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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 7707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7707 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
NA BR, a seguito dell'udienza del 30/09/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 7519/2024 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), , nata a [...] C.F._1 Parte_2
il 19.01.1970, (c.f.: ), , C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...], (c.f.: ), C.F._3 Parte_4
, nata a [...] il [...], (c.f.: )
[...] C.F._4
e , nato a [...] il [...], (c.f.: Parte_5
, nella qualità di eredi del sig. C.F._5 Per_1
nato a [...] il [...], (c.f.
[...]
, ed ivi deceduto il 03.09.2025, rappresentati e difesi C.F._6
dall'avv. IMPROTA SALVATORE, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, come da procura in atti;
RICORRENTI
1 E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
OS EN, elettivamente domiciliata in Via A. De
Gasperi n. 55 80133 Napoli, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26 marzo 2024, il sig. , in Persona_1
epigrafe indicato, ha esposto di aver presentato domanda amministrativa in data 08.09.2022, presso l' territorialmente competente, al fine di CP_1
ottenere il riconoscimento del requisito sanitario utile alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, nonché dei benefici di cui all'art.3, co.3, l.104/92; di aver proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo;
di aver formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento delle prestazioni richieste, spese vinte.
La causa, fissata per la data del 16 ottobre 2024, ha subito plurimi rinvii per l'assenza della prova notifica.
In particolare, il ricorrente non è comparso per l'udienza del 25 maggio
2025.
Indi, depositata la prova della notifica con le note del 2 settembre 2025,
l' si è costituito in data 9 settembre 2025 eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità del ricorso, contestando nel merito le avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso.
Nel corso del processo e, specificamente, in data 3 settembre 2025 il sig.
è deceduto, lasciando quali unici eredi i ricorrenti in Persona_1
2 epigrafe indicati, i quali hanno depositato comparsa di intervento volontario, il 26/09/2025, chiedendo la nomina di un ctu al fine di effettuare una perizia medico legale sugli atti.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione tempestiva all'udienza della sola parte ricorrente;
preso atto del deposito di note di trattazione scritta tardive dell' depositate dopo l'udienza del 30 CP_1
settembre 2025; lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo.
Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. (cfr.: Cass. n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004;
Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-02- 2008, n. 2435; Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese.
3 (Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n. 14696).
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal
1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis cpc).
Tanto premesso, si rileva che il ctu, dott. , ha motivato in Per_2
maniera puntuale e aderente all'esame clinico, le proprie conclusioni, all'esito delle operazioni peritali.
Si richiamano integralmente tutte le motivazioni della ctu.
In particolare, il CTU si è espresso nei seguenti termini:
“ …. Sulla base della documentazione medica disponibile e delle risultanze dell'esame clinico funzionale effettuato è possibile indicare che il complesso patologico da cui il ricorrente è affetto, allo stato, è costituito da:
• Quadro di broncopneumopatia ostruttiva in ex tabagista con prescrizione di ossigenoterapia e riacutizzazioni. Valutazione:75% codice di riferimento
6455
• Artrosi diffusa polidistrettuale ad elettiva localizzazione al rachide in soggetto in normopeso. Valutazione:60% in riferimento al codice analogo
7010 (criterio di proporzionalità)
4 • Cardiopatia in esiti di trattamento ablativo di focolaio determinante s.
OL PA White;
valutazione 45% in riferimento al codice 6442
(sotto-Classe IIM NYHA1)
• vasculopatia cerebrale cronica con lievi deficit di memoria;
valutazione:
20% codice 1101
• deficit uditivo bilaterale documentato da esame audiometrico con perdite uditive (alle frequenze cumulate 500-1000-2000Hz) in AuDx: 200dB in
AuSx:170dB. Valutazione:29% secondo la tabella dei deficit uditivi bilaterali”.
In sintesi, il ctu ha concluso nei seguenti termini:
“… tenuto conto del complesso morboso produttivo dell'invalidità e dei riferimenti tabellari di legge, è da ritenere invalido Persona_1
nella misura del 100% permanentemente del tutto inabile (soggetto allo stato dell'età di circa 66 anni).
Si conferma pertanto sia la formulazione diagnostica sia la valutazione globale espressa in data 29 ottobre 2022 dalla Commissione medica per
l'accertamento dell'invalidità civile.
