Articolo 2 della Legge 16 giugno 2015, n. 79
Articolo 1Articolo 3
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24 giugno 2015
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.
Entrata in vigore il 24 giugno 2015