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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5480 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 30/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4024/2024
T R A
nato il [...] ad Airola (BN), in [...] e quale ex Presidente Parte_1 del Circolo A.S.D. “ nonché per , nata il [...] a Pt_2 Parte_3
LE RM (BN), unicamente quale l.r.p.t. del , entrambi Controparte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Sgaramella e dall'avv. Gianni Forgione, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Gianni Forgione, sito in Benevento (BN) alla Via XXIV Maggio n. 2; Appellante
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso ex lege
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla via Diaz n.11; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 19.9.2024 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la sentenza n. 367/2024 del Tribunale di Benevento, prima sezione civile, pubblicata il 19.2.2024, che, in riferimento all'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 e art. 6, D.Lgs. n. 150/11 dalla stessa parte proposta per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione prot. 14749/RU del 19.3.2021 (notificata il 25.3.2021) emessa dall'
[...]
ha così statuito: “1)rigetta l'opposizione; Controparte_2
2)nulla sulle spese di lite”.
1 L'appellante ha premesso che:
-l'A.S.D. Vega 10 (di seguito anche solo “ ) gestiva un circolo sportivo privato CP_1 dilettantistico per la pratica del biliardo con annesso bar interno e, quale attività secondarie pur sempre riservata agli associati, un servizio di connessione alla rete internet (c.d. internet point) e un servizio di punto vendita ricariche (c.d. PVR) per conto di un Concessionario dei giochi pubblici Betpoint S.r.l.;
-in data 14.12.2016 alcuni funzionari dell'Ufficio territoriale di Benevento dell'
[...]
DM) accedevano ai locali del per svolgere un Controparte_2 CP_1 sopralluogo ispettivo durante il quale riscontravano la presenza di “n. 5 P.C. n. 05 (cinque) apparecchiature telematiche il cui utilizzo non è conforme al divieto di cui all' art. 7 comma 3- quater del D.L. 13-09- 2012 n. 158 inserito dalla legge di conversione 8 novembre 2012 n. 189 - Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute - sanzionato dall'art.1 comma 923 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”;
-veniva levata la sanzione pecuniaria di euro 20.000 e la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle postazioni PC;
- con memoria di deduzioni ex art. 18 L. 689/1981, il in proprio e quale Presidente Pt_1 dell' contestava la legittimità delle predette sanzioni;
CP_1
-l' rigettava l'istanza del ricorrente e confermava la contestazione Controparte_3 ai sensi dell'art. 7, co.
3-quater, D.L. 158/2012, emanando l'ordinanza-ingiunzione impugnata nei confronti del in proprio e dell' , rappresentata dal suo Parte_1 CP_1 nuovo presidente . Parte_3
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado ancorando il gravame a quattro motivi.
Con il primo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile la sanzione dell'art. 1, co. 923, L. 208/2015, e i divieti degli artt. 7 co.
3-quater D.L. 158/2012 e art. 1 co. 646, L. 190/2014, ai circoli privati. Ha osservato che i divieti in discorso si riferiscono espressamente alle apparecchiature messe a disposizione “nei pubblici esercizi”. Nel caso di specie il sanzionato è un circolo privato e non già un pubblico esercizio. Manca quindi un presupposto oggettivo dell'illecito amministrativo, stante la diversa qualità del soggetto agente e del soggetto destinatario dei divieti in parola.
Con il secondo motivo ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 co.
3-quater D.L. 158/2012 e dell'art. 1 co. 923, L. 208/2015, degli artt. 2697, 2700 e 2909 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per errore di diritto e di giudizio ed errata ricostruzione dell'ambito applicativo della normativa di riferimento.
Ha rilevato che il giudice di primo grado ha basato il proprio convincimento su talune considerazioni, inesatte in fatto e in diritto, ossia che: i) il ha violato l'art. 7, co.
3-quater, CP_1
D.L. 158/2012 per aver messo a disposizione del pubblico delle postazioni PC idonee a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro;
ii) tale installazione è illegittima in quanto la normativa AL (D.L. 158/2012) non riguarda soltanto i totem ma qualsiasi “oggetto” che consenta anche solo in potenza di collegarsi a siti di gioco online, ivi compresi i Personal Computer;
iii) l'art. 7 co.
3-quater del Decreto AL non è un divieto generalizzato di installazione di qualsiasi computer, vietando invece l'installazione di qualsiasi apparecchio che, sprovvisto di un sistema di blocco della navigazione, consente la connessione a siti di gioco (da cui anche la dedotta irrilevanza della “esclusiva” destinazione dell'apparecchio al gioco ovvero ad altre attività); iv) l'apparecchio rientra nella categoria degli apparecchi non conformi ai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS. 2 L'appellante ha rimarcato la superficialità di dette argomentazioni del giudice di prime cure, giuridicamente caotiche, viziate dalla scorretta interpretazione dell'art. 7, co.
3-quater in esame e della sua ratio, con errata individuazione del perimetro applicativo del divieto e della corrispondente sanzione amministrativa, essendo assenti nel caso di specie i requisiti di fatto e di diritto richiesti dalla norma.
Con il terzo motivo ha lamentato la omessa pronuncia del Tribunale sulla disapplicazione dell'art. 7, co.
3-quater, D.L. 158/2012 e dell'art. 1 co. 923 L. 208/2015 o sulla richiesta alla Corte di Giustizia UE di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE per violazione dell'art.
