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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1962 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente per oggetto: mutamento di sesso ex L. 164/1982 come mod. dall'art. 31 D. Lgs
150/2011
DI
(C.F.: ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Maria Boccuti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio esponendo di aver sempre manifestato una profonda Controparte_1
insofferenza nel riconoscersi nel proprio sesso biologico maschile, accompagnata dal desiderio di cambiare la propria identità e di aver, pertanto, intrapreso nel 2016 l'iter di affermazione di genere presso il Policlinico di Bari ove gli è stata diagnosticata la disforia di genere (DSM V) con valutazione psicologico-psichiatrica che non ha evidenziato alcuna situazione psicopatologica ostativa all'avvio dell'iter di affermazione di genere.
Tanto premesso il ricorrente ha dedotto di aver interesse a tutelare il proprio diritto all'identità personale e all'integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche e ha chiesto al Tribunale di pronunciare: “1. Rettifica attribuzione di sesso nei registri di stato civile;
2. Autorizzazione all'intervento chirurgico.”.
La Giudice relatrice ha proceduto all'audizione del ricorrente, che, comparso all'udienza del
01/4/2025 in abiti e con acconciatura femminili, ha dichiarato: “ già da piccola mi piaceva giocare con le bambole, ricamare con mia mamma, poi col passare degli anni ho capito realmente che mi sentivo donna, a 14 anni ho avuto il mio primo ragazzo, il mio ostacolo era mio padre che non mi accettava, mia mamma invece mi ha accettato subito, ora dopo la morte di mio fratello anche mio padre ha accettato la mia scelta;
quando ero adolescente, quando uscivo mi portavo dietro i vestiti da donna e quando ero fuori casa mi cambiavo, perché mio padre non mi accettava;
ho iniziato nel 2009 un percorso psicologico e le cure ormonali. Le cure ormonali continuano mentre il percorso psicologico è durato per 5 anni ed
è concluso. Se mi viene attribuito il sesso femminile sono la persona più felice del mondo, anche perché ho difficoltà con i documenti, mi vergogno, ho problemi.”
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Dagli elementi in atti risulta che, a fronte di una diagnosi certa e inequivoca di disforia, parte ricorrente non presenta disturbi psicopatologici ostativi alla transizione di genere, dispone di capacità cognitive e volitive integre e ha consapevolmente compiuto una scelta definitiva, cui è seguito effetto di accresciuto benessere.
Quanto alla richiesta di ordine di rettificazione degli atti dello stato civile, che parte attrice ha proposto congiuntamente alla domanda di autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico- chirurgici necessari per adeguare il soma al genere desiderato deve rilevarsi che, secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 15138/15), “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l.
n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Il medesimo arresto di Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n.
162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale
e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Con sentenza n. 221/15 la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali di relazioni di specialisti in psicologia ed endocrinologia e dichiarazioni rese dalla parte ricorrente), da cui emergono la consapevolezza e la determinazione mostrate dall'istante nel percorso di transizione da uomo a donna, l'effettività di questo nonché la definitività della decisione assunta, impongono al Tribunale di ritenere che all'esito di un serio e consapevole processo individuale, il ricorrente abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedere all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Dunque, come richiesto da parte ricorrente, deve ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Corigliano-Rossano di rettificare l'atto di nascita di , nato Controparte_1
il 08/05/1981 in ROSSANO (CS) (Atto N. 152 parte I serie A - anno 1981 - Comune di
ROSSANO) e degli altri atti anagrafici e di stato civile, annotandovi che il genere della persona cui l'atto si riferisce è “ ” e che il nome originario “ ” è Per_1 CP_1 modificato nel nome elettivo “ ”. Per_2 Quanto all'ulteriore richiesta di autorizzazione alla esecuzione dell'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, va rilevato che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del
d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.”
La Consulta, premesso che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, ha rilevato che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n.
15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015” che, come sopra evidenziato, hanno “escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).”. Potendo il percorso di transizione da un genere all'altro “compiersi già mediante trattamenti ormonali
e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione….. Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, poiché nel caso di specie il percorso attuato è stato ritenuto dal Tribunale sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso, l'autorizzazione richiesta dalla ricorrente “in via preventiva e futura e soprattutto eventuale all'adeguamento dei caratteri sessuali con trattamento medico chirurgico” non è più necessaria, rappresentando l'intervento un passaggio ulteriore che la persona interessata può decidere liberamente di affrontare, nell'esercizio della propria autodeterminazione, con conseguente inammissibilità della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili, per difetto di interesse, stante il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti chirurgici ritenuti necessari senza la previa autorizzazione del Tribunale.
Nulla sulle spese, irripetibili, attesi la natura e l'oggetto della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sul procedimento indicato in epigrafe, così provvede:
1. ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corigliano-Rossano di rettificare l'atto di nascita di , nato il [...] in [...] Controparte_1
(Atto N. 152 parte I serie A - anno 1981 - Comune di ROSSANO) e degli altri atti anagrafici e di stato civile, annotandovi che il genere della persona cui l'atto si riferisce è “ ” e che il nome originario “ ” è modificato nel Per_1 CP_1 nome elettivo “ ”; Per_2
2. ACCERTA il diritto della parte ricorrente a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali a quelli femminili;
3. DICHIARA l'inammissibilità della domanda di autorizzazione all'intervento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da quelli maschili a quelli femminili;
4. NULLA sulle spese.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 03/4/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1962 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente per oggetto: mutamento di sesso ex L. 164/1982 come mod. dall'art. 31 D. Lgs
150/2011
DI
(C.F.: ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Maria Boccuti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio esponendo di aver sempre manifestato una profonda Controparte_1
insofferenza nel riconoscersi nel proprio sesso biologico maschile, accompagnata dal desiderio di cambiare la propria identità e di aver, pertanto, intrapreso nel 2016 l'iter di affermazione di genere presso il Policlinico di Bari ove gli è stata diagnosticata la disforia di genere (DSM V) con valutazione psicologico-psichiatrica che non ha evidenziato alcuna situazione psicopatologica ostativa all'avvio dell'iter di affermazione di genere.