In riferimento poi ad attestazione ambulatoriale di geriatria recante come annotazione anche i punteggi relativi alle scale IADL e ADL si specifica come di seguito.
È arcinoto che i punteggi delle scale ADL e IADL non hanno un congruo/adeguato ruolo in ambito valutativo medico-legale.
Infatti, in autorevole dottrina medico-legale è stato chiaramente specificato chele scale di valutazione multi-dimensionale IADL e ADL sono formate da items (quesiti) che si desumono attraverso il resoconto di quanto direttamente dichiarato, in sede di intervista, dalla persona e/o dai caregivers. Si tratta in altri termini di dichiarazioni che di per sé hanno valore in ambito clinico ai fini riabilitativi per valutare lo stato delle
5 condizioni del paziente e in fasi successive i risultati delle terapie attuate.
Le scale stesse in ambito valutativo ai fini dell'invalidità civile ed indennità di accompagnamento rivestono un interesse pratico del tutto scarso per la valutazione di quello che per gli anziani è il prerequisito (le difficoltà persistenti) alla base dell' indennità di accompagnamento;
le scale IADL e
ADL - pur potendo rappresentare un valido ausilio per determinare il funzionamento complessivo della persona – non hanno valore probatorio se non allorquando associate a resoconti clinico-strumentali con il crisma della obiettività.
Resoconti clinico-strumentali che non risultano prodotti nel caso di specie”.
A seguito delle osservazioni alla bozza il ctu ha motivato nei seguenti termini:
“… tenuto conto delle patologie produttive dell'invalidità e dei riferimenti tabellari di legge, il ricorrente è da ritenere permanentemente del tutto inabile (invalido al 100% soggetto sessantaseienne).
Si indica che la stima attuale è analoga a quella indicata dalla
Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile in data 29 ottobre 2022 che formulava un profilo diagnostico simile.
Nel caso di specie si tratta di persona dell'età di circa 77 anni in grado di deambulare autonomamente con discreto equilibrio delle funzioni cardiorespiratorie. Per quanto concerne le capacità intellettive superiori non sono individuabili deficit e/o declino cognitivo a valenza significativamente invalidante.
Si conferma poi la stima relativa allo stato di handicap ovvero il complesso menomativo sostanzia una condizione di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992; non determinandosi la “riduzione dell' autonomia personale correlata all' età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed
6 in quella di relazione”.
Si evidenzia che il ctu ha fondato il suo convincimento sull'attento esame della documentazione prodotta, nonché sull'analisi clinica, che non ha evidenziato limitazioni funzionali tali da determinare la sussistenza dei presupposti per concedere le prestazioni invocate.
Il Ctu ha motivato le sue conclusioni sulla base della valutazione dell'incidenza funzionale specifica di ciascuna patologia, nonché sulla corretta sussunzione delle patologie riscontrate nelle tabelle Ministeriali da applicare nella specie.
In conclusione, anche tenuto conto della competenza del CTU, il quale ha effettuato le proprie valutazioni sulla base di attento esame clinico e della valutazione della documentazione prodotta, non si può che aderire alle conclusioni del ctu ed al suo metodo d'indagine.
Le argomentazioni del consulente, pertanto, giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Non ogni dedotta erronea valutazione, del resto, è idonea a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione della parte opponente, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
L'assenza di ulteriori esami strumentali, che non risultano indicati nel ricorso, nè nella memoria di costituzione degli eredi, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la richiesta di ulteriori chiarimenti al ctu o per il rinnovo della ctu.
Come noto, la consulenza tecnica è solo un mezzo di ausilio del giudice, ma non di ricerca della prova. (Sul punto cfr: Cass. civ., sez. II, 2 febbraio
2000, n. 1132, secondo cui: “Poichè la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni
7 tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata, legittimamente il giudice di merito non ammette la consulenza contabile
(nella specie in materia di spese condominiali) richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei. “).
Nulla per le spese, ai sensi dell'art.152 disp att cpc.
