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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/12/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 17 dicembre 2025, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 406/2024 R.G.
tra
, nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Italo Luigi Lionti, giusta procura in atti,
- opponente
contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa dall' avv. Carmela Teresa Amata, giusta procura in atti;
- opposta
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Italo Luigi Lionti per la parte opponente e l'avv. Carmela Teresa Amata per la parte opposta.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
1 FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto, Parte_1
notificatogli in data 22.3.2024, con cui gli ha intimato di dare completa Controparte_1
esecuzione all'ordinanza n. cronol. 4700/2023 del 19/06/2023, emessa dal Tribunale di
Patti all'esito del giudizio ex art. 703 c.p.c. iscritto al n. 1623/2018 R.G., e di pagare la somma di € 4.295,86 (di cui € 3.951,52 a titolo di spese liquidate nel suddetto procedimento possessorio ed € 344,34 a titolo di spese ed oneri per la redazione del precetto opposto).
A fondamento della proposta opposizione ha eccepito di Parte_1
avere dato esecuzione all'ordinanza n. cronol. 4700/2023 del 19/06/2023 e di avere,
altresì, corrisposto l'importo dovuto in data 18.3.2024; lo stesso - previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo - ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del precetto notificatogli, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
costituitasi in giudizio, ha contestato quanto asserito dalla Controparte_1
controparte in ordine all'attuazione della suindicata ordinanza possessoria ed ha chiesto di condannare l'opponente al pagamento delle spese e degli oneri del precetto opposto e del presente giudizio;
successivamente, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alle spese del procedimento possessorio, precisando che il pagamento delle stesse era avvenuto dopo la notifica del precetto opposto.
Il Tribunale, con ordinanza depositata il 13.6.2024 – emessa all'esito del sub-
procedimento iscritto al n. 406 - 1/2024 R.G. – ha accolto l'istanza cautelare avanzata dall'opponente.
Successivamente la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata
2 all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies
c.p.c..
Preliminarmente deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Come si evince dalla disamina della documentazione versata in atti e per stessa ammissione di parte opposta l'opponente ha corrisposto a quanto Controparte_1
dovutole a titolo di spese, per come già liquidate nel procedimento possessorio iscritto al n. 1623/2018 R.G..
Invero, con bonifico del 18.3.2024 (cfr. all. 12 citazione) - successivo rispetto alla notifica del precetto opposto, avvenuta il 13.3.2024 (cfr. all. 3 memoria opposta) -
ha versato in favore di la somma di € 3.951,30. Parte_1 Controparte_1
Sulla base di quanto esposto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento all'intimazione di pagamento delle somme liquidate dal
Tribunale di Patti in favore di con l'ordinanza n. cronol. 4700/2023 del Controparte_1
19/06/2023 in quanto è venuto meno l'interesse ad agire ed a contraddire delle parti in ordine al suddetto credito.
Sul punto è opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione ha precisato che
"la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano
reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta
in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di
tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare
la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal
giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del
3 diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese
giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece
ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del
diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e
statuisce sulle spese secondo le regole generali” (cfr. Cass. n. 16150/2010); ed ancora,
la Suprema Corte ha stabilito: “l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una
sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere,
comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l'eventuale
dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia
sul merito dell'azione.” (cfr. Cass. n. 5188/2015).
Chiarito ciò, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi limitatamente alla legittimità
o meno del precetto opposto nella parte in cui ha intimato a Controparte_1 [...]
di dare attuazione dell'ordinanza possessoria n. cronol. 4700/2023 del Parte_1
19/06/2023.
A tal fine occorre premettere che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “Poiché l'interdetto possessorio, a differenza della sentenza di condanna
resa all'esito della successiva fase di merito, non è mai suscettibile di esecuzione, ma
soltanto di attuazione ai sensi dell'art. 669 duodecies, richiamato dal capoverso dell'art.
703, Cpc, sono inammissibili sia l'attività del beneficiario volta a porlo in attuazione
nelle forme previste per l'esecuzione e consistente nell'intimazione di un precetto non
previsto dalla legge o dal giudice, sia il dispiegamento di contestazioni mediante
opposizione a quest'ultimo, l'una e l'altra in violazione della competenza funzionale ed
inderogabile del giudice che ha emanato il detto provvedimento possessorio –
4 incardinando cioè il giudizio di merito possessorio – a questi dovendo rivolgersi il
destinatario della notifica di quell'inammissibile precetto per contestare il diritto di
conseguire l'attuazione del provvedimento interdittale.” (cfr. Cass. sentenza n.
13175/2021).
La Corte di Cassazione ha precisato che “i provvedimenti interinali
di reintegrazione hanno il carattere della esecutività, ma non danno luogo ad
esecuzione forzata, atteso che, con essi, non si realizza un'alternativa tra adempimento
spontaneo ed esecuzione forzata, ma un fenomeno intrinsecamente coattivo di
realizzazione forzosa che si svolge ex officio iudicis” (cfr. Cass. n. 6621/2008; Cass. n.