Tanto premesso il ricorrente ha dedotto di aver interesse a tutelare il proprio diritto all'identità personale e all'integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche e ha chiesto al Tribunale di pronunciare: “1. Rettifica attribuzione di sesso nei registri di stato civile;
2. Autorizzazione all'intervento chirurgico.”.
La Giudice relatrice ha proceduto all'audizione del ricorrente, che, comparso all'udienza del
01/4/2025 in abiti e con acconciatura femminili, ha dichiarato: “ già da piccola mi piaceva giocare con le bambole, ricamare con mia mamma, poi col passare degli anni ho capito realmente che mi sentivo donna, a 14 anni ho avuto il mio primo ragazzo, il mio ostacolo era mio padre che non mi accettava, mia mamma invece mi ha accettato subito, ora dopo la morte di mio fratello anche mio padre ha accettato la mia scelta;
quando ero adolescente, quando uscivo mi portavo dietro i vestiti da donna e quando ero fuori casa mi cambiavo, perché mio padre non mi accettava;
ho iniziato nel 2009 un percorso psicologico e le cure ormonali. Le cure ormonali continuano mentre il percorso psicologico è durato per 5 anni ed
è concluso. Se mi viene attribuito il sesso femminile sono la persona più felice del mondo, anche perché ho difficoltà con i documenti, mi vergogno, ho problemi.”
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Dagli elementi in atti risulta che, a fronte di una diagnosi certa e inequivoca di disforia, parte ricorrente non presenta disturbi psicopatologici ostativi alla transizione di genere, dispone di capacità cognitive e volitive integre e ha consapevolmente compiuto una scelta definitiva, cui è seguito effetto di accresciuto benessere.
Quanto alla richiesta di ordine di rettificazione degli atti dello stato civile, che parte attrice ha proposto congiuntamente alla domanda di autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico- chirurgici necessari per adeguare il soma al genere desiderato deve rilevarsi che, secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 15138/15), “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l.
n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Il medesimo arresto di Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n.
162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale
e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Con sentenza n. 221/15 la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali di relazioni di specialisti in psicologia ed endocrinologia e dichiarazioni rese dalla parte ricorrente), da cui emergono la consapevolezza e la determinazione mostrate dall'istante nel percorso di transizione da uomo a donna, l'effettività di questo nonché la definitività della decisione assunta, impongono al Tribunale di ritenere che all'esito di un serio e consapevole processo individuale, il ricorrente abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedere all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Dunque, come richiesto da parte ricorrente, deve ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Corigliano-Rossano di rettificare l'atto di nascita di , nato Controparte_1
il 08/05/1981 in ROSSANO (CS) (Atto N. 152 parte I serie A - anno 1981 - Comune di
ROSSANO) e degli altri atti anagrafici e di stato civile, annotandovi che il genere della persona cui l'atto si riferisce è “ ” e che il nome originario “ ” è Per_1 CP_1 modificato nel nome elettivo “ ”. Per_2 Quanto all'ulteriore richiesta di autorizzazione alla esecuzione dell'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, va rilevato che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del
d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.”
La Consulta, premesso che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, ha rilevato che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n.
15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015” che, come sopra evidenziato, hanno “escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).”. Potendo il percorso di transizione da un genere all'altro “compiersi già mediante trattamenti ormonali
e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione….. Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, poiché nel caso di specie il percorso attuato è stato ritenuto dal Tribunale sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso, l'autorizzazione richiesta dalla ricorrente “in via preventiva e futura e soprattutto eventuale all'adeguamento dei caratteri sessuali con trattamento medico chirurgico” non è più necessaria, rappresentando l'intervento un passaggio ulteriore che la persona interessata può decidere liberamente di affrontare, nell'esercizio della propria autodeterminazione, con conseguente inammissibilità della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili, per difetto di interesse, stante il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti chirurgici ritenuti necessari senza la previa autorizzazione del Tribunale.
Nulla sulle spese, irripetibili, attesi la natura e l'oggetto della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sul procedimento indicato in epigrafe, così provvede:
1. ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corigliano-Rossano di rettificare l'atto di nascita di , nato il [...] in [...] Controparte_1
(Atto N. 152 parte I serie A - anno 1981 - Comune di ROSSANO) e degli altri atti anagrafici e di stato civile, annotandovi che il genere della persona cui l'atto si riferisce è “ ” e che il nome originario “ ” è modificato nel Per_1 CP_1 nome elettivo “ ”; Per_2
2. ACCERTA il diritto della parte ricorrente a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali a quelli femminili;
3. DICHIARA l'inammissibilità della domanda di autorizzazione all'intervento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da quelli maschili a quelli femminili;
4. NULLA sulle spese.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 03/4/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola