Art. 16.
Il contributo annuale a carico degli Enti per ciascun sanitario iscritto alla Cassa e' fissato nella misura di lire seicento oltre ad un contributo straordinario annuo di lire quattrocento fino a nuova disposizione, salvo quanto e' disposto per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dai precedenti articoli 9 e 11.
Quando i posti stabiliti per legge o per organico siano coperti da un titolare non iscritto ne' obbligatoriamente ne' facoltativamente, gli Enti sono tenuti a versare alla Cassa di previdenza i contributi di cui al comma precedente, ed il contributo straordinario di cui all'art. 14, salvo l'eccezione di cui all'alt. 10.
Se i posti predetti siano vacanti o coperti da un sanitario provvisorio non iscritto ne' obbligatoriamente ne' facoltativamente, gli Enti sono tenuti a versare alla Cassa, oltre i contributi di cui al precedente primo comma, anche quelli prescritti a carico del sanitario dal precedente articolo 14 salvo l'eccezione di cui all'art. 10.
Qualora di uno dei posti predetti sia titolare un sanitario iscritto alla Cassa richiamato alle armi, che conservi il diritto al posto, l'Ente corrisponde, oltre ai contributi di cui al primo comma, del presente articolo, anche quelli prescritti a carico del sanitario, salvo rivalsa per i soli contributi personalmente dovuti dal sanitario.
Gli Enti non sono soggetti ai contributi, di cui al presente articolo, per i sanitari che alla data dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza della rispettiva categoria secondo il precedente art. 6 erano gia' iscritti a regolamenti, istituti, casse e fondi speciali di pensione e che successivamente non siano stati iscritti alla Cassa di previdenza.
Per i sanitari in aspettativa per motivi di salute o per quelli in disponibilita' sono dovuti i contributi dell'Ente e quelli personali, ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto stesso soltanto per il contributo personale proporzionale all'assegno effettivamente corrisposto durante l'interruzione di servizio.
Agli effetti dei contributi, il posto coperto dal sanitario in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego si considera vacante, salvo che a supplire il sanitario stesso sia assunto altro sanitario che per tale supplenza sia assoggettato alla iscrizione.
Qualora lo stipendio annuo assegnato al sanitario sia inferiore alle lire mille il contributo dell'Ente e' dovuto soltanto se il sanitario sia iscritto facoltativamente alla Cassa di previdenza, fermo il disposto del precedente art. 9.
Il contributo annuale a carico degli Enti per ciascun sanitario iscritto alla Cassa e' fissato nella misura di lire seicento oltre ad un contributo straordinario annuo di lire quattrocento fino a nuova disposizione, salvo quanto e' disposto per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dai precedenti articoli 9 e 11.
Quando i posti stabiliti per legge o per organico siano coperti da un titolare non iscritto ne' obbligatoriamente ne' facoltativamente, gli Enti sono tenuti a versare alla Cassa di previdenza i contributi di cui al comma precedente, ed il contributo straordinario di cui all'art. 14, salvo l'eccezione di cui all'alt. 10.
Se i posti predetti siano vacanti o coperti da un sanitario provvisorio non iscritto ne' obbligatoriamente ne' facoltativamente, gli Enti sono tenuti a versare alla Cassa, oltre i contributi di cui al precedente primo comma, anche quelli prescritti a carico del sanitario dal precedente articolo 14 salvo l'eccezione di cui all'art. 10.
Qualora di uno dei posti predetti sia titolare un sanitario iscritto alla Cassa richiamato alle armi, che conservi il diritto al posto, l'Ente corrisponde, oltre ai contributi di cui al primo comma, del presente articolo, anche quelli prescritti a carico del sanitario, salvo rivalsa per i soli contributi personalmente dovuti dal sanitario.
Gli Enti non sono soggetti ai contributi, di cui al presente articolo, per i sanitari che alla data dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza della rispettiva categoria secondo il precedente art. 6 erano gia' iscritti a regolamenti, istituti, casse e fondi speciali di pensione e che successivamente non siano stati iscritti alla Cassa di previdenza.
Per i sanitari in aspettativa per motivi di salute o per quelli in disponibilita' sono dovuti i contributi dell'Ente e quelli personali, ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto stesso soltanto per il contributo personale proporzionale all'assegno effettivamente corrisposto durante l'interruzione di servizio.
Agli effetti dei contributi, il posto coperto dal sanitario in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego si considera vacante, salvo che a supplire il sanitario stesso sia assunto altro sanitario che per tale supplenza sia assoggettato alla iscrizione.
Qualora lo stipendio annuo assegnato al sanitario sia inferiore alle lire mille il contributo dell'Ente e' dovuto soltanto se il sanitario sia iscritto facoltativamente alla Cassa di previdenza, fermo il disposto del precedente art. 9.