5.1 e dell'art. 1, par. 1, lett. c) Dir. 1535/2015/UE. Ha osservato che il Magistrato nulla ha dedotto rispetto alle censure mosse inerenti alla violazione della normativa eurocomunitaria, anche nei termini di un necessario rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea per la corretta interpretazione delle disposizioni in contestazione.
Con il quarto ed ultimo motivo, ha infine censurato la pronuncia di primo grado laddove ha rigettato la domanda di accertamento incidentale o mediante rimessione alla Corte Costituzionale dell'illegittimità costituzionale dell'art. 7, co.
3-quater, D.L. 158/2012 e dell'art. 1 co. 923 L. 208/2015 per violazione degli artt. 3, 41, 97 e 117 co. 1 Cost. con riferimento all'art. 56 TFUE e ai principi della Dir. 2002/20/CE, anche ai sensi degli artt. 132 e 132-bis del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e artt. 13 ss. del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), nonché dell'art. 617- quater c.p.
Ha contestato al Giudice di prime cure: di non aver svolto il necessario bilanciamento degli interessi sottesi, da un lato, alla necessità di prevenire fenomeni di ludopatia e di gioco illegale e, dall'altro, alla esigenza di assicurare un trattamento differente a situazioni sostanzialmente differenti, di garantire la libera iniziativa d'impresa, nonché la predominanza della libertà fondamentale di ciascun individuo nell'accesso ad internet;
di aver escluso i profili di contrasto del divieto di cui art. 7, co.
3-quater, D.L. 158/2012 con i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e congruenza, da valutarsi rispetto al fine della norma, rappresentato dal contrastare fenomeni di ludopatia quando vi sia un'offerta del gioco che avvenga con modalità tecniche e organizzative difformi dalle condizioni di legge poste a tutela di ciascun giocatore;
di aver mortificato la libertà d'impresa con violazione dei principi europei di libertà di prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE nonché, con specifico riguardo all'ambito delle comunicazioni elettroniche, a quelli contenuti nella Dir. 2002/20/CE.
Ha sostenuto che il Giudice avrebbe dovuto disapplicare la normativa in esame o comunque sollevare, ove avesse inteso mantenere l'interpretazione offerta in sentenza, una questione incidentale di legittimità alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 L. n. 83/1957, per accertare l'illegittimità dell'art. 7, co.
3-quater, D.L. 158/2012 e della disposizione sanzionatoria dell'art. 1, co. 923, L. 208/2015 e, in via derivata, dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Ha concluso chiedendo “…b) nel merito, in integrale riforma della sentenza n. 367/2024 emessa dal Tribunale di Benevento, Sez. I, in persona del Giudice Dott.ssa Enrica Nasti, pubblicata in data 19.02.2024, comunicata in data 20.02.2024 e non notificata, resa all'esito e in calce al verbale dell'udienza del 19.02.2024, nel giudizio iscritto al RGN 1933/2021, annullare e comunque revocare e porre nel nulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata e le sanzioni tutte ivi comminate, per tutte le ragioni indicate nella narrativa che precede, previa, se del caso:
- disapplicazione dell'art. 7, co.
3-quater, D.L. 158/2012, ovvero 3 - richiesta alla Corte di Giustizia UE di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, per conoscere: “quale sia la corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 3-bis della Direttiva 2002/21/CE, introdotto dalla Direttiva 2009/140/CE del parlamento europeo e del consiglio del 25 novembre 2009, e se essa osti all'applicazione della disposizione di cui all'art. 7, co.
3-quater, D.L. 158/2012”;
- ovvero ancora, in subordine, accertamento incidentale, anche mediante rimessione alla Corte Costituzionale, dell'illegittimità costituzionale del citato art. 7, co.
3-quater, D.L. 158/2012, per violazione degli artt. 3, 41, 97 e 117, comma 1, Cost., con riferimento all'art. 56 TFUE, nonché ai principi di cui alla Direttiva 2002/20/CE; In via istruttoria, ove ritenuto necessario ai fini della decisione, disporre l'assunzione di Consulenza Tecnica d'Ufficio – richiesta e non accolta in primo grado – volta ad acclarare la consistenza materiale, tramite analisi delle componenti hardware e software, delle postazioni informatiche presenti nei locali del appellante. CP_1
Sempre e comunque, con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
Ricostituito il contraddittorio, l' con plurime CP_2 Controparte_2 argomentazioni ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto.
A seguito del decreto n. 20/2025 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata a questo Collegio.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato.
Sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'appellante si è di recente pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 104/2025 del 7.5.2025, dep. il 10.7.2025, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la normativa posta a fondamento della ordinanza- ingiunzione opposta, ossia la disposizione di divieto contenuta nell'art. 7, comma 3-quater, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro 20.000,00 per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del D.L. 158/2012.
Nella sentenza viene ricostruito sinteticamente il quadro normativo e giurisprudenziale in cui si collocano le due disposizioni censurate, precisando che esse si inseriscono nell'ambito della disciplina del gioco con vincita di denaro. Si tratta di un apparato normativo complesso e stratificato in cui vengono in rilievo plurimi beni costituzionali, quali la sicurezza, l'ordine pubblico, la libertà di iniziativa economica e la salute, individuale e collettiva.
