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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 06/11/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 816 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Raffaele Siervo, presso il cui studio, in Lagonegro (PZ) alla
Piazza San ET n. 1, è elettivamente domiciliato
ATTORE
e
(c.f. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Luigi Santioni e
CL RU, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emilio
Vacchiano in Rivello (PZ) alla Via Piano del Lago n. 22
CONVENUTO
e
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_2 C.F._3
in atti, dall'avv. Daniele Stoppelli, presso il cui studio, in Maratea (PZ) alla via San
ET n. 1, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
Oggetto: danni a cose;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi all'intestato Tribunale i Sigg.ri e , Controparte_1 Controparte_2
per ivi sentirli condannare in solido ovvero ognuno per quanto di ragione all'esecuzione di tutte le opere necessarie per rimuovere le cause di infiltrazione e di ogni altro pregiudizio all'immobile di sua proprietà, nonché al pagamento in solido ovvero ognuno per quanto di ragione al risarcimento di tutti i danni patiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, con vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda, il predetto attore, premesso di essere proprietario dell'appartamento sito in Maratea, Fraz. Marina, in catasto a fol. 51, particc. 462 sub2
e 577 (graffate) sottostante al terrazzo di esclusiva proprietà ed uso del sig. CP_1
che funge da copertura dell'unità abitativa innanzi descritta, rappresentava che
[...]
a causa della vetustà e dell'omessa manutenzione, sin dal 2012 rilevava infiltrazioni di acqua al predetto terrazzo a danno del suo immobile, che solo dopo numerose sollecitazioni il Sig. provvedeva a far eliminare incaricando nel 2013 la TA CP_1
RD RT.
Tuttavia, riferiva che dopo pochi mesi dal rifacimento del massetto e posa in opera della impermeabilizzazione e del pavimento, già nel settembre 2013 comparivano in corrispondenza delle caditoie del terrazzo nuove macchie di umido, quali conseguenza delle infiltrazioni di acqua, le quali nel febbraio 2014 raggiungevano le camere da letto, costringendo la TA RD ad intervenire nuovamente per riparare il solaio in corrispondenza delle caditoie e ripulire l'immobile danneggiato.
Parte attrice allegava che, nonostante ciò, notava uno sfogliamento della pittura e informato immediatamente, seppur inutilmente, il Sig. e la TA RD, CP_1
considerato che l'abitazione dell'attore subiva notevoli danni, tali da impedirne l'utilizzo ed il godimento. Aggiungeva che nel 2018, quando le odierne parti convenute davano luogo ai lavori di riparazione, l'attore incaricava un proprio tecnico di fiducia per periziare il pregiudizio patito che constatava che le infiltrazioni non solo non erano state risanate, ma si erano addirittura aggravate, al punto da determinarlo a ricorrere al Tribunale di Lagonegro per un accertamento tecnico preventivo delle cause dell'accaduto, delle opere necessarie a rimuoverle e dell'ammontare del danno patito.
Allegava che il tecnico incaricato dell'ATP aveva concluso affermando la responsabilità dei convenuti e dunque affermava l'attore che la responsabilità dei danni descritti era da ascriversi interamente al committente, Sig. ed alla ditta CP_1
esecutrice del Sig. esclusa ogni responsabilità dell'esponente nonché del CP_2
condominio e che agli stessi andava addebitato il danno da lui patito – il cui ammontare andava accertato in corso di giudizio – e consistente nel costo delle opere necessarie a rimuovere la condizione di precarietà dell'immobile, del recupero e/o sostituzione degli arredi, del mancato godimento dell'immobile e della perdita di chance di vendita dello stesso, come anche del trasloco, pitturazioni e sanificazioni ripetute negli anni
2012-2017, del mancato godimento della vacanza a Maratea della famiglia dell'attore per il periodo luglio settembre di ogni anni, nonché dell'incidenza negativa sul valore di mercato dell'immobile.
Pertanto, il Sig. concludeva chiedendo di condannare i convenuti in Parte_1
solido ovvero ognuno per quanto di ragione alla esecuzione di tutte le opere che in corso di causa verranno accertate come necessarie per rimuovere le cause delle Part infiltrazioni e di ogni altro pregiudizio occorso all'immobile del ngelo;
condannare i convenuti in solido ovvero ognuno per quanto di ragione al risarcimento, in favore dell'attore, dei danni già patiti e che, eventualmente patirà fino all'esecuzione delle opere che verranno ritenute necessarie per rimuovere le cause delle infiltrazioni Part ed ogni altro pregiudizio occorso all'immobile del ngelo per le causali di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
il tutto nella misura che verrà accertata in corso di causa;
con vittoria di spese. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 04.10.2019, si costituiva in giudizio il convenuto, Sig. , contestando la fondatezza dell'avversa Controparte_1
domanda.
In particolare, il convenuto eccepiva che il lastrico solare – per cui è causa – che funge da copertura dell'immobile dell'attore, Sig. , non era di sua proprietà Pt_1
esclusiva, bensì di proprietà del Sig. , del Sig. e del Sig. Pt_1 CP_1 Pt_2
tanto che i lavori di rifacimento effettuati nel 2012 venivano sostenuti nella misura di
2/3 dai Sig.ri e per 1/3 dal Sig. come previsto dagli artt. Parte_3 CP_1
1126-1117 c.c,.
Indicava, quindi, che i committenti dei lavori di rifacimento erano i predetti comproprietari, con scelta della ditta avvenuta ad opera dell'amministratore di condominio, con accettazione degli stessi.
Pertanto, eccepiva di essere egli stesso controparte contrattuale in relazione all'intervento della TA RD, ed in caso di non perfetto adempimento dell'opera, danneggiato a sua volta.
Inoltre, il convenuto, Sig. eccepiva l'intervenuta prescrizione della richiesta CP_1
di risarcimento del danno, posto che lo stesso attore affermava che i lavori venivano effettuati nel 2012 a seguito della scoperta delle infiltrazioni avvenuta già nel novembre del 2012, con prima richiesta di risarcimento del danno del 16.04.2018 pervenuta in data 26.04.2018.
Ed ancora, il convenuto eccepiva il difetto di contraddittorio ex artt. 1117 c.c. e 102
c.p.c., poiché in base a quanto esposto nell'ambito della prima eccezione, risultava evidente la sussistenza di litisconsorzio necessario anche con il Sig. Pt_2
Infine, eccepiva il difetto di legittimazione ad agire del condomino Sig. ai Pt_1
sensi degli artt. 1117-1118 c.c. e 81 c.p.c., poiché essendo il lastrico solare di proprietà di tutti i condomini, il solo Sig. non poteva agire in autonomia per un Pt_1
intervento demolitorio e ripristinatorio nei confronti di un solo condomino, essendo necessario in tale ipotesi una delibera da parte di tutti i comproprietari che rappresentino almeno 2/3 del valore complessivo della cosa e con la maggioranza dei
2/3 del valore della cosa comune.
Pertanto, il convenuto, Sig. concludeva chiedendo all'adito Tribunale: in via CP_1
preliminare, di pronunciare il difetto del contraddittorio processuale ex art 1117 c.c. e
102 c.p.c., nonché il difetto di legittimazione ad agire dell'attore ex art 1117- 1108 c.c.
e 81 c.p.c.; in ogni caso, di pronunciare la prescrizione del diritto azionato dall' attore per decorso del termine ultra quinquennale;
nel merito, di respingere le domande perché infondate, ed in ogni caso di pronunciare il difetto di legittimazione passiva da parte del Sig. rispetto a tali domande. Il tutto con vittoria di spese di lite. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 04.11.2019, si costituiva altresì in giudizio l'altro convenuto, Sig. , contestando le avverse Controparte_2
richieste, poiché infondate in fatto ed in diritto.
Nella specie, il predetto convenuto, premesso che la propria ditta veniva contattata dal
Sig. in qualità di amministratore di condominio dell'immobile per cui è causa, Pt_4
per la realizzazione di alcune opere edili, deduceva che in sede di accettazione dell'incarico aveva rappresentato ai committenti che a causa della mancanza nella richiesta di materiali, procedure e lavorazioni – determinata dalla volontà degli stessi di contenere i costi -, l'intervento per come richiesto sarebbe stato effettuato a rischio dei committenti stessi.
Tale circostanza trovava poi pieno riscontro nell'ATP promosso dall'odierno attore.
Pertanto, il convenuto in qualità di appaltatore, eccepiva l'applicazione della CP_2
disciplina di cui all'art 1667 c.c., per cui in difetto di sua colpa e responsabilità, chiedeva all'adito Tribunale di rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza dell'11.11.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.11.2019, il Giudice, rigettava l'istanza di integrazione del contraddittorio e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c..
Nel corso delle memorie di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c., l'attore precisava che il terrazzo di cui è causa e di cui era comproprietario il convenuto unitamente alla moglie, , con i coniugi era poi divenuto di Controparte_3 Controparte_4
comproprietà solo di lui e della moglie, poiché i coniugi Controparte_4
avevano ceduto la loro quota di 2/4 alla Sig. CP_3
Pertanto, l'attore chiedeva l'integrazione del contradittorio nei confronti della Sig.
insistendo nella richiesta di condannare i convenuti in solido ovvero ognuno CP_3
per quanto di ragione alla esecuzione di tutte le opere che in corso di causa verranno accertate come necessarie per rimuovere le cause delle infiltrazioni e di ogni altro pregiudizio occorso all'immobile del e/o al pagamento della somma Pt_1
necessaria a realizzarle oltre che al risarcimento dei danni.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di a.t.p. n. 789/2018 R.G. a cura della
Cancelleria, la causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale, nonché escussione testimoniale.
