvederà in via sostitutiva nell'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione a cura della ricorrente dell'inutile decorso del termine assegnato al Ministero.
Si respinge la domanda di condanna alle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., considerato che l’ordine ad adempiere e la contestuale nomina del commissario ad acta sono certamente misure sufficienti a garantire l’adempimento della sentenza.
Le spese processuali sono liquidate, ex art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1. ordina al Ministero dell'istruzione e del Merito di dare esecuzione al provvedimento richiamato in epigrafe, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
2. nomina quale Commissario ad acta, il Direttore generale della "Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione" del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il quale, decorso inutilmente il termine per ottemperare assegnato al Ministero, provvederà agli adempimenti sostitutivi indicati in motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inadempimento a cura della parte ricorrente;
3. condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gabriele Perpetuini | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO