Sentenza 2 novembre 2022
Ordinanza collegiale 28 marzo 2025
Ordinanza collegiale 3 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02425/2026REG.PROV.COLL.
N. 04475/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4475 del 2023, proposto da
CA RE, SI RE e RI RE, rappresentati e difesi dall'avvocato Barbara Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Parco dei Colli di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Santarelli, Elena Tomasi e Ernesto Nicola Tucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Santarelli in Roma, via Asiago, n. 8
nei confronti
Comune di Ponteranica, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 1068/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Parco dei Colli di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Vista la relazione di verificazione;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione da parte della difesa dell’Ente Parco.
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 la Cons. UN IN;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli odierni appellanti chiedono la riforma della sentenza del T.A.R per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, Sezione Prima n. 1068/2022 che ha respinto il ricorso originario dai medesimi proposto per l’annullamento del provvedimento di diniego n. 365 del 6 febbraio 2019, con il quale il Parco dei Colli di Bergamo ha rigettato l'istanza per l'ottenimento di decreto di conformità al Piano di Coordinamento e la conseguente autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 per l’intervento di “ ristrutturazione di edificio di antica formazione ”.
2. Le premesse in punto di fatto possono essere come segue sintetizzate.
I ricorrenti sono comproprietari dell’area sita nel Comune di Ponteranica (BG) in via Rosciano, identificata in Catasto Terreni al foglio 9 mappale 1877. L’area in questione è inclusa all’interno del perimetro del Parco dei Colli di Bergamo, in Zona C1 denominata “ zona a parco agricolo-forestale ”, ed è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1 lettera f) del D.lgs. n. 42/2004.
Con istanza del 24 ottobre 2017 i medesimi chiedevano al Comune di Ponteranica un parere preventivo circa la “ classificazione urbanistico/edilizia ” di un fabbricato di antica formazione ubicato all’interno dell’area in questione, ossia la “ Casa colonica ” ivi presente fin dall’impianto del Catasto Napoleonico (1811- 1853) e all’epoca identificata con la particella n. 1875, e quindi nel Catasto Lombardo-Veneto (1854-1886) con la stessa particella, ma successivamente non più rappresentata a partire dalla fine dell’800 nel Cessato Catasto (1887-1904) e poi nel Nuovo Catasto Terreni, in quanto inglobata nella part. n. 1877.
Nell’istanza i richiedenti evidenziavano che di tale fabbricato residuano soltanto “alcuni resti” e che sarebbe stata loro intenzione di procedere ad una “ ricostruzione fedele della casa colonica così come appariva fin dai primi anni dell’800 a testimonianza dell’attività antropica di tipo rurale del tempo e a completamento della dorsale di via Rosciano ”.
Con nota prot. n. 203, del 9 gennaio 2018, il Comune di Ponteranica rilasciava “ parere di conformità edilizia dell’intervento di ricostruzione dell’edificio crollato rispetto al PGT del Comune di Ponteranica ” dando atto nel suddetto parere che il rudere risultava riconoscibile solo da parte del perimetro murario, da cui desumere soltanto la “consistenza planimetrica” oggetto dell’intervento edilizio proposto.
Considerato che il rudere, ormai crollato da molto tempo, è ubicato in Zona C1 a vincolo Parco dei Colli di Bergamo e che il P.G.T. comunale impone non soltanto il rispetto delle norme urbanistiche ma anche di quelle ambientali del superiore P.T.C. (L.R. n. 8/1991), il Comune di Ponteranica con nota del 23 luglio 2018, prot. n. 5835, trasmetteva all’Ente Parco richiesta di decreto di conformità al PTC e conseguente autorizzazione paesaggistica relativa all’intervento.
L’Ente Parco dei Colli di Bergamo, sulla base del parere negativo della Commissione per il Paesaggio, che rilevava che: “ a seguito del sopralluogo effettuato, la commissione ha potuto verificare la consistenza del sito che è quella di un’area ormai completamente rinaturalizzata, con presenza di vegetazione arborea dell’età di almeno trenta/quarant’anni, autoctona, che ha quasi interamente colonizzato l’area, anche in corrispondenza delle minime ed incomplete tracce a terra dell’edificio preesistente, diventandone una caratteristica paesaggistica a delimitazione naturale del borgo storico edificati di Rosciano. L’edificio originario risulta individuato planimetricamente nel catasto napoleonico, ma già non più esistente all’interno del cessato catasto come risultante dalla documentazione allegata. La situazione attuale, ormai consolidata da un lungo periodo, rende del tutto impossibile la verifica della sagoma dell’edificio originario di cui si chiede la ricostruzione che, nelle zone soggette a vincolo ambientale, è assentibile soltanto ove sia rispettata la sagoma dell’edificio originario”, comunicava preavviso di diniego, in considerazione del fatto che l’intervento di ricostruzione del rudere costituisce “nuova costruzione” come tale non assentibile dalla N.T.A. del P.T.C..