Pone, pertanto, le spese della ctu disposta nella fase ATP, liquidata come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. NA BR- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Napoli, il 30.09.2025- 27.10.2025
Il Giudice
TI IZ
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 27/10/2025 in Cancelleria
8
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
NA BR, a seguito dell'udienza del 30/09/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 7519/2024 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), , nata a [...] C.F._1 Parte_2
il 19.01.1970, (c.f.: ), , C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...], (c.f.: ), C.F._3 Parte_4
, nata a [...] il [...], (c.f.: )
[...] C.F._4
e , nato a [...] il [...], (c.f.: Parte_5
, nella qualità di eredi del sig. C.F._5 Per_1
nato a [...] il [...], (c.f.
[...]
, ed ivi deceduto il 03.09.2025, rappresentati e difesi C.F._6
dall'avv. IMPROTA SALVATORE, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, come da procura in atti;
RICORRENTI
1 E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
OS EN, elettivamente domiciliata in Via A. De
Gasperi n. 55 80133 Napoli, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26 marzo 2024, il sig. , in Persona_1
epigrafe indicato, ha esposto di aver presentato domanda amministrativa in data 08.09.2022, presso l' territorialmente competente, al fine di CP_1
ottenere il riconoscimento del requisito sanitario utile alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, nonché dei benefici di cui all'art.3, co.3, l.104/92; di aver proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo;
di aver formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento delle prestazioni richieste, spese vinte.
La causa, fissata per la data del 16 ottobre 2024, ha subito plurimi rinvii per l'assenza della prova notifica.
In particolare, il ricorrente non è comparso per l'udienza del 25 maggio
2025.
Indi, depositata la prova della notifica con le note del 2 settembre 2025,
l' si è costituito in data 9 settembre 2025 eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità del ricorso, contestando nel merito le avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso.
Nel corso del processo e, specificamente, in data 3 settembre 2025 il sig.
è deceduto, lasciando quali unici eredi i ricorrenti in Persona_1
2 epigrafe indicati, i quali hanno depositato comparsa di intervento volontario, il 26/09/2025, chiedendo la nomina di un ctu al fine di effettuare una perizia medico legale sugli atti.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione tempestiva all'udienza della sola parte ricorrente;
preso atto del deposito di note di trattazione scritta tardive dell' depositate dopo l'udienza del 30 CP_1
settembre 2025; lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo.
Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. (cfr.: Cass. n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004;
Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-02- 2008, n. 2435; Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese.
3 (Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n. 14696).
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal
1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis cpc).
Tanto premesso, si rileva che il ctu, dott. , ha motivato in Per_2
maniera puntuale e aderente all'esame clinico, le proprie conclusioni, all'esito delle operazioni peritali.
Si richiamano integralmente tutte le motivazioni della ctu.
In particolare, il CTU si è espresso nei seguenti termini:
“ …. Sulla base della documentazione medica disponibile e delle risultanze dell'esame clinico funzionale effettuato è possibile indicare che il complesso patologico da cui il ricorrente è affetto, allo stato, è costituito da:
• Quadro di broncopneumopatia ostruttiva in ex tabagista con prescrizione di ossigenoterapia e riacutizzazioni. Valutazione:75% codice di riferimento
6455
• Artrosi diffusa polidistrettuale ad elettiva localizzazione al rachide in soggetto in normopeso. Valutazione:60% in riferimento al codice analogo
7010 (criterio di proporzionalità)
4 • Cardiopatia in esiti di trattamento ablativo di focolaio determinante s.
OL PA White;
valutazione 45% in riferimento al codice 6442
(sotto-Classe IIM NYHA1)
• vasculopatia cerebrale cronica con lievi deficit di memoria;
valutazione:
20% codice 1101
• deficit uditivo bilaterale documentato da esame audiometrico con perdite uditive (alle frequenze cumulate 500-1000-2000Hz) in AuDx: 200dB in
AuSx:170dB. Valutazione:29% secondo la tabella dei deficit uditivi bilaterali”.
In sintesi, il ctu ha concluso nei seguenti termini:
“… tenuto conto del complesso morboso produttivo dell'invalidità e dei riferimenti tabellari di legge, è da ritenere invalido Persona_1
nella misura del 100% permanentemente del tutto inabile (soggetto allo stato dell'età di circa 66 anni).
Si conferma pertanto sia la formulazione diagnostica sia la valutazione globale espressa in data 29 ottobre 2022 dalla Commissione medica per
l'accertamento dell'invalidità civile.
