Ordinanza cautelare 30 novembre 2023
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00563/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01625/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1625 del 2023, proposto da
AS BO, PA BO, NA e TO GN, queste ultime eredi di ST BO, rappresentati e difesi dagli avvocati NA GN e Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CORAP – Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive - in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Donato e Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sunprime Generation S.r.l., Sunprime Sustainable Solar S.r.l., Sunprime Holdings S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota del CORAP del 28 agosto 2023, che ha quantificato gli oneri economici pretesi dal Consorzio, della nota del 13 aprile 2022, n. 2787, della nota del 31 maggio 2022, n. 3776, del «Regolamento per la localizzazione delle attività produttive, la cessione e l’uso dei suoli e dei fabbricati» , approvato dal CORAP con decreto dell’8 luglio 2021, n. 59, e delle «Linee Guida alla installazione di impianti fotovoltaici nelle Aree di Sviluppo Industriale della Calabria» , approvate con decreto dell’8 febbraio 2022, n. 5.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di CORAP – Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive - in liquidazione coatta amministrativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. AN AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – AS BO, PA BO, NA e TO GN, queste ultime eredi di ST BO, in data 22 marzo 2023 hanno stipulato con Sunprime Generation S.r.l. un contratto di opzione per la costituzione di un diritto di superficie su alcune aree di loro proprietà, site nel Comune di Rosarno e ricadenti nel comprensorio del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, onde consentire alla citata società di realizzare un impianto fotovoltaico.
Con nota del 28 agosto 2023, il CORAP – Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive ha concesso alla Sunprime Sustainable Solar S.r.l., società a favore della quale la cessionaria dell’area aveva richiesto la voltura dei provvedimenti autorizzativi, il nulla osta all’installazione dell’impianto fotovoltaico su una superficie massima pari a circa 9,46 ettari.
Con la medesima nota, il CORAP ha anche domandato il pagamento della somma di € 189.175,56 in connessione con il futuro rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell’impianto, siccome previsto dal Regolamento per la localizzazione delle attività produttive, la cessione e l’uso dei suoli e dei fabbricati» , approvato con decreto dell’8 luglio 2021, n. 59, e delle «Linee Guida alla installazione di impianti fotovoltaici nelle Aree di Sviluppo Industriale della Calabria» , approvate con decreto dell’8 febbraio 2022, n. 5.
2. – I proprietari dell’area, come supra individuati, hanno adito questo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo l’annullamento della nota del 28 agosto 2023, del Regolamento e delle Linee Guida.
Hanno preliminarmente dedotto che, benché il contributo sia richiesto direttamente alla Sunprime Sustainable Solar S.r.l., essi hanno interesse all’azione non solo perché obbligati in solido secondo i citati Regolamento e Linee Guida, ma anche poiché il contratto stipulato prevede che le somme pagate dal concessionario al CORAP siano essere scomputate dal corrispettivo pattuito per la cessione dell’area.
Hanno individuato l’atto lesivo dei loro interessi nella nota del 28 agosto 2023, che ha determinato le somme pretese dal CORAP e ha subordinato l’efficacia della cessione delle aree al pagamento di tale importo.
Nel merito, hanno ritenuto che la pretesa economica del CORAP abbia natura sostanzialmente espropriativa, quanto meno di valore, senza che a tale Ente sia stato attribuito dalla legge un siffatto potere e in assenza, peraltro, del presupposto della pubblica utilità.
D’altra parte, anche se si considerasse la pretesa economica in termini di imposizione fiscale, ugualmente mancherebbe il fondamento legislativo, necessario a mente dell’art. 23 Cost. Infatti, le uniche somme che la l. 24 dicembre 2001, n. 38, istitutiva dell’Ente, in armonia con il d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. con mod. con l. 8 agosto 1995, n. 341, autorizza il CORAP a riscuotere sono le tariffe e i contributi per le opere rese e i servizi prestati a favore delle aree di sviluppo industriale. Ma alla cessione delle aree da parte dei proprietari a terzi che hanno in programma di utilizzarle non corrisponde alcuna nuova o aggiuntiva erogazione di servizi da parte del CORAP.
Infine, essendo stato posto il CORAP in liquidazione coatta amministrativa, nemmeno esso avrebbe potuto rendere servizi nuovi, che giustificassero il pagamento delle somme richieste.
3. – Si è costituito il CORAP, resistendo all’avversa pretesa.
3.1. – In punto di ricostruzione del fatto, l’Ente resistente ha sottolineato che già con nota del 13 aprile 2022, n. 2787, era stato quantificato il contributo dovuto da Sunprime Generation S.r.l., con la quale i ricorrenti avevano stipulato un primo contratto di opzione in data 8 giugno 2021, cui aveva fatto seguito la stipula, il 12 dicembre 2022, di un contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie; nel contesto di tale secondo contratto i ricorrenti si erano mostrati ben consapevoli dei contenuti del Regolamento e delle Linee Guida, di cui si erano riservati l’impugnazione.