Non ritenendo le osservazioni presentate idonee a superare i motivi opposti, il Parco esprimeva diniego definitivo, con nota del 6 febbraio 2019, facendo tra l’altro presente che “ la rinaturalizzazione dell’area è considerata elemento qualificante dal punto di vista paesaggistico e consolidato dal punto di vista ambientale ” e che “ l’intervento si configura come una nuova costruzione non assentibile dall’art. 12, comma 3 delle N.T.A. del P.C.T (L.R. 8/1991)”, poiché mancano gli elementi strutturali idonei o altre prove atte a certificare la consistenza plani-volumetrica del preesistente edificio.
3. Il provvedimento di diniego è stato impugnato dai proprietari innanzi al T.A.R. per la Lombardia con ricorso affidato a due motivi per censurare la violazione dell’art. 12 del P.T.C. (L.R. n. 8/1991) del Parco dei Colli, dell’art. 2.1 delle N.d.A. del P.G.T. del Comune di Ponteranica e dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 nonché l’eccesso di potere nelle varie figure sintomatiche e violazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
4. All’esito del giudizio, il T.a.r. ha rigettato il ricorso, ritenendo oggettivamente impossibile desumere dal rudere attualmente esistente e dalla documentazione fornita dal ricorrente quale fosse la consistenza volumetrica dell’edificio preesistente e in particolare la sua sagoma facendo richiamo al D.lgs. n. 42/2004 che nelle zone vincolate consente interventi di ristrutturazione edilizia e quelli di ripristino di edifici crollati o demoliti soltanto “ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente” e alla formulazione ancora più stringente introdotta dall’art. 10, comma 1, lett. b) n. 2) D.L. n 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020.
5. Con l’appello ora proposto si deducono i seguenti motivi: I. “ Error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 e ss. DPR 380/2001 e dell’art. 12, comma 3 e 5, delle NTA del PTC del Parco dei Colli. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ”;
II. “ Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, coma 1, TUEL e dell’art. 7, comma 6, della variante al P.T.C. del Parco dei Colli di Bergamo. Difetto di motivazione ”;
III. “ Error in iudicando. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illogicità manifesta. Difetto di motivazione ”.
6. Nel giudizio di appello si è costituito, in data 18 luglio 2023, l’Ente Parco dei Colli di Bergamo chiedendo il rigetto del ricorso. Di seguito le parti hanno scambiato memorie.
7. All’udienza pubblica del 27 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Con ordinanza collegiale n. 2600/2025, la Sezione IV riteneva necessario ai fini del decidere procedere ad approfondimenti istruttori è disponeva verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. dandone incarico alla Rettrice del Politecnico di Milano, con facoltà di delega a professore universitario con adeguata competenza in materia di edilizia di antica formazione, affidandovi i seguenti incombenti:
“ a) venga individuato il perimetro dell’edificio preesistente e ne venga documentato (anche sul piano fotografico) lo stato attuale;
b) venga precisato se sia o meno possibile ricostruire la consistenza minima del fabbricato originario sulla base della perimetrazione residua, facendo ricorso alla documentazione (anche fotografica) messa a disposizione dalle parti o acquisita presso le Pubbliche Amministrazioni e anche sulla base di valutazioni di tipo presuntivo (facendo riferimento a documenti e/o fotografie degli edifici storici posti nelle aree limitrofe);
c) venga valutata l’incidenza dell’eventuale ricostruzione dell’edificio preesistente nella consistenza minima originaria (ove ricostruibile, ai sensi del punto precedente) rispetto alla situazione ambientale attuale e alla intervenuta rinaturalizzazione dell’area.”.
8. La relazione di verificazione del Prof. Angelo Giuseppe Landi è stata depositata il 24 settembre 2025.
9. All’odierna udienza straordinaria di smaltimento, in seguito allo scambio di ulteriori memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di gravame i ricorrenti deducono che erroneamente il Tar abbia qualificato l’intervento come “nuova costruzione”, anziché “ristrutturazione edilizia” di edificio. A tale riguardo si evidenzia come in base all’art. 3, comma 1 lett. d), quarto paragrafo del D.P.R. n. 380/2001, per come interpretato dalla giurisprudenza più recente, anche un edificio crollato, oggi fisicamente non presente, può essere considerato esistente, se la sua consistenza preesistente è rilevabile con un’indagine tecnica. Rappresenta come nel caso concreto, la preesistenza di un edificio nell’area in questione è stata dimostrata in particolare dalla documentazione del Catasto storico ma anche dalla nota del Comune di Ponteranica del 9 gennaio 2018, il quale ne avrebbe accertato l’esistenza in quanto ha identificato il perimetro del fabbricato e comunque anche la volumetria minima, risultando pertanto la sagoma facilmente identificabile.