In riferimento poi ad attestazione ambulatoriale di geriatria recante come annotazione anche i punteggi relativi alle scale IADL e ADL si specifica come di seguito.
È arcinoto che i punteggi delle scale ADL e IADL non hanno un congruo/adeguato ruolo in ambito valutativo medico-legale.
Infatti, in autorevole dottrina medico-legale è stato chiaramente specificato chele scale di valutazione multi-dimensionale IADL e ADL sono formate da items (quesiti) che si desumono attraverso il resoconto di quanto direttamente dichiarato, in sede di intervista, dalla persona e/o dai caregivers. Si tratta in altri termini di dichiarazioni che di per sé hanno valore in ambito clinico ai fini riabilitativi per valutare lo stato delle
5 condizioni del paziente e in fasi successive i risultati delle terapie attuate.
Le scale stesse in ambito valutativo ai fini dell'invalidità civile ed indennità di accompagnamento rivestono un interesse pratico del tutto scarso per la valutazione di quello che per gli anziani è il prerequisito (le difficoltà persistenti) alla base dell' indennità di accompagnamento;
le scale IADL e
ADL - pur potendo rappresentare un valido ausilio per determinare il funzionamento complessivo della persona – non hanno valore probatorio se non allorquando associate a resoconti clinico-strumentali con il crisma della obiettività.
Resoconti clinico-strumentali che non risultano prodotti nel caso di specie”.
A seguito delle osservazioni alla bozza il ctu ha motivato nei seguenti termini:
“… tenuto conto delle patologie produttive dell'invalidità e dei riferimenti tabellari di legge, il ricorrente è da ritenere permanentemente del tutto inabile (invalido al 100% soggetto sessantaseienne).
Si indica che la stima attuale è analoga a quella indicata dalla
Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile in data 29 ottobre 2022 che formulava un profilo diagnostico simile.
Nel caso di specie si tratta di persona dell'età di circa 77 anni in grado di deambulare autonomamente con discreto equilibrio delle funzioni cardiorespiratorie. Per quanto concerne le capacità intellettive superiori non sono individuabili deficit e/o declino cognitivo a valenza significativamente invalidante.
Si conferma poi la stima relativa allo stato di handicap ovvero il complesso menomativo sostanzia una condizione di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992; non determinandosi la “riduzione dell' autonomia personale correlata all' età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed
6 in quella di relazione”.
Si evidenzia che il ctu ha fondato il suo convincimento sull'attento esame della documentazione prodotta, nonché sull'analisi clinica, che non ha evidenziato limitazioni funzionali tali da determinare la sussistenza dei presupposti per concedere le prestazioni invocate.
Il Ctu ha motivato le sue conclusioni sulla base della valutazione dell'incidenza funzionale specifica di ciascuna patologia, nonché sulla corretta sussunzione delle patologie riscontrate nelle tabelle Ministeriali da applicare nella specie.
In conclusione, anche tenuto conto della competenza del CTU, il quale ha effettuato le proprie valutazioni sulla base di attento esame clinico e della valutazione della documentazione prodotta, non si può che aderire alle conclusioni del ctu ed al suo metodo d'indagine.
Le argomentazioni del consulente, pertanto, giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Non ogni dedotta erronea valutazione, del resto, è idonea a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione della parte opponente, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
L'assenza di ulteriori esami strumentali, che non risultano indicati nel ricorso, nè nella memoria di costituzione degli eredi, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la richiesta di ulteriori chiarimenti al ctu o per il rinnovo della ctu.
Come noto, la consulenza tecnica è solo un mezzo di ausilio del giudice, ma non di ricerca della prova. (Sul punto cfr: Cass. civ., sez. II, 2 febbraio
2000, n. 1132, secondo cui: “Poichè la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni
7 tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata, legittimamente il giudice di merito non ammette la consulenza contabile
(nella specie in materia di spese condominiali) richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei. “).
Nulla per le spese, ai sensi dell'art.152 disp att cpc.
Pone, pertanto, le spese della ctu disposta nella fase ATP, liquidata come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. NA BR- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Napoli, il 30.09.2025- 27.10.2025
Il Giudice
TI IZ
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 27/10/2025 in Cancelleria
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