Nel corso del procedimento parte convenuta dava atto che il Sig. attore, Pt_1
aveva venduto l'immobile oggetto di causa in data 04.09.2020 ai Sigg.ri CP_5
ed come da atto pubblico del Notaio in
[...] CP_6 Persona_1
atti.
Conclusa l'istruttoria e precisate le conclusioni, all'esito dell'udienza del 17.06.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e letti gli artt. 281 quinquies co.1,
189 e 190 c.p.c., riservava la causa in decisione.
Parte attrice concludeva chiedendo:
“1) in via istruttoria, ammettere la ctu richiesta dal Pt_1
2) nel merito, condannare i convenuti, in solido, ovvero ognuno per quanto di ragione, alla esecuzione di tutte le opere, nel corso del giudizio, accertate come necessarie per rimuovere le cause delle infiltrazioni e di ogni altro pregiudizio occorso all'immobile del e/o al pagamento della somma necessaria a realizzarle;
- Pt_1
3) condannare i convenuti,in solido, ovvero ognuno per quanto di ragione, al risarcimento, in favore dell'attore, dei danni patiti e che, patirà l'immobile fino all'esecuzione delle opere di cui al punto 2), che precede, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
il tutto nella misura accertata in corso di causa;
- 4) Vittoria di spese e competenze di lite.”
Parte convenuta, così concludeva: Controparte_1
“In via preliminare : Pronunciare il difetto del contraddittorio processuale ex art 1117
c.c.-102 cpc , nonché il difetto di legittimazione ad agire dell' attore ex art 1117-1108
c.c. 81 cpc;
in ogni caso pronunciare la prescrizione del diritto azionato dall' attore per decorso del termine ultra quinquennale;
-Nel merito : Respingere le domande perché palesemente infondate nei termini della loro formulazione e pronunciare in ogni caso il difetto di legittimazione passiva da parte del Sig rispetto Controparte_1
a tali domande, nonché il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dell' attore e la sua carenza di interesse alle domande avanzate in giudizio. − Con Vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre accessori di legge;
”
Il convenuto concludeva chiedendo: Controparte_2
“- rigettare tutte le domande formulate ex adverso contro la TA RD RT:
- condannare la parte attrice al pagamento delle spese processuali, oltre gli accessori di legge.”
In via preliminare, occorre esaminare la questione relativa all'integrità del contraddittorio.
La valutazione relativa alla integrità o meno del contraddittorio presuppone in primo luogo la corretta individuazione della situazione sostanziale dedotta in giudizio, poiché il litisconsorzio necessario sussiste quando la situazione in parola ha natura plurisoggettiva e deve essere decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe.
Il fondamento dell'istituto è individuato nell'esistenza di rapporti sostanziali unici, con pluralità di soggetti. Al riguardo, in giurisprudenza, è pertanto consolidato l'orientamento per il quale il litisconsorzio necessario sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutte le ipotesi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (cfr. Cass. n.
121/2005).
Il precedente Giudice istruttore con ordinanza dell'11.11.2019 chiariva che nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno provocato ad una unità immobiliare in condominio dall'inefficienza del lastrico solare di copertura, non vi è litisconsorzio necessario di tutti i partecipanti al condominio e nemmeno di tutti i proprietari delle unità immobiliari coperte dal lastrico solare per cui è causa (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 27357 del 29.12.2016 in cui si specifica che “come pure questa
Corte ha avuto modo di chiarire con la sentenza n. 2320/82, non sussiste litisconsorzio necessario, né, pertanto, ricorre il caso di causa inscindibile ex art. 331 c.p.c. quando la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose in custodia risalga a più soggetti cui la custodia faccia capo, a pari titolo o per titoli diversi, implicanti tutti l'attuale esistenza di poteri d'uso, gestione od ingerenza sulla cosa, poiché anche in tal caso trattasi di una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale che, in relazione alla natura personale del relativo rapporto e degli effetti che ne derivano, è suscettibile di essere accertata e di essere fatta valere, secondo i principi regolanti le obbligazioni solidali, pure nei confronti di alcuni o di uno soltanto dei presunti responsabili. Ciò in quanto la prestazione alla quale sono tenuti per legge i vari coobbligati, avuto riguardo ai poteri di uso, di gestione e di ingerenza a ciascuno spettanti sulla cosa ed in conseguenza della violazione dei connessi obblighi di custodia posti per legge a loro carico a tutela del terzo danneggiato, non può – di regola – considerarsi indivisibile”; nello stesso senso, sent.
4797/01; in generale, nel senso dell'insussistenza di litisconsorzio necessario tra coobbligati in solido, cfr. sentt. nn. 5944/97, 5106/98, 24680/06).
Per tale ragione il Giudice escludeva un'ipotesi di litisconsorzio necessario con il sig. che parte convenuta identificava quale comproprietario della superficie in Pt_2
questione, poiché il contraddittorio relativo alla domanda di accertamento di responsabilità extracontrattuale risultava validamente instaurato nei confronti del solo convenuto salva la possibilità per quest'ultimo di agire in regresso, Controparte_1
ex art. 2055 c.c.
Le parti hanno insistito in ordine alla sussistenza di litisconsorzio necessario (anche in riferimento all'ulteriore comproprietaria ) considerato che Controparte_3
oggetto della domanda sia un "facere".
Rispetto a ciò va chiarito che parte attrice, sebbene inizialmente avesse chiesto condanna della controparte alla realizzazione di opere finalizzate a rimuovere le cause delle infiltrazioni unitamente al risarcimento del danno, in virtù della vendita del bene
– oggetto di danneggiamento – avvenuta nel 2020 giusto atto pubblico del Notaio
in atti, non ha più legittimazione ad agire per il ripristino, Persona_1
potendo continuare il giudizio unicamente per il ristoro dei danni patiti.
Invero, tra i comproprietari di un immobile sussiste litisconsorzio necessario passivo quando sia domandata nei loro confronti la condanna ad un facere, mentre sussiste litisconsorzio solo facoltativo quando nei loro confronti sia domandata la condanna al risarcimento del danno (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/05/2011, n.10208).
Nel caso in esame, avendo il danneggiato trasferito la proprietà dell'immobile oggetto di danni ed essendo quindi legittimato a richiedere solo il ristoro degli stessi, e non anche l'esecuzione di opere finalizzate al ripristino del bene, non è quindi ravvisabile alcun difetto di contraddittorio derivante dall'omessa citazione in giudizio degli altri soggetti che si assumono essere comproprietari del bene, né degli altri condomini.
Deve, infatti, escludersi la necessità del litisconsorzio tutte le volte in cui, come nella fattispecie si chieda la condanna al pagamento di somme di denaro, dal momento che la sentenza resa fra le parti è comunque suscettibile di pratica esecuzione.
Invero, l'eventuale sussistenza di altro soggetto tenuto al risarcimento del danno è irrilevante, considerato che la parte danneggiata può agire nei confronti di ciascuno dei danneggiati responsabili in via solidale ex art. 2055 c.c., anche singolarmente e per l'intero, mentre ogni obbligato può agire in regresso conto i coobbligati.
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione e di interesse ad agire dell'attore a seguito dell'intervenuta vendita dell'immobile oggetto di infiltrazioni, essendo pacifico che il diritto al risarcimento dei danni causati ad un immobile ha natura personale e non costituisce un accessorio del diritto di proprietà suscettibile di automatico trasferimento in caso di vendita in assenza di patti contrari.
Pertanto, solo colui che è proprietario dell'immobile al momento della verificazione del danno ha diritto ad ottenere il risarcimento (in tal senso sent. Cass. n. 2951/2016).
Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di prescrizione della richiesta di risarcimento del danno tempestivamente sollevata dal convenuto, il quale CP_1
affermava che essendo stati eseguiti i lavori nel 2012 (a seguito della scoperta delle infiltrazioni già avvenuta nel novembre 2012) ed essendo la richiesta del risarcimento del danno del 16.04.2018 prevenuta in data 26.04.2018, la stessa dovesse ritenersi orami irrimediabilmente prescritta.
Orbene, rientrando la domanda proposta nel presente giudizio nel paradigma degli artt.
2043 e ss. c.c., - di cui si dirà meglio nel prosieguo – responsabile, in linea teorica, dei danni cagionati a terzi durante lo svolgimento di lavori appaltati è sia l'appaltatore che il committente, il quale è comunque responsabile a titolo di culpa in vigilando ed in eligendo e, pertanto, ai sensi dell'art. 2947 c.c. il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in 5 anni.
Ciò posto, il Tribunale, rileva che in atti vi una comunicazione a mezzo mail del
08.02.2014 con la quale il Sig. portava all'attenzione dei convenuti Pt_1 CP_1
ed tramite l'amministratore di condominio l'esito del sopralluogo effettuato CP_2
unitamente agli stessi presso l'appartamento oggetto di causa dal quale risultava la presenza di danni da infiltrazioni di cui chiedeva la rimozione.
Va, inoltre, messo in luce che l'attore nell'atto di citazione indicava che nel corso del tempo venivano effettuati ulteriori lavori (nel 2014 e poi nel 2018), ma che le infiltrazioni si ripresentavano e si aggravavano.
In particolare, nello stesso si mette in luce che nel 2017/2018 si verificava un nuovo peggioramento documentato nel ricorso e nelle foto allegate e proprio per tale ragione con ricorso del maggio 2018 la parte instaurava procedimento per accertamento tecnico preventivo. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23664 del 3 settembre 2024, rileva come costituisca: “consolidato principio posto dalla giurisprudenza di questa Corte, in materia di prescrizione, a partire da Cass. Sez. Un., 580/2008, quello secondo cui occorre distinguere a seconda che si tratti di fatto illecito, che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, ovvero che si tratti di illecito cd. permanente, in cui il comportamento lesivo non si esaurisce uno actu, ma perdura nel tempo oltre la produzione del danno e lo alimenta per tutta la sua durata.