Nell’ultima memoria difensiva depositata in vista dell’udienza gli appellanti hanno evidenziato come anche alla luce delle risultanze della verificazione è risultata accertabile la consistenza del fabbricato e, di conseguenza, la corretta qualificazione dell’intervento come “ristrutturazione edilizia”, in palese smentita delle conclusioni cui sono pervenuti il Parco dei Colli e successivamente il T.A.R..
2. Con il secondo motivo, gli appellanti contestano l’affermazione del T.A.R. secondo cui il Parco deve applicare soltanto il proprio PTC, senza considerare le valutazioni urbanistiche dell’ente comunale. Ritengono i ricorrenti che la suddetta affermazione non risulta adeguatamente motivata in sentenza. A suo giudizio è stato ignorato il quadro normativo che attribuisce all’Ente Parco anche finalità di recupero del patrimonio storico e paesaggistico e non solo di tutela vincolistica. Un tanto si desume dalle leggi istitutive del Parco e dalla variante al P.T.C. del 2019, che chiariscono come il Parco debba valorizzare e recuperare i beni storici e come la definizione dei parametri edilizi non espressamente regolati dal P.T.C. spetti ai Comuni.
Da ciò deriverebbe che l’ente Parco non può negare in radice il recupero del rudere, soprattutto quando il Comune ne ha già riconosciuto la consistenza planivolumetrica.
3. Con il terzo motivo si deduce che il T.A.R. abbia liquidato la loro documentazione tecnica con una motivazione superficiale e apodittica, basata solo su una “semplice visione” dei rendering .
Sul punto il giudice non avrebbe svolto alcuna reale valutazione tecnica e un tanto integra difetto assoluto di motivazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza quando la sentenza si fonda su affermazioni assertive o non intelligibili.
4. I motivi di gravame, stante la stretta correlazione, possono essere esaminati congiuntamente e per quanto si dirà sono fondati.
Sulla base della documentazione dimessa dalle parti e alla luce della dettagliata analisi anche storico-edilizia eseguita dal verificatore risulta certa la presenza sul sito in questione in epoca remota di una casa colonica avente una superficie minima tra 114 e 118 mq e della quale il verificatore ha fornito una ricostruzione scientifica della consistenza planivolumetrica minima avuta all’epoca, nonché delle relative, verosimili caratteristiche costruttive.
Un tanto è ritenuto dal Collegio sufficiente per poter considerare errata la tesi del Parco dei Colli secondo cui ci si trova al cospetto di alcuni “ruderi sparsi” del tutto illeggibili e per ritenere che l’intervento alla stregua di “ un rudere” che ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. d), quarto paragrafo del D.P.R. n. 380/2001, che recita “ Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza ”, per come interpretato dalla giurisprudenza più recente, può essere considerato un tempo esistente come già ritenuto dal Comune di Ponteranica nella nota del 9 gennaio 2018.
Dalla verificazione emerge tuttavia anche che l’eventuale ricostruzione del manufatto imporrebbe interventi piuttosto impattanti sull’assetto attuale del lotto, a partire dalla rimozione di numerosi muretti di contenimento e degli alberi e del paesaggio in generale.
5. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso in appello deve essere accolto riformando la sentenza per le motivazioni sopra esposte, fatti salvi ulteriori provvedimenti dell’Ente Parco su eventuali profili di incompatibilità paesaggistica.
6. Sussistono in considerazione della particolarità della controversia giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
7. Le spese della verificazione sono poste definitivamente, in parti uguali, a carico di entrambe le parti e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie il ricorso in appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. Lombardia n. 1068/2022 accoglie il ricorso introduttivo proposto da RE CA, SI e RI per l’annullamento del diniego n. 365 del 6 febbraio 2019 del Parco dei Colli di Bergamo;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio;
- liquida in favore del verificatore, Prof. Angelo Giuseppe Landi, il compenso complessivo pari a € 5.293,56, come da notula del 23 settembre 2025, oltre alle voci CPA e IVA se applicabili (dalla somma liquidata andrà detratto l’importo eventualmente già percepito a titolo di anticipo);
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO TE, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
UN IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UN IN | IO TE |
IL SEGRETARIO