L'avvento di internet e il rapido aumento delle possibilità di gioco online hanno straordinariamente ampliato l'offerta di tali servizi, cui si è accompagnata la progressiva diffusione del fenomeno del gioco di azzardo patologico. Al fine di fronteggiare l'invasiva penetrazione di questo disturbo e di promuovere “un più alto livello di tutela della salute” (così
4 il titolo del D.L. n. 158 del 2012, come convertito), il legislatore è intervenuto adottando strategie diversificate.
Queste ultime sono consistite nell'introduzione di misure di prevenzione logistica, che stabiliscono distanze minime delle sale da gioco rispetto a luoghi cosiddetti “sensibili” (art. 7, comma 10, del D.L. n. 158 del 2012, come convertito), nella previsione di interventi a tutela dei minori, come il divieto di ammettere i minorenni a partecipare a giochi con vincita di denaro (art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2011” e art. 24, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111), nonché nell'apposizione di divieti o limitazioni della pubblicità di giochi e scommesse (art. 7, commi 4 e 6, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, e art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96).
Viene segnalato, inoltre, che la dipendenza da gioco d'azzardo è stata inserita, insieme alle altre dipendenze patologiche, nel d.P.C.m. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), che ha ridefinito i nuovi livelli essenziali di assistenza alle persone con dipendenze patologiche (artt. 28 e 35).
Invero, la Corte Cost. ha osservato che la “dipendenza da gioco d'azzardo” (cosiddetto gioco d'azzardo patologico o ludopatia) costituisce un “fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all'alcoolismo” (sentenza n. 108 del 2017), con riflessi, talvolta gravi, sulle capacità intellettive, di lavoro e di relazione di chi ne è affetto, e con ricadute negative altrettanto rilevanti sulle economie personali e familiari» (sentenza n. 54 del 2024; nello stesso senso, sentenza n. 185 del 2021). D'altra parte, la Corte di giustizia UE ha sottolineato che, in considerazione dell'assenza di contatto diretto tra consumatore e operatore, i giochi d'azzardo accessibili online comportano rischi differenti e più gravi rispetto a quelli connessi all'offerta tradizionale di tali giochi, anche per eventuali frodi commesse dagli operatori a danno dei consumatori (CGUE, sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-3/17, Sporting Odds Ltd.; grande sezione, sentenza 8 settembre 2009, causa C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e altri)” (sent. 104/2025, para. 4).
Ciò premesso, l'art. 7, comma 3-quater, del D.L. n. 158 del 2012 – censurato in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 CDFUE - è stato inserito, in sede di conversione del D.L. n. 158 del 2012, nell'ambito dell'art. 7, dedicato alle “misure di prevenzione per contrastare la ludopatia”. Dopo avere fatto salve le sanzioni previste per l'offerta illecita di giochi con vincita in denaro, esso vieta “la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
I Giudici costituzionali hanno esaminato l'ambito applicativo del divieto, ritenendo che:
5 -quanto ai “pubblici esercizi”, ricadono nell'ambito applicativo del divieto “sia gli esercizi abilitati all'installazione degli apparecchi da gioco (come sale bingo, agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, negozi di gioco, sale pubbliche da gioco ed esercizi dediti esclusivamente al gioco, sale da biliardo, circoli privati), sia qualunque altro esercizio commerciale, compresi gli internet point, che renda le proprie prestazioni in favore di una pluralità indifferenziata di soggetti”;
-quanto alle “apparecchiature”, il divieto riguarda “non solo i cosiddetti totem (ossia dispositivi destinati in via esclusiva al gioco online, attraverso sistemi di pre-impostazione o di restrizioni di navigazione), ma anche gli strumenti a navigazione libera, ossia qualsiasi dispositivo idoneo al collegamento a siti di gioco online, compresi personal computer, tablet o apparecchi analoghi, che consentano di navigare in rete” (sent. 104/2025, para.
6.2 e 6.3).
Come osservato dalla Corte, la disposizione fa generico riferimento ad “apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco”. Il divieto di messa a disposizione riguarda, pertanto, tutte le apparecchiature con cui sia possibile effettuare il gioco online.
Il divieto in esame prescinde, dunque, dalla possibilità di configurare tali dispositivi come congegni da gioco, poiché rileva soltanto la circostanza che la messa a disposizione degli stessi avvenga all'interno di un pubblico esercizio. Deve ritenersi vietata, di conseguenza, la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che offra la possibilità di navigare in rete e, quindi, di accedere sia a piattaforme di gioco legale, poiché gestite “da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza”, sia a piattaforme di gioco illegale, in quanto gestite “da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio”.
Nello scrutinare la legittimità costituzionale della disposizione, i giudici costituzionali ne hanno individuato la ratio, che è di “limitare le occasioni di gioco in funzione di prevenzione della ludopatia e, più in generale, di tutela della salute. Essa si colloca, infatti, tra le misure di contrasto del gioco d'azzardo patologico introdotte dal d.l. n. 158 del 2012, come convertito, che, fin dal preambolo, dichiara di volere procedere al «riassetto dell'organizzazione sanitaria
… allo scopo di garantire e promuovere in tale ottica un più alto livello di tutela della salute, adottando misure finalizzate … alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza per le persone affette da malattie croniche e rare e da dipendenza da gioco con vincita di denaro. In particolare, l'art. 7 di tale decreto-legge detta «misure di prevenzione per contrastare la ludopatia»” (sent. 104/2025 para. 6.4).
Come si è visto, tuttavia, la disposizione censurata vieta la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di gioco online. Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità, condotte ampiamente diversificate sul piano dell'offesa all'interesse giuridico protetto.
Il divieto attiene, infatti, “alla messa a disposizione di apparecchiature che consentono l'accesso al gioco sia legale che illegale, cioè praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. La disposizione censurata, inoltre, colpisce allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente. Il precetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quanto riferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevanti differenze di disvalore. L'estensione dell'area dell'illecito risulta effettivamente
6 sproporzionata rispetto al fine legittimamente perseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Per un diverso profilo, la disposizione censurata introduce una misura di tutela del diritto alla salute consistente in un divieto volto a fronteggiare la diffusione della ludopatia tramite la delimitazione dell'offerta di gioco online che comunque rimane capillare e vastissima, anche attraverso canali di accesso diversi da quelli contemplati dalla disposizione in esame. Ciò rivela la modesta efficacia della misura rispetto alla sua finalità, a fronte di una significativa e immediata compressione degli interessi contrapposti, fra i quali, in primo luogo, la libertà di impresa. Anche sotto questo profilo, l'estensione del divieto in esame risulta sproporzionata rispetto agli obiettivi che esso si prefigge. 6.6.– L'illegittimità costituzionale della disposizione censurata va apprezzata anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, che è costante nel ritenere che, pur essendo gli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d'azzardo ed, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essi imposte alla libera prestazione dei servizi devono nondimeno soddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della stessa Corte per quanto riguarda la loro proporzionalità (Corte di giustizia UE, nona sezione, sentenza 16 marzo 2023, causa C-517/20, OL, punto 52; sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-3/17, Sporting Odds Ltd., punto 62; quarta sezione, sentenza 13 settembre 2007, causa C-260/04, Commissione delle Comunità europee, punto 28; grande sezione, sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, , Per_1 punto 48). In particolare, occorre verificare, tenendo conto delle concrete modalità di applicazione della normativa restrittiva di cui si tratta, che quest'ultima risponda veramente all'intento di ridurre le occasioni di gioco, di limitare le attività in tale settore e di combattere la criminalità connessa a tali giochi in maniera coerente e sistematica (Corte di giustizia UE, seconda sezione, sentenza 14 giugno 2017, causa C-685/15, Online Games Handels GmbH e altri, punti 49 e 50; terza sezione, sentenza 30 aprile 2014, causa C-390/12, Pfleger e altri, punti 49 e 50). In definitiva, nel caso in esame, il divieto, nella sua indiscriminata estensione, sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libertà di impresa”.
Per le motivazioni descritte, l'art. 7, comma 3-quater, del D.L. n. 158 del 2012, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione della normativa costituzionale ed europea summenzionata.
Detta dichiarazione di illegittimità costituzionale ha poi travolto “anche la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui stabilisce la sanzione amministrativa di ventimila euro per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito”, restando invece salve “le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro” (sent. 104/2025, para. 7).
Occorre a questo punto valutare gli effetti della declaratoria in discorso nel presente giudizio.
L'art. 136 Cost. dispone: “Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
Questa disposizione è stata interpretata nel senso che “le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi, dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", 7 con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale”. Inoltre
“gli effetti dell'incostituzionalità valgono erga omnes, non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità” (così Cass. n. 4842 del 23.2.2024, che richiama Cass. 20 novembre 2021 n. 20381; in senso conforme, Cass. 8405/2016; Cass. 24848/2016; Cass. 20381/2012; Cass. 2998/2012).
Le sentenze di accoglimento della Corte Cost. hanno, quindi, efficacia retroattiva, comportando l'eliminazione dall'ordinamento giuridico, con efficacia ex tunc, delle norme dichiarate illegittime. Ne consegue che dalla data di pubblicazione della pronuncia della Corte costituzionale dette norme non sono più idonee a produrre, né tanto meno a conservare, alcun effetto giuridico, neppure per il passato (fatta eccezione per i c.d. rapporti esauriti).
Nella fattispecie, la sentenza della Corte Cost. n. 104/2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia della norma di divieto che della norma di sanzione alla base dell'ordinanza- ingiunzione impugnata, comportandone la caducazione ab origine e la perdita di qualsiasi efficacia, anche rispetto a fatti e rapporti pregressi (purché non esauriti).
Va dunque affermata l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio oggetto di causa, fondato su disposizioni annullate e non più in vigore nell'ordinamento giuridico a seguito della declaratoria di incostituzionalità in esame.
Alla luce delle osservazioni svolte, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accertata l'illegittimità della ordinanza- ingiunzione opposta n. 14749/RU del 19.3.2021, notificata il 25.3.2021, con conseguente annullamento del medesimo provvedimento.
Si ritiene che sussistano sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali, delle difficoltà interpretative della normativa e dei connessi profili di illegittimità costituzionale, risolti solo di recente (maggio/luglio 2025) dalla Corte Cost.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, accerta l'illegittimità della ordinanza- ingiunzione opposta n. 14749/RU del 19.3.2021 e per l'effetto annulla l'ordinanza stessa;
-compensa le spese del doppio grado.