Nel primo caso, secondo il costante indirizzo di questo Giudice di legittimità (ex plurimis: Cass., 07.11.2005, n. 21500; Cass., 02.4.2004, n. 6515; Cass., 25.11.2003, n.
17940), la prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno inerente alle ulteriori conseguenze dannose decorre dal verificarsi di questa ultime solo a condizione che le medesime non costituiscano un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, ma la manifestazione di lesione nuova ed autonoma rispetto a quella esteriorizzatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile, poiché il semplice peggioramento di una lesione in atto non sposta il termine iniziale di prescrizione.
Ebbene, secondo la Cassazione (sent. n. 25835 del 5 settembre 2023) la prescrizione può dirsi maturata, per gli eventuali danni originatisi immediatamente all'atto del completamento dell'opera, con il decorso dei cinque anni da detto momento, mentre per i danni via via originatisi successivamente nel tempo per effetto della permanenza dello stato dei luoghi, il termine di prescrizione può dirsi maturato - in assenza di atti interruttivi - con il decorso di cinque anni dalla loro verificazione.
Alla luce di ciò, considerati i danni che si sono ripresentati nel tempo e gli interventi che vi sono stati nel corso degli anni, si ritiene che non sia maturata la prescrizione invocata posto che i testi di parte attrice hanno confermato la presenza dei fenomeni infiltrativi nell'appartamento attoreo, rilevati per la prima volta a partire dal 2012 e poi manifestatesi nuovamente a seguito degli ulteriori interventi della TA RD.
Entrando nel merito della pretesa, occorre rilevare che, secondo quanto recentemente precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio, in forza degli obblighi ex artt. 1130, comma 1, n. 4, e 1135, comma 1, n. 4, c.c., il cui concorso va risolto, in mancanza della prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.”.
Più precisamente, ove risulti provato che il titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare sia direttamente responsabile dei danni provocati ad altre unità immobiliari presenti nell'edificio per effetto di una condotta che abbia essa stessa provocato l'infiltrazione, questi risponderà individualmente ex art. 2051 c.c.; in assenza di tale prova, concorreranno al risarcimento del danno sia il titolare del diritto di uso esclusivo sia il , e potrà adoperarsi quale criterio di ripartizione del danno Parte_5
cagionato (e non quale regola di imputazione della responsabilità, che rimane extracontrattuale), quello cristallizzato dall'art. 1126 c.c.
E ciò con l'ulteriore puntualizzazione, operata dalle Sezioni Unite, che tale principio trova applicazione a tutte le ipotesi di responsabilità per danni derivanti da lastrico solare o terrazzo “di proprietà o di uso esclusivo” di uno dei condomini, “tenuto conto della funzione assolta in ambito condominiale dal lastrico o dalla terrazza posta a copertura dell'edificio o di una sua parte” .
“Risultano allora chiare le diverse posizioni del titolare dell'uso esclusivo e del condominio: il primo è tenuto agli obblighi di custodia, ex art. 2051 cod. civ., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia sottoposto alla necessaria manutenzione;
il secondo è tenuto, ex artt. 1130, primo comma, n. 4, e
1135, primo comma, n. 4, cod. civ. (nei rispettivi testi originari), a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio” (Cass. civ., Sez. Un., 10 maggio 2016, n. 9449).
Da ciò consegue anche l'applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano la responsabilità extracontrattuale, tra le quali acquista particolare rilievo quella di cui all'art. 2055 c.c.; e ancora, dell'intera disciplina di cui all'art. 2051 c.c., anche per ciò che concerne i limiti alla esclusione della responsabilità del soggetto che ha la custodia del bene da cui è stato provocato il danno.
Orbene, nel caso di specie il consulente ha accertato che il lastrico per come strutturato risultasse di uso esclusivo del CP_1
Circa la responsabilità, decisiva è la ATP acquisita agli atti di cui al procedimento n.
789/2018, ove il consulente, con criteri esaustivi ed equilibrati, ai quali il Tribunale ritiene di fare integrale riferimento, ha accertato le cause delle infiltrazioni.
Nella specie, il consulente ha individuato l'inadeguatezza delle soluzioni tecniche adottate per la risoluzione delle problematiche esistenti nella copertura, consistenti in:
a) mancato adeguamento tecnologico dei condotti di scarico (bocchettoni) verso i discendenti pluviali;
b) mancato isolamento della muratura perimetrale costituente il parapetto del terrazzo;
c) insufficienza tecnologica della soluzione tecnica adottata nell'intervento di impermeabilizzazione del terrazzo.
Il consulente ha individuato quale concausa dell'inadeguatezza dei lavori eseguiti: a) chiusura arbitraria di alcuni condotti di scarico pluviale;
b) insufficiente pendenza nel piano di calpestio del terrazzo di copertura;
c) peggioramento delle caratteristiche di isolamento termico della copertura;
d) mancato trattamento superficiale della pavimentazione e dei coprimuro con idoneo prodotto protettivo idrorepellente.
Dunque, all'esito dell'esame della documentazione in atti e dei rilievi peritali condotti in sito il ctu ha ritenuto di poter ragionevolmente affermare che l'origine delle infiltrazioni nell'appartamento del Sig. siano riconducibili ad un non Parte_1
perfetto sistema di smaltimento delle acque meteoriche dalla sua copertura, oltre che all'impermeabilizzazione non corretta dei condotti di scarico pluviale esistenti.
In conclusione, il consulente, ha chiarito che le infiltrazioni rilevate nell'appartamento del sig. non sono riconducibili a difetti strutturali o cedimenti del Parte_1
fabbricato, né a fenomeni di dissesto idrogeologico, ecc..
Ha rilevato che i lavori eseguiti dalla ditta sono stati realizzati in assenza di CP_2
progetto, in assenza della figura di un abilitato direttore dei lavori e ha accertato l'inadeguatezza delle soluzioni tecniche adottate, nonché l'inadeguatezza dei lavori eseguiti.
Il consulente ha ritenuto che i danni siano riconducibili ad un non perfetto sistema di smaltimento delle acque meteoriche della sua copertura oltre che all'impermeabilizzazione non corretta.
Ha indicato che il difetto di manutenzione ha inciso in modo trascurabile posto che lo stesso è da imputare ai sistemi di drenaggio.
Oltre alla responsabilità della ditta per i lavori eseguiti non a regola d'arte, il consulente ha evidenziato che l'attore ha la responsabilità per la proposta chiusura dei due scarichi pluviali e il signor nella scelta delle piastrelle. CP_1
Tutto ciò, secondo il consulente, ha determinato una corresponsabilità di tutte le parti coinvolte, in particolare nella committenza individuata nel condominio, nei singoli condomini, nella TA.
Si ritiene che correttamente il consulente abbia individuato la committenza nel condominio alla luce della documentazione versata in atti dal con cui CP_1
l'amministratore di condominio con comunicazione intestata al stesso Parte_5
indicava ai condomini il riparto di spese ai sensi del c.c.
Pertanto, ascritta la responsabilità della verificazione delle infiltrazioni nell'immobile
-che era di parte attrice- alla cattiva progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati dalla ditta va tenuto in considerazione - CP_2
come accertato dal consulente – che alla cattiva riuscita degli stessi abbiano concorso a vario titolo anche le altre parti.
In liea generale è da escludere, in relazione ai danni arrecati a terzi nel corso ed a causa dell'esecuzione dei lavori, una responsabilità anche del committente, non potendo questi controllare le modalità di organizzazione che si è data l'impresa appaltatrice.
L'unica responsabilità ascrivibile al committente ex art. 2043 c.c. potrebbe essere riferita alla culpa in eligendo.
Pertanto, in caso di danni arrecati a terzi nel corso di esecuzione di un appalto di lavori edili, di regola risponde nei confronti dei terzi esclusivamente l'appaltatore, in quanto questi svolge in piena autonomia la sua attività; se però il danneggiato dimostra che il committente si è ingerito con specifiche direttive che hanno limitato, sebbene non del tutto escluso, l'autonomia dell'appaltatore, rispondono in concorso sia l'appaltatore che il committente;
se le direttive e l'ingerenza del committente sono così specifiche da rendere l'appaltatore un nudus minister, risponde esclusivamente il committente;
il committente risponde, infine, anche per culpa in eligendo, laddove si sia avvalso di impresa palesemente inadeguata a svolgere l'attività affidata.
Anche la Suprema Corte si è più volte pronunciata sul punto stabilendo che per i danni derivanti dall'esecuzione di un contratto di appalto, la regola per la quale sono previste ipotesi di responsabilità a carico del solo appaltatore o del solo committente si riferisce esclusivamente ai rapporti contrattuali tra le parti, potendo queste ultime essere chiamate a rispondere in via solidale, ex art. 2055 c.c., anche a diverso titolo, nei confronti del terzo danneggiato, solo in caso di ingerenza nei lavori appaltati tramite atti e direttive che hanno ridotto l'autonomia dell'appaltatore (Cass. 27612/19).
Orbene, nel caso di specie il consulente ha individuato una chiara corresponsabilità delle ulteriori parti.
Il e i singoli condomini non hanno proceduto a scegliere un tecnico Parte_5
abilitato cui assegnare la funzione di progettazione ed individuare i lavori necessari.
Ha accertato, inoltre, che anche l'attore ha una responsabilità ineludibile oltre che come condomino per quanto già indicato anche per la sua ingerenza decisionale che ha condizionato negativamente l'andamento dei lavori.