5010/2008; Cass. n. 7922/2007); ed ancora, la giurisprudenza di merito ha chiarito che l'attuazione della misura cautelare concernente obbligo di fare o non fare, affidata allo stesso Giudice della cautela, non consente l'inizio di esecuzione forzata nelle forme del libro III del codice di rito, giacché il provvedimento cautelare non è titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. (cfr. Tribunale di Nocera Inferiore, 20 marzo 2012; Tribunale Torre
Annunziata 10 novembre 1999).
Orbene, facendo applicazione dei suindicati principi giurisprudenziali consegue che l'atto di precetto con cui ha intimato a Controparte_1 Parte_1
l'esecuzione dell'ordinanza possessoria n. cronol. 4700/2023 del 19/06/2023 è
inammissibile, così come è parimenti inammissibile l'opposizione promossa avverso il suddetto atto ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c..
La declaratoria di inammissibilità non si pone in contrasto con il disposto normativo di cui all'art. 101 c.p.c. in quanto - come precisato dalla Suprema Corte - il
“Il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo
5 contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di
ammissibilità della domanda…” (cfr. principio in Cass. n. 15019/2016).
Dall'inammissibilità dell'intimazione di dare attuazione all'interdetto possessorio discende, altresì, l'irripetibilità delle spese e degli oneri relativi alla redazione del precetto opposto.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che “Una volta accertato, infatti, che
l'atto di precetto non era affatto necessario, ne discende anche il principio della
irrepetibilità delle spese relative a tale atto” (cfr. Cass. n. 407/2006); la giurisprudenza di legittimità, in una recente pronuncia, ha difatti spiegato che poiché il beneficiario di un provvedimento cautelare non può - a sua scelta - notificare precetto anziché procedere con l'attuazione ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., le spese dello stesso non possono essere poste a carico della parte che ha avanzato l'opposizione inammissibile (cfr. Cass.,
n. 27392/2022).
Ogni altra domanda ed eccezione risulta assorbita.
Le spese di lite stante le ragioni della decisione sono compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 406/2024 R.G., rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle spese di lite del giudizio n. 1623/2018 R.G.;
2. dichiara l'inammissibilità del precetto opposto nella parte in cui CP_1
6 ha intimato a di dare attuazione CP_1 Parte_1
all'ordinanza n. cronol. 4700/2023 del 19/06/2023;
3. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_1
ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'ordinanza n. cronol. 4700/2023
[...]
del 19/06/2023;
4. dichiara irripetibili le spese e gli oneri relativi al precetto opposto;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca
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Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 17 dicembre 2025, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 406/2024 R.G.
tra
, nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Italo Luigi Lionti, giusta procura in atti,
- opponente
contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa dall' avv. Carmela Teresa Amata, giusta procura in atti;
- opposta
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Italo Luigi Lionti per la parte opponente e l'avv. Carmela Teresa Amata per la parte opposta.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
1 FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto, Parte_1
notificatogli in data 22.3.2024, con cui gli ha intimato di dare completa Controparte_1
esecuzione all'ordinanza n. cronol. 4700/2023 del 19/06/2023, emessa dal Tribunale di
Patti all'esito del giudizio ex art. 703 c.p.c. iscritto al n. 1623/2018 R.G., e di pagare la somma di € 4.295,86 (di cui € 3.951,52 a titolo di spese liquidate nel suddetto procedimento possessorio ed € 344,34 a titolo di spese ed oneri per la redazione del precetto opposto).
A fondamento della proposta opposizione ha eccepito di Parte_1
avere dato esecuzione all'ordinanza n. cronol. 4700/2023 del 19/06/2023 e di avere,
altresì, corrisposto l'importo dovuto in data 18.3.2024; lo stesso - previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo - ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del precetto notificatogli, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
costituitasi in giudizio, ha contestato quanto asserito dalla Controparte_1
controparte in ordine all'attuazione della suindicata ordinanza possessoria ed ha chiesto di condannare l'opponente al pagamento delle spese e degli oneri del precetto opposto e del presente giudizio;
successivamente, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alle spese del procedimento possessorio, precisando che il pagamento delle stesse era avvenuto dopo la notifica del precetto opposto.
Il Tribunale, con ordinanza depositata il 13.6.2024 – emessa all'esito del sub-
procedimento iscritto al n. 406 - 1/2024 R.G. – ha accolto l'istanza cautelare avanzata dall'opponente.
Successivamente la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata
2 all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies
c.p.c..
Preliminarmente deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Come si evince dalla disamina della documentazione versata in atti e per stessa ammissione di parte opposta l'opponente ha corrisposto a quanto Controparte_1
dovutole a titolo di spese, per come già liquidate nel procedimento possessorio iscritto al n. 1623/2018 R.G..