Napoli, 30/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
8
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 30/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4024/2024
T R A
nato il [...] ad Airola (BN), in [...] e quale ex Presidente Parte_1 del Circolo A.S.D. “ nonché per , nata il [...] a Pt_2 Parte_3
LE RM (BN), unicamente quale l.r.p.t. del , entrambi Controparte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Sgaramella e dall'avv. Gianni Forgione, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Gianni Forgione, sito in Benevento (BN) alla Via XXIV Maggio n. 2; Appellante
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso ex lege
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla via Diaz n.11; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 19.9.2024 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la sentenza n. 367/2024 del Tribunale di Benevento, prima sezione civile, pubblicata il 19.2.2024, che, in riferimento all'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 e art. 6, D.Lgs. n. 150/11 dalla stessa parte proposta per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione prot. 14749/RU del 19.3.2021 (notificata il 25.3.2021) emessa dall'
[...]
ha così statuito: “1)rigetta l'opposizione; Controparte_2
2)nulla sulle spese di lite”.
1 L'appellante ha premesso che:
-l'A.S.D. Vega 10 (di seguito anche solo “ ) gestiva un circolo sportivo privato CP_1 dilettantistico per la pratica del biliardo con annesso bar interno e, quale attività secondarie pur sempre riservata agli associati, un servizio di connessione alla rete internet (c.d. internet point) e un servizio di punto vendita ricariche (c.d. PVR) per conto di un Concessionario dei giochi pubblici Betpoint S.r.l.;
-in data 14.12.2016 alcuni funzionari dell'Ufficio territoriale di Benevento dell'
[...]
DM) accedevano ai locali del per svolgere un Controparte_2 CP_1 sopralluogo ispettivo durante il quale riscontravano la presenza di “n. 5 P.C. n. 05 (cinque) apparecchiature telematiche il cui utilizzo non è conforme al divieto di cui all' art. 7 comma 3- quater del D.L. 13-09- 2012 n. 158 inserito dalla legge di conversione 8 novembre 2012 n. 189 - Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute - sanzionato dall'art.1 comma 923 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”;
-veniva levata la sanzione pecuniaria di euro 20.000 e la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle postazioni PC;
- con memoria di deduzioni ex art. 18 L. 689/1981, il in proprio e quale Presidente Pt_1 dell' contestava la legittimità delle predette sanzioni;
CP_1
-l' rigettava l'istanza del ricorrente e confermava la contestazione Controparte_3 ai sensi dell'art. 7, co.
3-quater, D.L. 158/2012, emanando l'ordinanza-ingiunzione impugnata nei confronti del in proprio e dell' , rappresentata dal suo Parte_1 CP_1 nuovo presidente . Parte_3
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado ancorando il gravame a quattro motivi.
Con il primo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile la sanzione dell'art. 1, co. 923, L. 208/2015, e i divieti degli artt. 7 co.
3-quater D.L. 158/2012 e art. 1 co. 646, L. 190/2014, ai circoli privati. Ha osservato che i divieti in discorso si riferiscono espressamente alle apparecchiature messe a disposizione “nei pubblici esercizi”. Nel caso di specie il sanzionato è un circolo privato e non già un pubblico esercizio. Manca quindi un presupposto oggettivo dell'illecito amministrativo, stante la diversa qualità del soggetto agente e del soggetto destinatario dei divieti in parola.
Con il secondo motivo ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 co.
3-quater D.L. 158/2012 e dell'art. 1 co. 923, L. 208/2015, degli artt. 2697, 2700 e 2909 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per errore di diritto e di giudizio ed errata ricostruzione dell'ambito applicativo della normativa di riferimento.
Ha rilevato che il giudice di primo grado ha basato il proprio convincimento su talune considerazioni, inesatte in fatto e in diritto, ossia che: i) il ha violato l'art. 7, co.
3-quater, CP_1
D.L. 158/2012 per aver messo a disposizione del pubblico delle postazioni PC idonee a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro;
ii) tale installazione è illegittima in quanto la normativa AL (D.L. 158/2012) non riguarda soltanto i totem ma qualsiasi “oggetto” che consenta anche solo in potenza di collegarsi a siti di gioco online, ivi compresi i Personal Computer;
iii) l'art. 7 co.
3-quater del Decreto AL non è un divieto generalizzato di installazione di qualsiasi computer, vietando invece l'installazione di qualsiasi apparecchio che, sprovvisto di un sistema di blocco della navigazione, consente la connessione a siti di gioco (da cui anche la dedotta irrilevanza della “esclusiva” destinazione dell'apparecchio al gioco ovvero ad altre attività); iv) l'apparecchio rientra nella categoria degli apparecchi non conformi ai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS. 2 L'appellante ha rimarcato la superficialità di dette argomentazioni del giudice di prime cure, giuridicamente caotiche, viziate dalla scorretta interpretazione dell'art. 7, co.
3-quater in esame e della sua ratio, con errata individuazione del perimetro applicativo del divieto e della corrispondente sanzione amministrativa, essendo assenti nel caso di specie i requisiti di fatto e di diritto richiesti dalla norma.
Con il terzo motivo ha lamentato la omessa pronuncia del Tribunale sulla disapplicazione dell'art. 7, co.
3-quater, D.L. 158/2012 e dell'art. 1 co. 923 L. 208/2015 o sulla richiesta alla Corte di Giustizia UE di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE per violazione dell'art.
5.1 e dell'art. 1, par. 1, lett. c) Dir. 1535/2015/UE. Ha osservato che il Magistrato nulla ha dedotto rispetto alle censure mosse inerenti alla violazione della normativa eurocomunitaria, anche nei termini di un necessario rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea per la corretta interpretazione delle disposizioni in contestazione.
Con il quarto ed ultimo motivo, ha infine censurato la pronuncia di primo grado laddove ha rigettato la domanda di accertamento incidentale o mediante rimessione alla Corte Costituzionale dell'illegittimità costituzionale dell'art. 7, co.
3-quater, D.L. 158/2012 e dell'art. 1 co. 923 L. 208/2015 per violazione degli artt. 3, 41, 97 e 117 co. 1 Cost. con riferimento all'art. 56 TFUE e ai principi della Dir. 2002/20/CE, anche ai sensi degli artt. 132 e 132-bis del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e artt. 13 ss. del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), nonché dell'art. 617- quater c.p.
Ha contestato al Giudice di prime cure: di non aver svolto il necessario bilanciamento degli interessi sottesi, da un lato, alla necessità di prevenire fenomeni di ludopatia e di gioco illegale e, dall'altro, alla esigenza di assicurare un trattamento differente a situazioni sostanzialmente differenti, di garantire la libera iniziativa d'impresa, nonché la predominanza della libertà fondamentale di ciascun individuo nell'accesso ad internet;
di aver escluso i profili di contrasto del divieto di cui art. 7, co.
3-quater, D.L. 158/2012 con i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e congruenza, da valutarsi rispetto al fine della norma, rappresentato dal contrastare fenomeni di ludopatia quando vi sia un'offerta del gioco che avvenga con modalità tecniche e organizzative difformi dalle condizioni di legge poste a tutela di ciascun giocatore;
di aver mortificato la libertà d'impresa con violazione dei principi europei di libertà di prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE nonché, con specifico riguardo all'ambito delle comunicazioni elettroniche, a quelli contenuti nella Dir. 2002/20/CE.
Ha sostenuto che il Giudice avrebbe dovuto disapplicare la normativa in esame o comunque sollevare, ove avesse inteso mantenere l'interpretazione offerta in sentenza, una questione incidentale di legittimità alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 L. n. 83/1957, per accertare l'illegittimità dell'art. 7, co.
3-quater, D.L. 158/2012 e della disposizione sanzionatoria dell'art. 1, co. 923, L. 208/2015 e, in via derivata, dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Ha concluso chiedendo “…b) nel merito, in integrale riforma della sentenza n. 367/2024 emessa dal Tribunale di Benevento, Sez. I, in persona del Giudice Dott.ssa Enrica Nasti, pubblicata in data 19.02.2024, comunicata in data 20.02.2024 e non notificata, resa all'esito e in calce al verbale dell'udienza del 19.02.2024, nel giudizio iscritto al RGN 1933/2021, annullare e comunque revocare e porre nel nulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata e le sanzioni tutte ivi comminate, per tutte le ragioni indicate nella narrativa che precede, previa, se del caso:
- disapplicazione dell'art. 7, co.
3-quater, D.L. 158/2012, ovvero 3 - richiesta alla Corte di Giustizia UE di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, per conoscere: “quale sia la corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 3-bis della Direttiva 2002/21/CE, introdotto dalla Direttiva 2009/140/CE del parlamento europeo e del consiglio del 25 novembre 2009, e se essa osti all'applicazione della disposizione di cui all'art. 7, co.
3-quater, D.L. 158/2012”;
- ovvero ancora, in subordine, accertamento incidentale, anche mediante rimessione alla Corte Costituzionale, dell'illegittimità costituzionale del citato art. 7, co.
3-quater, D.L. 158/2012, per violazione degli artt. 3, 41, 97 e 117, comma 1, Cost., con riferimento all'art. 56 TFUE, nonché ai principi di cui alla Direttiva 2002/20/CE; In via istruttoria, ove ritenuto necessario ai fini della decisione, disporre l'assunzione di Consulenza Tecnica d'Ufficio – richiesta e non accolta in primo grado – volta ad acclarare la consistenza materiale, tramite analisi delle componenti hardware e software, delle postazioni informatiche presenti nei locali del appellante. CP_1
Sempre e comunque, con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
Ricostituito il contraddittorio, l' con plurime CP_2 Controparte_2 argomentazioni ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto.
A seguito del decreto n. 20/2025 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata a questo Collegio.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato.
Sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'appellante si è di recente pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 104/2025 del 7.5.2025, dep. il 10.7.2025, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la normativa posta a fondamento della ordinanza- ingiunzione opposta, ossia la disposizione di divieto contenuta nell'art. 7, comma 3-quater, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro 20.000,00 per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del D.L. 158/2012.
Nella sentenza viene ricostruito sinteticamente il quadro normativo e giurisprudenziale in cui si collocano le due disposizioni censurate, precisando che esse si inseriscono nell'ambito della disciplina del gioco con vincita di denaro. Si tratta di un apparato normativo complesso e stratificato in cui vengono in rilievo plurimi beni costituzionali, quali la sicurezza, l'ordine pubblico, la libertà di iniziativa economica e la salute, individuale e collettiva.