Alla luce delle risultanze che precedono, pur emergendo dagli espletati accertamenti tecnici il concorso di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. si impone condanna delle sole parti convenute nel giudizio, ai sensi dell'art. 2055 c.c., al risarcimento del danno subito dalla parte attrice.
Ciò alla luce del principio secondo cui il danneggiato può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due o più responsabili, in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 cod. civ., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria. ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014).
Per tale ragione i convenuti (che è condomino) e vanno condannati CP_1 CP_2
in solido al risarcimento del danno.
Da tempo la Suprema Corte ha propugnato un orientamento, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo cui l'art. 2055 c.c. considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento, il fatto dannoso.
Consegue che l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'articolo 2055 del codice civile perché operi la suddetta responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito va intesa in senso relativo al danneggiato. Dunque, essa ricorre pur se il fatto dannoso è derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti ontologicamente fatti illeciti distinti ed anche diversi, sempreché le azioni od omissioni suddette abbiano concorso in modo efficiente alla produzione del danno. Non rileva, insomma, ad escludere siffatto rafforzamento della posizione del debitore che non sia possibile distinguere l'efficienza causale del comportamento di ciascuno nella produzione del, comunque, unitario evento dannoso (Cass. N. 17475 del 2007, e n. 6041 del 2010).
A fronte di una serie di accadimenti che vengano denunciati come unico fatto dannoso plurisoggettivo, la solidarietà, qualora siano individuabili più soggetti responsabili di uno stesso fatto lesivo, costituisce la regola, a vantaggio del danneggiato, se appunto il fatto dannoso è unico per il danneggiato, anche se frutto di più azioni o omissioni poste in essere anche in diversi contesti di tempo e di luogo da diversi soggetti (Cass. n.
19492 del 2007, Cass. n. 16810 del 2008).
La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili;
sicché il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunziato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto in giudizio (rinunzia non ravvisabile peraltro nel mero fatto di non aver agito anche contro quest'ultimo) o abbia comunque rinunziato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto (Cass. 3 marzo 1997, n. 1869).
La soluzione della questione dipende dai canoni fondamentali in tema di obbligazioni solidali, dettati dagli artt. 1292 e segg. c.c., canoni dei quali l'art. 2055 c.c. - nel sancire che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno- costituisce una specificazione in tema di fatti illeciti. Infatti, la graduazione delle colpe ha mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente. Sicché, la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o, addirittura, abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell'altro) non comporta rinuncia (cfr. art. 1311
c.c.) alla solidarietà tra tutte persone alle quali lo stesso fatto dannoso si accerta essere imputabile. (Cass. 3/04/1997, n. 1869).
Ciò detto, i convenuti sostengono che lo stesso attore sia causa dei danni prodotti e tale corresponsabilità è stata evidenziata dalla consulenza tanto nel suo ruolo di condomino, quanto per le direttive impartite.
Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 1227 c.c., anche il creditore, con il suo comportamento colposo, può concorrere a cagionare il danno dallo lui stesso lamentato.
In questo caso il risarcimento deve essere diminuito alla luce della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze derivanti considerata la responsabilità dell'attore per come evidenziata dal consulente. Per tutte queste ragioni il Tribunale ritiene di quantificare la concorrente responsabilità di questo ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella misura del 30%.
Con riferimento al quantum debeatur, va chiarito che certamente parte attrice avendo provveduto alla vendita del bene non può ottenere un danno che sia pari all'equivalente dei lavori da eseguire, ma dei soli danni che lo stesso abbia subito nel momento in cui aveva la proprietà del bene.
Va, quindi, esclusa la possibilità di ottenere un risarcimento per equivalente rispetto ai lavori da effettuarsi posto che certamente questi non potranno più essere realizzati dallo stesso.
È, invece, possibile ottenere il danno da deprezzamento del bene, qualora emerga che il danneggiamento abbia inciso sul valore dello stesso.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare tale principio in relazione ad un'ipotesi simile (bene viziato) di cui possono trovare applicazione le coordinate tracciate.
In particolare, la Corte ha chiarito che, quando un bene viene alienato, il danno risarcibile non è più il costo per la sua eliminazione, ma la diminuzione patrimoniale effettivamente subita dal venditore. La logica è stringente: se il proprietario non ha più il bene, non sosterrà mai i costi per ripararlo e il suo pregiudizio, quindi, può consistere solo nell'aver venduto l'immobile a un prezzo inferiore a quello che avrebbe potuto ottenere (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16218 Anno 2025).
Orbene, quanto ai danni agli arredi, il consulente ha accertato che al momento dell'accesso non vi fossero beni nell'appartamento e gli unici mobili presenti erano in buono stato di conservazione e la consulenza di parte è assolutamente generica sul punto.
Correttamente il consulente mette in luce che tali danni non possono essere in alcun modo quantificati in assenza di un inventario e di prova di acquisti.
Allo stesso modo non vi è alcuna prova del danno per il disagio nella fruizione posto che non sono state depositate fatture relative a vacanze alternative o ai costi dell'immobile quali bollette, tasse e imposte. Il danno dedotto in modo generico non può essere nemmeno commisurato al canone di locazione posto che non vi è alcuna prova che la parte intendesse impiegare in tal modo il bene.
Non è chiaro nemmeno in quali periodi l'attore non abbia potuto utilizzare l'immobile posto che l'amministratore di condominio all'udienza del 27.6.2023 dichiarava d) “
Vero che il dal 2016 non utilizza l'immobile per le vacanze sue e della sua Pt_1
famiglia”; Non so da quanto precisamente, ma so che l'appartamento era insalubre, ad agosto ho smesso di vederlo ma non ricordo esattamente da quando.
Sul punto la parte avrebbe dovuto fornire una prova precisa tramite soggetti che avevano conoscenza diretta dei fatti rispetto all'utilizzo negli anni dell'immobile oggetto di lite.
Non vi è alcuna prova del danno commisurato ai costi di trasloco, pittura né alcuna prova del danno psichico dedotto in maniera del tutto generica.
L'unica testimonianza sul punto risulta essere assolutamente generica in assenza di qualsivoglia prova documentale volta a confermare lo svolgimento di tali attività a carico dell'attore.
Alla stessa perizia di parte non sono allegate foto degli arredi, fatture per le spese sostenute per i lavori dedotti.
Quanto al danno sul valore di mercato del bene per il fatto illecito, tenuto conto dell'alienazione del bene, questo è provato e accertato dal consulente nella misura pari al deprezzamento del bene subito indicato in euro 15351,22 quale effetto dei danni patiti in mancanza dell'esecuzione dei lavori (pag.27).
Tale somma va decurtata del 30% stante la corresponsabilità dell'attore per un totale risarcibile pari ad euro 10745,7 a cui vanno condannati i convenuti in solido.
Sulla predetta somma di denaro sono dovuti, oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass., S.U., 17 febbraio
1995, n. 1712 e, quindi, calcolati dalla data dell'illecito (data della vendita dell'immobile tenuto conto di quando si è verificato il danno da deprezzamento) sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. Gli interessi compensativi saranno, quindi, calcolati sulla predetta somma di denaro, devalutata alla data del fatto e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma così complessivamente determinata sono, altresì, dovuti gli interessi di mora in misura legale a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Va rigettata la richiesta di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. posto che il parziale accoglimento della domanda mette in luce che non sussiste una condotta suscettibile di essere censurata.
Sul piano oggettivo si ha abuso del processo quando lo strumento processuale viene utilizzato per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, ed illegittimi. Non, dunque, per tutelare diritti conculcati, ma per crearne di nuovi (ed ingiustificati) ad arte, ovvero per nuocere con intenti emulativi alla controparte.
Sul piano soggettivo si ha abuso del processo quando la condotta di cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.). Il dovere di correttezza (come si legge al p. 558 della Relazione al codice civile) "è (...) spirito di lealtà, (...) di chiarezza e di coerenza, fedeltà e rispetto a quei doveri che, secondo la coscienza generale, devono essere osservati nei rapporti tra consociati", e consiste nel richiamare il creditore a prendere in considerazione l'interesse del debitore.
La soccombenza della parte convenuta, valutato l'esito complessivo della lite ( Cass.
n.22436/2011, Cass.n.6627/1988), giustifica la condanna della stessa al pagamento dei due terzi delle spese di lite anche della fase di ATP che, in applicazione del D.M. n.147 del 2022, si liquidano come da dispositivo che segue.
La compensazione del residuo terzo delle spese di lite si giustifica in ragione della soccombenza della parte attrice tenuto conto della compartecipazione nel danno e nel rigetto di tutte le ulteriori domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Ordinaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie parzialmente la domanda e condanna il Sig. ed il Sig. Controparte_2
in solido al pagamento della somma di euro 10745,7 oltre Controparte_1
rivalutazione ed interessi per come indicato in parte motiva a favore dell'attore
; Parte_1
• rigetta le ulteriori domande;
• compensa per un terzo le spese di lite;
• condanna il Sig. e in solido alla refusione Controparte_2 Controparte_1
della restante parte delle spese del presente giudizio nei confronti dell'attore
, che liquida in euro 3385,00 per compensi professionali euro Parte_1
364,00 per spese oltre IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
• condanna il Sig. e in solido alla refusione Controparte_2 Controparte_1
della restante parte delle spese del giudizio ex art.696 c.p.c. nei confronti dell'attore , che liquida in euro 1558,00 per compensi Parte_1
professionali euro 191,00 per spese oltre IVA e CPA, se dovuti, come per legge
Lagonegro, 6 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 816 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Raffaele Siervo, presso il cui studio, in Lagonegro (PZ) alla
Piazza San ET n. 1, è elettivamente domiciliato
ATTORE
e
(c.f. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Luigi Santioni e
CL RU, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emilio
Vacchiano in Rivello (PZ) alla Via Piano del Lago n. 22
CONVENUTO
e
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_2 C.F._3
in atti, dall'avv. Daniele Stoppelli, presso il cui studio, in Maratea (PZ) alla via San
ET n. 1, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
Oggetto: danni a cose;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi all'intestato Tribunale i Sigg.ri e , Controparte_1 Controparte_2
per ivi sentirli condannare in solido ovvero ognuno per quanto di ragione all'esecuzione di tutte le opere necessarie per rimuovere le cause di infiltrazione e di ogni altro pregiudizio all'immobile di sua proprietà, nonché al pagamento in solido ovvero ognuno per quanto di ragione al risarcimento di tutti i danni patiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, con vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda, il predetto attore, premesso di essere proprietario dell'appartamento sito in Maratea, Fraz. Marina, in catasto a fol. 51, particc. 462 sub2
e 577 (graffate) sottostante al terrazzo di esclusiva proprietà ed uso del sig. CP_1
che funge da copertura dell'unità abitativa innanzi descritta, rappresentava che
[...]
a causa della vetustà e dell'omessa manutenzione, sin dal 2012 rilevava infiltrazioni di acqua al predetto terrazzo a danno del suo immobile, che solo dopo numerose sollecitazioni il Sig. provvedeva a far eliminare incaricando nel 2013 la TA CP_1
RD RT.
Tuttavia, riferiva che dopo pochi mesi dal rifacimento del massetto e posa in opera della impermeabilizzazione e del pavimento, già nel settembre 2013 comparivano in corrispondenza delle caditoie del terrazzo nuove macchie di umido, quali conseguenza delle infiltrazioni di acqua, le quali nel febbraio 2014 raggiungevano le camere da letto, costringendo la TA RD ad intervenire nuovamente per riparare il solaio in corrispondenza delle caditoie e ripulire l'immobile danneggiato.
Parte attrice allegava che, nonostante ciò, notava uno sfogliamento della pittura e informato immediatamente, seppur inutilmente, il Sig. e la TA RD, CP_1
considerato che l'abitazione dell'attore subiva notevoli danni, tali da impedirne l'utilizzo ed il godimento. Aggiungeva che nel 2018, quando le odierne parti convenute davano luogo ai lavori di riparazione, l'attore incaricava un proprio tecnico di fiducia per periziare il pregiudizio patito che constatava che le infiltrazioni non solo non erano state risanate, ma si erano addirittura aggravate, al punto da determinarlo a ricorrere al Tribunale di Lagonegro per un accertamento tecnico preventivo delle cause dell'accaduto, delle opere necessarie a rimuoverle e dell'ammontare del danno patito.
Allegava che il tecnico incaricato dell'ATP aveva concluso affermando la responsabilità dei convenuti e dunque affermava l'attore che la responsabilità dei danni descritti era da ascriversi interamente al committente, Sig. ed alla ditta CP_1
esecutrice del Sig. esclusa ogni responsabilità dell'esponente nonché del CP_2
condominio e che agli stessi andava addebitato il danno da lui patito – il cui ammontare andava accertato in corso di giudizio – e consistente nel costo delle opere necessarie a rimuovere la condizione di precarietà dell'immobile, del recupero e/o sostituzione degli arredi, del mancato godimento dell'immobile e della perdita di chance di vendita dello stesso, come anche del trasloco, pitturazioni e sanificazioni ripetute negli anni
2012-2017, del mancato godimento della vacanza a Maratea della famiglia dell'attore per il periodo luglio settembre di ogni anni, nonché dell'incidenza negativa sul valore di mercato dell'immobile.
Pertanto, il Sig. concludeva chiedendo di condannare i convenuti in Parte_1
solido ovvero ognuno per quanto di ragione alla esecuzione di tutte le opere che in corso di causa verranno accertate come necessarie per rimuovere le cause delle Part infiltrazioni e di ogni altro pregiudizio occorso all'immobile del ngelo;
condannare i convenuti in solido ovvero ognuno per quanto di ragione al risarcimento, in favore dell'attore, dei danni già patiti e che, eventualmente patirà fino all'esecuzione delle opere che verranno ritenute necessarie per rimuovere le cause delle infiltrazioni Part ed ogni altro pregiudizio occorso all'immobile del ngelo per le causali di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
il tutto nella misura che verrà accertata in corso di causa;
con vittoria di spese. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 04.10.2019, si costituiva in giudizio il convenuto, Sig. , contestando la fondatezza dell'avversa Controparte_1
domanda.
In particolare, il convenuto eccepiva che il lastrico solare – per cui è causa – che funge da copertura dell'immobile dell'attore, Sig. , non era di sua proprietà Pt_1
esclusiva, bensì di proprietà del Sig. , del Sig. e del Sig. Pt_1 CP_1 Pt_2
tanto che i lavori di rifacimento effettuati nel 2012 venivano sostenuti nella misura di
2/3 dai Sig.ri e per 1/3 dal Sig. come previsto dagli artt. Parte_3 CP_1
1126-1117 c.c,.
Indicava, quindi, che i committenti dei lavori di rifacimento erano i predetti comproprietari, con scelta della ditta avvenuta ad opera dell'amministratore di condominio, con accettazione degli stessi.
Pertanto, eccepiva di essere egli stesso controparte contrattuale in relazione all'intervento della TA RD, ed in caso di non perfetto adempimento dell'opera, danneggiato a sua volta.
Inoltre, il convenuto, Sig. eccepiva l'intervenuta prescrizione della richiesta CP_1
di risarcimento del danno, posto che lo stesso attore affermava che i lavori venivano effettuati nel 2012 a seguito della scoperta delle infiltrazioni avvenuta già nel novembre del 2012, con prima richiesta di risarcimento del danno del 16.04.2018 pervenuta in data 26.04.2018.
Ed ancora, il convenuto eccepiva il difetto di contraddittorio ex artt. 1117 c.c. e 102
c.p.c., poiché in base a quanto esposto nell'ambito della prima eccezione, risultava evidente la sussistenza di litisconsorzio necessario anche con il Sig. Pt_2
Infine, eccepiva il difetto di legittimazione ad agire del condomino Sig. ai Pt_1
sensi degli artt. 1117-1118 c.c. e 81 c.p.c., poiché essendo il lastrico solare di proprietà di tutti i condomini, il solo Sig. non poteva agire in autonomia per un Pt_1
intervento demolitorio e ripristinatorio nei confronti di un solo condomino, essendo necessario in tale ipotesi una delibera da parte di tutti i comproprietari che rappresentino almeno 2/3 del valore complessivo della cosa e con la maggioranza dei
2/3 del valore della cosa comune.
Pertanto, il convenuto, Sig. concludeva chiedendo all'adito Tribunale: in via CP_1
preliminare, di pronunciare il difetto del contraddittorio processuale ex art 1117 c.c. e
102 c.p.c., nonché il difetto di legittimazione ad agire dell'attore ex art 1117- 1108 c.c.
e 81 c.p.c.; in ogni caso, di pronunciare la prescrizione del diritto azionato dall' attore per decorso del termine ultra quinquennale;
nel merito, di respingere le domande perché infondate, ed in ogni caso di pronunciare il difetto di legittimazione passiva da parte del Sig. rispetto a tali domande. Il tutto con vittoria di spese di lite. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 04.11.2019, si costituiva altresì in giudizio l'altro convenuto, Sig. , contestando le avverse Controparte_2
richieste, poiché infondate in fatto ed in diritto.
Nella specie, il predetto convenuto, premesso che la propria ditta veniva contattata dal
Sig. in qualità di amministratore di condominio dell'immobile per cui è causa, Pt_4
per la realizzazione di alcune opere edili, deduceva che in sede di accettazione dell'incarico aveva rappresentato ai committenti che a causa della mancanza nella richiesta di materiali, procedure e lavorazioni – determinata dalla volontà degli stessi di contenere i costi -, l'intervento per come richiesto sarebbe stato effettuato a rischio dei committenti stessi.
Tale circostanza trovava poi pieno riscontro nell'ATP promosso dall'odierno attore.
Pertanto, il convenuto in qualità di appaltatore, eccepiva l'applicazione della CP_2
disciplina di cui all'art 1667 c.c., per cui in difetto di sua colpa e responsabilità, chiedeva all'adito Tribunale di rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza dell'11.11.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.11.2019, il Giudice, rigettava l'istanza di integrazione del contraddittorio e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c..
Nel corso delle memorie di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c., l'attore precisava che il terrazzo di cui è causa e di cui era comproprietario il convenuto unitamente alla moglie, , con i coniugi era poi divenuto di Controparte_3 Controparte_4
comproprietà solo di lui e della moglie, poiché i coniugi Controparte_4
avevano ceduto la loro quota di 2/4 alla Sig. CP_3
Pertanto, l'attore chiedeva l'integrazione del contradittorio nei confronti della Sig.
insistendo nella richiesta di condannare i convenuti in solido ovvero ognuno CP_3
per quanto di ragione alla esecuzione di tutte le opere che in corso di causa verranno accertate come necessarie per rimuovere le cause delle infiltrazioni e di ogni altro pregiudizio occorso all'immobile del e/o al pagamento della somma Pt_1
necessaria a realizzarle oltre che al risarcimento dei danni.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di a.t.p. n. 789/2018 R.G. a cura della
Cancelleria, la causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale, nonché escussione testimoniale.
