Articolo 25 della Legge 11 dicembre 1984, n. 848
Articolo 24Articolo 26
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19 dicembre 1984
Art. 25.
Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all' articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1984
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