Invero, con bonifico del 18.3.2024 (cfr. all. 12 citazione) - successivo rispetto alla notifica del precetto opposto, avvenuta il 13.3.2024 (cfr. all. 3 memoria opposta) -
ha versato in favore di la somma di € 3.951,30. Parte_1 Controparte_1
Sulla base di quanto esposto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento all'intimazione di pagamento delle somme liquidate dal
Tribunale di Patti in favore di con l'ordinanza n. cronol. 4700/2023 del Controparte_1
19/06/2023 in quanto è venuto meno l'interesse ad agire ed a contraddire delle parti in ordine al suddetto credito.
Sul punto è opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione ha precisato che
"la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano
reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta
in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di
tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare
la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal
giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del
3 diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese
giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece
ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del
diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e
statuisce sulle spese secondo le regole generali” (cfr. Cass. n. 16150/2010); ed ancora,
la Suprema Corte ha stabilito: “l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una
sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere,
comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l'eventuale
dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia
sul merito dell'azione.” (cfr. Cass. n. 5188/2015).
Chiarito ciò, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi limitatamente alla legittimità
o meno del precetto opposto nella parte in cui ha intimato a Controparte_1 [...]
di dare attuazione dell'ordinanza possessoria n. cronol. 4700/2023 del Parte_1
19/06/2023.
A tal fine occorre premettere che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “Poiché l'interdetto possessorio, a differenza della sentenza di condanna
resa all'esito della successiva fase di merito, non è mai suscettibile di esecuzione, ma
soltanto di attuazione ai sensi dell'art. 669 duodecies, richiamato dal capoverso dell'art.
703, Cpc, sono inammissibili sia l'attività del beneficiario volta a porlo in attuazione
nelle forme previste per l'esecuzione e consistente nell'intimazione di un precetto non
previsto dalla legge o dal giudice, sia il dispiegamento di contestazioni mediante
opposizione a quest'ultimo, l'una e l'altra in violazione della competenza funzionale ed
inderogabile del giudice che ha emanato il detto provvedimento possessorio –
4 incardinando cioè il giudizio di merito possessorio – a questi dovendo rivolgersi il
destinatario della notifica di quell'inammissibile precetto per contestare il diritto di
conseguire l'attuazione del provvedimento interdittale.” (cfr. Cass. sentenza n.
13175/2021).
La Corte di Cassazione ha precisato che “i provvedimenti interinali
di reintegrazione hanno il carattere della esecutività, ma non danno luogo ad
esecuzione forzata, atteso che, con essi, non si realizza un'alternativa tra adempimento
spontaneo ed esecuzione forzata, ma un fenomeno intrinsecamente coattivo di
realizzazione forzosa che si svolge ex officio iudicis” (cfr. Cass. n. 6621/2008; Cass. n.
5010/2008; Cass. n. 7922/2007); ed ancora, la giurisprudenza di merito ha chiarito che l'attuazione della misura cautelare concernente obbligo di fare o non fare, affidata allo stesso Giudice della cautela, non consente l'inizio di esecuzione forzata nelle forme del libro III del codice di rito, giacché il provvedimento cautelare non è titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. (cfr. Tribunale di Nocera Inferiore, 20 marzo 2012; Tribunale Torre
Annunziata 10 novembre 1999).
Orbene, facendo applicazione dei suindicati principi giurisprudenziali consegue che l'atto di precetto con cui ha intimato a Controparte_1 Parte_1
l'esecuzione dell'ordinanza possessoria n. cronol. 4700/2023 del 19/06/2023 è
inammissibile, così come è parimenti inammissibile l'opposizione promossa avverso il suddetto atto ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c..
La declaratoria di inammissibilità non si pone in contrasto con il disposto normativo di cui all'art. 101 c.p.c. in quanto - come precisato dalla Suprema Corte - il
“Il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo
5 contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di
ammissibilità della domanda…” (cfr. principio in Cass. n. 15019/2016).
Dall'inammissibilità dell'intimazione di dare attuazione all'interdetto possessorio discende, altresì, l'irripetibilità delle spese e degli oneri relativi alla redazione del precetto opposto.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che “Una volta accertato, infatti, che
l'atto di precetto non era affatto necessario, ne discende anche il principio della
irrepetibilità delle spese relative a tale atto” (cfr. Cass. n. 407/2006); la giurisprudenza di legittimità, in una recente pronuncia, ha difatti spiegato che poiché il beneficiario di un provvedimento cautelare non può - a sua scelta - notificare precetto anziché procedere con l'attuazione ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., le spese dello stesso non possono essere poste a carico della parte che ha avanzato l'opposizione inammissibile (cfr. Cass.,
n. 27392/2022).
Ogni altra domanda ed eccezione risulta assorbita.
Le spese di lite stante le ragioni della decisione sono compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 406/2024 R.G., rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle spese di lite del giudizio n. 1623/2018 R.G.;
2. dichiara l'inammissibilità del precetto opposto nella parte in cui CP_1
6 ha intimato a di dare attuazione CP_1 Parte_1
all'ordinanza n. cronol. 4700/2023 del 19/06/2023;
3. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_1
ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'ordinanza n. cronol. 4700/2023
[...]
del 19/06/2023;
4. dichiara irripetibili le spese e gli oneri relativi al precetto opposto;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 17.12.2025
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