Nel corso del procedimento parte convenuta dava atto che il Sig. attore, Pt_1
aveva venduto l'immobile oggetto di causa in data 04.09.2020 ai Sigg.ri CP_5
ed come da atto pubblico del Notaio in
[...] CP_6 Persona_1
atti.
Conclusa l'istruttoria e precisate le conclusioni, all'esito dell'udienza del 17.06.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e letti gli artt. 281 quinquies co.1,
189 e 190 c.p.c., riservava la causa in decisione.
Parte attrice concludeva chiedendo:
“1) in via istruttoria, ammettere la ctu richiesta dal Pt_1
2) nel merito, condannare i convenuti, in solido, ovvero ognuno per quanto di ragione, alla esecuzione di tutte le opere, nel corso del giudizio, accertate come necessarie per rimuovere le cause delle infiltrazioni e di ogni altro pregiudizio occorso all'immobile del e/o al pagamento della somma necessaria a realizzarle;
- Pt_1
3) condannare i convenuti,in solido, ovvero ognuno per quanto di ragione, al risarcimento, in favore dell'attore, dei danni patiti e che, patirà l'immobile fino all'esecuzione delle opere di cui al punto 2), che precede, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
il tutto nella misura accertata in corso di causa;
- 4) Vittoria di spese e competenze di lite.”
Parte convenuta, così concludeva: Controparte_1
“In via preliminare : Pronunciare il difetto del contraddittorio processuale ex art 1117
c.c.-102 cpc , nonché il difetto di legittimazione ad agire dell' attore ex art 1117-1108
c.c. 81 cpc;
in ogni caso pronunciare la prescrizione del diritto azionato dall' attore per decorso del termine ultra quinquennale;
-Nel merito : Respingere le domande perché palesemente infondate nei termini della loro formulazione e pronunciare in ogni caso il difetto di legittimazione passiva da parte del Sig rispetto Controparte_1
a tali domande, nonché il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dell' attore e la sua carenza di interesse alle domande avanzate in giudizio. − Con Vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre accessori di legge;
”
Il convenuto concludeva chiedendo: Controparte_2
“- rigettare tutte le domande formulate ex adverso contro la TA RD RT:
- condannare la parte attrice al pagamento delle spese processuali, oltre gli accessori di legge.”
In via preliminare, occorre esaminare la questione relativa all'integrità del contraddittorio.
La valutazione relativa alla integrità o meno del contraddittorio presuppone in primo luogo la corretta individuazione della situazione sostanziale dedotta in giudizio, poiché il litisconsorzio necessario sussiste quando la situazione in parola ha natura plurisoggettiva e deve essere decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe.
Il fondamento dell'istituto è individuato nell'esistenza di rapporti sostanziali unici, con pluralità di soggetti. Al riguardo, in giurisprudenza, è pertanto consolidato l'orientamento per il quale il litisconsorzio necessario sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutte le ipotesi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (cfr. Cass. n.
121/2005).
Il precedente Giudice istruttore con ordinanza dell'11.11.2019 chiariva che nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno provocato ad una unità immobiliare in condominio dall'inefficienza del lastrico solare di copertura, non vi è litisconsorzio necessario di tutti i partecipanti al condominio e nemmeno di tutti i proprietari delle unità immobiliari coperte dal lastrico solare per cui è causa (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 27357 del 29.12.2016 in cui si specifica che “come pure questa
Corte ha avuto modo di chiarire con la sentenza n. 2320/82, non sussiste litisconsorzio necessario, né, pertanto, ricorre il caso di causa inscindibile ex art. 331 c.p.c. quando la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose in custodia risalga a più soggetti cui la custodia faccia capo, a pari titolo o per titoli diversi, implicanti tutti l'attuale esistenza di poteri d'uso, gestione od ingerenza sulla cosa, poiché anche in tal caso trattasi di una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale che, in relazione alla natura personale del relativo rapporto e degli effetti che ne derivano, è suscettibile di essere accertata e di essere fatta valere, secondo i principi regolanti le obbligazioni solidali, pure nei confronti di alcuni o di uno soltanto dei presunti responsabili. Ciò in quanto la prestazione alla quale sono tenuti per legge i vari coobbligati, avuto riguardo ai poteri di uso, di gestione e di ingerenza a ciascuno spettanti sulla cosa ed in conseguenza della violazione dei connessi obblighi di custodia posti per legge a loro carico a tutela del terzo danneggiato, non può – di regola – considerarsi indivisibile”; nello stesso senso, sent.
4797/01; in generale, nel senso dell'insussistenza di litisconsorzio necessario tra coobbligati in solido, cfr. sentt. nn. 5944/97, 5106/98, 24680/06).
Per tale ragione il Giudice escludeva un'ipotesi di litisconsorzio necessario con il sig. che parte convenuta identificava quale comproprietario della superficie in Pt_2
questione, poiché il contraddittorio relativo alla domanda di accertamento di responsabilità extracontrattuale risultava validamente instaurato nei confronti del solo convenuto salva la possibilità per quest'ultimo di agire in regresso, Controparte_1
ex art. 2055 c.c.
Le parti hanno insistito in ordine alla sussistenza di litisconsorzio necessario (anche in riferimento all'ulteriore comproprietaria ) considerato che Controparte_3
oggetto della domanda sia un "facere".
Rispetto a ciò va chiarito che parte attrice, sebbene inizialmente avesse chiesto condanna della controparte alla realizzazione di opere finalizzate a rimuovere le cause delle infiltrazioni unitamente al risarcimento del danno, in virtù della vendita del bene
– oggetto di danneggiamento – avvenuta nel 2020 giusto atto pubblico del Notaio
in atti, non ha più legittimazione ad agire per il ripristino, Persona_1
potendo continuare il giudizio unicamente per il ristoro dei danni patiti.
Invero, tra i comproprietari di un immobile sussiste litisconsorzio necessario passivo quando sia domandata nei loro confronti la condanna ad un facere, mentre sussiste litisconsorzio solo facoltativo quando nei loro confronti sia domandata la condanna al risarcimento del danno (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/05/2011, n.10208).
Nel caso in esame, avendo il danneggiato trasferito la proprietà dell'immobile oggetto di danni ed essendo quindi legittimato a richiedere solo il ristoro degli stessi, e non anche l'esecuzione di opere finalizzate al ripristino del bene, non è quindi ravvisabile alcun difetto di contraddittorio derivante dall'omessa citazione in giudizio degli altri soggetti che si assumono essere comproprietari del bene, né degli altri condomini.
Deve, infatti, escludersi la necessità del litisconsorzio tutte le volte in cui, come nella fattispecie si chieda la condanna al pagamento di somme di denaro, dal momento che la sentenza resa fra le parti è comunque suscettibile di pratica esecuzione.
Invero, l'eventuale sussistenza di altro soggetto tenuto al risarcimento del danno è irrilevante, considerato che la parte danneggiata può agire nei confronti di ciascuno dei danneggiati responsabili in via solidale ex art. 2055 c.c., anche singolarmente e per l'intero, mentre ogni obbligato può agire in regresso conto i coobbligati.
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione e di interesse ad agire dell'attore a seguito dell'intervenuta vendita dell'immobile oggetto di infiltrazioni, essendo pacifico che il diritto al risarcimento dei danni causati ad un immobile ha natura personale e non costituisce un accessorio del diritto di proprietà suscettibile di automatico trasferimento in caso di vendita in assenza di patti contrari.
Pertanto, solo colui che è proprietario dell'immobile al momento della verificazione del danno ha diritto ad ottenere il risarcimento (in tal senso sent. Cass. n. 2951/2016).
Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di prescrizione della richiesta di risarcimento del danno tempestivamente sollevata dal convenuto, il quale CP_1
affermava che essendo stati eseguiti i lavori nel 2012 (a seguito della scoperta delle infiltrazioni già avvenuta nel novembre 2012) ed essendo la richiesta del risarcimento del danno del 16.04.2018 prevenuta in data 26.04.2018, la stessa dovesse ritenersi orami irrimediabilmente prescritta.
Orbene, rientrando la domanda proposta nel presente giudizio nel paradigma degli artt.
2043 e ss. c.c., - di cui si dirà meglio nel prosieguo – responsabile, in linea teorica, dei danni cagionati a terzi durante lo svolgimento di lavori appaltati è sia l'appaltatore che il committente, il quale è comunque responsabile a titolo di culpa in vigilando ed in eligendo e, pertanto, ai sensi dell'art. 2947 c.c. il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in 5 anni.
Ciò posto, il Tribunale, rileva che in atti vi una comunicazione a mezzo mail del
08.02.2014 con la quale il Sig. portava all'attenzione dei convenuti Pt_1 CP_1
ed tramite l'amministratore di condominio l'esito del sopralluogo effettuato CP_2
unitamente agli stessi presso l'appartamento oggetto di causa dal quale risultava la presenza di danni da infiltrazioni di cui chiedeva la rimozione.
Va, inoltre, messo in luce che l'attore nell'atto di citazione indicava che nel corso del tempo venivano effettuati ulteriori lavori (nel 2014 e poi nel 2018), ma che le infiltrazioni si ripresentavano e si aggravavano.
In particolare, nello stesso si mette in luce che nel 2017/2018 si verificava un nuovo peggioramento documentato nel ricorso e nelle foto allegate e proprio per tale ragione con ricorso del maggio 2018 la parte instaurava procedimento per accertamento tecnico preventivo. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23664 del 3 settembre 2024, rileva come costituisca: “consolidato principio posto dalla giurisprudenza di questa Corte, in materia di prescrizione, a partire da Cass. Sez. Un., 580/2008, quello secondo cui occorre distinguere a seconda che si tratti di fatto illecito, che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, ovvero che si tratti di illecito cd. permanente, in cui il comportamento lesivo non si esaurisce uno actu, ma perdura nel tempo oltre la produzione del danno e lo alimenta per tutta la sua durata.