L'avvento di internet e il rapido aumento delle possibilità di gioco online hanno straordinariamente ampliato l'offerta di tali servizi, cui si è accompagnata la progressiva diffusione del fenomeno del gioco di azzardo patologico. Al fine di fronteggiare l'invasiva penetrazione di questo disturbo e di promuovere “un più alto livello di tutela della salute” (così
4 il titolo del D.L. n. 158 del 2012, come convertito), il legislatore è intervenuto adottando strategie diversificate.
Queste ultime sono consistite nell'introduzione di misure di prevenzione logistica, che stabiliscono distanze minime delle sale da gioco rispetto a luoghi cosiddetti “sensibili” (art. 7, comma 10, del D.L. n. 158 del 2012, come convertito), nella previsione di interventi a tutela dei minori, come il divieto di ammettere i minorenni a partecipare a giochi con vincita di denaro (art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2011” e art. 24, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111), nonché nell'apposizione di divieti o limitazioni della pubblicità di giochi e scommesse (art. 7, commi 4 e 6, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, e art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96).
Viene segnalato, inoltre, che la dipendenza da gioco d'azzardo è stata inserita, insieme alle altre dipendenze patologiche, nel d.P.C.m. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), che ha ridefinito i nuovi livelli essenziali di assistenza alle persone con dipendenze patologiche (artt. 28 e 35).
Invero, la Corte Cost. ha osservato che la “dipendenza da gioco d'azzardo” (cosiddetto gioco d'azzardo patologico o ludopatia) costituisce un “fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all'alcoolismo” (sentenza n. 108 del 2017), con riflessi, talvolta gravi, sulle capacità intellettive, di lavoro e di relazione di chi ne è affetto, e con ricadute negative altrettanto rilevanti sulle economie personali e familiari» (sentenza n. 54 del 2024; nello stesso senso, sentenza n. 185 del 2021). D'altra parte, la Corte di giustizia UE ha sottolineato che, in considerazione dell'assenza di contatto diretto tra consumatore e operatore, i giochi d'azzardo accessibili online comportano rischi differenti e più gravi rispetto a quelli connessi all'offerta tradizionale di tali giochi, anche per eventuali frodi commesse dagli operatori a danno dei consumatori (CGUE, sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-3/17, Sporting Odds Ltd.; grande sezione, sentenza 8 settembre 2009, causa C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e altri)” (sent. 104/2025, para. 4).
Ciò premesso, l'art. 7, comma 3-quater, del D.L. n. 158 del 2012 – censurato in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 CDFUE - è stato inserito, in sede di conversione del D.L. n. 158 del 2012, nell'ambito dell'art. 7, dedicato alle “misure di prevenzione per contrastare la ludopatia”. Dopo avere fatto salve le sanzioni previste per l'offerta illecita di giochi con vincita in denaro, esso vieta “la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
I Giudici costituzionali hanno esaminato l'ambito applicativo del divieto, ritenendo che:
5 -quanto ai “pubblici esercizi”, ricadono nell'ambito applicativo del divieto “sia gli esercizi abilitati all'installazione degli apparecchi da gioco (come sale bingo, agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, negozi di gioco, sale pubbliche da gioco ed esercizi dediti esclusivamente al gioco, sale da biliardo, circoli privati), sia qualunque altro esercizio commerciale, compresi gli internet point, che renda le proprie prestazioni in favore di una pluralità indifferenziata di soggetti”;
-quanto alle “apparecchiature”, il divieto riguarda “non solo i cosiddetti totem (ossia dispositivi destinati in via esclusiva al gioco online, attraverso sistemi di pre-impostazione o di restrizioni di navigazione), ma anche gli strumenti a navigazione libera, ossia qualsiasi dispositivo idoneo al collegamento a siti di gioco online, compresi personal computer, tablet o apparecchi analoghi, che consentano di navigare in rete” (sent. 104/2025, para.
6.2 e 6.3).
Come osservato dalla Corte, la disposizione fa generico riferimento ad “apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco”. Il divieto di messa a disposizione riguarda, pertanto, tutte le apparecchiature con cui sia possibile effettuare il gioco online.
Il divieto in esame prescinde, dunque, dalla possibilità di configurare tali dispositivi come congegni da gioco, poiché rileva soltanto la circostanza che la messa a disposizione degli stessi avvenga all'interno di un pubblico esercizio. Deve ritenersi vietata, di conseguenza, la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che offra la possibilità di navigare in rete e, quindi, di accedere sia a piattaforme di gioco legale, poiché gestite “da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza”, sia a piattaforme di gioco illegale, in quanto gestite “da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio”.
Nello scrutinare la legittimità costituzionale della disposizione, i giudici costituzionali ne hanno individuato la ratio, che è di “limitare le occasioni di gioco in funzione di prevenzione della ludopatia e, più in generale, di tutela della salute. Essa si colloca, infatti, tra le misure di contrasto del gioco d'azzardo patologico introdotte dal d.l. n. 158 del 2012, come convertito, che, fin dal preambolo, dichiara di volere procedere al «riassetto dell'organizzazione sanitaria
… allo scopo di garantire e promuovere in tale ottica un più alto livello di tutela della salute, adottando misure finalizzate … alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza per le persone affette da malattie croniche e rare e da dipendenza da gioco con vincita di denaro. In particolare, l'art. 7 di tale decreto-legge detta «misure di prevenzione per contrastare la ludopatia»” (sent. 104/2025 para. 6.4).