Il contratto di opzione del 22 marzo 2023 aveva solo ampliato l’area oggetto di concessione, cosicché la richiesta di nullaosta accolta con la nota del 28 agosto 2023 doveva intendersi come mera estensione dell’originaria richiesta.
In ogni caso, avverso la determinazione del contributo dovuto con nota del 13 aprile 2022, n. 2787, i ricorrenti si erano già rivolti al Tribunale di Catanzaro, con atto di citazione e con ricorso ex art. 700 c.p.c., nonché a questo Tribunale Amministrativo Regionale, con ricorso iscritto al n. 1523/2023 R.G.
Altro ricorso, iscritto al n. 1524/2023 R.G., era stato introdotto avverso l’atto integrativo del 18 luglio 2023, n. prot. n. 5119, con cui il CORAP aveva assentito a una modifica nell’estensione dell’area coinvolta dal progetto di realizzazione dell’impianto fotovoltaico.
Il ricorso n. 1423/2024 R.G. era stato poi dichiarato inammissibile con sentenza del 21 novembre 2023, n. 1493.
3.2. – In diritto, il CORAP ha sostenuto l’irricevibilità per tardività del ricorso, tenuto conto della natura meramente integrativa della nota da ultimo impugnata e della piena consapevolezza, da parte dei ricorrenti, delle fonti della richiesta di pagamento e delle precedenti quantificazioni degli importi da parte dell’Ente resistente.
Nel merito, si è negato che la pretesa da parte del CORAP abbia natura espropriativa e si è affermato il fondamento normativo della stessa. In particolare, le somme richieste con il Regolamento mirano a soddisfare la necessità, da parte del Consorzio, di sopportare i nuovi oneri di realizzazione e gestione delle opere infrastrutturali e degli altri servizi, in ragione del sopraggiungere della nuova attività imprenditoriale. Peraltro, anche le Norme di Attuazione dei Piani Regolatori delle Aree in esame prevedono che le aziende che intendono insediarsi in aree di sviluppo industriale, ricomprese nell’ambito del piano regolatore del Consorzio, debbano sottoscrivere una convenzione con la quale si impegnano a contribuire alla realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali per quella parte non coperta da contributi regionali.
In relazione all’intervenuta liquidazione coatta amministrativa del CORAP, è stato sottolineato che l’Ente è stato provvisoriamente autorizzato a continuare l’esercizio delle sue funzioni.
4. – Il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 18 marzo 2026, previo scambio delle sole memorie di replica.
5. – Il Tribunale ricorda che AS BO e PA BO hanno già impugnato, con ricorso iscritto al n. 1523/2023 R.G., il Regolamento e le Linee Guida oggetto anche della presente impugnativa.
Con la sentenza del 21 novembre 20123, n. 1493, passata in cosa giudicata, il ricorso, rivolto anche avverso la nota del CORAP del 13 aprile 2022, n. 2787, che a sua volta aveva determinato la somma da corrispondere per la realizzazione del medesimo impianto fotovoltaico, è stato dichiarato irricevibile.
Si legge nella sentenza che il ricorso, notificato il 17 ottobre 2023, era «irricevibile per tardività, posto che già alla data di stipula del secondo preliminare (12 dicembre 2022) AS e PA BO avevano piena conoscenza della pretesa economica di CORAP, contenuta nella nota impugnata» .
La reiterazione dell’impugnativa in un diverso giudizio, per quanto pendente da data antecedente alla pubblicazione della citata sentenza, non può certo comportare il recupero del rimedio impugnatorio venuto meno per tardività della sua impugnazione.
6. – D’altra parte, benché quella pronuncia non riguardi soggettivamente anche NA e TO GN, è evidente che costoro fossero ben consapevoli del contenuto del Regolamento, oltre che dell’entità della pretesa economica derivante dall’applicazione di questo, già al momento della stipula del contratto di opzione, il 17 marzo 2023. Non a caso, in tale atto esse, insieme agli altri due contraenti ex latere della proprietà, si sono riservate di impugnare il regolamento.
Alla data in cui il Regolamento è effettivamente stato impugnato, in uno con il suo ultimo atto applicativo, mercé la notifica del ricorso in data 30 ottobre 2023, deve ritenersi che fosse spirato il termine di impugnazione della norma regolamentare.
7. – L’atto applicativo è conforme al contenuto dispositivo del Regolamento, e sfugge di conseguenza alle censure proposte d’innanzi a questo giudice amministrativo.
8. – Il ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato in parte inammissibile, in parte infondato.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza, con distrazione in favore dei costituiti procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile, in parte lo rigetta.
Condanna AS BO, PA BO, NA e TO GN, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di CORAP – Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive - in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , con distrazione in favore dei costituiti procuratori, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 4.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO AL, Presidente
AN AL, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AL | VO AL |
IL SEGRETARIO