Nel primo caso, secondo il costante indirizzo di questo Giudice di legittimità (ex plurimis: Cass., 07.11.2005, n. 21500; Cass., 02.4.2004, n. 6515; Cass., 25.11.2003, n.
17940), la prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno inerente alle ulteriori conseguenze dannose decorre dal verificarsi di questa ultime solo a condizione che le medesime non costituiscano un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, ma la manifestazione di lesione nuova ed autonoma rispetto a quella esteriorizzatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile, poiché il semplice peggioramento di una lesione in atto non sposta il termine iniziale di prescrizione.
Ebbene, secondo la Cassazione (sent. n. 25835 del 5 settembre 2023) la prescrizione può dirsi maturata, per gli eventuali danni originatisi immediatamente all'atto del completamento dell'opera, con il decorso dei cinque anni da detto momento, mentre per i danni via via originatisi successivamente nel tempo per effetto della permanenza dello stato dei luoghi, il termine di prescrizione può dirsi maturato - in assenza di atti interruttivi - con il decorso di cinque anni dalla loro verificazione.
Alla luce di ciò, considerati i danni che si sono ripresentati nel tempo e gli interventi che vi sono stati nel corso degli anni, si ritiene che non sia maturata la prescrizione invocata posto che i testi di parte attrice hanno confermato la presenza dei fenomeni infiltrativi nell'appartamento attoreo, rilevati per la prima volta a partire dal 2012 e poi manifestatesi nuovamente a seguito degli ulteriori interventi della TA RD.
Entrando nel merito della pretesa, occorre rilevare che, secondo quanto recentemente precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio, in forza degli obblighi ex artt. 1130, comma 1, n. 4, e 1135, comma 1, n. 4, c.c., il cui concorso va risolto, in mancanza della prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.”.
Più precisamente, ove risulti provato che il titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare sia direttamente responsabile dei danni provocati ad altre unità immobiliari presenti nell'edificio per effetto di una condotta che abbia essa stessa provocato l'infiltrazione, questi risponderà individualmente ex art. 2051 c.c.; in assenza di tale prova, concorreranno al risarcimento del danno sia il titolare del diritto di uso esclusivo sia il , e potrà adoperarsi quale criterio di ripartizione del danno Parte_5
cagionato (e non quale regola di imputazione della responsabilità, che rimane extracontrattuale), quello cristallizzato dall'art. 1126 c.c.
E ciò con l'ulteriore puntualizzazione, operata dalle Sezioni Unite, che tale principio trova applicazione a tutte le ipotesi di responsabilità per danni derivanti da lastrico solare o terrazzo “di proprietà o di uso esclusivo” di uno dei condomini, “tenuto conto della funzione assolta in ambito condominiale dal lastrico o dalla terrazza posta a copertura dell'edificio o di una sua parte” .
“Risultano allora chiare le diverse posizioni del titolare dell'uso esclusivo e del condominio: il primo è tenuto agli obblighi di custodia, ex art. 2051 cod. civ., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia sottoposto alla necessaria manutenzione;
il secondo è tenuto, ex artt. 1130, primo comma, n. 4, e
1135, primo comma, n. 4, cod. civ. (nei rispettivi testi originari), a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio” (Cass. civ., Sez. Un., 10 maggio 2016, n. 9449).
Da ciò consegue anche l'applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano la responsabilità extracontrattuale, tra le quali acquista particolare rilievo quella di cui all'art. 2055 c.c.; e ancora, dell'intera disciplina di cui all'art. 2051 c.c., anche per ciò che concerne i limiti alla esclusione della responsabilità del soggetto che ha la custodia del bene da cui è stato provocato il danno.
Orbene, nel caso di specie il consulente ha accertato che il lastrico per come strutturato risultasse di uso esclusivo del CP_1
Circa la responsabilità, decisiva è la ATP acquisita agli atti di cui al procedimento n.
789/2018, ove il consulente, con criteri esaustivi ed equilibrati, ai quali il Tribunale ritiene di fare integrale riferimento, ha accertato le cause delle infiltrazioni.
Nella specie, il consulente ha individuato l'inadeguatezza delle soluzioni tecniche adottate per la risoluzione delle problematiche esistenti nella copertura, consistenti in:
a) mancato adeguamento tecnologico dei condotti di scarico (bocchettoni) verso i discendenti pluviali;
b) mancato isolamento della muratura perimetrale costituente il parapetto del terrazzo;
c) insufficienza tecnologica della soluzione tecnica adottata nell'intervento di impermeabilizzazione del terrazzo.
Il consulente ha individuato quale concausa dell'inadeguatezza dei lavori eseguiti: a) chiusura arbitraria di alcuni condotti di scarico pluviale;
b) insufficiente pendenza nel piano di calpestio del terrazzo di copertura;
c) peggioramento delle caratteristiche di isolamento termico della copertura;
d) mancato trattamento superficiale della pavimentazione e dei coprimuro con idoneo prodotto protettivo idrorepellente.
Dunque, all'esito dell'esame della documentazione in atti e dei rilievi peritali condotti in sito il ctu ha ritenuto di poter ragionevolmente affermare che l'origine delle infiltrazioni nell'appartamento del Sig. siano riconducibili ad un non Parte_1
perfetto sistema di smaltimento delle acque meteoriche dalla sua copertura, oltre che all'impermeabilizzazione non corretta dei condotti di scarico pluviale esistenti.
In conclusione, il consulente, ha chiarito che le infiltrazioni rilevate nell'appartamento del sig. non sono riconducibili a difetti strutturali o cedimenti del Parte_1
fabbricato, né a fenomeni di dissesto idrogeologico, ecc..
Ha rilevato che i lavori eseguiti dalla ditta sono stati realizzati in assenza di CP_2
progetto, in assenza della figura di un abilitato direttore dei lavori e ha accertato l'inadeguatezza delle soluzioni tecniche adottate, nonché l'inadeguatezza dei lavori eseguiti.
Il consulente ha ritenuto che i danni siano riconducibili ad un non perfetto sistema di smaltimento delle acque meteoriche della sua copertura oltre che all'impermeabilizzazione non corretta.
Ha indicato che il difetto di manutenzione ha inciso in modo trascurabile posto che lo stesso è da imputare ai sistemi di drenaggio.
Oltre alla responsabilità della ditta per i lavori eseguiti non a regola d'arte, il consulente ha evidenziato che l'attore ha la responsabilità per la proposta chiusura dei due scarichi pluviali e il signor nella scelta delle piastrelle. CP_1
Tutto ciò, secondo il consulente, ha determinato una corresponsabilità di tutte le parti coinvolte, in particolare nella committenza individuata nel condominio, nei singoli condomini, nella TA.
Si ritiene che correttamente il consulente abbia individuato la committenza nel condominio alla luce della documentazione versata in atti dal con cui CP_1
l'amministratore di condominio con comunicazione intestata al stesso Parte_5
indicava ai condomini il riparto di spese ai sensi del c.c.
Pertanto, ascritta la responsabilità della verificazione delle infiltrazioni nell'immobile
-che era di parte attrice- alla cattiva progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati dalla ditta va tenuto in considerazione - CP_2
come accertato dal consulente – che alla cattiva riuscita degli stessi abbiano concorso a vario titolo anche le altre parti.
In liea generale è da escludere, in relazione ai danni arrecati a terzi nel corso ed a causa dell'esecuzione dei lavori, una responsabilità anche del committente, non potendo questi controllare le modalità di organizzazione che si è data l'impresa appaltatrice.
L'unica responsabilità ascrivibile al committente ex art. 2043 c.c. potrebbe essere riferita alla culpa in eligendo.
Pertanto, in caso di danni arrecati a terzi nel corso di esecuzione di un appalto di lavori edili, di regola risponde nei confronti dei terzi esclusivamente l'appaltatore, in quanto questi svolge in piena autonomia la sua attività; se però il danneggiato dimostra che il committente si è ingerito con specifiche direttive che hanno limitato, sebbene non del tutto escluso, l'autonomia dell'appaltatore, rispondono in concorso sia l'appaltatore che il committente;
se le direttive e l'ingerenza del committente sono così specifiche da rendere l'appaltatore un nudus minister, risponde esclusivamente il committente;
il committente risponde, infine, anche per culpa in eligendo, laddove si sia avvalso di impresa palesemente inadeguata a svolgere l'attività affidata.
Anche la Suprema Corte si è più volte pronunciata sul punto stabilendo che per i danni derivanti dall'esecuzione di un contratto di appalto, la regola per la quale sono previste ipotesi di responsabilità a carico del solo appaltatore o del solo committente si riferisce esclusivamente ai rapporti contrattuali tra le parti, potendo queste ultime essere chiamate a rispondere in via solidale, ex art. 2055 c.c., anche a diverso titolo, nei confronti del terzo danneggiato, solo in caso di ingerenza nei lavori appaltati tramite atti e direttive che hanno ridotto l'autonomia dell'appaltatore (Cass. 27612/19).
Orbene, nel caso di specie il consulente ha individuato una chiara corresponsabilità delle ulteriori parti.
Il e i singoli condomini non hanno proceduto a scegliere un tecnico Parte_5
abilitato cui assegnare la funzione di progettazione ed individuare i lavori necessari.
Ha accertato, inoltre, che anche l'attore ha una responsabilità ineludibile oltre che come condomino per quanto già indicato anche per la sua ingerenza decisionale che ha condizionato negativamente l'andamento dei lavori.