Come si è visto, tuttavia, la disposizione censurata vieta la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di gioco online. Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità, condotte ampiamente diversificate sul piano dell'offesa all'interesse giuridico protetto.
Il divieto attiene, infatti, “alla messa a disposizione di apparecchiature che consentono l'accesso al gioco sia legale che illegale, cioè praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. La disposizione censurata, inoltre, colpisce allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente. Il precetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quanto riferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevanti differenze di disvalore. L'estensione dell'area dell'illecito risulta effettivamente
6 sproporzionata rispetto al fine legittimamente perseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Per un diverso profilo, la disposizione censurata introduce una misura di tutela del diritto alla salute consistente in un divieto volto a fronteggiare la diffusione della ludopatia tramite la delimitazione dell'offerta di gioco online che comunque rimane capillare e vastissima, anche attraverso canali di accesso diversi da quelli contemplati dalla disposizione in esame. Ciò rivela la modesta efficacia della misura rispetto alla sua finalità, a fronte di una significativa e immediata compressione degli interessi contrapposti, fra i quali, in primo luogo, la libertà di impresa. Anche sotto questo profilo, l'estensione del divieto in esame risulta sproporzionata rispetto agli obiettivi che esso si prefigge. 6.6.– L'illegittimità costituzionale della disposizione censurata va apprezzata anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, che è costante nel ritenere che, pur essendo gli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d'azzardo ed, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essi imposte alla libera prestazione dei servizi devono nondimeno soddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della stessa Corte per quanto riguarda la loro proporzionalità (Corte di giustizia UE, nona sezione, sentenza 16 marzo 2023, causa C-517/20, OL, punto 52; sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-3/17, Sporting Odds Ltd., punto 62; quarta sezione, sentenza 13 settembre 2007, causa C-260/04, Commissione delle Comunità europee, punto 28; grande sezione, sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, , Per_1 punto 48). In particolare, occorre verificare, tenendo conto delle concrete modalità di applicazione della normativa restrittiva di cui si tratta, che quest'ultima risponda veramente all'intento di ridurre le occasioni di gioco, di limitare le attività in tale settore e di combattere la criminalità connessa a tali giochi in maniera coerente e sistematica (Corte di giustizia UE, seconda sezione, sentenza 14 giugno 2017, causa C-685/15, Online Games Handels GmbH e altri, punti 49 e 50; terza sezione, sentenza 30 aprile 2014, causa C-390/12, Pfleger e altri, punti 49 e 50). In definitiva, nel caso in esame, il divieto, nella sua indiscriminata estensione, sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libertà di impresa”.
Per le motivazioni descritte, l'art. 7, comma 3-quater, del D.L. n. 158 del 2012, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione della normativa costituzionale ed europea summenzionata.
Detta dichiarazione di illegittimità costituzionale ha poi travolto “anche la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui stabilisce la sanzione amministrativa di ventimila euro per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito”, restando invece salve “le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro” (sent. 104/2025, para. 7).
Occorre a questo punto valutare gli effetti della declaratoria in discorso nel presente giudizio.
L'art. 136 Cost. dispone: “Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
Questa disposizione è stata interpretata nel senso che “le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi, dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", 7 con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale”. Inoltre
“gli effetti dell'incostituzionalità valgono erga omnes, non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità” (così Cass. n. 4842 del 23.2.2024, che richiama Cass. 20 novembre 2021 n. 20381; in senso conforme, Cass. 8405/2016; Cass. 24848/2016; Cass. 20381/2012; Cass. 2998/2012).
Le sentenze di accoglimento della Corte Cost. hanno, quindi, efficacia retroattiva, comportando l'eliminazione dall'ordinamento giuridico, con efficacia ex tunc, delle norme dichiarate illegittime. Ne consegue che dalla data di pubblicazione della pronuncia della Corte costituzionale dette norme non sono più idonee a produrre, né tanto meno a conservare, alcun effetto giuridico, neppure per il passato (fatta eccezione per i c.d. rapporti esauriti).
Nella fattispecie, la sentenza della Corte Cost. n. 104/2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia della norma di divieto che della norma di sanzione alla base dell'ordinanza- ingiunzione impugnata, comportandone la caducazione ab origine e la perdita di qualsiasi efficacia, anche rispetto a fatti e rapporti pregressi (purché non esauriti).
Va dunque affermata l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio oggetto di causa, fondato su disposizioni annullate e non più in vigore nell'ordinamento giuridico a seguito della declaratoria di incostituzionalità in esame.
Alla luce delle osservazioni svolte, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accertata l'illegittimità della ordinanza- ingiunzione opposta n. 14749/RU del 19.3.2021, notificata il 25.3.2021, con conseguente annullamento del medesimo provvedimento.
Si ritiene che sussistano sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali, delle difficoltà interpretative della normativa e dei connessi profili di illegittimità costituzionale, risolti solo di recente (maggio/luglio 2025) dalla Corte Cost.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, accerta l'illegittimità della ordinanza- ingiunzione opposta n. 14749/RU del 19.3.2021 e per l'effetto annulla l'ordinanza stessa;
-compensa le spese del doppio grado.
Napoli, 30/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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