TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 26/05/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1057/2024 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...]. CP_1
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. BASSO GIULIANA del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio concordatario a IMPERIA in data 07/10/1995;
• hanno avuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
• hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate.
Osserva il Tribunale che sussistono i presupposti di legge per accogliere la loro domanda.
E' decorso infatti il periodo minimo, previsto dalla legge, decorrente dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale e non risulta che la convivenza coniugale sia stata ripresa e, quindi, che la separazione sia stata interrotta.
D'altra parte, la durata della separazione, la concorde volontà delle parti di porre fine al rapporto matrimoniale e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Osserva ancora il Collegio che le condizioni proposte dai coniugi devono essere recepite perché non sono contrarie a norme imperative.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a IMPERIA il 07/10/1995 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 1995, parte II, serie A, atto n. 94) tra e , alle seguenti concordate condizioni: Parte_1 CP_1
1) il sig. verserà alla moglie nell'ottica di una complessiva definizione CP_1
degli assetti economici tra le parti, quale assegno divorzile ex art. 5 L. 898/70 della stessa
2 la somma mensile di €. 300,00 (eurotrecento/00) da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito sulle seguenti coordinate bancarie
[...]; il contributo concordato verrà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo rispetto alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) la sig.ra lascerà nella disponibilità del sig. a titolo Parte_1 CP_1 di comodato d'uso, per le esigenze abitative dello stesso, l'alloggio ammobiliato sito in
Imperia Strada Colla n. 46;
3) il sig. , in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro presso la società CP_1
RAINERI S.P.A. (P.I. ) con sede in Chiusanico Via Nazionale sud 11, P.IVA_1
avendo maturato i requisiti per la percezione del trattamento pensionistico, acconsente fin d'ora a che, ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/70, la sig.ra percepisca Parte_1
direttamente dalla società RAINERI S.P.A. il 40% del Trattamento di Fine Rapporto da lui maturato;
4) fatto salvo il rispetto delle statuizioni economiche dettate ai punti 1), 2) e 3) i coniugi dichiarano di non avere altro a pretendere con riguardo al precedente regime coniugale.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di IMPERIA, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 26/05/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
3