Alla luce delle risultanze che precedono, pur emergendo dagli espletati accertamenti tecnici il concorso di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. si impone condanna delle sole parti convenute nel giudizio, ai sensi dell'art. 2055 c.c., al risarcimento del danno subito dalla parte attrice.
Ciò alla luce del principio secondo cui il danneggiato può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due o più responsabili, in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 cod. civ., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria. ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014).
Per tale ragione i convenuti (che è condomino) e vanno condannati CP_1 CP_2
in solido al risarcimento del danno.
Da tempo la Suprema Corte ha propugnato un orientamento, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo cui l'art. 2055 c.c. considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento, il fatto dannoso.
Consegue che l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'articolo 2055 del codice civile perché operi la suddetta responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito va intesa in senso relativo al danneggiato. Dunque, essa ricorre pur se il fatto dannoso è derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti ontologicamente fatti illeciti distinti ed anche diversi, sempreché le azioni od omissioni suddette abbiano concorso in modo efficiente alla produzione del danno. Non rileva, insomma, ad escludere siffatto rafforzamento della posizione del debitore che non sia possibile distinguere l'efficienza causale del comportamento di ciascuno nella produzione del, comunque, unitario evento dannoso (Cass. N. 17475 del 2007, e n. 6041 del 2010).
A fronte di una serie di accadimenti che vengano denunciati come unico fatto dannoso plurisoggettivo, la solidarietà, qualora siano individuabili più soggetti responsabili di uno stesso fatto lesivo, costituisce la regola, a vantaggio del danneggiato, se appunto il fatto dannoso è unico per il danneggiato, anche se frutto di più azioni o omissioni poste in essere anche in diversi contesti di tempo e di luogo da diversi soggetti (Cass. n.
19492 del 2007, Cass. n. 16810 del 2008).
La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili;
sicché il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunziato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto in giudizio (rinunzia non ravvisabile peraltro nel mero fatto di non aver agito anche contro quest'ultimo) o abbia comunque rinunziato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto (Cass. 3 marzo 1997, n. 1869).
La soluzione della questione dipende dai canoni fondamentali in tema di obbligazioni solidali, dettati dagli artt. 1292 e segg. c.c., canoni dei quali l'art. 2055 c.c. - nel sancire che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno- costituisce una specificazione in tema di fatti illeciti. Infatti, la graduazione delle colpe ha mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente. Sicché, la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o, addirittura, abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell'altro) non comporta rinuncia (cfr. art. 1311
c.c.) alla solidarietà tra tutte persone alle quali lo stesso fatto dannoso si accerta essere imputabile. (Cass. 3/04/1997, n. 1869).
Ciò detto, i convenuti sostengono che lo stesso attore sia causa dei danni prodotti e tale corresponsabilità è stata evidenziata dalla consulenza tanto nel suo ruolo di condomino, quanto per le direttive impartite.
Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 1227 c.c., anche il creditore, con il suo comportamento colposo, può concorrere a cagionare il danno dallo lui stesso lamentato.
In questo caso il risarcimento deve essere diminuito alla luce della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze derivanti considerata la responsabilità dell'attore per come evidenziata dal consulente. Per tutte queste ragioni il Tribunale ritiene di quantificare la concorrente responsabilità di questo ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella misura del 30%.
Con riferimento al quantum debeatur, va chiarito che certamente parte attrice avendo provveduto alla vendita del bene non può ottenere un danno che sia pari all'equivalente dei lavori da eseguire, ma dei soli danni che lo stesso abbia subito nel momento in cui aveva la proprietà del bene.
Va, quindi, esclusa la possibilità di ottenere un risarcimento per equivalente rispetto ai lavori da effettuarsi posto che certamente questi non potranno più essere realizzati dallo stesso.
È, invece, possibile ottenere il danno da deprezzamento del bene, qualora emerga che il danneggiamento abbia inciso sul valore dello stesso.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare tale principio in relazione ad un'ipotesi simile (bene viziato) di cui possono trovare applicazione le coordinate tracciate.
In particolare, la Corte ha chiarito che, quando un bene viene alienato, il danno risarcibile non è più il costo per la sua eliminazione, ma la diminuzione patrimoniale effettivamente subita dal venditore. La logica è stringente: se il proprietario non ha più il bene, non sosterrà mai i costi per ripararlo e il suo pregiudizio, quindi, può consistere solo nell'aver venduto l'immobile a un prezzo inferiore a quello che avrebbe potuto ottenere (Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16218 Anno 2025).
Orbene, quanto ai danni agli arredi, il consulente ha accertato che al momento dell'accesso non vi fossero beni nell'appartamento e gli unici mobili presenti erano in buono stato di conservazione e la consulenza di parte è assolutamente generica sul punto.
Correttamente il consulente mette in luce che tali danni non possono essere in alcun modo quantificati in assenza di un inventario e di prova di acquisti.
Allo stesso modo non vi è alcuna prova del danno per il disagio nella fruizione posto che non sono state depositate fatture relative a vacanze alternative o ai costi dell'immobile quali bollette, tasse e imposte. Il danno dedotto in modo generico non può essere nemmeno commisurato al canone di locazione posto che non vi è alcuna prova che la parte intendesse impiegare in tal modo il bene.
Non è chiaro nemmeno in quali periodi l'attore non abbia potuto utilizzare l'immobile posto che l'amministratore di condominio all'udienza del 27.6.2023 dichiarava d) “
Vero che il dal 2016 non utilizza l'immobile per le vacanze sue e della sua Pt_1
famiglia”; Non so da quanto precisamente, ma so che l'appartamento era insalubre, ad agosto ho smesso di vederlo ma non ricordo esattamente da quando.
Sul punto la parte avrebbe dovuto fornire una prova precisa tramite soggetti che avevano conoscenza diretta dei fatti rispetto all'utilizzo negli anni dell'immobile oggetto di lite.
Non vi è alcuna prova del danno commisurato ai costi di trasloco, pittura né alcuna prova del danno psichico dedotto in maniera del tutto generica.
L'unica testimonianza sul punto risulta essere assolutamente generica in assenza di qualsivoglia prova documentale volta a confermare lo svolgimento di tali attività a carico dell'attore.
Alla stessa perizia di parte non sono allegate foto degli arredi, fatture per le spese sostenute per i lavori dedotti.
Quanto al danno sul valore di mercato del bene per il fatto illecito, tenuto conto dell'alienazione del bene, questo è provato e accertato dal consulente nella misura pari al deprezzamento del bene subito indicato in euro 15351,22 quale effetto dei danni patiti in mancanza dell'esecuzione dei lavori (pag.27).
Tale somma va decurtata del 30% stante la corresponsabilità dell'attore per un totale risarcibile pari ad euro 10745,7 a cui vanno condannati i convenuti in solido.
Sulla predetta somma di denaro sono dovuti, oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass., S.U., 17 febbraio
1995, n. 1712 e, quindi, calcolati dalla data dell'illecito (data della vendita dell'immobile tenuto conto di quando si è verificato il danno da deprezzamento) sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. Gli interessi compensativi saranno, quindi, calcolati sulla predetta somma di denaro, devalutata alla data del fatto e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma così complessivamente determinata sono, altresì, dovuti gli interessi di mora in misura legale a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Va rigettata la richiesta di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. posto che il parziale accoglimento della domanda mette in luce che non sussiste una condotta suscettibile di essere censurata.
Sul piano oggettivo si ha abuso del processo quando lo strumento processuale viene utilizzato per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, ed illegittimi. Non, dunque, per tutelare diritti conculcati, ma per crearne di nuovi (ed ingiustificati) ad arte, ovvero per nuocere con intenti emulativi alla controparte.
Sul piano soggettivo si ha abuso del processo quando la condotta di cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.). Il dovere di correttezza (come si legge al p. 558 della Relazione al codice civile) "è (...) spirito di lealtà, (...) di chiarezza e di coerenza, fedeltà e rispetto a quei doveri che, secondo la coscienza generale, devono essere osservati nei rapporti tra consociati", e consiste nel richiamare il creditore a prendere in considerazione l'interesse del debitore.
La soccombenza della parte convenuta, valutato l'esito complessivo della lite ( Cass.
n.22436/2011, Cass.n.6627/1988), giustifica la condanna della stessa al pagamento dei due terzi delle spese di lite anche della fase di ATP che, in applicazione del D.M. n.147 del 2022, si liquidano come da dispositivo che segue.
La compensazione del residuo terzo delle spese di lite si giustifica in ragione della soccombenza della parte attrice tenuto conto della compartecipazione nel danno e nel rigetto di tutte le ulteriori domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Ordinaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie parzialmente la domanda e condanna il Sig. ed il Sig. Controparte_2
in solido al pagamento della somma di euro 10745,7 oltre Controparte_1
rivalutazione ed interessi per come indicato in parte motiva a favore dell'attore
; Parte_1
• rigetta le ulteriori domande;
• compensa per un terzo le spese di lite;
• condanna il Sig. e in solido alla refusione Controparte_2 Controparte_1
della restante parte delle spese del presente giudizio nei confronti dell'attore
, che liquida in euro 3385,00 per compensi professionali euro Parte_1
364,00 per spese oltre IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
• condanna il Sig. e in solido alla refusione Controparte_2 Controparte_1
della restante parte delle spese del giudizio ex art.696 c.p.c. nei confronti dell'attore , che liquida in euro 1558,00 per compensi Parte_1
professionali euro 191,00 per spese oltre IVA e CPA, se dovuti, come per legge
Lagonegro, 6 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco